Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 1
L'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto, pur essendo in linea di principio impugnabile soltanto con l'opposizione tardiva, ex art. 668 cod. proc. civ., è, tuttavia, soggetta al normale rimedio dell'appello se emessa in difetto dei presupposti prescritti dalla legge e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini delle impugnazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10146 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IMM VEGA SECONDA SRL, società a responsabilità limitata, con sede in Roma, in persona dell'Amministratore Unico Giuseppe D'Oria Colonna, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PETTINARI 40, presso lo studio dell'avvocato MARIOTTI BIANCHI UMBERTO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13833/98 del Tribunale di ROMA, Sezione III^ Civile emessa il 16/4/98, depositata il 18/07/98; RG. 43587/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società a responsabilità limitata AN intimava sfratto per morosità al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, assumendo il mancato pagamento dei canoni ad essa dovuti quale corrispettivo della locazione dell'immobile adibito a sede del Ministero, per i bimestri novembre/dicembre 1996 e gennaio/febbraio 1997, e contestualmente citava il conduttore per la convalida. Con l'ordinanza dell'8 aprile 1997 il pretore di Roma, a seguito della mancata comparizione del conduttore, convalidava lo sfratto. Avverso detta ordinanza proponeva appello l'Amministrazione, chiedendone l'annullamento. Deduceva l'appellante, quanto all'ammissibilità di tale impugnazione, che il provvedimento aveva natura di sentenza, essendo stato emesso nel difetto dei presupposti di legge per procedere alla convalida, in ragione della falsa attestazione, da parte del locatore, della persistente morosità del conduttore. Nel merito, negava per l'appunto che la morosità persistesse alla data dell'8 aprile 1997, essendo stati emessi gli ordinativi di pagamento.
La società appellata eccepiva l'inammissibilità del gravame, che contestava comunque anche nel merito.
L'adito Tribunale di Roma, con la sentenza oggi impugnata, emessa il 18 luglio 1998, ha dichiarato inammissibile l'appello. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero, formulando un unico motivo. Resiste con controricorso la S.r.l. Immobiliare Vega II, che ha incorporato la società AN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 339 e 663 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Premessa, in generale, la pacifica ammissibilità dell'appello avverso le ordinanze di convalida di sfratto, quando siano emesse al di fuori dei presupposti di legge, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sostiene che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, un'ipotesi del genere ricorre anche nel caso in esame, giacché l'erronea attestazione dello stato di morosità è un vizio idoneo a far assumere la sostanza di sentenza all'ordinanza di convalida di sfratto. Nè si obietti, prosegue il ricorrente, che altrimenti il rimedio dell'appello verrebbe in definitiva a dipendere dalla prospettazione dell'interessato (che si limiti a dedurre l'insussistenza della morosità). Infatti una procedura connotata dalla sommarietà della cognizione deve svolgersi, se non vuole scadere a vuoto formalismo privo di garanzie, nel rigoroso rispetto dei presupposti stabiliti dalla legge per la sua validità, primo fra tutti quello di un'attestazione di persistenza della morosità conforme al vero.
Il ricorso è destituito di fondamento.
Ad avviso del Tribunale l'ordinanza di convalida dello sfratto pronunciata dal pretore ai sensi dell'art. 663 c.p.c., in base a una falsa attestazione di persistenza della morosità, non è appellabile, perché è pur sempre emessa nella ricorrenza di tutti i requisiti formali che la legittimano, e l'unico rimedio consentito all'intimato, che non abbia fatto tempestivamente valere le proprie eccezioni in sede di opposizione, è quello residuale dell'azione risarcitoria contro il locatore per i danni conseguenti alla sua mendace dichiarazione.
Ciò premesso, va ribadita la copiosa giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto, pur essendo in linea di principio impugnabile solo con l'opposizione tardiva (art. 668 c.p.c.), è tuttavia soggetta al normale rimedio dell'appello se emessa in difetto dei presupposti prescritti dalla legge e quindi fuori dello schema procedimentale ad essa relativo, essendo in tal caso equiparabile, nella sostanza, a una sentenza, anche ai fini delle impugnazioni.
Orbene, non v'è chi non veda come il presupposto speciale per l'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto intimato per il mancato pagamento dei canoni, ai sensi del decisivo tenore letterale dell'art. 663 u.c. c.p.c., sia non già l'obiettiva persistenza della morosità, ma cosa assai diversa, vale a dire la semplice "attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste"; per cui sarebbe illegittima la convalida solo se emessa in assenza di questa attestazione. (Cass. 3 febbraio 1987 n. 962), mentre tale non è, per manifesta volontà di legge, quando sia emessa in presenza sì dell'attestazione, ma in difetto del substrato costituito dalla mora (incontrollabile peraltro nella sede sommaria in assenza dell'intimato, il solo che potrebbe contestarla o dimostrarla inesistente).
In tali sensi è la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'insussistenza della morosità dedotta e la falsità della dichiarazione resa dal procuratore dell'intimante non rilevano ai fini dell'esistenza formale delle condizioni previste per l'emanazione del provvedimento di convalida, il cui accertamento determina la legittimità del provvedimento stesso, rimanendo affidate le eventuali ragioni dell'intimato su tale punto esclusivamente all'azione risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. 21 gennaio 1987 n. 525, cit. nella sentenza impugnata). E, a tale ultimo riguardo, è sintomo di una certa diffidenza del legislatore la cauzione, alla prestazione della quale il giudice può subordinare la convalida, nonostante l'attestazione, e che viene liberata solo dopo l'inutile decorso del termine per proporre l'impugnazione tardiva (art. 663 u.c. e 668 2^ comma c.p.c.). Nè, come vorrebbe il ricorrente, può rinvenirsi una esplicita pronuncia contraria in Cass. 27 aprile 1994 n. 3977 (che, in motivazione, a titolo esemplificativo, sembra reputare appellabile anche l'ordinanza di convalida asseritamente adottata su una "erronea attestazione della persistenza della morosità"), avendo in quell'occasione la Corte deciso una fattispecie diversa (violazione del principio del contraddittorio) e assumendo pertanto, nel contesto, quell'affermazione un significato non strettamente funzionale alla decisione ma puramente incidentale ("obiter dictum"), come tale privo del valore di precedente.
Concludendo, il provvedimento impugnato, sussistendo tutte le condizioni richieste dalla legge per la sua emanazione, ha natura di ordinanza, contro la quale non sono esperibili i normali mezzi d'impugnazione.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2001