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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE MA NZ, Presidente
BASCUCCI SANTE, RE
DI CUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 129/2020 depositato il 13/2/2020
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
1 Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difesa da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
Ricorrente_3 -
P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_4 Rappresentante_1 s.r.l. in liquidazione in persona di
P.IVA_Ricorrente_4quale legale rappresentante -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N.1 62100 Macerata
MC
2 Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 388/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata sez. 2 e pubblicata il 19/10/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ70E1I00849 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00422 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021I00874 IMPUTAZIONE RED 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7071I01141 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I00877 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I00877 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I00877 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I00894 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I00894 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I00894 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellanti: dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo alle posizioni di
Ricorrente_1 Ricorrente_2 e di ed accogliersi l'appello quanto al resto.
Appellata ed appellante incidentale: dichiararsi cessata la materia del contendere con
Ricorrente_1 Ricorrente_2riguardo alle posizioni di e di , rigettarsi l'appello
3 principale ed accogliersi l'appello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, con sentenza n. 388/2/2018 del
5/7/2018, depositata in Segreteria il 19/10/2018, decidendo sui ricorsi riuniti presentati da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 Ricorrente_3, da , da
Ricorrente_4s.n.c. e da s.r.l. in liquidazione, ha così provveduto: “La Commissione accoglie i motivi dei ricorsi riuniti·B.1, C, E ed F, limitatamente, per gli ultimi due, alla ricostruzione di ricavi per somministrazione di pasti eccedenti l'importo di € 336.916,84. ed alla conseguente misura degli utili distribuiti;
rigetta per il resto;
compensa di lite dei ricorsi riuniti, nei rapporti tra tutte le parti.”.
Avverso la decisione hanno proposto appello i contribuenti, limitatamente ai capi della sentenza rispetto ai quali sono rimasti soccombenti, affidato a complessivi sei motivi.
Si è tempestivamente costituita in giudizio l'Amministrazione Finanziaria, con atto di controdeduzioni contenente altresì appello incidentale.
Questa Corte ha, pertanto, fissato l'odierna udienza per la discussione del processo di appello.
Successivamente, l'Ufficio ha presentato una memoria con la quale ha attestato:
Ricorrente_1 che ha presentato “… le domande n. W-202306220761106 e n.
W-2023032403987279 (cfr. ALL. N. 1 con i dati della domanda come risultanti dalle banche dati dell'Amministrazione finanziaria) per la definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla L. 197/22 (cc.dd. “rottamazione-quater”) dei seguenti affidamenti derivanti dall'avviso di accertamento di cui è causa come meglio specificato: Avviso di accertamento n. TQ7011I00877-2014 (2011) ed Intimazione di pagamento n. YPTQ7IPPN002152021/1”;
Ricorrente_2 che ha presentato “… le domande n. W-2023062207610941 e n.
4 W-2023062207610956 (cfr. ALL. N. 2 con i dati della domanda come risultati dalle banche dati dell'Amministrazione finanziaria) per la definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla L. 197/22 (cc.dd. “rottamazione-quater”) dei seguenti affidamenti derivanti dall'avviso di accertamento di cui è causa come meglio specificato: Avviso di accertamento n. TQ7011I00894-2014 (2011) ed Intimazione di pagamento n. YPTQ7IPPN000372019.”
e, dato atto che gli importi dovuti sono stati rateizzati e che sono in corso di pagamento, ha domandato a questa Corte di dichiarare estinto il processo, per cessazione della materia del contendere, con riguardo a tali appellanti ai sensi dell'art. 12 bis del D.L. 17/6/2025 n. 84 convertito con L. 30/7/2025 n. 108 a mente del quale il versamento della prima rata dell'istanza di cui all'art. 1 – comma 236 – L. 29/12/2022 n. 197 estingue il processo tributario avente ad oggetto le impugnazioni avverso i provvedimenti inerenti alle imposte oggetto della c.d. rottamazione.
In udienza, le parti presenti hanno chiarito definitivamente le loro richieste.
Preso, dunque, atto di quanto sopra e della comune volontà dei contribuenti-appellanti di accettare la pronuncia ex art. 95 D.Lvo 14/11/2024 n. 175, non resta a questa Corte che dichiarare estinto il processo per cessazione della materia del contendere avuto riguardo alla
Ricorrente_2 Ricorrente_1posizione degli appellanti principali e .
Il presente giudizio di appello deve, invece, proseguire con riguardo alla posizione dei
Ricorrente_3restanti appellanti, ossia s.n.c. e
Ricorrente_4 s.r.l. e per decidere circa l'appello incidentale proposto dall'Ufficio, il quale ha insistito per il suo accoglimento.
La vicenda processuale deve, quindi, essere ricostruita limitatamente al tale devolutum.
Dalla sentenza appellata si evince:
Ricorrente_3 che “Coi ricorsi in epigrafe la società s.r.l., i soci di essa
Ricorrente_4 Ricorrente_1 Ricorrente_2 S.N.C.", e , questi
5 ultimi soci anche della s.n.c. domandano l'annullamento almeno parziale degli avvisi
TQ7031I0422, TQ70E1I00849, TQ7071IQ1141, TQ7021I00874, TQ7011I00877,
TQ7011I00894, con i quali l'Agenzia delle Entrate ha accertato, per l'annualità
d'imposta 2011 nei confronti della prima (società) - che dalla s.n.c. ha preso in affitto un'azienda per lo svolgimento di attività alberghiera e di organizzazione di cerimonie e banchetti – maggiori IRES, IRAP ed IV A, irrogando sanzioni e calcolando i relativi interessi moratori e nei confronti della seconda (società) maggiori redditi da partecipazione nella s.r.l., da riferirsi ai maggiori ricavi di questa, da presumersi utili distribuiti, in base alla ristretta base sociale di quest'ultima”;
che il ricorso alla metodica di accertamento utilizzata con riguardo all'I.V.A., ossia il c.d. accertamento parziale di cui all'art. 41 bis D.P.R. 29/91973 n. 600, va ritenuto corretto giacché l'Ufficio ha valorizzato fonti di conoscenza puntuali e specifiche ad esso pervenute;
che il motivo inerente al disconoscimento della deduzione degli ammortamenti ai fini
IRES ed IRAP rideterminato dall'ufficio nella misura del 5% deve ritenersi fondato: “… la circostanza che per altre analoghe spese su beni di terzi la s.r.l. abbia utilizzato il coefficiente del 5% non è una motivazione sufficiente del recupero, in mancanza di alcuna allegazione circa le ragioni di diritto che renderebbero corretta l'applicazione di una percentuale, piuttosto, che dell'altra.”;
che il motivo teso a contrastare la ritenuta “… pretesa duplicazione dell'ammortamento di € 400,00 sul bene iscritto col n. prot. 241/2010, in quanto oggetto di rettifica in aumento in sede di determinazione della base imponibile …” è inammissibile “… stante la genericità, giustamente eccepita dall'Ufficio, dell'allegazione della non meglio individuata rettifica in aumento in sede di determinazione della base imponibile, che avrebbe rimediato alla duplicazione della deduzione dell'ammortamento per il medesimo bene.”;
6 che il motivo riguardante l'asserita non inerenza, a mente dell'art. 109 T.U.I.R., di 1alcuni costi sostenuti e dedotti era fondato;
che il motivo relativo alla dedotta “… infondatezza del recupero per omessa variazione in aumento ai fini I.R.E.S., concernente spese di manutenzione di automezzi parzialmente deducibili ex art. 164 D.P.R. n. 917 /1986, in quanto la quota indeducibile sarebbe stata computata tra i costi fiscalmente indeducibili” era inammissibile “… attesa la generica e non dimostrata allegazione della contabilizzazione, quale costo fiscalmente indeducibile, delle spese di manutenzione di automezzi ex art. 164 d.p.r.
