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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 217. Poteri del giudice delegato 1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto e' inferiore, rispetto a quello indicato ((nell'avviso di cui al comma 5 o)) nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato puo' impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita puo' consentire, con elevato grado di probabilita', il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.
2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.
2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.
Commentari • 12
- 1. Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziarihttps://www.brocardi.it/ · 1
[1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. 2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne regolano l'emissione: a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa …
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Giurisprudenza • 79
- 1. Trib. Cassino, sentenza 25/11/2024, n. 980Provvedimento: n.R.G. 1804/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE CIVILE AREA LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. EL UC, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 21 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1804/2020 promossa da Parte_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Paola SANTORIELLO come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marilena Martini in Aquino, Via Giovenale n. 31 - ricorrente CONTRO Controparte_1 in persona del legale rappresentante …Leggi di più...
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