Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01359/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2025, proposto dai sigg.ri NT NZ e ER, rappresentati e difesi dall’avv.to Maria Elena Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Verona, sez. lavoro, n. 26/2024, dep. il 23.01.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. SC VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Verona, sezione lavoro, con la sentenza n. 26/2024, pubblicata il 23 gennaio 2024, ha:
-dichiarato il diritto dei sigg.ri NT NZ e ER di usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, quanto a NT NZ relativamente agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, e quanto a NT ER per l’anno scolastico 2022/2023;
-condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare ai ricorrenti NT NZ e NT ER la prestazione oggetto di causa, previa emissione della carta docente ed accredito della somma indicata sulla carta docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
-dichiarato compensate per un mezzo le spese di lite e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione della restante metà che, nella predetta quota, è stata liquidata in complessivi € 720,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU di Euro 49,00.
2. La predetta sentenza:
-non è stata oggetto di impugnazioni;
-è stata notificata in forma esecutiva il 1°.2.2024, 7.3.2024 e 16.7.2024 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Avvocatura di Stato (dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it; uspvr@postacert.istruzione.it; ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it).
3. I sigg.ri NT hanno quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di:
-ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, n. 26/2024, disponendo l’accredito di n. 2 bonus da € 500,00 cadauno al ricorrente NT NZ, per un totale di € 1.000,00; n. 1 bonus da € 500,00 al ricorrente NT ER, per un totale di € 500,00, oltre ad interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, il tutto tramite il sistema della carta elettronica del docente per i relativi servizi prestati nelle annate meglio descritte nel titolo esecutivo;
-prescrivere le modalità di esecuzione, anche mediante l’emanazione del provvedimento amministrativo in luogo dell’Amministrazione;
-condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e competenze di lite.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2026 il Tribunale ha assunto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla certificazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio della Corte d’Appello di Venezia il 5 marzo 2024;
-all’avvenuta notifica, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 7.3.2024 e 16.7.2024, della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30;
-alla proponibilità del ricorso collettivo da parte di tutti gli odierni ricorrenti nei cui confronti è rivolto l’unitario titolo esecutivo.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm.. Infatti quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi tesi a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe e in particolare di provvedere a costituire in favore dei sigg.ri NT NZ e ER la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall’art. 1, comma 121°, della L. 13 luglio 2015 n. 107, con accredito/assegnazione sulla detta carta delle somme pari a:
-complessivi € 1.000,00, quanto alla ricorrente NT NZ, relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo;
-complessivi € 500,00, quanto al ricorrente NT ER, relativamente all’anno scolastico indicato nel titolo esecutivo.
Il tutto oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione come previsto dal titolo esecutivo.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste dei ricorrenti, tese alla emanazione del provvedimento amministrativo in luogo dell’Amministrazione, il Tribunale ritiene di nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (MIM), con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell’ulteriore termine di 60 giorni.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
1) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Verona, sezione lavoro, n. 26/2024, pubblicata il 23 gennaio 2024, provvedendo a costituire in favore dei sigg.ri NT NZ e NT ER la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall’art. 1, comma 121°, della L. 13 luglio 2015 n. 107, con accredito/assegnazione sulla detta carta delle somme pari a complessivi € 1.000,00, quanto alla ricorrente NT NZ; a complessivi € 500,00, quanto al ricorrente NT ER.
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (MIM), o il dirigente dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
3) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre a i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
SC VI, Primo Referendario, Estensore
Andrea LA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC VI | Ida OL |
IL SEGRETARIO