n. 917/1986.”;
che il motivo sub E) con il quale si contestava la ritenuta sussistenza di maggiori ricavi sottratti a tassazione fondata sul rinvenimento di documentazione extracontabile era infondato in quanto il ragionamento svolto dall'Ufficio era logico e condivisibile: la presunzione operata dall'Ufficio, dunque, circa “la negazione della regolarità contabile sostanziale” e circa … l'occultamento di parte dei ricavi” non può, dunque, ritenersi 2“imprecisa”;
che va disatteso il motivo sub F) con il quale si contesta la “… sussistenza di ritenute omesse, in quanto, rispetto ai pretesi maggiori utili, da ritenersi comunque insussistenti per i motivi sin qui considerati non vi è prova che siano stati distribuiti nell'anno in contestazione;
l'accertamento non è definitivo;
la distribuzione è una possibilità, non presumibile a preferenza di altre agevolmente ipotizzabili, quale il reimpiego o il mantenimento nella disponibilità della s.r.l.; conseguentemente,
l'assenza di elementi di diretta dimostrazione impone di ritenere non provata la pretesa distribuzione.”: “… fatta naturalmente eccezione per la rideterminazione degli utili presuntivamente percepiti dai soci in conseguenza del parziale annullamento della ricostruzione dei ricavi per somministrazioni di pasti - essendo perfettamente legittima 1 Cfr. pagg. 6 – 8 della sentenza. 2 Cfr. pagg. 8 – 12 della sentenza.
7 la presunzione di distribuzione degli utili nel medesimo anno in contestazione e, stante la ristretta base personale della società, che, non è, stata superata dalla dimostrazione di distribuzione in altri esercizi o di diverso reimpiego …”;
che va disatteso il motivo sub G) con il quale, ravvisati maggiori ricavi, si riteneva che dovessero essere riconosciuti anche maggiori costi: “… non ha fondamento la pretesa di riconoscimento di maggiori costi, di cui al motivo G), atteso che la ricostruzione dell'Ufficio è di tipo analitico-induttivo.”.
2. L'atto di appello dei contribuenti introduce cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo si contesta il ricorso, da parte dell'ufficio, alla metodica dell'accertamento parziale di cui all'art. 41 bis D.P.R. n. 600/73.
Si sostiene, nell'atto di gravame, che non è esatto – diversamente da come ritenuto dal primo
Giudice – affermare che l'accertamento consista in una mera “constatazione” in quanto l'Agenzia delle Entrate “… per procedere all'emissione degli avvisi di accertamento impugnati, ha dovuto svolgere ulteriore attività istruttoria di approfondimento nel corso del procedimento di accertamento con adesione istauratosi a seguito dell'invito dell'Ufficio stesso del 22/5/2014, che ha richiesto l'effettuazione di ulteriori rilevanti valutazioni. Oltretutto, si è trattato di una ulteriore attività istruttoria e di ulteriori valutazioni, quelle effettuate dall'Ufficio in sede di emissione degli avvisi di accertamento rispetto al PVC, talmente rilevanti che dalle stesse è scaturita una differenza di base imponibile delle imposte sui redditi addirittura di €
29.267,97 (€ 345.616,84 di maggiori ricavi accertati rispetto ad € 374.884,81 maggiori ricavi contestati nel PVC). Pertanto, nel caso concreto nessun “automatismo argomentativo” è intervenuto nell'azione dell'Ufficio, per cui l'accertamento impugnato deve essere dichiarato illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis DPR 600/73 e dell'art. 54, comma 4, DPR 633/72.”.
2.2 Con il secondo motivo si contesta la decisione di avere dichiarato inammissibile il motivo sub B1). Si legge nell'atto di gravame: “In realtà il motivo di ricorso è perfettamente chiaro e
8 circostanziato (sono bene individuati: il bene, la quota di ammortamento di € 400,00 e la sede - prospetto delle variazioni del reddito - in cui la contestata duplicazione è stata rettificata), per cui nessuna inammissibilità del motivo di ricorso può essere dichiarata. Se, poi, la Commissione tributaria provinciale (esprimendosi in modo tecnicamente non corretto) ha inteso dichiarare la infondatezza del motivo di ricorso, allora sarà la Commissione tributaria regionale a valutare la fondatezza del motivo di ricorso de quo, tenendo conto delle rettifiche operate dalla ricorrente nell'apposito quadro della propria dichiarazione tributaria.”.
2.3 Con il terzo motivo si deduce l'erroneità della decisione assunta dal primo Giudice circa il motivo sub D) del ricorso.
Così affermano gli appellanti “I Giudici di primo grado hanno dichiarato inammissibile il motivo di ricorso perché generico. In realtà il motivo di ricorso è perfettamente chiaro e circostanziato (è ben spiegato, infatti, che la parte indeducibile delle suddette spese è già stata rilevata come tale in contabilità, per cui l'ulteriore ripresa tra le variazioni in aumento nella dichiarazione dei redditi costituirebbe inammissibile duplicazione), per cui nessuna inammissibilità del motivo di ricorso può essere dichiarata. Se, poi, la Commissione tributaria provinciale (esprimendosi in modo tecnicamente non corretto) ha inteso dichiarare la infondatezza del motivo di ricorso, allora sarà la Commissione tributaria regionale a valutare la fondatezza del motivo di ricorso de quo, effettuando una specifica analisi della specifica scheda contabile.”.
2.4 Con il quarto motivo si aggredisce la decisione inerente al capo E) del ricorso.
In particolare, si evidenzia che il ragionamento del primo Giudice, il quale ha ritenuto valido il ragionamento sul quale si fonda il provvedimento impugnato in relazione al fatto che i criteri di calcolo per rideterminare il consumo di caffè e di altri ingredienti dei pasti siano del tutto
“autonomi” da quelli utilizzabili per rideterminare altri consumi: “… costituendo la ricostruzione basata sul consumo di caffè e di altre materie prime per la preparazione dei pasti una decisiva fonte di prova (proposta dallo stesso Ufficio) per verificare la fondatezza
9 dell'accertamento, il Giudice deve necessariamente analizzare approfonditamente le critiche mosse dai ricorrenti a tale ricostruzione, poiché l'individuazione di inesattezze rilevanti nella suddetta ricostruzione operata dall'Ufficio comporterebbe l'infondatezza della presunzione secondo cui “ad ogni prenotazione corrisponde un pasto esitato” per difetto del requisito della 3“concordanza” e, con essa, dell'avviso di accertamento imperniato su detta presunzione.”.
2.5 Con il quinto motivo si censura la decisione impugnata quanto al capo nel quale si è 4ritenuta legittima la presunzione di avvenuta distribuzione degli utili non dichiarati.
2.6 Con il sesto motivo si deduce che il primo Giudice non ha esaminato un motivo di ricorso.
Si legge nell'atto di impugnazione: “Con gli avvisi di accertamento impugnati, l'Ufficio ha contestato l'omessa fatturazione e dichiarazione di ricavi e corrispettivi da affitti vari (villa ed autovettura). La contestazione è riferita all'utilizzo da parte dei clienti dei locali per i banchetti, nonché dell'autovettura per la cerimonia. Trattasi, nel caso specifico, di equivoco in cui è caduto l'Ufficio, in quanto tali beni non sono né di proprietà né nella disponibilità della
Ricorrente_3 Società_1 S.r.l., bensì appartengono ad altri soggetti ( s.r.l.) che effettuano la prestazione, che percepiscono il relativo corrispettivo e che emettono la conseguente fattura.
Ricorrente_3La s.r.l. si limita, in alcuni casi, a consegnare materialmente la fattura ed – eventualmente – a riscuotere il compenso in nome e per conto dei soggetti che hanno
Ricorrente_3effettuato le prestazioni (affitto di villa ed autovettura). La s.r.l. è riuscita ad
Società_1entrare in possesso della copia di alcune fatture emesse da detti soggetti ( s.r.l.) e, nel corso del procedimento di accertamento con adesione, le ha consegnate all'Ufficio.
