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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 08/05/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1807/2022 del R.A.C.C. in data 21 luglio 2022 introdotta d a
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti Fabio Gusso e Alessandra Brunazzo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gusso in Padova
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Carlo Bandiera, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
ATTRICI
c o n t r o
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
contumace
(C.F. contumace Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_3 C.F._4
avv.ti Antonio de Capoa e Alberto Ghirelli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. De Capoa in Bologna
CONVENUTI avente per oggetto: Impugnazione del rendiconto-società di persone,
Pag. 1 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “In via principale: accertare che il Parte_1
rendiconto / bilancio relativo all'esercizio 2021 della
[...]
nonché la relativa approvazione da parte Controparte_1
del socio accomandatario , comunicati con pec in data 20 Controparte_3
giugno 2022, sono invalidi, essendo redatti in violazione alla normativa applicabile e allo statuto e, conseguentemente, dichiarare la nullità o, in subordine, disporre l'annullamento del predetto bilancio / rendiconto e della relativa approvazione da parte del socio accomandatario CP_3
con ogni provvedimento conseguente;
In via istruttoria: -
[...]
ammettere, occorrendo le istanze istruttorie di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 6° comma c.p.c. del 26.3.23, non ammesse con ordinanza del
22.5.23; In ogni caso: - con vittoria di spese, anticipazioni e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge”.;
- per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria Parte_2
domanda, eccezione, deduzione ed istanza rigettata, accertare che il rendiconto/bilancio relativo all'esercizio 2021 della
[...]
nonché la relativa approvazione da Controparte_4
parte del socio accomandatario , comunicati con pec in Controparte_3
data 20 giugno 2022, sono invalidi, essendo redatti in violazione alla normativa applicabile e allo statuto e, conseguentemente, dichiarare la nullità o, in subordine, disporre l'annullamento del predetto bilancio/rendiconto e della relativa approvazione da parte del socio accomandatario con ogni provvedimento conseguente. Controparte_3
Con vittoria di spese, anticipazioni e compensi di causa, riconoscendo il compenso della ulteriore fase di studio della controversia al sottoscritto
Pag. 2 difensore subentrato, ex art. 4, comma 5 bis D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.
- per : “in via principale e nel merito: Respingere le Controparte_3
domande tutte formulate dalle attrici nei confronti del convenuto CP_3
in quanto illegittime, infondate in fatto ed in diritto per i motivi
[...]
sopra esposti e comunque perché non provate. In considerazione del tenore delle domande formulate dalle attrici si chiede la loro condanna in solido al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; In via istruttoria: ci si oppone a che venga dato ingresso nel presente giudizio agli atti e documenti avversari contrassegnati dai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 11), 17),
25),28),29), 30), 31), 32) e 41) in quanto totalmente inconferenti, e comunque ininfluenti ed irrilevanti ai fini del presente giudizio. Ci si oppone
a tutte le istanze di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ex adverso promosse per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2022,
[...]
e , in qualità di socie accomandanti, hanno Parte_1 Parte_2
introdotto un giudizio nei confronti del socio accomandatario CP_3
della
[...] Controparte_5
nonché nei confronti di , formulando le seguenti Controparte_2
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza rigettata, In via principale: accertare che il rendiconto / bilancio relativo all'esercizio 2021 della
[...]
nonché la relativa approvazione da Controparte_4
parte del socio accomandatario , comunicati con pec in Controparte_3
data 20 giugno 2022, sono invalidi, essendo redatti in violazione alla normativa applicabile e allo statuto e, conseguentemente, dichiarare la
Pag. 3 nullità o, in subordine, disporre l'annullamento del predetto bilancio / rendiconto e della relativa approvazione da parte del socio accomandatario
, con ogni provvedimento conseguente;
In via istruttoria: Controparte_3
- disporre la nomina di un CTU affinché valuti i) l'esistenza e la corretta quantificazione degli utili realmente conseguiti dalla Società nell'anno
2021, tenuto conto del fatto che i soci non hanno mai rinunciato alla loro distribuzione e che Codesto Tribunale con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. definitiva per la Società ha confermato il diritto agli utili delle attrici per gli esercizi 2016 – 2019 nonché ii) l'erroneità dell'appostazione di tali utili relativi agli anni 2016 – 2019 a riserva nel rendiconto, iii) l'illegittimità dell'accantonamento effettuato a titolo di “ dal Controparte_6
socio accomandatario. - resta salvo ogni diritto;
In ogni caso: - con vittoria di spese, anticipazioni e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge”.
