Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5694 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POR LO TALIAN5694 AZIONE Oggetto LA CORT SUI prelazione agraria SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIUSTINIANI Presidente R.G.N.17188/98 Dott. Vito 21:153/98 Dott. Luigi AN DI NANNI Consigliere 12262 Cron. Dott. OV B. PETTI Consigliere FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep.2063 Dott. RI TALEVI Consigliere Ud. 17/11/00 Dott. Alberto ha pronunciato la seguente: CORTE SUPERADI CASSAZIONE S ENT ENZA Richlewe pia studic sul ricorso (n. 17488/98 R.G.) proposto da: ORE dai Sk IL CO. LA AV US, elettivamente domiciliato in Roma, 2000 per dam # 18 APR via Monte Acero n. 2/A, presso l'avv. Alessandro Bazza- IL CAN) RE ni, che lo difende unitamente all'avv. Antonino Cuomo, LIRE 3000 CA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG509373 NS RE;
CG509374 AN AN;
intimati nonché sul ricorso (n. 21153/98 R.G.) proposto da: 2000 elettivamente domiciliato in Roma, NS RE, viale Giulio Cesare n. 78, presso l'avv. Raffaello Pi- 1853 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIC COPIE T pia studicRichiesta cop carone, difeso dall'avv. Livio de Leonardis, giusta de- dal SinDE LEONARDI. 6000 lega in atti;
per diritti ☑12 SET. 2001 controricorrente ricorrente incidentale IL IE IR
contro
LA AV US;
- intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. IRTI DI 58/98 del 5 novembre 1997, deliberata 1'11 novembre 1997 e pubblicata il 12 gennaio 1998 (R.G. 1151/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 2000 udienza del 17 novembre 2000 dal Relatore Cons. RI CA Finocchiaro;
Udito l'avv. A. Cuomo per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- BC4345.3 nerale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DE LEOTARDI Con atto 5 febbraio 1985 e date successive NS 41600075 "12.99 RE, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di RA, AN AN e LA AV US dichiaran- do di volere esercitare il diritto di riscatto del fon- CA do oggetto del preliminare di compravendita 11 luglio 1984 intervenuto tra i convenuti relativamente a un terreno in Roseto Valforte già del AN, condotto in affitto da esso concludente. IRTI 2 Esponeva l'attore di avere esercitato la prelazione del caso e fatto offerta reale della somma di lire 12.573.950. Costituitisi in giudizio i convenuti eccepivano l'incompetenza ratione territorii dell'adito tribunale indicando come competente il tribunale di Napoli. Avendo l'attore aderito all'eccezione, la causa era riassunta innanzi al tribunale indicato come competente con atto 21 maggio 1988. Costituitosi in giudizio il AN eccepiva, da un lato, la improcedibilità e inammissibilità della doman- da avversaria per tardiva comunicazione dell'esercizio della prelazione, inviata dopo 30 giorni dalla notifica del preliminare, dall'altro, l'infondatezza della pre- tesa avversaria per difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi. Costituitosi anche il LA AV quest'ultimo eccepiva che nei suoi confronti non era stata proposta alcuna domanda, per cui chiedeva di essere estromesso dal giu- dizio. Svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale di Na- poli con sentenza 29 aprile 1992 accoglieva la domanda attrice e, per l'effetto, da un lato, riteneva tempe- stivo e rituale l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'attore, dall'altro, convalidava l'offerta 3 reale della somma di lire 13.573.950, depositata presso un istituto di credito, da ultimo, dichiarava perfetta la vendita del fondo oggetto di causa da parte del AN in favore del NS e, per l'effetto, dichiarava inopponibile a questo ultimo il preliminare 11 luglio 1984 con ordine al Conservatore dei registri immobilia- ri di RA di trascrivere la sentenza. Gravata tale pronunzia dal LA AV e disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti del AN la corte di appello di Napoli con sentenza 12 novembre 1997 12 gennaio 1998 rigettava la proposta impugna- zione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore del NS. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso, affida- to a 4 motivi, LA AV US. Resiste, con controri- corso e ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo NS RE. Non ha svolto attività difensiva in questa sede PA- NE AN. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Con il primo motivo il ricorrente principale LA AV denuncia «mancata valutazione dell'opportunità di 4 riunione dei due giudizi, fra NS RE e gli eredi di NS EO contro lo stesso LA AV con il medesimo oggetto di contrasto (art. 360 n. 3 e 5 e 273 274 c.p.c.)». Si osserva, testualmente: «all'udienza di precisa- zione delle conclusioni la difesa dell'appellante rassegnava le proprie conclusioni depositando apposite note nelle quali al primo punto eccepiva la connessione oggettiva e soggettiva del giudizio con quello tra lo stesso appellante e AN AN
contro
NS Sal- vatore, riservate all'esame della corte nella medesima udienza ed entrambe oggetto anche di discussione orale nello stesso giorno. I secondi giudici hanno omesso di decidere su tale esplicita richiesta, valida anche per l'economia del giudizio».