Quest'ultimo, in sede di accertamento, ha ridotto i maggiori ricavi e corrispettivi contestati sul punto in sede di PVC con riferimento agli importi risultanti dai documenti consegnati. In
Ricorrente_3realtà, la s.r.l. ha dimostrato di essere del tutto estranea ai rapporti di affitto (per utilizzo di villa ed autovettura) che si istauravano esclusivamente tra i proprietari di detti beni
e la clientela, per cui nessuna eventuale omessa fatturazione dei ricavi e corrispettivi può 3 Cfr. pagg. 11 – 26 dell'atto di gravame 4 Cfr. pagg. 26 – 31 dell'atto di appello.
10 comunque esserle imputata (essendo, invece, detta contestazione imputabile esclusivamente ai proprietari di detti beni, che, come visto supra, ne erano gli esclusivi
Ricorrente_3gestori). Né la s.r.l. ha alcun diritto di ottenere dai terzi la documentazione fiscale relativa agli affitti in questione. Ne consegue la assoluta infondatezza della contestazione
Ricorrente_3mossa dall'Ufficio nei confronti della S.r.l. in ordine alla supposta mancata fatturazione dei ricavi degli affitti, non solo limitatamente agli importi risultanti dai documenti fiscali di altri soggetti, bensì nella loro totalità. La Commissione tributaria provinciale di
Macerata ha totalmente omesso l'esame del suddetto motivo di ricorso, che viene quindi riproposto alla trattazione della Commissione tributaria regionale adìta.”.
Da ultimo, l'appellante domanda lo svolgimento di una consulenza tecnica.
3. Con l'atto di controdeduzioni l'Ufficio così replica:
la metodica ex art. 41 bis D.P.R. n. 600/73 è legittima in quanto l'avviso di accertamento consiste in un mero “automatismo argomentativo” derivante dal P.V.C. e dalla documentazione extracontabile;
inoltre, si rimarca il fatto che la riduzione in adesione non implica nuova istruttoria, ma solo valutazione di documenti tardivi;
il secondo motivo di appello è infondato in quanto il bene del cui ammortamento si discute risulta iscritto due volte nel libro cespiti e tale circostanza non è contestata;
si sottolinea, poi, che la società non ha provato l'avvenuta ripresa a tassazione in dichiarazione;
quanto alle spese riguardanti gli automezzi, esse non sono totalmente deducibili e sono stati contabilizzati costi per € 8.646,89; tuttavia, non risulta la variazione in aumento del 60% in dichiarazione: tale deduzione va dunque ritenuta illegittima e vanno recuperati a tassazione € 5.188,13;
la ricostruzione del reddito è corretta in quanto si fonda sui seguenti dati extracontabili rinvenuti: agenda prenotazioni 2011, raccoglitori “Degustazioni e festività”, menù con numero partecipanti e prezzi: tali documenti non sono stati disconosciuti dai
11 contribuenti. Inoltre, quanto al metodo accertativo, si è tenuto conto del confronto tra numero delle prenotazioni e numero delle ricevute/fatture per singolo evento ed il recupero è stato limitato ai soli casi di scostamenti sproporzionati e di assenza totale di fattura, valorizzando i prezzi indicati in prenotazione oppure il prezzo medio unitario desunto dalle ricevute 2011. Così operando, il calcolo ha prodotto il risultato di n.
7.817 pasti non fatturati per un ammontare dei ricavi non dichiarati pari ad €
374.884,81 ripartiti fra matrimoni, festività, cerimonie, pasti completi e servizi “senza ricevuta” (prezzo indicato/prezzo medio) ed affitti vari. In ordine, poi, a quanto rappresentato nel motivo di appello, si evidenzia che l'ipotesi di scontistica del 30% è inverosimile nella banchettistica ed é smentita dai dati;
inoltre, vi sono anche scostamenti dai prezzi di listino ancora più ingiustificati del 50% con riguardo ad eventi in relazione ai quali non si praticano sconti (matrimoni, Pasqua, Natale, San Silvestro).
Infine, si rimarca che tali illogici ed antieconomici sconti risultano – ancora più ingiustificatamente – praticati in molteplici occasioni in quanto non è esatto quanto sostenuto nell'atto di gravame, ossia che l'irregolarità abbia interessato un solo evento
(Mari-Carucci). Quanto, infine, al criterio del c.d. driver cost (caffè e materie prime), si evidenzia che si è trattato di un metodo “di supporto”, prudenziale e favorevole al contribuente: l'applicazione ditale metodo aggiuntivo ha inoltre confermato la sottofatturazione;
opera la presunzione di distribuzione degli utili in quanto si tratta di società a ristretta base azionaria;
con riferimento ai costi per affitto della villa e per il noleggio delle auto, va valutato che non si tratta di spese “aggiuntive” per i contribuenti poiché si tratta di servizi offerti
Ricorrente_3unitariamente al c.d. “pacchetto cerimonia” ed “incassati” dalla s.r.l.: si sottolinea, inoltre, che è stata operata una riduzione in adesione con residuo di €
8.700,00 che va ritenuto legittimo. Anche con riferimento a tale ricavo, si sono
12 valorizzati i dati desunti dai documenti extracontabili sopra citati.
Da ultimo, l'Ufficio si oppone allo svolgimento della richiesta consulenza tecnica.
L'Agenzia delle Entrate ha poi proposto appello incidentale che riguarda i capi E) ed F) della sentenza.
Si legge nell'atto di gravame:
a. che la misura dell'ammortamento ritenuta (coefficiente del 5% anziché quello del 20% operato dagli appellati incidentali) è corretto in quanto il registro dei cespiti è incompleto e la misura del 5% è la stessa di quella applicata per ridurre altre spese sicché vanno recuperati a tassazione € 4.324,70;
b. che la disapplicazione di alcune deduzioni di costi è corretta in quanto per la dedotta spesa per i carburanti manca la prova della disponibilità/stoccaggio e per la dedotta spesa dei vestiti bambini e dei giochi non si può ravvisare un nesso funzionale con l'attività; inoltre, per quel che concerne le dedotte spese riguardanti le manutenzioni dei beni affidate a terzi non sono stati rinvenuti contratti aventi data certa e per quel che concerne l'assegno versato alla moglie dipendente si tratta di un costo personale e non aziendale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunto il contenuto degli atti, ritiene la Corte che, con riguardo al merito della vicenda, non possano trovare accoglimento né l'appello principale né l'appello incidentale.
4.1 Occorre in primo luogo, prendere atto che il motivo d'appello sub 2.5 è divenuto inammissibile,
Ricorrente_1 Ricorrente_2inerendo esso alla posizione dei contribuenti-persone fisiche ed i quali, come sopra detto, hanno definito la loro posizione ai sensi della L. n. 197/22.
In secondo luogo, va ritenuto che non sussiste alcuna necessità di procedere allo svolgimento di consulenza tecnica atteso che – come si dirà – non occorre, al fine di esaminare i motivi di gravame, effettuare conteggi e/o valutazioni che richiedano peculiari competenze.
In ogni caso, va preso atto che la richiesta di svolgimento di istruttoria così come formulata si rileva
13 meramente esplorativa giacché l'appellante non prospetta neppure quali criteri contabili il nominando c.t.u. dovrebbe utilizzare dal momento che si censurano quelli utilizzati dall'Ufficio, ossia la metodica di cui all'art. 41 bis D.P.R. n. 600/73, senza ulteriori indicazioni.
Infine, sempre in via preliminare, va preso atto della manifesta infondatezza dei motivi sub 2.2 e sub
2.3.