Le attrici hanno impugnato il rendiconto della società convenuta relativo all'esercizio dell'anno 2021 lamentandone la non conformità ai principi codicistici di chiarezza, correttezza e veridicità, oltre che la violazione della normativa applicabile.
I profili contestati, nello specifico, sono:
a) la mancata distribuzione degli utili;
b) l'accantonamento di parte di questi in un “fondo investimenti futuri”;
c) l'illegittima appostazione nell'attivo patrimoniale di parte di utili già distribuiti alle socie per effetto di una precedente sentenza;
d) la mancata redazione della nota integrativa e l'apposizione, tra i costi, di fatture per attività professionale asseritamente svolta a favore del solo convenuto.
Nella prospettazione attorea, il rendiconto di una società in accomandita semplice deve essere redatto in conformità alle disposizioni del codice
Pag. 4 civile applicabili alle società di capitali, ovvero dagli artt. 2423 e ss c.c., richiamati expressis verbis dall'art. 2217 c.c., compresi i principi di chiarezza e veridicità; circostanza, peraltro, ammessa, con valenza confessoria, dallo stesso negli atti di trasmissione dei Controparte_3
rendiconti degli anni precedenti 2019 e 2020 (“trasmetto alla S.V. bilancio
(redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 2424 Cod. civ.) e conto profitti e perdite”).
L'illegittimità dell'accantonamento dell'utile di esercizio si ricaverebbe, invece, dalla disciplina degli artt. 2261 e 2262 c.c., in relazione alla quale la sola approvazione del bilancio di esercizio in attivo costituisce condizione sufficiente per il sorgere del diritto dei soci alla distribuzione dell'utile, in assenza di pattuizione derogatoria;
pattuizione che mai è stata assunta dalla compagine sociale e contraria a quanto previsto nello statuto (art. 10 dei patti sociali).
Si è costituito il convenuto rassegnando le Controparte_3
seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: Respingere le domande tutte formulate dalle attrici nei confronti del convenuto Controparte_3
in quanto illegittime, infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e comunque perché non provate. In considerazione del tenore delle domande formulate dalle attrici si chiede la loro condanna in solido al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In via istruttoria: ci si oppone a che venga dato ingresso nel presente giudizio agli atti e documenti avversari contrassegnati dai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 11) e 17), in quanto totalmente inconferenti, e comunque ininfluenti ed irrilevanti ai fini del presente giudizio. Ci si oppone a che venga disposta una CTU, per essere essa meramente esplorativa e comunque finalizzata a far esprimere al CTU delle valutazioni e dei giudizi che sono invece di competenza esclusiva del
Giudicante. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del
Pag. 5 procedimento. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare, se del caso, istanze istruttorie”.
Secondo la prospettazione della parte convenuta, la redazione del rendiconto di una società in accomandita semplice non può prescindere dalla considerazione che le norme previste per i bilanci delle società di capitali non sono applicabili (“tecnicamente inadattabili”) alle società di persone, in particolar modo alle “società agricole”.
A tali considerazioni il convenuto giunge richiamando la normativa comunitaria (la Direttiva 2013/34/UE recante modifica della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio) relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese: l'ordinamento unionale avrebbe “quanto meno implicitamente” escluso che i principi di bilancio previsti per le società di capitali siano estendibili alle società di persone, al fine di non gravare quest'ultime della complessità e dei costi della tenuta di una contabilità ordinaria, normalmente prevista e disciplinata solo per le società di capitali.
Anche l'ordinamento interno si sarebbe adattato a tale prospettiva, con l'art. 24, comma 1, della L. 23.12.2021 n. 238, il quale ha modificato l'art. 111 duodecies disp. att. c.c. che escluderebbe implicitamente l'osservanza delle rigide regole bilancistiche previste per le società di capitali alle società in accomandita semplice i cui soci illimitatamente responsabili non siano società di capitali.
Quanto alla scelta di non distribuire gli utili ponendoli a riserva (e dal 2020 in un fondo futuri investimenti per nuove colture), questa sarebbe in linea con la finalità di autofinanziamento sociale e di continuità aziendale da sempre seguita dalla madre degli odierni soci, scelta insindacabile sotto il profilo sostanziale e formale, anche per via della
Pag. 6 mancata impugnazione, da parte delle socie, dei rendiconti 2016, 2017,
2018, 2019 - e, di conseguenza, della implicita rinuncia agli utili - non traducendosi in un vizio del rendiconto.
