Sentenza 10 dicembre 1999
Massime • 1
L'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare reiettiva della richiesta di giudizio abbreviato (nella specie perché formulata in relazione a delitto astrattamente punibile con l'ergastolo) non è impugnabile, e ogni censura deve essere fatta valere dall'interessato nella successiva fase dibattimentale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il provvedimento in questione non potrebbe ritenersi impugnabile con ricorso immediato per cassazione, sotto il profilo di una sua abnormità, trattandosi di provvedimento in nessun modo inquadrabile tra quelli esorbitanti da qualsiasi schema del sistema processuale). (V., però, ora gli artt. 27-31 legge 16 dicembre 1999 n. 479).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/1999, n. 7040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7040 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA Vito Presidente del 10/12/1998
1. Dott. MACRÌ Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " CHIEFFI Severo " N. 7040
3. " GIRONI Emilio " REGISTRO GENERALE
4. " CANZIO Giovanni " N. 12975/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AZ SE, nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza in data 27.1.1999 del g.i.p. del tribunale di Pistoia reiettiva della richiesta di giudizio abbreviato;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Canzio;
Lette le conclusioni del P.M., con le quali questi chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Sulla richiesta del p.m. di rinvio a giudizio in ordine al delitto di omicidio premeditato il AZ chiedeva la definizione del processo con il rito abbreviato e il p.m. esprimeva il suo consenso previa modifica dell'imputazione mediante l'esclusione dell'aggravante ostativa al rito speciale. Con ordinanza del 27.1.1999 il g.u.p. del tribunale di Pistoia rigettava la richiesta di giudizio abbreviato, sul pregiudiziale rilievo che non era consentito al p.m. nel coro dell'udienza preliminare di escludere l'aggravante originariamente contestata per il principio d'irretrattabilità dell'azione penale;
lo stesso g.u.p., con separato decreto, disponeva il giudizio a carico del medesimo imputato per il delitto di omicidio premeditato.
Avverso l'ordinanza reiettiva della richiesta di giudizio abbreviato proponeva ricorso per cassazione il difensore del AZ denunziandone l'abnormità, perché doveva ritenersi consentito al p.m. la modifica dell'originaria imputazione in senso più favorevole all'imputato mediante l'esclusione dell'aggravante della premeditazione, e quindi ammissibile il giudizio abbreviato per il venir meno dell'aggravante ostativa;
in subordine, il ricorrente eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 606 c.p.p. "nella parte in cui non prevede la ricorribilità di provvedimenti abnormi come quello impugnato".
2. - Il ricorso - come ha esattamente rilevato il P..G. nella requisitoria scritta - dev'essere dichiarato inammissibile per le ragioni qui di seguito esposte.
Da un lato, contro l'ordinanza del g.u.p. reiettiva della richiesta di giudizio abbreviato (nella specie perché l'imputazione aveva ad oggetto un delitto astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo) non è previsto alcun mezzo di impugnazione, sì che, per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione sancito dall'art. 568.1 c.p.p., esso non è suscettibile di autonomo gravame ed ogni censura, giusta l'ormai Consolidata giurisprudenza costituzionale sul punto, dev'essere fatta valere dall'interessato nella successiva fase dibattimentale.
Dall'altro, in tanto quel tipo di ordinanza potrebbe dirsi immediatamente impugnabile, in quanto essa presenti le caratteristiche dell'atto "abnorme", per la cui sussistenza, tuttavia, non è sufficiente che il provvedimento sia inficiato da una qualsivoglia violazione di legge, essendo necessario, secondo il costante orientamento di questa Corte, che lo stesso, per la stranezza, la singolarità e l'atipicità del suo contenuto, risulti non semplicemente illegittimo, ma si ponga al di fuori di ogni schema del sistema processuale, sicché non essendo previsto, ne' prevedibile dall'ordinamento, l'unico rimedio esperibile per la sua rimozione sia il ricorso per cassazione. Orbene, tali caratteristiche non sono ravvisabili nell'impugnata ordinanza di rigetto, sostanziandosi essa in un provvedimento previsto e disciplinato dalla disposizione codicistica dell'art. 440 c.p.p., emesso all'esito dell'apposita udienza preliminare dal competente giudice delle indagini preliminari: di talché detta ordinanza non può considerarsi "abnorme", neppure nel caso in cui si debba ravvisare la fondatezza della censura d'illegittimità per violazione della regola stabilita dall'art. 423 per la modificazione dell'imputazione nell'udienza preliminare. Nè la preclusione dell'art. 568.1 c.p.p. può essere aggirata tramite la surrettizia impugnazione - con l'immediato ricorso per cassazione - dell'ordinanza come provvedimento "abnorme", deducendo in realtà la quaestio nullitatis concernente l'asserita violazione dell'art. 423 c.p.p., per la quale l'ordinamento appresta il diverso e autonomo rimedio costituito dal sindacato del giudice di merito, all'esito del dibattimento, sulla correttezza dell'originaria imputazione e quindi sulla legittimità dell'aspettativa dell'imputato al trattamento premiale caratteristico del rito abbreviato.
E tutto cio a prescindere da ogni valutazione circa la fondatezza dell'assunto del g.i.p. circa l'inammissibilità della pretesa del p.m. di modificare l'imputazione, nel corso dell'udienza preliminare, mediante l'eliminazione della circostanza aggravante - nella specie, la premeditazione - originariamente contestata ed ostativa all'introduzione del giudizio abbreviato, posto che l'ordinanza de qua fa leva su solidi principi del sistema processuale, quali l'irretrattabilità dell'azione penale e l'esclusiva devoluzione al giudice della cognizione di merito, una volta esercitata dal p.m. l'azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio, della quaestio facti prima e di quella juris poi circa la sussistenza degli estremi della circostanza aggravante. Quanto infine alla dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 606 c.p.p. "nella parte in cui non prevede la ricorribilità di provvedimenti abnormi come quello impugnato", ritiene il Collegio che essa, oltre che inammissibile per difetto d'indicazione dei parametri costituzionali di riferimento, sia comunque manifestamente infondata in considerazione della ratio che presiede l'anzidetta preclusione, atteso che la natura meramente interlocutoria e strumentale dell'ordinanza reiettiva della richiesta di giudizio abbreviato non pregiudica in alcun modo il successivo controllo, di merito e di legittimità, e per ciò il convincimento del giudice del dibattimento circa la fondatezza o mene, del diritto allo sconto di pena azionato con la richiesta dall'interessato. E ricorso va dunque dichiarato inammissibile perché non previsto dalla legge.
P. Q. M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 1999