Ed invero, quantunque si debba ritenere non corretta la decisione assunta dal primo Giudice che aveva ritenuto inammissibili le censure introdotte nei relativi motivi di ricorso in primo grado, in ogni caso, tenuto conto di quanto ha evidenziato l'Ufficio nell'atto di controdeduzione che ha introdotto dati fattuali non contestati (art. 115 c.p.c.), ossia il fatto che i beni del cui contestato ammortamento si tratta erano stati iscritti due volte nei registri utilizzati per la dichiarazione dei redditi e che per quel che riguarda le spese asseritamente sostenute per gli automezzi non risulta la variazione in aumento del 60% in dichiarazione, si deve addivenire alla conclusione che i motivi sono infondati in quanto prescindono immotivatamente dai dati fattuali sopra indicati che rilevano ai fini della decisione.
4.2 Passando al resto, ritiene la Corte che vada il primo (portante) motivo circa la dedotta illegittimità della metodica accertativa del reddito utilizzata.
Ed invero, premesso, come non è contestato (art. 115 c.p.c.), che l'Agenzia delle Entrate ha recepito tout court il contenuto del p.v.c nell'avviso impugnato, limitandosi esclusivamente ad integrarlo con il contenuto di altri documenti di cui era giunta successivamente in possesso, va ricordato che “L'accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo ed il relativo avviso può essere 5emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare.”.
14 Orbene, non è in contestazione che l'avviso impugnato si fondi sulla documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza e della quale si è dato sopra contezza (in particolare, il documento denominato “agenda prenotazioni” dalla quale si ricava il reale volume d'affari delle società verificate) e tanto basta per ritenere assolutamente legittimo, da un punto di vista formale, l'avviso.
Nel merito, vanno poi svolte le seguenti valutazioni:
a. il motivo d'appello sub 2.4 è infondato: l'Ufficio non ha utilizzato per la determinazione del ricavo derivante dalla vendita di caffè un metodo diverso da quello utilizzato per la determinazione degli ulteriori ricavi recuperati a tassazione, ma un metodo aggiuntivo a quello utilizzato per l'intera operazione accertativa, il quale non solo conforta i risultati aritmetici cui si è addivenuti con l'impiego del metodo
“generale”, ma che risulta anche più favorevole al contribuente. Infine, osserva la
Corte, nella presente vicenda ove si è impiegato un metodo induttivo si deve valorizzare la logica sottostante all'intera operazione di rideterminazione del reddito e verificare se essa sia coerente: a tale riguardo, ritiene la Corte che non possa registrarsi alcuna distonia;
b. il motivo d'appello sub 2.6 va respinto: non assume alcun rilievo il fatto che i beni dei cui costi si discute (immobili ed autovetture) non appartenessero alle società contribuenti le quali, dunque, avrebbero sostenuto un costo del quale reclamano la deduzione, in quanto siffatti costi risultano già ricompresi nel costo dedotto per il servizio offerto nel quale tali beni sono stati fiscalmente inclusi come ha osservato l'Ufficio nelle sue controdeduzioni con ragionamento che gli appellanti non hanno neppure contestato, pur inerendo esso a dati fattuali i quali, in assenza di contestazione, vengono posti dal Giudice a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ritiene infine la Corte che anche l'appello incidentale dell'Ufficio vada respinto.
15 Ed invero, la critica dell'Ufficio alla percentuale applicata da parti appellate incidentali va condivisa: “Preliminarmente, in sede di verifica si è riscontrato che i beni ammortizzabili, acquisiti negli anni 2009 e 2010, sono stati indicati in modo del tutto sommario, senza descrizione dei singoli beni e senza indicazione di qualsiasi riferimento alle relative fatture di acquisto. L'assenza di tali informazioni non ha permesso di effettuare il dovuto controllo, non consentendo alcun riscontro sulla correttezza delle quote di ammortamento dedotte nel 2011, che pertanto, con riferimento ai beni acquisiti nel 2009 e nel 2010, sono state ritenute indeducibili poiché non documentate. Nonostante le reiterate richieste formulate in corso di verifica, la parte ha esibito la documentazione dovuta, solo nel corso della fase di accertamento con adesione in data 22/07/2014. All'esito dell'esame di tale documentazione, si è appurata la non corretta applicazione del coefficiente di ammortamento dell'anno 2011
6con riferimento ai beni indicati nella seguente tabella, oltre all'indebita deduzione di ulteriori
€ 400,00 per l'ammortamento di un bene acquistato nel 2010 per € 2.000,00 ed erroneamente iscritto due volte nel libro beni ammortizzabili …”.
Ciò che non può essere condiviso è il ragionamento conseguente con il quale si assoggettano tutti gli ammortamenti di cui all'elenco alla percentuale del 5%, percentuale che solitamente si attaglia solo ai beni di lunga durata: era, dunque, onere dell'Ufficio spiegare perché all'eterogenea categoria di cui all'elenco è stata applicata una unica ed indistinta percentuale di ammortamento ed in assenza di qualche deduzione al riguardo non può questa Corte, con autonoma determinazione, stabilire per ciascuno dei beni di cui all'elenco una autonoma ed individuale percentuale di ammortamento.
Quanto, invece, al secondo motivo di appello incidentale, va dato atto di quanto segue:
il fatto che non sia provato sulla scorta di quale titolo i contribuenti dispongano della cisterna al cui interno sarebbero stati stoccati i combustibili per trazione del cui costo si discute non può implicare che siffatti costi non siano deducibili;
16 il fatto che le società abbiano dedotto i costi relativi agli acquisiti di abiti da bambini e di giochi non può ritenersi illegittimo considerato che, come detto sopra, tra i maggiori ricavi recuperati a tassazione, vi sono anche redditi derivanti da matrimoni e feste, ossia relativi a cerimonie nelle quali è ragionevole la presenza di bambini sicché non può escludersi a priori, ossia in assenza di altri elementi di valutazione, l'inerenza di tali costi;
Ricorrente_3 non è in contestazione il fatto che la società s.r.l. abbia utilizzato la
Società_1struttura immobiliare (non di sua proprietà) denominata “ ” con i relativi servizi (piscina, etc.) sicché correttamente la contribuente ha dedotto i costi relativi all'utilizzo di tali beni, a nulla rilevando che tali beni non fossero di proprietà della società contribuente.
Da ultimo, si impone di rideterminare il regime delle spese in ragione dell'evoluzione processuale della vicenda in esito al presente giudizio di appello.
A tale riguardo ritiene la Corte che la reciproca soccombenza delle parti nel presente processo giustifichi la decisione di compensare per un terzo le spese con la conseguente liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate di Macerata: € 3.000,00 per la fase studio, € 72.000,00 per la fase introduttiva ed € 2.200,00 per la fase della discussione per così complessivi € 7.200,00; tale somma va poi ridotta di un terzo ad € 4.800,00 e poi del 20% a mente dell'art. 15 – comma 2^ sexies – D.Lvo 31/12/1992 n. 546 per così complessivi €
4.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche dichiara cessata la materia del
Ricorrente_1 Ricorrente_2contendere nei confronti di e di , limitatamente a quanto oggetto di “rottamazione quater” ex L. n. 197/2022 e conferma, nel resto, la sentenza impugnata. 7 La richiesta liquidazione per la “fase istruttoria” non spetta, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria in questo grado di giudizio.