Ha, infine, argomentato sulle scelte delle operazioni contabili contestate, eccependo l'infondatezza delle deduzioni attoree.
Alla prima udienza di trattazione è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e della Controparte_2 Controparte_7
e concessi i termini per il deposito delle
[...]
memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, è stata disposta una consulenza tecnica volta ad accertare la fondatezza o meno della prospettazione attorea, con il seguente quesito:
“Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, dica i CTU se il rendiconto del 2021 sia stato redatto conformemente ai principi di bilancio sanciti dagli artt. 2423 e ss c.c. (anche in relazione alla mancata indicazione dei crediti litigiosi). Dica se il rendiconto è improntato ai principi di verità e prudenza, con particolare riferimento: a) alle previsioni di spesa e maturazione dei costi;
b) alla mancata distribuzione degli utili;
c) alla costituzione di un fondo futuri investimenti;
d) alla indicazione nell'attivo patrimoniale di utili distribuiti;
dica se doveva essere redatta la nota integrativa” oltre ad essere disposta ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione di una perizia giurata e l'ammissione di parte delle prove orali richieste.
Nelle more, è stato sostituito il CTU precedentemente nominato con il dr.
e, a seguito della rinuncia al mandato da parte Persona_1
dell'Avvocato Mario Baraldi, patrocinante le attrici, si sono costituti in giudizio gli avvocati Fabio Gusso e Alessandra Brunazzo per
[...]
e l'avvocato Carlo Bandiera per . Parte_1 Parte_2
Esauriti gli incombenti istruttori, ritenuto di non accogliere la richiesta di chiarimenti del CTU avanzata dalla difesa di parte convenuta, la causa è
Pag. 7 stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 gennaio 2025 e trattenuta, all'esito, in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. QUESTIONI PRELIMINARI
ha eccepito l'inammissibilità della prima memoria Controparte_3
183, VI comma, c.p.c. di parte attrice, per la ritenuta introduzione di allegazioni nuove, date dalla ricostruzione di fatti ulteriori e diversi da quelli introdotti in citazione.
L'eccezione è infondata.
Alcuno dei profili preclusivi delle norme processual-civilistiche si rinvengono nelle difese di parte attrice, che rappresentano, piuttosto, mera specificazione fattuale di quanto già illustrato, alla luce della comparsa di costituzione del convenuto.
Le attrici si sono limitate, infatti, a “condire” di ulteriori dettagli la storia delle aziende di famiglia e, quale argomento consequenziale, hanno trattato il diritto alla percezione degli utili. Tuttavia, la circostanza è rimasta allo stato di mera allegazione, non trovando rispondenza in una specifica e nuova domanda.
2. LA NORMATIVA COMUNITARIA e NAZIONALE IN TEMA
DI BILANCI DELLE SOCIETA' DI PERSONE.
Il convenuto ha impostato la propria difesa in maniera pressoché identica in tutte le cause relative alle impugnative dei rendiconti delle società di famiglia, argomentando sulla inapplicabilità alla “società agricola” delle regole di redazione del bilancio delle società di capitali, in base tanto alla normativa italiana, quanto a quella europea.
Le attrici, dal canto loro, hanno contestato tutti i profili evidenziati, ribadendo l'applicabilità delle norme previste in tema di società di
Pag. 8 capitali, oltre a contestare l'illegittimità della scelta – unilateralmente assunta dal fratello amministratore - di non distribuire gli utili.
Questa autorità giudicante ha già avuto modo di chiarire come la normativa comunitaria richiamata, lungi dal gravare di obblighi le realtà societarie minori, anzi preservate dall'ampia discrezionalità lasciata ai legislatori nazionali, ha inteso unicamente armonizzare le disposizioni codicistiche delle società con situazioni patrimoniali e finanziarie complesse.
Si deve, tuttavia, cogliere nell'architrave normativo la volontà di non vietare una applicazione delle norme sul bilancio delle società di capitali anche a quelle di persone.
