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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10792/2022
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 14/03/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 10792/2022, sono comparsi:
- l'Avv. RIVERUZZI CHIARA per la parte attrice;
- l'Avv. Daniela Dante, in sostituzione dell'avv. Fiammetta Lorenzetti, per la parte convenuta;
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della lite.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del doppio grado.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 5 Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, all'udienza del 14 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di grado d'appello iscritta al n°10792 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “appello su sentenza Giudice di
Pace di Roma n. 14416/2021, pubblicata in data 28 giugno 2021”, e pendente tra
(C.F.: ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
(P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Riveruzzi, giusta
[...] P.IVA_1 procura in atti appellante e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Fiammetta Lorenzetti, elettivamente domiciliata in
Roma via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, procura generale alle liti per atto Notaio Dott. Persona_1
appellato
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione in appello , in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante pro tempore della ha Controparte_1
pagina 2 di 5 impugnato la sentenza n. 14416/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma nel processo avente RG n. 48064/2020, introdotto ex art. 22 l. 689/1981.
A sostegno dell'appello ha dedotto l'erroneità della sentenza, nella parte in cui avrebbe declinato la competenza del Giudice di pace, in favore del Tribunale.
Con comparsa di costituzione e risposta ha eccepito, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, comunque attinente a una questione rilevabile d'ufficio dal tribunale, è fondata e va accolta.
Difatti, l'appello non rispetta il principio di specificità dei motivi posto dall'art. 342 c.p.c.: in particolare, dalla lettura dello scritto difensivo non è dato comprendere in quale errore sarebbe incorso il Giudice di Pace nel riconoscere la propria incompetenza.
A sostegno dell'erroneità della decisione del giudice di prime cure, infatti,
l'appellante deduce: “molti ricorsi sono stati proposti presso l'Ufficio del Giudice di Pace avverso le suddette determinazioni dirigenziali relative ai suddetti verbali di contestazione in quanto, molte società hanno partecipato alla manifestazione ETERNA 2769, e sono stati tutti accolti, ritenendo la competenza per materia del giudice adito (nel caso di specie,
Giudice di Pace) corretta”.
È evidente che tale censura non configuri un motivo di appello propriamente detto, atteso che non si prospetta un error in iudicando o in procedendum, né viene indicata una diversa ipotesi ricostruttiva e/o argomentativa, ma si critica genericamente la decisione del giudice di pace, per non essersi conformato ad altre decisioni su fattispecie analoghe rese dal medesimo ufficio giudiziario.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
pagina 3 di 5 primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. SS.UU
27199/2017).
Inoltre, l'appello è circoscritto a tale generica doglianza, e non ripropone alcuna delle ragioni addotte, innanzi al giudice di pace, a sostegno dell'opposizione alla sanzione amministrativa (art. 22 legge n. 689/1981; art. 6, d. lgs. n. 150/2011).
Premesso che l'eventuale fondatezza della censura in rito giammai avrebbe potuto condurre alla restituzione degli atti al primo giudice, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., si profila un ulteriore motivo di inammissibilità dell'impugnazione, perché essa è intrinsecamente inidonea a devolvere al giudice d'appello la cognizione sul merito della lite (configurandosi la decadenza dalle domande non riproposte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.; v. Cass. 25380/23:
“per scongiurare la presunzione di rinuncia è invece necessario che la volontà di sottoporre al riesame del giudice superiore le domande ed eccezioni rimaste assorbite sia manifestata in maniera esplicita e non equivoca”).
Tanto basta a provvedere come in dispositivo;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo i parametri minimi, in ragione della semplicità della controversia.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto, da in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 14416/2021 pubblicata il
28.06.2021;
pagina 4 di 5 - condanna la parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata
[...]
, delle spese del presente grado, che liquida in € 1.700,00 per compensi CP_2 legali (D.M. n°55/2014), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante soccombente, di una somma pari al contributo unificato versato in sede di iscrizione della causa al ruolo generale.
