Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2002, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL0 04 60/ 02 REPUBBLICA ITALIANA y o LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N 2 Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 22390/00 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron.1038 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 02/07/01 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: NC NC, elettivamente domiciliato in ROMA VLE OPITA OPPIO 65, presso lo studio dell'avvocato CARLO GARGIULO, che lo difende, giusta delega a a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
resistente contro 2001 DIREZIONE REG ENTRATE LAZIO SEZIONE DISTACCATA DI ROMA- 1645 ALBAND - -1
- intimato -
avverso la sentenza n. 22736/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GARGIULO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 22390SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. AN IN ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 17 novembre 1999, n. 22736 con cui il Tribunale di Roma, disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione dell'AGO sollevata dal Ministero delle Finanze, rigettava l'appello del contribuente avverso la pronuncia con cui il Pretore di Roma condannava, in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria di primo grado di Roma in data 30 settembre 1991, il Ministero delle Finanze al pagamento in favore del contribuente non della intera somma di lire 21.633.487 indicata nella sentenza tributaria bensì soltanto di lire 7.744.160, pari al 35,80%, di tale somma complessiva. In particolare il Pretore riteneva che lire 21.633.487 fossero tutto quanto trattenuto a titolo di imposta sulla liquidazione spettante al sig. IN e che solo il 35,80% di tale somma gravasse sulla parte della liquidazione derivante dalla quota del fondo alimentata dai contributi del lavoratore e perciò non soggetta a imposta. La Amministrazione si costituiva in giudizio senza articolare controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il sig. IN deduce ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della legge 154/1988 che ha convertito il D.L. 70/1988. Non è agevole comprendere quale principio di diritto si affermi violato in questo motivo di ricorso, che poi in concreto totalmente articolato con considerazioni di fatto relative ad interessi di cui non risulta alcun cenno nella sentenza impugnata, senza che il ricorrenti lamenti in alcun modo una omessa pronuncia su circostanze dedotte in giudizio. Il motivo deve perciò essere rigettato. Con il secondo motivo viene dedotto un difetto di motivazione ex art. 360 n.5 c.p.c. R Secondo il sig. IN doveva interpretarsi la decisione della Commissione Tributaria nel senso che l'intera somma -lire 21.633.487 - rappresentava l'illecita trattenuta a titolo di Irpef, da restituire integralmente e non che su detta somma doveva essere calcolata la quota Irpef. Il giudice d'appello ha però rilevato, con accertamenti in fatto non sindacabile in questa sede, che l'amministrazione finanziaria aveva trattenuto, in danno del IN, alcune somme a titolo di Irpef, considerando, ai fini dell'imposizione, anche la somma di lire 21.633.487, che non era, per sua natura - contributo previdenziale volontario -, soggetta a Irpef. Con la conseguenza che era stata trattenuta la percentuale Irpef calcolata su detta somma, che, in forza della decisione del giudice tributario doveva essere restituita. La restituzione, pertanto, doveva considerarsi limitata, come esattamente ritenuto dal pretore, alla somma risultante dalla decurtazione illegittimamente operata a causa assoggettamento della somma di lire 21.633.487 all'imposta del 35,80%. E simile considerazione è priva di vizi logici, se si muove dai punti in fatto insindacabilmente constatati dal giudice di merito Anche il secondo motivo deve perciò essere rigettato. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese di causa. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 2 luglio 2001. пса им рий IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.7 GEM, 2002 CANCELLIERE C1 Amajdy Casano