17 Compensa nella misura di un terzo le spese del presente grado di giudizio e condanna tutti gli appellanti, in solido tra loro, alle spese dell'appello, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, in data 15 dicembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente Difensore_3 dott. Sante Bascucci dott. V. D'Aprile
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Cass. sez. V ordinanza 7/11/2019 n. 28681. 6 Cfr. pag. 29 dell'atto di controdeduzioni ed appello incidentale.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE MA NZ, Presidente
BASCUCCI SANTE, RE
DI CUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 129/2020 depositato il 13/2/2020
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
1 Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difesa da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
Ricorrente_3 -
P.IVA_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_4 Rappresentante_1 s.r.l. in liquidazione in persona di
P.IVA_Ricorrente_4quale legale rappresentante -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N.1 62100 Macerata
MC
2 Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 388/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata sez. 2 e pubblicata il 19/10/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ70E1I00849 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7031I00422 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7021I00874 IMPUTAZIONE RED 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7071I01141 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I00877 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I00877 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I00877 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I00894 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I00894 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011I00894 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellanti: dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo alle posizioni di
Ricorrente_1 Ricorrente_2 e di ed accogliersi l'appello quanto al resto.
Appellata ed appellante incidentale: dichiararsi cessata la materia del contendere con
Ricorrente_1 Ricorrente_2riguardo alle posizioni di e di , rigettarsi l'appello
3 principale ed accogliersi l'appello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, con sentenza n. 388/2/2018 del
5/7/2018, depositata in Segreteria il 19/10/2018, decidendo sui ricorsi riuniti presentati da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 Ricorrente_3, da , da
Ricorrente_4s.n.c. e da s.r.l. in liquidazione, ha così provveduto: “La Commissione accoglie i motivi dei ricorsi riuniti·B.1, C, E ed F, limitatamente, per gli ultimi due, alla ricostruzione di ricavi per somministrazione di pasti eccedenti l'importo di € 336.916,84. ed alla conseguente misura degli utili distribuiti;
rigetta per il resto;
compensa di lite dei ricorsi riuniti, nei rapporti tra tutte le parti.”.
Avverso la decisione hanno proposto appello i contribuenti, limitatamente ai capi della sentenza rispetto ai quali sono rimasti soccombenti, affidato a complessivi sei motivi.
Si è tempestivamente costituita in giudizio l'Amministrazione Finanziaria, con atto di controdeduzioni contenente altresì appello incidentale.
Questa Corte ha, pertanto, fissato l'odierna udienza per la discussione del processo di appello.
Successivamente, l'Ufficio ha presentato una memoria con la quale ha attestato:
Ricorrente_1 che ha presentato “… le domande n. W-202306220761106 e n.
W-2023032403987279 (cfr. ALL. N. 1 con i dati della domanda come risultanti dalle banche dati dell'Amministrazione finanziaria) per la definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla L. 197/22 (cc.dd. “rottamazione-quater”) dei seguenti affidamenti derivanti dall'avviso di accertamento di cui è causa come meglio specificato: Avviso di accertamento n. TQ7011I00877-2014 (2011) ed Intimazione di pagamento n. YPTQ7IPPN002152021/1”;
Ricorrente_2 che ha presentato “… le domande n. W-2023062207610941 e n.
4 W-2023062207610956 (cfr. ALL. N. 2 con i dati della domanda come risultati dalle banche dati dell'Amministrazione finanziaria) per la definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla L. 197/22 (cc.dd. “rottamazione-quater”) dei seguenti affidamenti derivanti dall'avviso di accertamento di cui è causa come meglio specificato: Avviso di accertamento n. TQ7011I00894-2014 (2011) ed Intimazione di pagamento n. YPTQ7IPPN000372019.”
e, dato atto che gli importi dovuti sono stati rateizzati e che sono in corso di pagamento, ha domandato a questa Corte di dichiarare estinto il processo, per cessazione della materia del contendere, con riguardo a tali appellanti ai sensi dell'art. 12 bis del D.L. 17/6/2025 n. 84 convertito con L. 30/7/2025 n. 108 a mente del quale il versamento della prima rata dell'istanza di cui all'art. 1 – comma 236 – L. 29/12/2022 n. 197 estingue il processo tributario avente ad oggetto le impugnazioni avverso i provvedimenti inerenti alle imposte oggetto della c.d. rottamazione.
In udienza, le parti presenti hanno chiarito definitivamente le loro richieste.
Preso, dunque, atto di quanto sopra e della comune volontà dei contribuenti-appellanti di accettare la pronuncia ex art. 95 D.Lvo 14/11/2024 n. 175, non resta a questa Corte che dichiarare estinto il processo per cessazione della materia del contendere avuto riguardo alla
Ricorrente_2 Ricorrente_1posizione degli appellanti principali e .
Il presente giudizio di appello deve, invece, proseguire con riguardo alla posizione dei
Ricorrente_3restanti appellanti, ossia s.n.c. e
Ricorrente_4 s.r.l. e per decidere circa l'appello incidentale proposto dall'Ufficio, il quale ha insistito per il suo accoglimento.
La vicenda processuale deve, quindi, essere ricostruita limitatamente al tale devolutum.
Dalla sentenza appellata si evince:
Ricorrente_3 che “Coi ricorsi in epigrafe la società s.r.l., i soci di essa
Ricorrente_4 Ricorrente_1 Ricorrente_2 S.N.C.", e , questi
5 ultimi soci anche della s.n.c. domandano l'annullamento almeno parziale degli avvisi
TQ7031I0422, TQ70E1I00849, TQ7071IQ1141, TQ7021I00874, TQ7011I00877,
TQ7011I00894, con i quali l'Agenzia delle Entrate ha accertato, per l'annualità
d'imposta 2011 nei confronti della prima (società) - che dalla s.n.c. ha preso in affitto un'azienda per lo svolgimento di attività alberghiera e di organizzazione di cerimonie e banchetti – maggiori IRES, IRAP ed IV A, irrogando sanzioni e calcolando i relativi interessi moratori e nei confronti della seconda (società) maggiori redditi da partecipazione nella s.r.l., da riferirsi ai maggiori ricavi di questa, da presumersi utili distribuiti, in base alla ristretta base sociale di quest'ultima”;
che il ricorso alla metodica di accertamento utilizzata con riguardo all'I.V.A., ossia il c.d. accertamento parziale di cui all'art. 41 bis D.P.R. 29/91973 n. 600, va ritenuto corretto giacché l'Ufficio ha valorizzato fonti di conoscenza puntuali e specifiche ad esso pervenute;
che il motivo inerente al disconoscimento della deduzione degli ammortamenti ai fini
IRES ed IRAP rideterminato dall'ufficio nella misura del 5% deve ritenersi fondato: “… la circostanza che per altre analoghe spese su beni di terzi la s.r.l. abbia utilizzato il coefficiente del 5% non è una motivazione sufficiente del recupero, in mancanza di alcuna allegazione circa le ragioni di diritto che renderebbero corretta l'applicazione di una percentuale, piuttosto, che dell'altra.”;
che il motivo teso a contrastare la ritenuta “… pretesa duplicazione dell'ammortamento di € 400,00 sul bene iscritto col n. prot. 241/2010, in quanto oggetto di rettifica in aumento in sede di determinazione della base imponibile …” è inammissibile “… stante la genericità, giustamente eccepita dall'Ufficio, dell'allegazione della non meglio individuata rettifica in aumento in sede di determinazione della base imponibile, che avrebbe rimediato alla duplicazione della deduzione dell'ammortamento per il medesimo bene.”;
6 che il motivo riguardante l'asserita non inerenza, a mente dell'art. 109 T.U.I.R., di 1alcuni costi sostenuti e dedotti era fondato;
che il motivo relativo alla dedotta “… infondatezza del recupero per omessa variazione in aumento ai fini I.R.E.S., concernente spese di manutenzione di automezzi parzialmente deducibili ex art. 164 D.P.R. n. 917 /1986, in quanto la quota indeducibile sarebbe stata computata tra i costi fiscalmente indeducibili” era inammissibile “… attesa la generica e non dimostrata allegazione della contabilizzazione, quale costo fiscalmente indeducibile, delle spese di manutenzione di automezzi ex art. 164 d.p.r.