3. La censura è inammissibile. Almeno sotto due concorrenti profili. 3. 1. In primis si osserva che giusta quanto asso- lutamente pacifico in giurisprudenza il provvedimento di riunione ex art. 274 c.p.c. delle cause connesse, ha natura ordinatoria e costituisce esercizio della facol- tà discrezionale affidata al giudice di merito, incen- surabile in Cassazione. Ne segue, pertanto, che come è insindacabile in se- de di legittimità il provvedimento di separazione, che 5 può essere adottato dal giudice di merito quando ne ravvisi l'opportunità indipendentemente dall'istanza dall'accordo delle parti (Cass., 10 settembre 1999, n. 9638), così è insindacabile il provvedimento di rigetto dell'istanza di riunione, anche se - per ventura non motivato (nella specie, peraltro, risulta dalla senten- za gravata che la corte di appello di Napoli ha espres- samente motivato la propria statuizione evidenziando che trattavasi di impugnazioni proposte contro due di- verse sentente). 3. 2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, la deduzione in esame è comunque inam- missibile per la sua estrema genericità, in violazione del principio di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c. nonché della regola fondamentale della c.d. autosufficienza>> del ricorso per cassazione. Parte ricorrente, infatti, pur censurando la deci- sione del merito che non avrebbe adeguatamente valutato la «opportunità» di disporre la riunione tra il presen- te giudizio e altro, omette di indicare quale fosse l'oggetto di quel diverso giudizio, cioè la materia del contendere, e le ragioni che avrebbero dovuto indurre la corte di appello di Napoli a una diversa conclusio- ne.
4. Motivi di ordine logico - а questo punto - impongono di esaminare con preceden-dell'esposizione za, rispetto al secondo motivo (con il quale, come me- glio si vedrà in prosieguo *i denunzia che il NS era decaduto dal diritto di prelazione per non averlo esercitato entro trenta giorni dal ricevimento del pre- liminare di vendita), il terzo motivo. Con tale motivo il ricorrente denunzia - in parti- dell'oggetto della colare «errata identificazione contestazione: fondo con pluralità di affittuari e non pluralità di fondi - errata interpretazione - insuffi- ciente ed errata motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.; legge n. 590 del 1965, art. 8, comma 4, legge n. 817 del 1971, art. 8)». Assume il ricorrente che i giudici del merito е avrebbero commesSO un errore nell'identificare l' og- getto della promessa vendita [di cui al preliminare 11 luglio 1984] in una pluralità di fondi»>, anziché in un unico fondo con pluralità di affittuari».