Roma, 14 marzo 2025
Il giudice
Alessandra Imposimato
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Elisa Ferrazzoli
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 14/03/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 10792/2022, sono comparsi:
- l'Avv. RIVERUZZI CHIARA per la parte attrice;
- l'Avv. Daniela Dante, in sostituzione dell'avv. Fiammetta Lorenzetti, per la parte convenuta;
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della lite.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del doppio grado.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 5 Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, all'udienza del 14 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di grado d'appello iscritta al n°10792 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “appello su sentenza Giudice di
Pace di Roma n. 14416/2021, pubblicata in data 28 giugno 2021”, e pendente tra
(C.F.: ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
(P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Riveruzzi, giusta
[...] P.IVA_1 procura in atti appellante e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Fiammetta Lorenzetti, elettivamente domiciliata in
Roma via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, procura generale alle liti per atto Notaio Dott. Persona_1
appellato
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione in appello , in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante pro tempore della ha Controparte_1
pagina 2 di 5 impugnato la sentenza n. 14416/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma nel processo avente RG n. 48064/2020, introdotto ex art. 22 l. 689/1981.
A sostegno dell'appello ha dedotto l'erroneità della sentenza, nella parte in cui avrebbe declinato la competenza del Giudice di pace, in favore del Tribunale.
Con comparsa di costituzione e risposta ha eccepito, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, comunque attinente a una questione rilevabile d'ufficio dal tribunale, è fondata e va accolta.
Difatti, l'appello non rispetta il principio di specificità dei motivi posto dall'art. 342 c.p.c.: in particolare, dalla lettura dello scritto difensivo non è dato comprendere in quale errore sarebbe incorso il Giudice di Pace nel riconoscere la propria incompetenza.
A sostegno dell'erroneità della decisione del giudice di prime cure, infatti,
l'appellante deduce: “molti ricorsi sono stati proposti presso l'Ufficio del Giudice di Pace avverso le suddette determinazioni dirigenziali relative ai suddetti verbali di contestazione in quanto, molte società hanno partecipato alla manifestazione ETERNA 2769, e sono stati tutti accolti, ritenendo la competenza per materia del giudice adito (nel caso di specie,
Giudice di Pace) corretta”.
È evidente che tale censura non configuri un motivo di appello propriamente detto, atteso che non si prospetta un error in iudicando o in procedendum, né viene indicata una diversa ipotesi ricostruttiva e/o argomentativa, ma si critica genericamente la decisione del giudice di pace, per non essersi conformato ad altre decisioni su fattispecie analoghe rese dal medesimo ufficio giudiziario.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
pagina 3 di 5 primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. SS.UU
27199/2017).
Inoltre, l'appello è circoscritto a tale generica doglianza, e non ripropone alcuna delle ragioni addotte, innanzi al giudice di pace, a sostegno dell'opposizione alla sanzione amministrativa (art. 22 legge n. 689/1981; art. 6, d. lgs. n. 150/2011).
Premesso che l'eventuale fondatezza della censura in rito giammai avrebbe potuto condurre alla restituzione degli atti al primo giudice, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., si profila un ulteriore motivo di inammissibilità dell'impugnazione, perché essa è intrinsecamente inidonea a devolvere al giudice d'appello la cognizione sul merito della lite (configurandosi la decadenza dalle domande non riproposte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.; v. Cass. 25380/23:
“per scongiurare la presunzione di rinuncia è invece necessario che la volontà di sottoporre al riesame del giudice superiore le domande ed eccezioni rimaste assorbite sia manifestata in maniera esplicita e non equivoca”).
Tanto basta a provvedere come in dispositivo;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo i parametri minimi, in ragione della semplicità della controversia.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto, da in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 14416/2021 pubblicata il
28.06.2021;
pagina 4 di 5 - condanna la parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata
[...]
, delle spese del presente grado, che liquida in € 1.700,00 per compensi CP_2 legali (D.M. n°55/2014), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante soccombente, di una somma pari al contributo unificato versato in sede di iscrizione della causa al ruolo generale.
Roma, 14 marzo 2025
Il giudice
Alessandra Imposimato
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Elisa Ferrazzoli
pagina 5 di 5