L'assunto può essere confermato anche alla luce della modifica dell'art. 111 duodecies disp. att. c.c., che si limita ad imporre la disciplina del bilancio d'esercizio (e di quello consolidato) alle società di persone che abbiano come soci illimitatamente responsabili esclusivamente società di capitali, senza, per ciò solo, prevederne un divieto o una esclusione a carico di quelle con soci non costituenti persone giuridiche aventi le caratteristiche indicate.
Particolarmente rilevante appare quanto affermato da autorevole dottrina in commento alle precedenti pronunce del Tribunale in merito all'armonizzazione dei principi eurocomunitari e nazionali sulla disciplina contabile con esclusivo riferimento ai tipi societari più evoluti: “la direttiva, nel quadro di un necessario contemperamento tra l'esigenza di assicurare una informativa di bilancio adeguata e l'interesse delle piccole e medie imprese a non essere gravate da obblighi eccessivi e non proporzionati, prevede all'art. 1 che le misure di coordinamento prescritte dalla direttiva si applichino anche alle società di persone (per l'Italia, società in nome collettivo e in accomandita semplice) “qualora tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una
Pag. 9 responsabilità limitata essendo tali soci società di capitali o, se società non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, aventi una forma giuridica comparabile a quella di una società di capitali. Questa previsione ha trovato attuazione in Italia con l'art. 111-duodecies disp. att. c.c., come da ultimo modificato dall'art. 24, L. 23 dicembre 2021, n. 238. Tuttavia nell'ordinamento italiano le regole contabili fissate dalla direttiva - che, in attuazione della stessa, sono state rese obbligatorie per i bilanci delle società di capitali e poi estese dall'art. 111-duodecies alle società di persone limitatamente alle situazioni ivi descritte - sono suscettibili di più ampia applicazione, seppur mediata da una valutazione di compatibilità in concreto, dal momento che esse possono applicarsi anche a società di persone che pur non abbiano soci società di capitale, in considerazione del fatto che l'art. 2217 c.c. dispone, per l'imprenditore in generale, che “nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto compatibili”.
Il Tribunale di Ferrara investito della questione se l'estensione alle società di persone, seppur mediata dal giudizio di compatibilità in concreto, quale previsto dall'art. 2217 c.c. potesse ritenersi contravvenire ai precetti (di proporzionalità) della Dir. 2013/34/UE nella parte in cui essa estende la propria applicazione alle sole società di persone partecipate da società di capitali e fissa deroghe a talune sue disposizioni per le PMI, lo ha correttamente escluso.
E l'esito interpretativo - che si segnala per una motivazione limpida e informata in punto di rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - è certamente da approvare perché, a dispetto di quanto suggerito da una delle parti in causa, non è qui questione di comprendere se si sia dinanzi ad un mancato recepimento della direttiva e cioè di prescrizioni armonizzate, anche espressive del principio generale di proporzionalità, negative (e cioè volte ad escludere l'applicazione
Pag. 10 armonizzata a tipi diversi da quelli espressamente ricompresi nell'ambito di applicazione della direttiva) sufficientemente precise da giustificare la disapplicazione della norma nazionale in tesi confliggente. È qui invece questione di debitamente apprezzare la circostanza che, come ha rilevato il
Tribunale, l'art. 2217 c.c., senza violare la direttiva, esprime una legittima scelta del legislatore nazionale in una zona normativa che rimane per così dire “franca” rispetto al processo di armonizzazione dettato dalla Dir.
2013/34; la scelta cioè di estendere, seppur con il filtro della valutazione di compatibilità, a tutti gli imprenditori in quanto tali i criteri per la formazione del bilancio previsti, in attuazione della direttiva, per le società per azioni. Proprio il meccanismo di rinvio alla disciplina contabile della
S.p.a. mediato tuttavia dalla valutazione di compatibilità in concreto consente di assicurare il pieno rispetto del principio di proporzionalità, di cui i considerando della direttiva esprimono una concretizzazione specifica in relazione all'armonizzazione in materia contabile, senza tuttavia sottrarre agli Stati membri la potestà di legiferare in relazione a soggetti diversi da quelli destinatari della disciplina armonizzata, estendendo ad essi, secondo ragionevolezza e proporzionalità appunto, regole fissate per i tipi societari più complessi.”
Quanto, invece alla disciplina nazionale, è stato chiarito come il legislatore italiano abbia inteso imporre ad ogni imprenditore commerciale, individuale o in forma societaria, l'assunzione delle regole in tema di contabilità e di bilancio stabilite per la formazione dei bilanci delle società per azioni “in quanto applicabili” (art. 2217, II comma, c.c.) e, dunque, alle norme degli artt. 2423 ss. c.c. e ai principi ermeneutici sottesi.
Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato come le norme delle società di persone in materia di documenti contabili richiamino quelle dettate in materia di società di capitali, rendendone obbligatoria l'osservanza.
Pag. 11 Egli ha precisato come il regime normativo richiamato discenda non dal tipo di attività imprenditoriale esercitata, ma dal modello societario prescelto, allorquando questo sia di tipo commerciale.
E la società “ ” è società commerciale, pur svolgente attività CP_4
agricola.
Il punto è stato contestato dal CT di parte convenuta, oltre ad essere ripreso nelle difese conclusive dalla difesa tecnica.
Tuttavia, convincono le considerazioni svolte dal CTU, in particolare sull'art. 2249 c.c., la cui disciplina:
- prevede l'obbligo di scelta di una delle forme societarie di cui al capo III del titolo V del codice (quelle commerciali) alla società avente ad oggetto attività di tipo commerciale;
- rimette la scelta ai soci di uno dei modelli societari commerciali a tutte le società aventi ad oggetto “attività diversa” (“Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III eseguenti di questo titolo”).
Si deve, in definitiva, tenere ben distinto il tipo di attività svolta – commerciale o agricola – dal tipo di forma societaria scelto o imposto dalla legge, che possono combinarsi tra loro, alla luce delle previsioni di cui all'art. 2249 c.c. al fine di dare vita a:
- società esercitante attività agricola (o altra “diversa” da quella commerciale) in forma di società semplice (regola dettata dall'art. 2249 c.c.);
- società esercitante attività agricola in forma di società commerciale, per espressa scelta dei soci (2249 c.c. III comma c.c.);
- società esercitante attività commerciale, necessariamente in forma di società commerciale (2249 II comma c.c.).
Pag. 12 È quindi, si ribadisce, la scelta di una delle forme societarie commerciali,
a prescindere dal tipo di attività esercitata, a comportare necessariamente l'osservanza delle regole bilancistiche previste.
Nello specifico, per le società in accomandita semplice, l'obbligo si rinviene in ragione del richiamo dell'art. 2315 c.c. al 2302 c.c. in materia di società in nome collettivo (“gli amministratori devono tenere i libri e le altre le scritture contabili previste dall'art. 2214 c.c.”, comprendente il libro giornale, il libro degli inventari e il bilancio, redatti “con i criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili”).
In concreto ritiene l'ausiliario del giudice che i principi e i criteri di redazione dei bilanci di cui agli art. 2423 e ss. c.c. siano comuni alle società commerciali, integrati da quelli OIC, affinché il prospetto contabile sia idoneo all'espletamento della funzione sua propria, quella cioè di rappresentazione della situazione societaria.
Cambierebbero solamente i destinatari dell'informazione sul risultato di gestione imprenditoriale: il ceto creditorio nelle società di capitali e a quello dei soci nelle società di persone.
Ha sottolineato, poi, il CTU anche l'obbligatorietà (oltre che l'importanza) della nota integrativa, in ragione della funzione propria di esplicitazione dei criteri applicati e di spiegazione più dettagliata del contenuto dei prospetti.
