Sentenza 28 marzo 2002
Massime • 1
Il dirigente di azienda industriale che, ai sensi dell'art. 19 del contratto collettivo di categoria 16 maggio 1985, contenente una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, abbia adito il collegio arbitrale (senza che a ciò si sia opposta la controparte) per la determinazione dell'indennità supplementare in relazione alla mancanza di giustificazione del proprio licenziamento, non può (salvo che il collegio predetto si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o che il procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo, ovvero che il relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante) proporre la medesima azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volontà di avvalersi di tale tutela e in mancanza di una volontà del datore di lavoro contraria all'utilizzazione del procedimento arbitrale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva dichiarato la inammissibilità della domanda in sede giudiziaria, in presenza di un lodo arbitrale che aveva validamente dichiarato l'irricevibilità del ricorso del dirigente per mancata osservanza del termine decadenziale previsto dalla procedura arbitrale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2002, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AV IN, elett. dom. in Roma, via monte Zebio n.40,presso lo studio dell'avv. Franco Minucci che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CERTOTTICA S.c.a.r.l., Istituto Italiano per la Certificazione dei Prodotti Ottici, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Roma, via Archimede n. 112, presso lo studio dell'avv. Sergio Magrini che, unitamente all'avv. Renzo Scagnolari e Sandra Coluccia, la rappresenta e difende, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia in data 24 giugno 1998, n. 55 (R.G.N. 275/1997);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 9/1/2002, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Franco Minucci e Sergio Magrini;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Riccardo Fuzio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FL IN conveniva davanti al RE del lavoro di Venezia la Certottica s.c.a r.l., di cui era dipendente con mansioni di direttore tecnico, e, deducendo di essere stato dalla stessa licenziato, con lettera del 16 novembre 1994, senza giusta causa o giustificato motivo, ne chiedeva la condanna alla corresponsione, tra l'altro, dell'indennità supplementare di cui all'art. 19 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali da fissarsi in 22 mensilità o in quella diversa di giustizia, con rivalutazione e interessi. La società Certottica, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'improponibilità di tale domanda poiché, in conformità delle disposizioni collettive, era stato pronunciato lodo irrituale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso del IN, per intervenuta decadenza.
Con provvedimento del 23 dicembre 1996 il RE dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine alla detta istanza disponendo la prosecuzione della causa con riferimento a tutte le altre richieste. Su appello del IN - che assumeva, in particolare, che il Collegio arbitrale si era riunito oltre i 30 giorni previsti dall'art. 19, decimo comma, CCNL dall'invio della raccomandata da parte del Sindacato Dirigenti - il Tribunale locale con sentenza del 24 giugno 1998, ritenuta la nullità del provvedimento pretorile (avente natura di sentenza, per mancata indicazione delle parti e dei suoi difensori ed omessa lettura del dispositivo in udienza), dichiarava l'inammissibilità della domanda volta alla corresponsione della indennità supplementare.
Il IN ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui ha resistito la società Certottica con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione degli artt. 24 Costituzione, 6 Convenzione 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 2907 c.c., 5 legge n. 533 del 1973, 112 c.p.c. nonché
omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. (3) e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere negato ingresso all'azione proposta in base al mero dato formale del completo svolgimento della procedura arbitrale la quale si sarebbe conclusa con l'emanazione di un valido lodo. Ed invero il principio affermato si fonda su una premessa manifestamente errata e cioè che il dirigente, che non abbia rispettato i termini contrattuali per adire il Collegio, sia inadempiente con la conseguenza di una sua rinuncia alla tutela giurisdizionale. Al contrario, si può parlare di inadempimento soltanto con riferimento ad un obbligo giuridico per cui, se manca il secondo, non può ricorrere il primo, con conseguente vigenza del principio di alternatività stabilito dall'art. 5 della legge n. 533 del 1973. Nè può essere applicato agli arbitrati relativi alle controversie di lavoro il principio elaborato dalla Corte di Cassazione con riferimento alle clausole compromissorie relative ad altri rapporti obbligatori. Il motivo va rigettato perché infondato.
Il dirigente di azienda industriale che, ai sensi dell'art. 19 del contratto collettivo di categoria 16 maggio 1985, concretante una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, abbia adito il collegio arbitrale, senza che a ciò si sia opposta la controparte - per la determinazione dell'indennità supplementare in relazione alla mancanza di giustificazione del proprio licenziamento - non può (salvo che il collegio predetto si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o che il procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo o che il relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante) proporre la medesima azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volontà di avvalersi di tale tutela ed in mancanza di una volontà del datore di lavoro contraria all utilizzazione del procedimento arbitrale messo in moto dal dirigente medesimo (Cass., 13 novembre 1992, n. 12223; vedi anche Cass., 20 aprile 1998, n. 4014). Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che, dopo avere delineato in generale il sistema imperniato sulla garanzia della "facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria (art. 5, comma 1, legge n. 533 del 1973), salvo "il limite costituito dalla sopravvenienza di un valido lodo", ha accertato che: nella specie, il Collegio arbitrale, investito dal ricorso del IN, ex art. 19 del CCNL in vigore per i dirigenti di aziende industriali,
della cognizione della vertenza relativa alla legittimità del licenziamento ai fini della corresponsione della indennità supplementare nella misura massima, si era regolarmente formato;
il giudizio - il quale si era svolto dopo instaurazione del contraddittorio con una serie di riunioni collegiali, caratterizzate da esperimenti di tentativi di conciliazione e da concessione di termini per note - si era concluso con un valido lodo che aveva dichiarato l'irricevibilità del ricorso, per mancata osservanza del termine decadenziale previsto dalla procedura arbitrale;
era pertanto preclusa la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori sul piano logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. Nè in senso contrario ha valore la doglianza secondo cui il convincimento espresso dal Tribunale sarebbe erroneamente collegato ad un inesistente inadempimento del dirigente che sarebbe consistito nel mancato rispetto dei termini contrattuali per adire il Collegio arbitrale. A parte la considerazione che - proprio alla stregua di quanto precisato dal IN appellante - la decadenza era da porsi in relazione alla riunione del Collegio oltre i 30 giorni, previsti dall'art. 19, decimo comma, CCNL, dall'invio della raccomandata da parte del Sindacato Dirigenti - ha carattere assorbente, nel caso in esame, l'accertamento involgente la sopravvenienza di un valido lodo, a conclusione della procedura arbitrale, e, dall'altro, la mancata proposizione da parte dell'interessato di qualsiasi impugnativa avverso tale provvedimento finale.
Il ricorso deve perciò essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002