Sentenza 27 marzo 1992
Massime • 1
La sospensione dell'azione penale relativa alle violazioni edilizie finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria è direttamente imposta dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sicché il provvedimento del giudice che la dispone ha solo carattere dichiarativo. L'effetto sospensivo del corso della prescrizione conseguente alla sospensione dell'azione penale non dipende, quindi, dal provvedimento del giudice, ma si ricollega direttamente alla richiesta di concessione in sanatoria e dura per il periodo di sessanta giorni stabilito dall'art. 13 della legge 47 del 1985. Pertanto, ove la sospensione sia stata disposta dal giudice in mancanza delle condizioni stabilite dalla legge, o per un periodo superiore a quello fissato normativamente, il provvedimento del giudice non ha effetti sospensivi del corso della prescrizione. Invece, la sospensione del procedimento disposta dal giudice penale per la pendenza di un giudizio amministrativo sulla concessione in sanatoria, considerato pregiudiziale, costituisce un provvedimento di carattere discrezionale, riconducibile all'art. 20 del codice di procedura penale del 1930 che, se non è impugnato e annullato, produce i suoi effetti anche ai fini della prescrizione.
Commentari • 2
- 1. Le Sezioni Unite sul calcolo del termine di prescrizione del reatoMaria Elisabetta Cognizzoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza in oggetto, le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla rilevanza della sospensione del procedimento penale ai fini del computo del termine prescrizionale del reato. In particolare, oggetto specifico della pronuncia è l'incidenza sul corso del termine di prescrizione del reato edilizio di quel periodo di sospensione processuale che consegue alla pendenza del procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere la sanatoria per l'abuso realizzato. Per meglio comprendere i termini della questione, pare opportuno riassumere brevemente i fatti da cui trae origine l'ordinanza di rimessione. 2. Il Tribunale di Brindisi aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. …
Leggi di più… - 2. URBANISTICA: reati edilizi ed accertamento di conformità in sanatoria, i termini di 60 gg..Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
URBANISTICA: reati edilizi ed accertamento di conformità in sanatoria, i termini di 60 gg.. La sospensione dell'azione penale relativa alle contravvenzioni urbanistiche finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, imposta dall'art. 45, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione al precedente art. 36, comma 3, non può superare i sessanta giorni previsti da tale ultima disposizione. GIURISPRUDENZA per esteso e massimata In materia di reati edilizi, qualora venga richiesto l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, la mancata sospensione del procedimento da parte del giudice, in assenza di una espressa previsione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 4154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4154 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 8
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA
Primo Presidente
1. Dott. Aldo VESSIA " REGISTRO GENERALE
2. " Alfredo SEBASTIO Consigliere N. 14496/91
3. " Antonio CATALANO "
4. " Alfredo Carlo MORO "
5. " RI LE "
6. " RU TT OR "
7. " VI IA "
8. " Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO GE, n. 12/8/1942 a Positano;
DE SE AF, n. 1/10/1952 a Praiano;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 19.4.1991. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giorgio LATTANZI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dr. Claudio APONTE che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Ritenuto in fatto e in diritto
GE TI e AF De UI hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 19 aprile 1991 con la quale la Corte di appello di Salerno per quanto ancora interessa ha confermato la condanna inflitta ai ricorrenti ed ai coimputati OR AS e ES RU per il reato previsto dall'art.20, lett. c), l. 28 febbraio 1985 n. 47 perché nell'eseguire i lavori di ristrutturazione di un immobile avevano realizzato alcune opere in totale difformità dalla concessione edilizia. Gli imputati con i motivi di appello avevano dedotto che nelle more del processo e del deposito della sentenza era stata rilasciata concessione edilizia di sanatoria e variante e che pertanto il reato era estinto a norma dell'art. 22 l. 47/85. La corte di Salerno nell'udienza del 10 agosto 1989 aveva sospeso il processo in attesa della produzione della concessione in sanatoria con la relativa documentazione allegata, poi, fissata per il giudizio di appello la nuova udienza del 19 aprile 1991, aveva ritenuto che l'atto di autorizzazione in data 17 gennaio 1989, prodotto dagli imputati, non potesse costituire una concessione in sanatoria ed aveva confermato la decisione di condanna. I ricorrenti a sostegno del ricorso enunciano tre motivi deducendo: 1) che il giudice di appello ha operato un travisamento, dal momento che tutte le opere realizzate erano previste dalla concessione del 3 aprile 1986 mentre l'autorizzazione del 7 gennaio 1989 riguardava solo la sanatoria per adeguamento grafico e piccole modifiche in corso d'opera;
2) che questa autorizzazione era stata disapplicata con un sindacato sull'opportunità dell'atto certamente non consentito al giudice penale;
3) che data la limitata entità dei volumi realizzati "poteva trovare applicazione il provvedimento di clemenza n. 75/90" e che "la corte di appello, pur non contestando le ridotte dimensioni dei manufatti, ha erroneamente affermato l'inapplicabilità dell'amnistia per la esistenza della esclusione oggettiva di cui all'art. 3 del suddetto provvedimento, senza curarsi di accertare se vi fosse in concreto lesione degli interessi protetti dal vincolo paesaggistico gravante sulla zona in questione".
