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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 7679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7679 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO AR nato a [...] il [...] avverso il decreto del 02/10/2025 della Corte d'appello di Torino. Udita la relazione svolta dal Consigliere DR NE;
Il Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, con requisitoria scritta, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino rigettava la richiesta di annullamento del decreto che aveva applicato a AR CO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. La Corte d'appello confermava anche la confisca di prevenzione di un orologio Rolex. 2. Contro tale provvedimento ricorreva il difensore di AR CO che deduceva: 2.1.violazione di legge e vizio di motivazione: l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal ricorrente era stata rigettata dalla Corte d'appello Penale Sent. Sez. 2 Num. 7679 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 11/02/2026 2 perché ritenuta “intempestiva” ai sensi dell'art. 7, comma 10-bis del d.lgs n. 159 del 2011; si allegava che a fondamento dell’eccezione vi sarebbe il “difetto di iniziativa del pubblico ministero” idoneo ad integrare una nullità assoluta prevista dall'art. 178, comma 1, lett. b) del codice di rito, che sarebbe insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondata. La disciplina della competenza territoriale in materia di prevenzione è regolata dalla normativa “speciale” (che prevale sulla normativa codicistica) prevista dall’ art. 7 d.lgs n. 159 del 2011 che prevede che le questioni in tema di competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e, comunque, subito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti. Il mancato rispetto di tale termine ha determinato la Corte di appello a rilevare - legittimamente - l’intempestività dell’eccezione. 2.2.violazione di legge: la motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità: la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente in quanto (a) valorizzava episodi delittuosi estremamente risalenti, (b) non dimostrava la sussistenza di una allarmante progressione criminosa, (c) valorizzava reati contestati in un “unico procedimento” che non avrebbero l'idoneità a dimostrare la ritenuta dedizione al delitto del ricorrente;
(d) valorizzava illogicamente l’entità della pena affermando che la reclusione di un anno ed otto mesi non sarebbe idonea a far venir meno la pericolosità. In sintesi, si deduceva che la Corte d'appello non avrebbe dimostrato in che modo il CO potesse mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica;
la motivazione sarebbe insufficiente anche in ordine alla determinazione della durata della misura. 2.2.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto non deduce alcuna “violazione di legge”, unico vizio eccepibile in Cassazione nella materia della prevenzione, ma si risolve in una richiesta di integrale rivalutazione del compendio probatorio senza allegare alcun travisamento diretto, o per omissione, in astratto idoneo, ove decisivo, ad integrare un'ipotetica violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg, Rv. 279435 – 01). Peraltro,contrariamente a quanto dedotto, la motivazione del provvedimento impugnato è esaustiva e persuasiva in ordine alla individuazione di tutti gli elementi posti a fondamento della misura imposta (sussistenza della pericolosità sociale accertata attraverso la valutazione di un curriculum criminale ingravescente), sicché non può essere sicuramente qualificata come “apparente” (pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine della misura 3 patrimoniale della confisca dell'orologio “Rolex”, nonostante fosse stato dimostrato che lo stesso era un regalo del padre. 2.3.1. Anche in questo caso la doglianza non è consentita in quanto si risolve nella critica alla conforme motivazione offerta sul punto dai due provvedimenti di merito (che avevano rilevato l’assenza di elementi di prova che giustificassero la detenzione lecita dell’orologio: pag. 7 del provvedimento impugnato), senza l’indicazione di alcuna violazione di legge, unico vizio eccepibile in sede di legittimità nella materia della prevenzione. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 11 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DR NE EL AP
Il Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, con requisitoria scritta, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino rigettava la richiesta di annullamento del decreto che aveva applicato a AR CO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. La Corte d'appello confermava anche la confisca di prevenzione di un orologio Rolex. 2. Contro tale provvedimento ricorreva il difensore di AR CO che deduceva: 2.1.violazione di legge e vizio di motivazione: l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal ricorrente era stata rigettata dalla Corte d'appello Penale Sent. Sez. 2 Num. 7679 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 11/02/2026 2 perché ritenuta “intempestiva” ai sensi dell'art. 7, comma 10-bis del d.lgs n. 159 del 2011; si allegava che a fondamento dell’eccezione vi sarebbe il “difetto di iniziativa del pubblico ministero” idoneo ad integrare una nullità assoluta prevista dall'art. 178, comma 1, lett. b) del codice di rito, che sarebbe insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondata. La disciplina della competenza territoriale in materia di prevenzione è regolata dalla normativa “speciale” (che prevale sulla normativa codicistica) prevista dall’ art. 7 d.lgs n. 159 del 2011 che prevede che le questioni in tema di competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e, comunque, subito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti. Il mancato rispetto di tale termine ha determinato la Corte di appello a rilevare - legittimamente - l’intempestività dell’eccezione. 2.2.violazione di legge: la motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità: la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente in quanto (a) valorizzava episodi delittuosi estremamente risalenti, (b) non dimostrava la sussistenza di una allarmante progressione criminosa, (c) valorizzava reati contestati in un “unico procedimento” che non avrebbero l'idoneità a dimostrare la ritenuta dedizione al delitto del ricorrente;
(d) valorizzava illogicamente l’entità della pena affermando che la reclusione di un anno ed otto mesi non sarebbe idonea a far venir meno la pericolosità. In sintesi, si deduceva che la Corte d'appello non avrebbe dimostrato in che modo il CO potesse mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica;
la motivazione sarebbe insufficiente anche in ordine alla determinazione della durata della misura. 2.2.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto non deduce alcuna “violazione di legge”, unico vizio eccepibile in Cassazione nella materia della prevenzione, ma si risolve in una richiesta di integrale rivalutazione del compendio probatorio senza allegare alcun travisamento diretto, o per omissione, in astratto idoneo, ove decisivo, ad integrare un'ipotetica violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg, Rv. 279435 – 01). Peraltro,contrariamente a quanto dedotto, la motivazione del provvedimento impugnato è esaustiva e persuasiva in ordine alla individuazione di tutti gli elementi posti a fondamento della misura imposta (sussistenza della pericolosità sociale accertata attraverso la valutazione di un curriculum criminale ingravescente), sicché non può essere sicuramente qualificata come “apparente” (pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine della misura 3 patrimoniale della confisca dell'orologio “Rolex”, nonostante fosse stato dimostrato che lo stesso era un regalo del padre. 2.3.1. Anche in questo caso la doglianza non è consentita in quanto si risolve nella critica alla conforme motivazione offerta sul punto dai due provvedimenti di merito (che avevano rilevato l’assenza di elementi di prova che giustificassero la detenzione lecita dell’orologio: pag. 7 del provvedimento impugnato), senza l’indicazione di alcuna violazione di legge, unico vizio eccepibile in sede di legittimità nella materia della prevenzione. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 11 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DR NE EL AP