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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 236. Effetti della chiusura 1. ((Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 234, con la chiusura cessano)) gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacita' personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.
2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234.
3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.
4. Il decreto ((, anche emesso ai sensi dell'articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo)) o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all' articolo 634 del codice di procedura civile .
5. ((Nelle ipotesi previste dall'articolo 234)) , il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.
2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234.
3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.
4. Il decreto ((, anche emesso ai sensi dell'articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo)) o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all' articolo 634 del codice di procedura civile .
5. ((Nelle ipotesi previste dall'articolo 234)) , il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.
Commentari • 7
- 1. La dichiarazione dei redditi si può inviare prima della chiusura della liquidazione giudizialeAccesso limitatoRebecca Amato · https://www.eutekne.info/ · 1
Giurisprudenza • 9
- 1. TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 1149Provvedimento: Pubblicato il 26/05/2025 N. 01149/2025 REG.PROV.COLL. N. 00296/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 296 del 2021, originariamente proposto dalla Curatela del fallimento della società italiana termale O- (S.I.T.A.S.) s.p.a. in liquidazione e quindi riassunto da tale ultima società (ora in liquidazione volontaria), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Bonanno e Girolamo Calandra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …Leggi di più...
- estinzione del giudizio·
- art. 300 c.p.c.·
- chiusura del fallimento·
- dies a quo per riassunzione·
- art. 73 c.p.a.·
- compensazione spese·
- interruzione del processo·
- riassunzione del giudizio·
- art. 80 c.p.a.