n. 917/1986.”;
che il motivo sub E) con il quale si contestava la ritenuta sussistenza di maggiori ricavi sottratti a tassazione fondata sul rinvenimento di documentazione extracontabile era infondato in quanto il ragionamento svolto dall'Ufficio era logico e condivisibile: la presunzione operata dall'Ufficio, dunque, circa “la negazione della regolarità contabile sostanziale” e circa … l'occultamento di parte dei ricavi” non può, dunque, ritenersi 2“imprecisa”;
che va disatteso il motivo sub F) con il quale si contesta la “… sussistenza di ritenute omesse, in quanto, rispetto ai pretesi maggiori utili, da ritenersi comunque insussistenti per i motivi sin qui considerati non vi è prova che siano stati distribuiti nell'anno in contestazione;
l'accertamento non è definitivo;
la distribuzione è una possibilità, non presumibile a preferenza di altre agevolmente ipotizzabili, quale il reimpiego o il mantenimento nella disponibilità della s.r.l.; conseguentemente,
l'assenza di elementi di diretta dimostrazione impone di ritenere non provata la pretesa distribuzione.”: “… fatta naturalmente eccezione per la rideterminazione degli utili presuntivamente percepiti dai soci in conseguenza del parziale annullamento della ricostruzione dei ricavi per somministrazioni di pasti - essendo perfettamente legittima 1 Cfr. pagg. 6 – 8 della sentenza. 2 Cfr. pagg. 8 – 12 della sentenza.
7 la presunzione di distribuzione degli utili nel medesimo anno in contestazione e, stante la ristretta base personale della società, che, non è, stata superata dalla dimostrazione di distribuzione in altri esercizi o di diverso reimpiego …”;
che va disatteso il motivo sub G) con il quale, ravvisati maggiori ricavi, si riteneva che dovessero essere riconosciuti anche maggiori costi: “… non ha fondamento la pretesa di riconoscimento di maggiori costi, di cui al motivo G), atteso che la ricostruzione dell'Ufficio è di tipo analitico-induttivo.”.
2. L'atto di appello dei contribuenti introduce cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo si contesta il ricorso, da parte dell'ufficio, alla metodica dell'accertamento parziale di cui all'art. 41 bis D.P.R. n. 600/73.
Si sostiene, nell'atto di gravame, che non è esatto – diversamente da come ritenuto dal primo
Giudice – affermare che l'accertamento consista in una mera “constatazione” in quanto l'Agenzia delle Entrate “… per procedere all'emissione degli avvisi di accertamento impugnati, ha dovuto svolgere ulteriore attività istruttoria di approfondimento nel corso del procedimento di accertamento con adesione istauratosi a seguito dell'invito dell'Ufficio stesso del 22/5/2014, che ha richiesto l'effettuazione di ulteriori rilevanti valutazioni. Oltretutto, si è trattato di una ulteriore attività istruttoria e di ulteriori valutazioni, quelle effettuate dall'Ufficio in sede di emissione degli avvisi di accertamento rispetto al PVC, talmente rilevanti che dalle stesse è scaturita una differenza di base imponibile delle imposte sui redditi addirittura di €
29.267,97 (€ 345.616,84 di maggiori ricavi accertati rispetto ad € 374.884,81 maggiori ricavi contestati nel PVC). Pertanto, nel caso concreto nessun “automatismo argomentativo” è intervenuto nell'azione dell'Ufficio, per cui l'accertamento impugnato deve essere dichiarato illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis DPR 600/73 e dell'art. 54, comma 4, DPR 633/72.”.
2.2 Con il secondo motivo si contesta la decisione di avere dichiarato inammissibile il motivo sub B1). Si legge nell'atto di gravame: “In realtà il motivo di ricorso è perfettamente chiaro e
8 circostanziato (sono bene individuati: il bene, la quota di ammortamento di € 400,00 e la sede - prospetto delle variazioni del reddito - in cui la contestata duplicazione è stata rettificata), per cui nessuna inammissibilità del motivo di ricorso può essere dichiarata. Se, poi, la Commissione tributaria provinciale (esprimendosi in modo tecnicamente non corretto) ha inteso dichiarare la infondatezza del motivo di ricorso, allora sarà la Commissione tributaria regionale a valutare la fondatezza del motivo di ricorso de quo, tenendo conto delle rettifiche operate dalla ricorrente nell'apposito quadro della propria dichiarazione tributaria.”.
2.3 Con il terzo motivo si deduce l'erroneità della decisione assunta dal primo Giudice circa il motivo sub D) del ricorso.
Così affermano gli appellanti “I Giudici di primo grado hanno dichiarato inammissibile il motivo di ricorso perché generico. In realtà il motivo di ricorso è perfettamente chiaro e circostanziato (è ben spiegato, infatti, che la parte indeducibile delle suddette spese è già stata rilevata come tale in contabilità, per cui l'ulteriore ripresa tra le variazioni in aumento nella dichiarazione dei redditi costituirebbe inammissibile duplicazione), per cui nessuna inammissibilità del motivo di ricorso può essere dichiarata. Se, poi, la Commissione tributaria provinciale (esprimendosi in modo tecnicamente non corretto) ha inteso dichiarare la infondatezza del motivo di ricorso, allora sarà la Commissione tributaria regionale a valutare la fondatezza del motivo di ricorso de quo, effettuando una specifica analisi della specifica scheda contabile.”.
2.4 Con il quarto motivo si aggredisce la decisione inerente al capo E) del ricorso.
In particolare, si evidenzia che il ragionamento del primo Giudice, il quale ha ritenuto valido il ragionamento sul quale si fonda il provvedimento impugnato in relazione al fatto che i criteri di calcolo per rideterminare il consumo di caffè e di altri ingredienti dei pasti siano del tutto
“autonomi” da quelli utilizzabili per rideterminare altri consumi: “… costituendo la ricostruzione basata sul consumo di caffè e di altre materie prime per la preparazione dei pasti una decisiva fonte di prova (proposta dallo stesso Ufficio) per verificare la fondatezza
9 dell'accertamento, il Giudice deve necessariamente analizzare approfonditamente le critiche mosse dai ricorrenti a tale ricostruzione, poiché l'individuazione di inesattezze rilevanti nella suddetta ricostruzione operata dall'Ufficio comporterebbe l'infondatezza della presunzione secondo cui “ad ogni prenotazione corrisponde un pasto esitato” per difetto del requisito della 3“concordanza” e, con essa, dell'avviso di accertamento imperniato su detta presunzione.”.
2.5 Con il quinto motivo si censura la decisione impugnata quanto al capo nel quale si è 4ritenuta legittima la presunzione di avvenuta distribuzione degli utili non dichiarati.
2.6 Con il sesto motivo si deduce che il primo Giudice non ha esaminato un motivo di ricorso.
Si legge nell'atto di impugnazione: “Con gli avvisi di accertamento impugnati, l'Ufficio ha contestato l'omessa fatturazione e dichiarazione di ricavi e corrispettivi da affitti vari (villa ed autovettura). La contestazione è riferita all'utilizzo da parte dei clienti dei locali per i banchetti, nonché dell'autovettura per la cerimonia. Trattasi, nel caso specifico, di equivoco in cui è caduto l'Ufficio, in quanto tali beni non sono né di proprietà né nella disponibilità della
Ricorrente_3 Società_1 S.r.l., bensì appartengono ad altri soggetti ( s.r.l.) che effettuano la prestazione, che percepiscono il relativo corrispettivo e che emettono la conseguente fattura.