Si rinvengono medesime considerazioni nel commento dottrinale già richiamato sull'interpretazione del richiamato art. 2249 c.c.: “a parte la progressiva svalutazione di talune delle regole che compongono, nel loro complesso, il c.d. “statuto dell'imprenditore commerciale”, come sta in primo luogo a dimostrare l'estensione agli imprenditori agricoli dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale (sancita dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228) - tale eccezione non vale nel caso di specie. Infatti, l'art. 2249, comma 2, c.c. prevede: “Le società che hanno per
Pag. 13 oggetto l'esercizio di un'attività diversa [da quella commerciale] sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo”, ossia secondo uno dei tipi di società commerciali
(dalla S.n.c. alla S.p.a. comprese). A queste società, commerciali di forma ma costituite per esercitare - e che di fatto esercitano - attività non commerciali, come ad esempio quella agricola, ma non solo, lo “statuto dell'imprenditore commerciale” si applica soltanto parzialmente. Non si applica, cioè, quanto alla disciplina riservata esclusivamente a quegli imprenditori che commerciali sono “di sostanza”, ossia con riguardo all'essenza dell'attività esercitata, quale appunto è la disciplina della regolazione della crisi
d'impresa e dell'insolvenza; mentre si applica quanto agli obblighi di natura formale, quali quelli relativi alla registrazione (i.e. all'iscrizione nel registro delle imprese) e alla tenuta delle scritture contabili. Ne è prova il fatto che una società di tipo commerciale (nella specie una S.a.s., ma il discorso non cambierebbe neppure se si trattasse di una S.p.a.) esercente attività agricola non può essere assoggettata alla liquidazione giudiziale (in precedenza, al fallimento) né agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
o alle altre procedure d'insolvenza (olim, alle procedure concorsuali) previsti per gli imprenditori commerciali non piccoli (ora, con l'esclusione delle imprese minori, di quelle cioè “sotto soglia” ai sensi degli artt. 2, comma
1, lett. d, e 121 CCII) poiché, indipendentemente dal tipo sociale adottato, non è intrinsecamente un imprenditore commerciale, e quindi difetta del requisito soggettivo per l'assoggettamento a tali strumenti e procedure;
ancorché - in ragione del tipo commerciale rivestito - debba ottemperare agli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, ivi compreso quello della redazione del rendiconto che, come s'è visto, quanto meno nella S.a.s., assume tutti i connotati di un bilancio d'esercizio”.
Pag. 14 L'ausiliario ha poi affrontato nel merito il profilo della legittimità o meno dell'accantonamento degli utili, partendo dalla disciplina codicistica e in particolare dall'art. 2262 c.c. secondo il quale l'approvazione di un bilancio con utile d'esercizio consente ai soci l'immediata percezione dello stesso.
Non vi è dubbio, quindi, che il diritto dei soci sorga con l'approvazione del rendiconto, salvo patto contrario, non rinvenuto negli atti statutari.
La disposizione normativa è, peraltro, richiamata negli stessi termini nei patti sociali della “ ” (l'art. 10 prevede espressamente il diritto CP_4
alla percezione degli utili da parte dei soci dalla approvazione del bilancio, che si considera tale se entro 30 giorni dalla sua presentazione non vengono sollevate eccezioni da parte degli Accomandanti).
Premesso quanto appena evidenziato, determinante e non superabile appaiono le condivisibili valutazioni operate dall'ausiliario del giudice in ordine alla mancata osservanza dei criteri di correttezza, veridicità e prudenza nella redazione del rendiconto, regole da osservarsi nella rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico di esercizio, comunque cogenti e fondanti tutte le norme tecniche di redazione dei documenti contabili.
In particolare:
- la permanenza a bilancio del fondo investimenti (risalente al 2020) determina una non veritiera rappresentazione delle consistenze patrimoniali, in spregio dell'art. 2424 bis, III comma, c.c., non risultando riconducibile “ad accantonamenti per rischi ed oneri” e altresì al principio OIC n. 31, non costituendo “fondi per oneri” o un fondo per manutenzione ciclica o periodica;
- parimenti inveritiera è l'iscrizione (mediante accantonamento a partire dall'esercizio 2016) a riserva degli utili maturati, in assenza di patto contrario ex art. 2262 c.c. alla immediata distribuzione,
Pag. 15 contribuendo la riserva ad incrementare fittiziamente il patrimonio netto allorquando, invece, costituisce una voce di debito verso i soci, salvo i termini prescrizionali di cui all'art. 2949
c.c.;
- incoerente con i principi civilistici è anche l'iscrizione tra i crediti verso soci dei pagamenti effettuati degli utili 2016-2019, ancora litigiosi, senza la contestuale formazione di un fondo rischi, comportando una sopravalutazione del patrimonio netto contabile.
Suggestivo è constatare come gli esiti della consulenza - fortemente criticati dalla parte convenuta - sono stati confermati da tutte le precedenti CTU nei diversi giudizi, affidate – peraltro – a professionisti diversi.
3. SUGLI ESITI GIUDIZIALI
Ciò doverosamente premesso, anche alla luce delle conclusioni dell'elaborato peritale sopra evidenziate, la tesi di parte convenuta non può essere condivisa.
Si è, infatti, accertato tanto la violazione dei criteri esegetici e normativi di redazione del rendiconto per violazione dei principi di chiarezza e veridicità.
