Sentenza breve 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 11/12/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01561/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01596/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Casadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento datato 31 luglio 2025, in forza del quale la Questura di Ferrara ha respinto l’istanza volta ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di famiglia in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 24 dicembre 2024 la Questura di Ferrara ha comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno.
Sono seguite le osservazioni del difensore del ricorrente.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, d’altronde, la Questura di Ferrara ha respinto l’istanza valorizzando quanto segue, in sintesi:
- in data 19 marzo 2024 il ricorrente è stato condannato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di -OMISSIS- alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione nonché alla multa di euro 12.000,00 per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio p. e p. dall'art. 73 comma 1 bis del DPR 309/90 poiché in concorso con altro soggetto rimasto sconosciuto, illecitamente deteneva ad evidente fine di spaccio grammi 631,1 (lordi) di cocaina, sequestrata unitamente al denaro (5.500,00 euro) e al bilancino di precisione. Questi elementi hanno consentito di ritenere acclarata, in sede di giudizio, la colpevolezza del ricorrente, per cui in data 24 marzo 2018 era stato arrestato da personale dell'Arma dei Carabinieri,
- il gravissimo delitto perpetrato, per il quale è stato condannato, costituisce attuale ed oggettivo elemento in base ai quali poter desumere la pericolosità sociale dello straniero e, ai sensi dell'art. 1 della L. 1423/56, come sostituita dal D.Lgs. 159/2011, la sua appartenenza alle categorie di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal Questore;
- la commissione dei reati contemplati dal D.P.R. 309/90 e da numerose fonti sovranazionali, rappresenta di per sé espressione dell'insussistenza delle condizioni di integrazione nel tessuto sociale ed indice di pericolosità del soggetto connessa al danno della comunità derivante dall'incontrollato spaccio e diffusione di sostanze stupefacenti;
- il cittadino marocchino ha fatto ingresso nel territorio nazionale irregolarmente e presumibilmente in data 31.12.2013, e ha ottenuto il primo permesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 09.12.2021 valido fino al 25.03.2024 per motivi di coesione familiare con la moglie cittadina marocchina, non indicata alla voce "coniuge" nel modello 209 spedito al fine di richiedere il rinnovo del soggiorno, con la quale in ogni modo non è più convivente essendosi l'istante trasferito nella provincia di Ferrara,
- la gravità dei fatti sopradescritti è desunta dall'elevato quantitativo di sostanza stupefacente e dall'entità della pena inflitta (2 anni e 8 mesi di reclusione e multa di euro 12.000,00 euro) nonché dalla non comune predisposizione dimostrata nel commettere reati di particolare allarme sociale come la violazione delle norme in materia di stupefacenti di marcato disvalore sociale ed emblema di mancato inserimento sociale in quanto espressione di una volontà di ricorrere a guadagni facili in violazione del corretto vivere civile;
- il relativo allarme sociale suscitato dal comportamento delittuoso dell'interessato, che testimonia il sensibile grado di minaccia a beni giuridici fondamentali e la totale carenza di condivisione dei principi di civile convivenza da parte dello straniero, evidenziano come lo stesso non abbia realizzato una piena integrazione sociale e non integri le condizioni per il prosieguo del suo soggiorno sul territorio nazionale;
- le argomentazioni difensive dello straniero non sono sufficienti per una diversa determinazione a fronte della summenzionata condanna e del chiaro disposto di cui all'art. 4 comma 3 TUI, che considera ostativi i reati inerenti gli stupefacenti;
- le condotte antigiuridiche poste in essere dall'interessato costituiscono grave e oggettivo pericolo per l'incolumità delle altre persone, contrario al prioritario interesse dello Stato alla tutela della sicurezza pubblica.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione con ricorso depositato in data 12 novembre 2025, chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo, in sintesi:
1. l’Amministrazione resistente avrebbe applicato in modo erroneo l’art. 9, commi 4 e 7, TUI, in quanto non avrebbe considerato che lo straniero vive da più di 12 anni in Italia ove ha formato una famiglia con la moglie, operando, quindi, un automatismo rispetto alla condanna penale subita, senza effettuare una valutazione complessiva della attuale pericolosità sociale dello straniero il quale svolge regolare attività lavorativa; i fatti di reato sono risalenti e non si registrano altri precedenti o pendenze, sì che la Questura non avrebbe tenuto conto dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo del ricorrente.
Il Ministero resistente non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
All’esito dell’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente il Collegio ritiene sussistano i presupposti per definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
In primo luogo, occorre sottolineare come parte ricorrente non abbia correttamente inquadrato la normativa applicabile al caso di specie.
Infatti, in questa sede non si verte in materia di rilascio o revoca di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fattispecie disciplinata dall’art. 9, commi 4 e 7, TUI sui quali parte ricorrente ha fondato il proprio ricorso: l’impugnazione concerne, infatti, il diniego di rinnovo/conversione di permesso per motivi di famiglia in permesso per lavoro subordinato.
In tal senso, quindi, la normativa applicabile è quella di cui agli artt. 4, comma 3, e 5, d.lgs. n. 286/1998.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, TUI, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), l. 30 luglio 2002, n. 189, non è ammesso in Italia lo straniero: «(...) che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (...) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale (...)».
L’art. 5, comma 5 dello stesso decreto prevede che « il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili ».
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, le condanne in materia di stupefacenti devono considerarsi ex art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 automaticamente ostative al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato, in quanto non assume alcuna rilevanza la concessione di attenuanti o la sospensione condizionale della pena, né la modalità di esecuzione della stessa ( ex multis, Tar Emilia-Romagna, sez. I, 17 aprile 2023, n. 226).
Non vengono in rilievo nel caso di specie i principi affermati con la sentenza n. 88 del 2023, dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
Infatti, la fattispecie di reato per la quale il ricorrente è stato condannato è quella più grave punita dall’art. 73, comma 1 bis, d.p.r. n. 309 del 1990 e non quella “minore” di cui al comma 5 dell’art 73.
Pertanto, nel caso di specie si verte in un’ipotesi ostativa “automatica”, come tale di per sé solo impeditiva del rinnovo/conversione del permesso richiesto.
Unica eccezione è data dalla sussistenza di comprovati legami familiari con soggetti residenti in Italia, che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, t.u. 25 luglio 1998, n. 286 ( ex multis Tar. Toscana, sez. II, 28 maggio 2021, n. 816; Tar Campania Napoli, sez. VI, 1 febbraio 2022, n. 692; Tar Emilia - Romagna, Bologna, sez. I, 5 maggio 2022, n. 406).
Soltanto in tal caso dunque l'Amministrazione deve valutare la pericolosità sociale mediante un giudizio di tipo prognostico ( ex multis, Cons. Stato sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4492) e ponderarla con gli interessi contrapposti con particolare riferimento alla tutela dell'unità familiare la quale riceve protezione anche ai sensi dell'art. 8 della Convenzione EDU, risultando altrimenti del tutto vincolata al diniego del titolo di soggiorno.
Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente, nel motivare il diniego, per un verso, ha dato conto del fatto che il ricorrente non vive più con la moglie, circostanza in ordine alla quale il primo non ha dedotto, né dimostrato, alcunché in senso contrario; per altro verso, ha comunque tenuto conto degli elementi favorevoli indicati dallo straniero ritenendoli, non irragionevolmente, comunque inidonei ad inficiare la rilevanza ostativa della condanna sopra ricordata.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO NT, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LO NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO NA | LO NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.