Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
Il sindacato attribuito alla Corte di cassazione in tema di interpretazione di atti amministrativi adottati con decreto ministeriale, in quanto tali privi di di funzione normativa, è limitato alla sola verifica dei denunciati vizi di motivazione,e malgoverno delle regole di ermeneutica contrattuale in quanto analogicamente applicabili.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 398 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 10/01/2022, (ud. 05/11/2021, dep. 10/01/2022), n.398 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente – Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – Dott. SOLAINI Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1968/2017 proposto da: Ubi Banca s.p.a., quale incorporante della Centrobanca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via di Val Gardena n. 3, presso lo studio dell'avvocato De Angelis Lucio, che la rappresenta e difende …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1999, n. 5480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5480 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. AR Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
OL MM o RI;
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 01038/97 proposto da:
OL MM o RI, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO CIOCIA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1097/95 del TO di BARI, depositata il 16/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/02/99 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Sclafani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato Salemi, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con decreto del 2 maggio 1994, il Ministro per la Funzione Pubblica irrogò a AR PI la sanzione amministrativa pecuniaria di £.100.000, perché, nella sua qualità di docente presso l'Istituto professionale del commercio "N.Tridente" di AR, si era astenuta dalle operazioni di scrutinio finale il giorno 11 giugno 1992, in violazione del combinato disposto degli artt.9 della legge n.146 del 1990 e 3-4 dell'O.M. ( Funzione Pubblica ) del 2 giugno
1992, riguardante misure idonee ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale e di esami finali nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione alle date fissate nel calendario scolastico relativo all'anno scolastico 1991-1992 ( pubbl. nella G.U. n.129 del 3 giugno 1992 ).
1.2 Avverso tale decreto la PI propose opposizione dinanzi al TO circondariale di AR, chiedendone l'annullamento. In contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Funzione Pubblica, che instò per il rigetto dell'opposizione, il TO adito, con sentenza n.1097 del 16 dicembre 1995, in accoglimento dell'opposizione, annullò il decreto opposto, dichiarando compensate le spese di giudizio. Il TO, in particolare - e per quanto in questa sede ancora rileva - ha così motivato la decisione: A)- "Affermata la legittimità del precetto, deve tuttavia riconoscersi in concreto la insussistenza della violazione contestata. La ordinanza del Ministro della Funzione Pubblica, nel suo contenuto precettivo essenziale, era intesa ad inibire le azioni di sciopero programmate, al fine di assicurare che le operazioni di scrutinio finale e di esami fossero ''iniziate, effettuate e completate alle date previstè' ( art.2 ):
in vista di tale obiettivo, affermata la illegittimità dello sciopero, veniva ordinato al personale di continuare a prestare le consuete attività e ai capi di istituto di provvedere alle tempestive sostituzioni degli scioperanti ( artt.2 e 3 ). In concreto, la ricorrente si era astenuta nel solo giorno iniziale degli scrutinii, scrutinii che erano stati poi svolti e completati entro il 17 giugno ( data finale del calendario richiamata dalla ordinanza ) con la sua stessa partecipazione. Orbene, la prescrizione di inizio delle operazioni di scrutinio in conformità del calendario deve essere intesa, non come a se stante, bensì in collegamento strumentale rispetto alle altre fasi dinamiche delle operazioni, ossia dello svolgimento progressivo e del completamento degli scrutinii entro la data finale, con riferimento sempre agli obblighi fondamentali della regolarità delle operazioni e del rispetto del calendario. Tale calendario, per converso, si limitava a stabilire ( O.M. n.7 del 18 gennaio 1991, art.3 ) che gli scrutinii nella scuola elementare, media e superiore dovessero avere inizio non prima dell'11 giugno 1992 ed essere pubblicati entro il 17 giugno 1992.
Questo termine finale era stato in concreto rispettato, così come era stata assicurata, salvo il giorno di pausa, la regolarità delle operazioni. In tale contesto, lo slittamento di un giorno delle attività di scrutinio per effetto dello sciopero non consente di individuare un comportamento, idoneo ad integrare di per sè la violazione del precetto di cui alla ordinanza 2 giugno 1992, valutato nel suo contenuto complessivo. Non perché si tratti di un illecito di evento ( trattasi invero di violazione di pericolo, ad integrare la quale è sufficiente la trasgressione del precetto: arg. ex art.8 legge n.146/1990 ), ma nel senso che il precetto stesso debba essere interpretato in modo unitario, nel collegamento teleologico tra le singole prescrizioni con riguardo alla finalità perseguita.
In questi termini, la astensione dal lavoro durata un solo giorno non era risultata idonea, in concreto, a porre in pericolo l'espletamento della prestazione indispensabile, così come individuata dalla ordinanza ministeriale, con riguardo ai profili della regolarità e della tempestività, e ciò sia per la immediata desistenza, sia per l'ampio termine ancora utilizzabile e poi utilizzato per lo svolgimento degli scrutinii senza necessità di sostituzione con supplenti". B)- Le spese di giudizio sono state compensate per "la natura della controversia e la esistenza di margini di incertezza".
1.3 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Presidente del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Funzione Pubblica ed il Ministro della Pubblica Istruzione, deducendo due motivi di censura.
Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, AR PI, la quale ha anche spiegato ricorso incidentale, fondato su un motivo di censura.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 7587 del 3 agosto 1998, riuniti i ricorsi, e non definitivamente pronunciando, ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha dichiarato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ed ha rimesso la causa a questa Sezione per l'ulteriore corso e per la pronuncia sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 I ricorsi nn.97 ( principale ) e 1038 ( incidentale ) del 1997, in quanto proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell'art.335 cod. proc. civ.. 2.2 Con il secondo motivo del ricorso principale ( con cui deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1 c.2 lett.d, 4, 8 e 9 della l.n.146/90 in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c." ), i ricorrenti hanno, tra l'altro, testualmente osservato: "L'O.M. n.3/92 aveva stabilito un divieto assoluto di sciopero in occasione delle operazioni di scrutinio finale, siccome prestazioni indispensabili. Ciò dal momento che detti esami costituiscono il momento culminante dell'attività didattica e quindi l'obbiettivo di maggiore importanza per gli utenti del servizio e per la stessa istituzione scolastica, con effetti tali da condizionare le esigenze e le scelte di vita dei primi e la stessa funzionalità della seconda. In quest'ottica i tempi e le modalità consuete d'espletamento delle procedure connesse all'effettuazione degli esami dovevano essere dunque rispettate rigorosamente. Il semplice venir meno ad uno degli obblighi così rigidamente individuati costituiva pertanto comportamento sanzionabile essendo preclusa ogni indagine volta a stabilire nel merito se la condotta arrecasse in concreto pregiudizio. Trattasi infatti di fattispecie integrante un illecito di tipo formale, suscettibile di essere sanzionato per il solo fatto di essersi verificato, in considerazione del pericolo che cagiona all'interesse tutelato e quindi a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un'offesa all'interesse protetto".
2.3 Con il motivo di ricorso incidentale, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso il capo della sentenza relativo alla disposta compensazione delle spese, contestandone le ragioni addotte.
2.4 Il residuo motivo del ricorso principale è infondato. La censura, che pur mostra di aver inteso la ratio decidendi della pronunzia impugnata, è del tutto fuor di segno, posto che, facendo leva su violazioni di legge ed imprecisati vizi di motivazione, contesta esclusivamente la legittimità dell'interpretazione data dal Giudice a quo all'O.M. n.3 del 1992 e quindi il risultato di un'attività ermeneutica, sulla quale, di contro, omette di muovere le necessarie censure specifiche.
Il TO ( cfr., supra, n.1.2 ) è pervenuto alla conclusione dell'annullamento del provvedimento sanzionatorio sull'assunto che l'interpretazione del suo atto presupposto, l'O.M. n.3 del 1992, conducesse a ritenere vietati i soli scioperi incidenti sul divisato, tempestivo completamento degli scrutini: orbene, essendo il predetto atto, adottato con d.m., un atto amministrativo privo di funzione normativa, il sindacato attribuito a questa Corte è, notoriamente, limitato alla verifica dei denunziati vizi di motivazione e del malgoverno delle regole di ermeneutica contrattuale, se ed in quanto analogicamente applicabili, e nel quadro di riferimento generale della legge n.146 del 1990 ( cfr. Cass. nn. 11052 del 1998, e, in linea generale, 9471 del 1997, 12742 e 8057 del 1992 ). Ciò posto, il TO di AR - dopo aver ricondotto l'O.M. n.3 del 1992 ad una legittima ed aprioristica compressione preventiva e generale del diritto di sciopero degli insegnanti in vista dei fissati scrutini;
ed aver precisato che si verte in materia di illecito formale e di pericolo - passa a dare, poi, dell'ordinanza, e segnatamente del precetto di cui all'art.2, ove è imposto agli insegnanti di iniziare, effettuare e completare gli scrutini alle date previste, una lettura testuale, teleologica e sistematica, per la quale, conclusivamente, il precetto effettivo è sostanziato dall'ordine di completare nel termine gli scrutini stessi. Ed a tanto il TO perviene attraverso la utilizzazione del termine esterno posto dall'O.M. n.7 del 1991 e la sottolineatura della ratio dell'O.M., che, lungi dal voler reprimere le astensioni, avrebbe perseguito finalisticamente solo l'obiettivo della regolare conclusione degli scrutini (come sarebbe attestato dalla utilizzazione della formula afferente l'ordine di prestare "le consuete attività atte a garantire il rispetto del calendario"). Ebbene, a fronte di tale opinabile, ma articolato e comprensibile, iter argomentativo, i ricorrenti si sono limitati, nel ricorso, a premettere che l'illecito prefigurato dalla legge ha carattere formale ed a contestare soltanto i risultati dell'interpretazione data dal TO all'O.M. n.3 del 1992, dovendosi, a loro avviso ritenere vietato qualsiasi sciopero effettuato "in occasione" degli scrutini, così come sarebbe imposto dalla anzidetta natura formale della previsione di illecito. E dunque, su tali basi, non par dubbio che la censura - inidonea ad evidenziare alcun vizio di omessa o contraddittoria motivazione o di indebita pretermissione di canoni ermeneutici legali, anch'essi da indicare specificamente ad onere del deducente - sia del tutto fuori segno.
2.5 Anche il ricorso incidentale non merita accoglimento:
infatti, non pare dubbio al Collegio che, nella specie, con il richiamo alla "natura della controversia" ( cfr., supra, n.
1.2 lett.B ), il TO abbia applicato l'art.92 comma 2 cod.proc.civ., ove consente la compensazione delle spese per "giusti motivi", e che il richiamo ai "margini d'incertezza" rappresenti il doveroso tributo del Giudicante alla dignità della tesi delle amministrazioni soccombenti, tenuto conto della opinabilità e novità delle questioni dibattute.
3. Queste ultime considerazioni e la soccombenza reciproca inducono a dichiarare compensate, per intero, tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, l'8 febbraio 1999.
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1999.