La terza sezione ha rilevato che il reato sarebbe prescritto se si tenesse conto del periodo di tempo intercorso tra il provvedimento di sospensione e la ripresa del processo ed ha prospettato al riguardo una questione che ha fatto ritenere al primo presidente opportuna l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite. La questione si collega alla recente decisione delle Sezioni unite, 1 ottobre 1991, Mapelli e più in particolare al principio espresso dalla massima che ne è stata tratta, secondo la quale "in mancanza di impugnazione, la sospensione del procedimento, anche se disposta fuori dei limiti consentiti, produce i suoi effetti propri, tra cui la sospensione del corso della prescrizione".
La terza sezione ha ricordato che a norma degli art. 22 e 13, comma 2 , l. 47/85 la sospensione opera per sessanta giorni dalla richiesta di concessione in sanatoria e richiamando la sentenza della Corte costituzionale 31 marzo 1988, n. 370, ha dubitato della possibilità di far dipendere la sospensione della prescrizione di un provvedimento del giudice illegittimo, ancorché non impugnato, che abbia sospeso il processo per un periodo superiore a quello stabilito dalla legge.
La questione sulla prescrizione si presenta con carattere pregiudiziale rispetto alle questioni dedotte con i primi due motivi di ricorso, dato che queste, logicamente collegate, muovono dall'asserito travisamento dei fatti che avrebbe operato il giudice di merito e che se venisse effettivamente riscontrato imporrebbe un annullamento con rinvio, rispetto al quale dovrebbe prevalere l'immediata dichiarazione di estinzione del reato:
Lo stesso deve dirsi per il terzo motivo, perchè nella prospettazione dei ricorrenti per escludere l'applicabilità dell'amnistia, a norma dell'art. 3 comma 1 lett. e) n. 1 d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75, non sarebbe sufficiente rilevare, come ha fatto il giudice di merito, che le opere erano state eseguite violando i vincoli dell'art. 33 l. n. 47/85 ma occorrerebbe accertare "in concreto la lesione degli interessi protetti", sicchè anche questo motivo si risolve in una richiesta di annullamento con rinvio. Infatti l'accertamento in concreto circa l'esistenza della lesione, qualora occorresse effettivamente, potrebbe essere operato solo dal giudice di merito.
Deve essere quindi esaminata la questione che ha determinato l'assegnazione alle sezioni unite, ed è bene chiarire subito che il caso oggetto del presente ricorso e diverso da quello che aveva dato luogo alla sentenza del 1 ottobre 1991, Mapelli. Nel caso della sentenza Mapelli il tribunale, su richiesta dell'imputato, aveva disposto "la sospensione del procedimento penale in attesa, prima della definizione del procedimento giurisdizionale dinanzi al TAR e, poi, di quello davanti al Consiglio di Stato", mentre nel caso in esame non pendeva alcun giudizio amministrativo. La differenza se si pone attenzione alla disposizione dell'art. 159, 1 comma c.p. è decisiva perché la questione sulla sospensione della prescrizione risulta correlata nel primo caso ad una "questione deferita ad altro giudizio" e nel secondo alla previsione di "una particolare disposizione di legge". La sospensione del procedimento disposta dal giudice penale per la pendenza di un giudizio amministrativo sulla concessione in sanatoria, considerato pregiudiziale, costituisce un provvedimento riconducibile all'art. 20 c.p.p. del 1930, ed è da questo provvedimento, di carattere discrezionale, che viene a dipendere la sospensione della prescrizione. Invece la sospensione durante lo svolgimento del procedimento amministrativo di sanatoria è direttamente imposta dall'art. 22, 1 comma, l. 47/85. È vero che c'è contrasto sulla possibilità di disporre la sospensione del procedimento a norma dell'art. 20 c.p.p. del 1930 nel caso di pendenza di un giudizio amministrativo sulla concessione in sanatoria (in senso affermativo ved. Sez. III, 13 febbraio 1989, Falabella, in Foro it., 1990, II, c. 241) ma quello che occorre qui rilevare per chiarire la precedente decisione delle Sezioni unite è che un provvedimento di sospensione a norma del citato art. 20 comunque, di per sè, non è abnorme e se non è impugnato ed annullato deve produrre i suoi effetti anche ai fini della prescrizione. La terza sezione penale di questa corte nel richiedere l'assegnazione del presente ricorso alle sezioni unite ha tra l'altro osservato che la giurisprudenza prevalente tende ad escludere l'impugnabilità dei provvedimenti di sospensione ex art.20 c.p.p. del 1930 e che perciò non sarebbe possibile l'annullamento, ma l'osservazione è solo parzialmente esatta perché l'esclusione riguarda l'impugnabilità autonoma del provvedimento, il quale però resta in ogni caso impugnabile con la sentenza, a norma dell'art. 200 c.p.p. del 1930 (v. sez. II, 23 gennaio 1976, Paleologo, in Cass. pen. Mass. ann., 1977,p. 1239).
È da aggiungere che per il periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale è all'art. 246 delle norme transitorie e alle nuove disposizioni sulle questioni pregiudiziali che occorre fare riferimento per individuare il trattamento dei provvedimenti adottati in precedenza, i quali se la sospensione non è più consentita devono essere revocati e comunque sono soggetti al ricorso per cassazione (art. 3, comma 2 , e 479, comma 2 , c.p.p.). In conclusione queste Sezioni unite con la sentenza del 1 ottobre 1991, Mapelli, hanno stabilito solo che se il giudice ha disposto la sospensione del procedimento ritenendo pregiudiziale la risoluzione della controversia pendente davanti al giudice amministrativo sulla concessione in sanatoria e il provvedimento non è stato impugnato gli effetti sospensivi devono restare fermi ed operare anche rispetto al corso della prescrizione.
Nel caso oggetto della sentenza Mapelli - come è stato precisato nella motivazione - "la questione giuridica relativa alla corretta interpretazione dell'art. 22 della legge 47/85 ... non viene in discussione"; la questione viene invece in discussione nel caso oggetto del presente ricorso, nel quale la sospensione non è stata disposta per la pendenza di un giudizio amministrativo. Come già si è detto, la sospensione prevista dall'art. 22 l. 47/85, analogamente a quella prevista da altre recenti disposizioni (v., ad esempio, l'art. 11, comma 2 , l. 15 dicembre 1990 n. 386, sugli assegni bancari, e l'art. 8, comma 6 , d.l. 16 marzo 1991 n. 83, conv. con modificazioni dalla l. 15 maggio 1991 n. 154, sulle violazioni tributarie), è direttamente imposta dalla legge sicché il provvedimento del giudice ha solo carattere dichiarativo (ved. sez. III, 20 giugno 1989, Tonin, in C.E.D. Cass. n. 182408). L'effetto sospensivo del corso della prescrizione non dipende allora dal provvedimento del giudice ma si ricollega direttamente al fatto previsto dall'art. 22 cit., vale a dire alla richiesta della concessione in sanatoria, e dura per il tempo stabilito dagli art. 13, comma 2 , e 22 l. 47/85, cioè per sessanta giorni dalla richiesta (ved. sez. III, 7 gennaio 1991, Romeo, in C.E.D. Cass., n. 186503; ved. anche C. cost. 31 marzo 1988, n. 370). Perciò rispetto alla sospensione stabilita dall'art. 22 cit. il provvedimento del giudice non può svolgere alcun ruolo preclusivo ai fini della prescrizione;
così non può rilevare una sospensione disposta in mancanza delle condizioni stabilite, come non può rilevare un periodo di sospensione superiore a quello fissato dalla legge.
Facendo applicazione di questi principi nel caso che forma oggetto del presente ricorso il termine di prescrizione, tenuto conto del giorno in cui è iniziato a decorrere (23 maggio 1986), sarebbe ormai ampiamente maturato anche se si fosse verificata la sospensione prevista dall'art. 22 l. 47/85, dato che questa si sarebbe protratta solo per sessanta giorni e non per il periodo di oltre diciassette mesi intercorso tra il provvedimento di sospensione e la nuova citazione per il giudizio di appello, ma è da aggiungere che non può ritenersi verificata alcuna sospensione, dal momento che non risulta presentata alcuna richiesta di concessione in sanatoria. Lo stesso provvedimento di sospensione della corte di appello non faceva riferimento ad un procedimento amministrativo di sanatoria in corso ma presupponeva che la sanatoria fosse già stata concessa, cosa che però poi è stata esclusa. Deve quindi concludersi che il reato è estinto per prescrizione.
Poichè i ricorsi proposti da TI e De LI non sono esclusivamente personali, della loro impugnazione si giovano a norma dell'art. 203 c.p.p. del 1930 anche i due imputati non ricorrenti, OR AS e ES RU, sicchè nei confronti di tutti gli imputati la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti e per l'effetto estensivo dell'impugnazione anche nei confronti di OR AS e di ES RU, perchè il reato è estinto per prescrizione. Roma 27 marzo 1992.