La scelta della forma societaria, si ribadisce, comporta l'obbligo della tenuta delle scritture contabili e di redazione di un rendiconto con il contenuto assimilabile a quello del bilancio;
obbligo che deriva dal combinato disposto degli artt. 2302, 2214, 2315, 2421, 2423, 2478 c.c., ove non si rinviene alcuna distinzione sulla natura dell'attività in concreto svolta.
Inconferente, sul punto, il richiamo giurisprudenziale della difesa di
(Cass., 11 novembre 2021, n. 33594), che si riferisce ai Controparte_3
requisiti di idoneità dei documenti contabili necessari all'accesso alla
Pag. 16 procedura di concordato: si è già evidenziato, attraverso il richiamo all'autorevole contributo dottrinale, come la società svolgente attività agricola non possa nemmeno accedere allo strumento di risoluzione della crisi citato. La diversità di ratio e di portata applicativa esclude, dunque, qualsivoglia inferenza giuridica argomentativa a favore della tesi di parte convenuta.
Né le disposizioni tributarie, che esonerano dall'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, possono venire in rilievo sotto il profilo civilistico, data la diversa ratio e funzione normativa, come per altro espressamente evincibile dall'art. 18 del d.p.r. 600/1973 (“salvi gli obblighi di tenuta delle scritture contabili previste da disposizioni diverse dal presente decreto”).
Il rendiconto, d'altronde, non può rappresentare solo la situazione finanziaria e l'andamento economico patrimoniale dell'impresa, ma deve fornire una adeguata informazione dell'attività imprenditoriale in guisa da consentire la corretta determinazione degli utili, attività che – come affermato da autorevole dottrina – “non può prescindere dalla applicazione delle regole proprie del bilancio”.
D'altronde la possibilità di ricorrere ad una contabilità fiscale semplificata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 600/1973, non esime la società di persone dalla redazione di un rendiconto nelle forme sostanziali del bilancio, posto che ciò deriva dalla natura stessa dell'atto ovvero dalla esigenza che lo strumento dia una corretta rappresentazione della gestione dell'impresa e della determinazione degli utili e ciò a prescindere che l'attività sia commerciale o meno.
Inconferente, poi, la considerazione della società quale
“microimpresa”, che non determinerebbe, in ogni caso, l'esclusione dell'applicabilità alla Società della disciplina relativa al bilancio delle società di capitali.
Pag. 17 La microimpresa, secondo quanto previsto dall'art. 2435 ter c.c., è sottoposta ad un regime semplificato di redazione del bilancio in ragione dell'esigua attività imprenditoriale, senza essere sottratta, per ciò solo all'osservanza dei principi e dei criteri contabili sopra visti.
Quanto ai principi contabili, si è già detto come le scelte relative alla contabilizzazione degli utili, delle riserve e dei crediti verso le attrici
(palesemente qualificabili come litigiosi) non possano certamente qualificare il rendiconto né come chiaro, né come veridico.
Tale rappresentazione lede la posizione sostanziale dei soci, dei creditori e dei terzi perché non esplicita fedelmente la situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa né sotto il profilo attivo, né sotto il profilo passivo, come chiaramente messo in luce dalla CTU.
Né, infine, può affermarsi che il rendiconto sarebbe chiaro e veridico perché gli utili sono stati “trasformati” in un fondo futuri investimenti in base ad una scelta unilaterale e non condivisa dai soci dell'amministratore unico e le passività non indicate in quanto oggetto di contestazione giudiziale, sebbene accertate con sentenza provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Ferrara.
4. SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del giudizio, liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile complessità media), seguono la soccombenza a favore delle parti costituite, liquidandosi le spese di studio e introduttiva a favore delle attrici, ma divisa a metà e quelle della fase istruttoria e decisoria in modo integrale data la costituzione di due difensori.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente poste a carico di parte convenuta costituita, con diritto alla rifusione di quanto anticipato dalle attrici.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
1807/2022 R.G.:
1) DICHIARA la nullità del rendiconto relativo all'esercizio 2021 della società “ ”; Controparte_4
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali Controparte_3
sostenute da , quantificate in € 272,50 per esborsi ed € Parte_2
9.088,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al
15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
3) CONDANNA al pagamento delle spese processuali Controparte_3
sostenute da , quantificate in € 272,50 per Parte_1
esborsi ed € 9.088,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
4) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del convenuto con obbligo di rifusione di Controparte_3
quanto anticipato dalla parte attrice;
5) RESPINGE nel resto.
Ferrara, 7 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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