Ricorrente_3La s.r.l. si limita, in alcuni casi, a consegnare materialmente la fattura ed – eventualmente – a riscuotere il compenso in nome e per conto dei soggetti che hanno
Ricorrente_3effettuato le prestazioni (affitto di villa ed autovettura). La s.r.l. è riuscita ad
Società_1entrare in possesso della copia di alcune fatture emesse da detti soggetti ( s.r.l.) e, nel corso del procedimento di accertamento con adesione, le ha consegnate all'Ufficio.
Quest'ultimo, in sede di accertamento, ha ridotto i maggiori ricavi e corrispettivi contestati sul punto in sede di PVC con riferimento agli importi risultanti dai documenti consegnati. In
Ricorrente_3realtà, la s.r.l. ha dimostrato di essere del tutto estranea ai rapporti di affitto (per utilizzo di villa ed autovettura) che si istauravano esclusivamente tra i proprietari di detti beni
e la clientela, per cui nessuna eventuale omessa fatturazione dei ricavi e corrispettivi può 3 Cfr. pagg. 11 – 26 dell'atto di gravame 4 Cfr. pagg. 26 – 31 dell'atto di appello.
10 comunque esserle imputata (essendo, invece, detta contestazione imputabile esclusivamente ai proprietari di detti beni, che, come visto supra, ne erano gli esclusivi
Ricorrente_3gestori). Né la s.r.l. ha alcun diritto di ottenere dai terzi la documentazione fiscale relativa agli affitti in questione. Ne consegue la assoluta infondatezza della contestazione
Ricorrente_3mossa dall'Ufficio nei confronti della S.r.l. in ordine alla supposta mancata fatturazione dei ricavi degli affitti, non solo limitatamente agli importi risultanti dai documenti fiscali di altri soggetti, bensì nella loro totalità. La Commissione tributaria provinciale di
Macerata ha totalmente omesso l'esame del suddetto motivo di ricorso, che viene quindi riproposto alla trattazione della Commissione tributaria regionale adìta.”.
Da ultimo, l'appellante domanda lo svolgimento di una consulenza tecnica.
3. Con l'atto di controdeduzioni l'Ufficio così replica:
la metodica ex art. 41 bis D.P.R. n. 600/73 è legittima in quanto l'avviso di accertamento consiste in un mero “automatismo argomentativo” derivante dal P.V.C. e dalla documentazione extracontabile;
inoltre, si rimarca il fatto che la riduzione in adesione non implica nuova istruttoria, ma solo valutazione di documenti tardivi;
il secondo motivo di appello è infondato in quanto il bene del cui ammortamento si discute risulta iscritto due volte nel libro cespiti e tale circostanza non è contestata;
si sottolinea, poi, che la società non ha provato l'avvenuta ripresa a tassazione in dichiarazione;
quanto alle spese riguardanti gli automezzi, esse non sono totalmente deducibili e sono stati contabilizzati costi per € 8.646,89; tuttavia, non risulta la variazione in aumento del 60% in dichiarazione: tale deduzione va dunque ritenuta illegittima e vanno recuperati a tassazione € 5.188,13;
la ricostruzione del reddito è corretta in quanto si fonda sui seguenti dati extracontabili rinvenuti: agenda prenotazioni 2011, raccoglitori “Degustazioni e festività”, menù con numero partecipanti e prezzi: tali documenti non sono stati disconosciuti dai
11 contribuenti. Inoltre, quanto al metodo accertativo, si è tenuto conto del confronto tra numero delle prenotazioni e numero delle ricevute/fatture per singolo evento ed il recupero è stato limitato ai soli casi di scostamenti sproporzionati e di assenza totale di fattura, valorizzando i prezzi indicati in prenotazione oppure il prezzo medio unitario desunto dalle ricevute 2011. Così operando, il calcolo ha prodotto il risultato di n.
7.817 pasti non fatturati per un ammontare dei ricavi non dichiarati pari ad €
374.884,81 ripartiti fra matrimoni, festività, cerimonie, pasti completi e servizi “senza ricevuta” (prezzo indicato/prezzo medio) ed affitti vari. In ordine, poi, a quanto rappresentato nel motivo di appello, si evidenzia che l'ipotesi di scontistica del 30% è inverosimile nella banchettistica ed é smentita dai dati;
inoltre, vi sono anche scostamenti dai prezzi di listino ancora più ingiustificati del 50% con riguardo ad eventi in relazione ai quali non si praticano sconti (matrimoni, Pasqua, Natale, San Silvestro).
Infine, si rimarca che tali illogici ed antieconomici sconti risultano – ancora più ingiustificatamente – praticati in molteplici occasioni in quanto non è esatto quanto sostenuto nell'atto di gravame, ossia che l'irregolarità abbia interessato un solo evento
(Mari-Carucci). Quanto, infine, al criterio del c.d. driver cost (caffè e materie prime), si evidenzia che si è trattato di un metodo “di supporto”, prudenziale e favorevole al contribuente: l'applicazione ditale metodo aggiuntivo ha inoltre confermato la sottofatturazione;
opera la presunzione di distribuzione degli utili in quanto si tratta di società a ristretta base azionaria;
con riferimento ai costi per affitto della villa e per il noleggio delle auto, va valutato che non si tratta di spese “aggiuntive” per i contribuenti poiché si tratta di servizi offerti
Ricorrente_3unitariamente al c.d. “pacchetto cerimonia” ed “incassati” dalla s.r.l.: si sottolinea, inoltre, che è stata operata una riduzione in adesione con residuo di €
8.700,00 che va ritenuto legittimo. Anche con riferimento a tale ricavo, si sono
12 valorizzati i dati desunti dai documenti extracontabili sopra citati.
Da ultimo, l'Ufficio si oppone allo svolgimento della richiesta consulenza tecnica.
L'Agenzia delle Entrate ha poi proposto appello incidentale che riguarda i capi E) ed F) della sentenza.
Si legge nell'atto di gravame:
a. che la misura dell'ammortamento ritenuta (coefficiente del 5% anziché quello del 20% operato dagli appellati incidentali) è corretto in quanto il registro dei cespiti è incompleto e la misura del 5% è la stessa di quella applicata per ridurre altre spese sicché vanno recuperati a tassazione € 4.324,70;
b. che la disapplicazione di alcune deduzioni di costi è corretta in quanto per la dedotta spesa per i carburanti manca la prova della disponibilità/stoccaggio e per la dedotta spesa dei vestiti bambini e dei giochi non si può ravvisare un nesso funzionale con l'attività; inoltre, per quel che concerne le dedotte spese riguardanti le manutenzioni dei beni affidate a terzi non sono stati rinvenuti contratti aventi data certa e per quel che concerne l'assegno versato alla moglie dipendente si tratta di un costo personale e non aziendale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunto il contenuto degli atti, ritiene la Corte che, con riguardo al merito della vicenda, non possano trovare accoglimento né l'appello principale né l'appello incidentale.
4.1 Occorre in primo luogo, prendere atto che il motivo d'appello sub 2.5 è divenuto inammissibile,
Ricorrente_1 Ricorrente_2inerendo esso alla posizione dei contribuenti-persone fisiche ed i quali, come sopra detto, hanno definito la loro posizione ai sensi della L. n. 197/22.
In secondo luogo, va ritenuto che non sussiste alcuna necessità di procedere allo svolgimento di consulenza tecnica atteso che – come si dirà – non occorre, al fine di esaminare i motivi di gravame, effettuare conteggi e/o valutazioni che richiedano peculiari competenze.
In ogni caso, va preso atto che la richiesta di svolgimento di istruttoria così come formulata si rileva
13 meramente esplorativa giacché l'appellante non prospetta neppure quali criteri contabili il nominando c.t.u. dovrebbe utilizzare dal momento che si censurano quelli utilizzati dall'Ufficio, ossia la metodica di cui all'art. 41 bis D.P.R. n. 600/73, senza ulteriori indicazioni.
Infine, sempre in via preliminare, va preso atto della manifesta infondatezza dei motivi sub 2.2 e sub
2.3.
Ed invero, quantunque si debba ritenere non corretta la decisione assunta dal primo Giudice che aveva ritenuto inammissibili le censure introdotte nei relativi motivi di ricorso in primo grado, in ogni caso, tenuto conto di quanto ha evidenziato l'Ufficio nell'atto di controdeduzione che ha introdotto dati fattuali non contestati (art. 115 c.p.c.), ossia il fatto che i beni del cui contestato ammortamento si tratta erano stati iscritti due volte nei registri utilizzati per la dichiarazione dei redditi e che per quel che riguarda le spese asseritamente sostenute per gli automezzi non risulta la variazione in aumento del 60% in dichiarazione, si deve addivenire alla conclusione che i motivi sono infondati in quanto prescindono immotivatamente dai dati fattuali sopra indicati che rilevano ai fini della decisione.
4.2 Passando al resto, ritiene la Corte che vada il primo (portante) motivo circa la dedotta illegittimità della metodica accertativa del reddito utilizzata.
Ed invero, premesso, come non è contestato (art. 115 c.p.c.), che l'Agenzia delle Entrate ha recepito tout court il contenuto del p.v.c nell'avviso impugnato, limitandosi esclusivamente ad integrarlo con il contenuto di altri documenti di cui era giunta successivamente in possesso, va ricordato che “L'accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo ed il relativo avviso può essere 5emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare.”.
14 Orbene, non è in contestazione che l'avviso impugnato si fondi sulla documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza e della quale si è dato sopra contezza (in particolare, il documento denominato “agenda prenotazioni” dalla quale si ricava il reale volume d'affari delle società verificate) e tanto basta per ritenere assolutamente legittimo, da un punto di vista formale, l'avviso.
Nel merito, vanno poi svolte le seguenti valutazioni:
a. il motivo d'appello sub 2.4 è infondato: l'Ufficio non ha utilizzato per la determinazione del ricavo derivante dalla vendita di caffè un metodo diverso da quello utilizzato per la determinazione degli ulteriori ricavi recuperati a tassazione, ma un metodo aggiuntivo a quello utilizzato per l'intera operazione accertativa, il quale non solo conforta i risultati aritmetici cui si è addivenuti con l'impiego del metodo
“generale”, ma che risulta anche più favorevole al contribuente. Infine, osserva la
Corte, nella presente vicenda ove si è impiegato un metodo induttivo si deve valorizzare la logica sottostante all'intera operazione di rideterminazione del reddito e verificare se essa sia coerente: a tale riguardo, ritiene la Corte che non possa registrarsi alcuna distonia;
b. il motivo d'appello sub 2.6 va respinto: non assume alcun rilievo il fatto che i beni dei cui costi si discute (immobili ed autovetture) non appartenessero alle società contribuenti le quali, dunque, avrebbero sostenuto un costo del quale reclamano la deduzione, in quanto siffatti costi risultano già ricompresi nel costo dedotto per il servizio offerto nel quale tali beni sono stati fiscalmente inclusi come ha osservato l'Ufficio nelle sue controdeduzioni con ragionamento che gli appellanti non hanno neppure contestato, pur inerendo esso a dati fattuali i quali, in assenza di contestazione, vengono posti dal Giudice a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ritiene infine la Corte che anche l'appello incidentale dell'Ufficio vada respinto.
15 Ed invero, la critica dell'Ufficio alla percentuale applicata da parti appellate incidentali va condivisa: “Preliminarmente, in sede di verifica si è riscontrato che i beni ammortizzabili, acquisiti negli anni 2009 e 2010, sono stati indicati in modo del tutto sommario, senza descrizione dei singoli beni e senza indicazione di qualsiasi riferimento alle relative fatture di acquisto. L'assenza di tali informazioni non ha permesso di effettuare il dovuto controllo, non consentendo alcun riscontro sulla correttezza delle quote di ammortamento dedotte nel 2011, che pertanto, con riferimento ai beni acquisiti nel 2009 e nel 2010, sono state ritenute indeducibili poiché non documentate. Nonostante le reiterate richieste formulate in corso di verifica, la parte ha esibito la documentazione dovuta, solo nel corso della fase di accertamento con adesione in data 22/07/2014. All'esito dell'esame di tale documentazione, si è appurata la non corretta applicazione del coefficiente di ammortamento dell'anno 2011
6con riferimento ai beni indicati nella seguente tabella, oltre all'indebita deduzione di ulteriori
€ 400,00 per l'ammortamento di un bene acquistato nel 2010 per € 2.000,00 ed erroneamente iscritto due volte nel libro beni ammortizzabili …”.
Ciò che non può essere condiviso è il ragionamento conseguente con il quale si assoggettano tutti gli ammortamenti di cui all'elenco alla percentuale del 5%, percentuale che solitamente si attaglia solo ai beni di lunga durata: era, dunque, onere dell'Ufficio spiegare perché all'eterogenea categoria di cui all'elenco è stata applicata una unica ed indistinta percentuale di ammortamento ed in assenza di qualche deduzione al riguardo non può questa Corte, con autonoma determinazione, stabilire per ciascuno dei beni di cui all'elenco una autonoma ed individuale percentuale di ammortamento.
Quanto, invece, al secondo motivo di appello incidentale, va dato atto di quanto segue:
il fatto che non sia provato sulla scorta di quale titolo i contribuenti dispongano della cisterna al cui interno sarebbero stati stoccati i combustibili per trazione del cui costo si discute non può implicare che siffatti costi non siano deducibili;
16 il fatto che le società abbiano dedotto i costi relativi agli acquisiti di abiti da bambini e di giochi non può ritenersi illegittimo considerato che, come detto sopra, tra i maggiori ricavi recuperati a tassazione, vi sono anche redditi derivanti da matrimoni e feste, ossia relativi a cerimonie nelle quali è ragionevole la presenza di bambini sicché non può escludersi a priori, ossia in assenza di altri elementi di valutazione, l'inerenza di tali costi;
Ricorrente_3 non è in contestazione il fatto che la società s.r.l. abbia utilizzato la
Società_1struttura immobiliare (non di sua proprietà) denominata “ ” con i relativi servizi (piscina, etc.) sicché correttamente la contribuente ha dedotto i costi relativi all'utilizzo di tali beni, a nulla rilevando che tali beni non fossero di proprietà della società contribuente.
Da ultimo, si impone di rideterminare il regime delle spese in ragione dell'evoluzione processuale della vicenda in esito al presente giudizio di appello.
A tale riguardo ritiene la Corte che la reciproca soccombenza delle parti nel presente processo giustifichi la decisione di compensare per un terzo le spese con la conseguente liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate di Macerata: € 3.000,00 per la fase studio, € 72.000,00 per la fase introduttiva ed € 2.200,00 per la fase della discussione per così complessivi € 7.200,00; tale somma va poi ridotta di un terzo ad € 4.800,00 e poi del 20% a mente dell'art. 15 – comma 2^ sexies – D.Lvo 31/12/1992 n. 546 per così complessivi €
4.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche dichiara cessata la materia del
Ricorrente_1 Ricorrente_2contendere nei confronti di e di , limitatamente a quanto oggetto di “rottamazione quater” ex L. n. 197/2022 e conferma, nel resto, la sentenza impugnata. 7 La richiesta liquidazione per la “fase istruttoria” non spetta, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria in questo grado di giudizio.
17 Compensa nella misura di un terzo le spese del presente grado di giudizio e condanna tutti gli appellanti, in solido tra loro, alle spese dell'appello, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, in data 15 dicembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente Difensore_3 dott. Sante Bascucci dott. V. D'Aprile
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Cass. sez. V ordinanza 7/11/2019 n. 28681. 6 Cfr. pag. 29 dell'atto di controdeduzioni ed appello incidentale.