Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 200
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Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione-quater)

    L'Ufficio ha attestato la presentazione delle domande per la definizione agevolata e la rateizzazione degli importi dovuti, chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 12 bis del D.L. 84/2025. La Corte ha preso atto della comune volontà dei contribuenti di accettare la pronuncia ex art. 95 D.Lvo 175/2024 e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione-quater)

    L'Ufficio ha attestato la presentazione delle domande per la definizione agevolata e la rateizzazione degli importi dovuti, chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 12 bis del D.L. 84/2025. La Corte ha preso atto della comune volontà dei contribuenti di accettare la pronuncia ex art. 95 D.Lvo 175/2024 e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Illegittimità della metodica di accertamento parziale

    La Corte ha ritenuto legittima la metodica accertativa in quanto l'Agenzia delle Entrate ha recepito il contenuto del p.v.c. integrandolo con altri documenti, e l'accertamento parziale, pur basandosi su contabilità regolare, può avvalersi del metodo induttivo. L'avviso si fonda su documentazione extracontabile rinvenuta.

  • Rigettato
    Inammissibilità del motivo sub B1) relativa alla duplicazione dell'ammortamento

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, pur non condividendo la dichiarazione di inammissibilità del primo giudice. Ha considerato che i beni in questione risultano iscritti due volte nei registri e che la società non ha provato l'avvenuta ripresa a tassazione in dichiarazione.

  • Rigettato
    Erroneità della decisione sul motivo sub D) relativo all'inerenza di costi

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, pur non condividendo la dichiarazione di inammissibilità del primo giudice. Ha considerato che per le spese automezzi non risulta la variazione in aumento del 60% in dichiarazione, rendendo illegittima la deduzione.

  • Rigettato
    Infondatezza del capo E) relativo alla ricostruzione dei ricavi

    Il motivo d'appello è infondato. L'Ufficio ha utilizzato un metodo aggiuntivo (driver cost) che conforta i risultati del metodo generale ed è più favorevole al contribuente. La logica sottostante alla rideterminazione del reddito è coerente.

  • Rigettato
    Legittimità della presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati

    Il motivo d'appello è respinto. Non rileva il fatto che i beni (immobili e autovetture) non appartenessero alle società contribuenti, in quanto i costi risultano ricompresi nel costo dedotto per il servizio offerto nel quale tali beni sono stati fiscalmente inclusi. La Corte ha dato atto della sussistenza della presunzione di distribuzione degli utili in quanto società a ristretta base azionaria.

  • Rigettato
    Omessa esame del motivo di ricorso relativo ad affitti di villa ed autovettura

    Il motivo d'appello è respinto. Non assume rilievo il fatto che i beni dei cui costi si discute non appartenessero alle società contribuenti, in quanto tali costi risultano già ricompresi nel costo dedotto per il servizio offerto nel quale tali beni sono stati fiscalmente inclusi, come osservato dall'Ufficio e non contestato dagli appellanti.

  • Rigettato
    Illegittimità della metodica di accertamento parziale

    La Corte ha ritenuto legittima la metodica accertativa in quanto l'Agenzia delle Entrate ha recepito il contenuto del p.v.c. integrandolo con altri documenti, e l'accertamento parziale, pur basandosi su contabilità regolare, può avvalersi del metodo induttivo. L'avviso si fonda su documentazione extracontabile rinvenuta.

  • Rigettato
    Inammissibilità del motivo sub B1) relativa alla duplicazione dell'ammortamento

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, pur non condividendo la dichiarazione di inammissibilità del primo giudice. Ha considerato che i beni in questione risultano iscritti due volte nei registri e che la società non ha provato l'avvenuta ripresa a tassazione in dichiarazione.

  • Rigettato
    Erroneità della decisione sul motivo sub D) relativo all'inerenza di costi

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, pur non condividendo la dichiarazione di inammissibilità del primo giudice. Ha considerato che per le spese automezzi non risulta la variazione in aumento del 60% in dichiarazione, rendendo illegittima la deduzione.

  • Rigettato
    Infondatezza del capo E) relativo alla ricostruzione dei ricavi

    Il motivo d'appello è infondato. L'Ufficio ha utilizzato un metodo aggiuntivo (driver cost) che conforta i risultati del metodo generale ed è più favorevole al contribuente. La logica sottostante alla rideterminazione del reddito è coerente.

  • Rigettato
    Legittimità della presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati

    Il motivo d'appello è respinto. Non rileva il fatto che i beni (immobili e autovetture) non appartenessero alle società contribuenti, in quanto i costi risultano ricompresi nel costo dedotto per il servizio offerto nel quale tali beni sono stati fiscalmente inclusi. La Corte ha dato atto della sussistenza della presunzione di distribuzione degli utili in quanto società a ristretta base azionaria.

  • Rigettato
    Omessa esame del motivo di ricorso relativo ad affitti di villa ed autovettura

    Il motivo d'appello è respinto. Non assume rilievo il fatto che i beni dei cui costi si discute non appartenessero alle società contribuenti, in quanto tali costi risultano già ricompresi nel costo dedotto per il servizio offerto nel quale tali beni sono stati fiscalmente inclusi, come osservato dall'Ufficio e non contestato dagli appellanti.

  • Rigettato
    Critica alla percentuale di ammortamento applicata

    La Corte condivide la critica dell'Ufficio alla percentuale applicata, ma non il ragionamento conseguente. Non può essere condiviso l'assoggettamento di tutti gli ammortamenti alla percentuale del 5% senza adeguata spiegazione. Non è possibile stabilire autonomamente una percentuale individuale per ciascun bene.

  • Rigettato
    Disapplicazione di deduzioni di costi (carburanti, abiti, giochi, manutenzioni, assegno moglie)

    La Corte ritiene che la mancanza di prova sulla cisterna per i combustibili non implichi l'indeducibilità dei costi. L'inerenza dei costi per abiti da bambini e giochi non può essere esclusa a priori, data la natura delle cerimonie. La deduzione dei costi relativi all'utilizzo di beni non di proprietà (villa, piscina) è corretta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 200
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 200
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo