Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2002, n. 4566
CASS
Sentenza 28 marzo 2002

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Il dirigente di azienda industriale che, ai sensi dell'art. 19 del contratto collettivo di categoria 16 maggio 1985, contenente una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, abbia adito il collegio arbitrale (senza che a ciò si sia opposta la controparte) per la determinazione dell'indennità supplementare in relazione alla mancanza di giustificazione del proprio licenziamento, non può (salvo che il collegio predetto si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o che il procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo, ovvero che il relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante) proporre la medesima azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volontà di avvalersi di tale tutela e in mancanza di una volontà del datore di lavoro contraria all'utilizzazione del procedimento arbitrale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva dichiarato la inammissibilità della domanda in sede giudiziaria, in presenza di un lodo arbitrale che aveva validamente dichiarato l'irricevibilità del ricorso del dirigente per mancata osservanza del termine decadenziale previsto dalla procedura arbitrale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2002, n. 4566
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4566
    Data del deposito : 28 marzo 2002

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