5. Il motivo non può trovare accoglimento. Costituisce un accertamento di fatto, come tale ri- messo in via esclusiva al giudice del merito e insinda- cabile in sede di legittimità, l'accertamento del con- tenuto di un contratto e quindi, anche l'oggetto dello stesso. 7 Avendo i giudici del merito rilevato che il preli- minare di vendita si riferiva a più fondi rustici con- dotti in affitto da vari coltivatori diretti, la que- stione non può essere oggetto di sindacato, come anti- cipato in questa sede. Specie considerato, da un lato, che come ammette lo stesso ricorrente la circostanza è data per paci- fica nello stesso preliminare di vendita nel quale, ben lungi dal prevedersi la cessione di un unico fondo con- dotto da una pluralità di affittuari, si fa riferimento espressamente a una pluralità di fondi rustici, dall' altro, che è assolutamente pacifica in causa, sia la esistenza di una pluralità di contratti di affitto, con i singoli conduttori insediati sui vari fondi, sia la presenza, in ciascuno di essi, di una distinta e auto- n e f i l noma azienda agricola. Irrilevante al fine di pervenire ad una diversa conclusione è quanto si afferma in ricorso circa la as- senza di qualsiasi prova sull'esistenza di una autono- mia colturale e produttiva, nell'ambito dei vari fondi. La circostanza, assolutamente incontroversa, che ogni conduttore provvedeva, separatamente dagli altri, alla conduzione del proprio «fondo» è indice indiscuti- bile, infatti, della correttezza della conclusione fat- ta propria dai giudici del merito. 8 6. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ancora, tardività dell'esercizio della prelazione, violazione di norme di diritto, errata interpretazione, insufficiente ed errata motivazione (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. e 1. n. 590 del 1965, art. 8, comma 4, e 1. n. 817 del 1971, art. 8)». Osserva il ricorrente che pur essendo pacifico che il preliminare di vendita è stato notificato al SANSOS- SI il 17 luglio 1984 e che questi ha esercitato il suo diritto di prelazione con raccomandata spedita il 13 agosto 1984, ma pervenuta al venditore il 21 agosto 1984, oltre i trenta giorni di legge, la corte di ap- pello di Napoli ha ritenuto tempestivo l'esercizio del- la prelazione sia perché il plico è pervenuto al SAN- SOSSI ad istanza del compromissario acquirente e non del compromittente venditore proprietario, come pre- scritto dalle norme legislative, sia perché la notifica nel preliminare [relativo alla vendita unitaria di un complesso di fondi concessi in affitto a una pluralità comunque nulla per mancata indica- di conduttori] era zione dei prezzi di ciascun fondo. In realtà prosegue il ricorrente, nella specie come risulta dallo stesso preliminare il promissario - acquirente era stato incaricato dallo stesso promitten- te venditore di rendere edotti gli affittuari dell' in- 9 tero fondo della intenzione della vendita del terreno -e, pertanto specie alla luce dell'insegnamento conte- nuto in Cass. 8 aprile 1988, n. 2773 -1 da un rappre- sentante dell'alienante.
7. Il motivo [comunque manifestamente infondato, certo essendo che se il LA AV aveva trasmesso il pre- liminare ai singoli conduttori in qualità di rappresen- tante del AN era sufficiente che costoro manifestas- sero, nei termini, la propria intenzione di avvalersi del diritto di prelazione al detto rappresentante ed è assolutamente pacifico che la raccomandata 13 agosto 1984 è pervenuta al LA AV entro un mese dalla data in cui costui, nella qualità di rappresentante del promit- tente venditore, aveva trasmesso copia del preliminare ai conduttori dei fondi oggetto del preliminare] è inammissibile. Come pacifico e come ammette, del resto, lo stes- so ricorrente - i giudici del merito hanno affermato la inidoneità della denuntiatio pervenuta al NS il 17 luglio 1984 a far decorrere i termini di legge per l'esercizio del diritto di prelazione sotto due concor- renti profili: da un lato perché la stessa non proveni- va da soggetto legittimato (cioè dal promissario acqui- rente, anziché dal promittente venditore), dall'altro perché la stessa, comunque, non indicava il prezzo>>> 10 dovuto dal NS per il riscatto della quota del maggior fondo promesso in vendita, dallo stesso condot - ta in affitto. Pacifico quanto sopra deve ribadirsi che ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di spe- cifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito po- sitivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso della impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sor- reggano. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola del- le dette ragioni, perché il motivo di impugnazione deb- ba essere respinto nella sua interezza, divenendo inam- missibili, per difetto di interesse, le censure avversO le altre ragioni (Recentemente, in termini, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040 specie in motivazione). 11 Pacifico quanto precede si osserva che nella specie parte ricorrente, pur censurando il primo degli argo- menti invocati dai giudici del merito a suffragio della raggiunta conclusione, e in particolare la ritualità della trasmissione del preliminare, da parte del pro- missario acquirente anziché del promittente venditore, non denunzia, adeguatamente, e in conformità al precet- 4. c.p.c. il secondo dei de- to di cui all'art. 366 n. scritti argomenti. Al riguardo, infatti parte ricorrente si limita ad affermare che la motivazione sul punto è «insufficien- te, errata ed ingiusta» avendo dimenticato i giudici a quibus «che la vendita era per l'intero e unico fondo con un unico prezzo e che anche la successiva notifica da parte del venditore era uguale (cioè il medesimo preliminare). Su questo ultimo punto la deduzione, oltre ad esse- re estremamente generica e, pertanto, inammissibile, comunque - manifestamente infondata. Deve infatti - al riguardo, ribadirsi che in tema di prelazione e riscatto agrari, secondo la disciplina dell'art. 8 della 1. 26 maggio 1965 n. 590, come modi - ficato dalla 1. 14 agosto 1971 n. 817, l'ottemperanza del proprietario all'obbligo di notificare al coltiva- tore la proposta di alienazione con trasmissione del 12 preliminare di compravendita, può essere ravvisata, nel caso di vendita di un fondo condotto da una pluralità di affittuari per porzioni ed in forza di rapporti au- tonomi e distinti, solo mediante la specificazione del prezzo inerente a ciascuna di dette porzioni, dato che solo limitatamente ad essa il singolo affittuario può esercitare la prelazione. Mancando tale specificazione, pertanto, deve esclu- dersi che l'affittuario decada dal diritto di prelazio- ne, ove non lo eserciti nel termine di trenta giorni di trasmissione del preliminare (cfr. Cass., 29 ottobre 1985, n. 5317, nonché Cass., 22 maggio 1980, n. 3384). Pacifico quanto sopra e non controverso - a seguito che nelladel rigetto del terzo motivo di ricorso specie il AN come testualmente riprodotto nello stesso preliminare trasmesso agli affittuari aveva promesso di vendere al LA AV una pluralità di fondi rustici, condotti (ognuno per la sua porzione, in forza di distinti contratti di affitto) da una pluralità di conduttori, è palese che al 21 agosto 1984 [data nella quale il AN ha ricevuto la lettera con la quale il NS dichiarava la propria intenzione di rendersi acquirente, in conformità a legge, del fondo da lui condotto] il NS non era decaduto dal diritto di prelazione. 13 La inidoneità della primitiva denuntiatio a far de- correre il termine di cui all'art. 8, comma 4, 1. 26 maggio 1965, n. 590, rende la stessa priva di qualsiasi effetto, senza che possa invocarsi, in senso contrario, che neppure la successiva denuntiatio indicasse con precisione il prezzo dovuto dal NS per l'acquisto del fondo da lui condotto in affitto. Concludendo sul punto, è palese come anticipato la inammissibilità della deduzione in esame. Pure nell'ipotesi - infatti - dovesse ritenersi fondata la censura svolta con il secondo motivo, nella parte in cui addebita alla sentenza gravata di non ave- re adeguatamente valutato che la trasmissione del pre- liminare agli aventi diritto alla prelazione era idonea a far decorrere i termini entro i quali questi ultimi dovevano dichiarare la propria intenzione di esercitare la prelazione poiché nella specie il LA AV aveva tra- smesso detta copia in rappresentanza del promittente venditore, la sentenza stessa rimarrebbe ferma e non suscettibile di cassazione in forza dell'ulteriore ra- tio decidendi espressa in sentenza e certamente corret- ta, alla luce delle considerazioni svolte sopra, e se- condo cui, in particolare, la denuntiatio del 17 luglio 1984 non era idonea a far decorrere i termini di cui all'art. 8, comma 4, 1. 26 maggio 1965, n. 590 perché 14 priva della indicazione del prezzo dovuto da ciascun affittuario per il riscatto del fondo da lui condotto.
8. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente la- infine «punitiva valutazione del prezzo cor- menta rispettivo errata valutazione dei principi economici un'alienazionedi mancanza di idonea valutazione (art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. legge n. 590 del 1965 e legge n. 817 del 1971».
9. La censura è inammissibile. Si osserva, infatti, che il LA AV, promissario acquirente del fondo oggetto di controversia, è palese- mente carente di interesse a denunziare tale capo della impugnata sentenza. Nella specie come osservato sopra - i giudici del merito, hanno, da un lato, dichiarato inopponibile al NS il preliminare intervenuto tra il AN (pro- mittente venditore) e il LA AV (promissario acquiren- te), dall'altro, accolto la domanda, proposta dal SAN- SOSSI nei confronti del promittente alienante AN AN e, per l'effetto, in virtù dell'esercitato diritto di prelazione, disposto il trasferimento del fondo oggetto di controversia direttamente dal AN al NS, determinando, altresì, il «prezzo» dovuto da questo ultimo al primo in una percentuale del «prezzo>>> complessivo previsto nel preliminare. 15 Pacifico quanto precede è palese che l'attuale ri- corrente mentre, da un lato, era legittimato a negare che spettasse al NS il diritto di prelazione sul fondo da lui condotto in affitto, nonché a dedurre che lo stesso era, comunque, decaduto dallo stesso atte- nendo tali censure al capo della pronunzia che ha di- chiarato la inopponibilità al NS del preliminare 11 luglio 1984 era privo di legittimazione e di inte- resse a censurare il quantum del corrispettivo dovuto al AN. Atteso che questo come evidenziato anche dalla sentenza in questa sede gravata - nulla ha mai obiet- tato in ordine alla entità del prezzo versato» è palese che il LA AV è carente di interesse a censurare nella parte de qua della sentenza gravata. e e f i Specie tenuto presente che giusta l'assunto di par- l te ricorrente dovrebbe pervenirsi ad una statuizione che accerti un maggiore credito non dell'attuale ricor- rente, ma del AN, che mai nulla ha obiettato in ordi- ne al quantum spettantegli per la prelazione e che non ha proposto impugnazione né avverso la sentenza di pri- mo grado né contro quella di appello. Né tale interesse del LA AV può ravvisarsi, infine, nella circostanza che i residui fondi, oggetto del preliminare, hanno un valore economico inferiore 16 alla differenza tra il prezzo inizialmente previsto nello stesso preliminare e l'importo corrisposto dal NS per l'acquisto del fondo da lui condotto, per cui il LA AV viene a subire, per tal via, un pregiu- dizio [dovendo corrispondere al AN un corrispettivo eccessivo, in proporzione ai fondi in concreto acqui- stati]. Si osserva, infatti, che nella specie il LA AV non potrà rendersi acquirente di tutti i fondi oggetto del preliminare, per il prezzo ivi indicato, per ina- dempimento del promittente venditore e solo nei suoi confronti, pertanto, potrà far valere i diritti nascen- ti da detto preliminare, non certamente del NS, che si è limitato - senza opposizione, dell'unico suo contraddittore sul punto ad esercitare un diritto (di prelazione) garantitogli dalla legge. 10. Risultato infondato in ogni sua parte, il ri- corso principale deve rigettarsi, con assorbimento del ricorso incidentale, espressamente condizionato all eventuale accoglimento del ricorso principale. Sussistono giusti motivi onde disporre la compensa- zione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
17 rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito quello incidentale condizionato;
dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 17 novembre 2000. il Consigliere relatore est. 3 lan lefero il Presidente uciveMosientini 100000 IL IE C1 OV AM 350000 Depositata in Cancelleria UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Oggi, lì 18 APR. 2001. 8 AGO. 2001 U IL IE Sone 4 Registrato in cdie! 350.200 E (lire TRECENTO CINQUANTAATICA) OV, MB R The P al n38462 versate S. U S E * p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Mana G 11 Responsabl erin (DKM. RACCIC 18