Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02772/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05588/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5588 del 2025, proposto da
Società Agricola F.lli NN Eredi di NN AE S.a.s. di NN NI & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scala, IO Nappi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
dei provvedimenti inerenti alle pratiche prot. n. P-NA/L/Q/2023/119456, P-NA/L/Q/2023/117720, P-NA/L/Q/2023/116422, P-NA/L/Q/2023/119761, P-NA/L/Q/2023/115894, P-NA/L/Q/2023/119073, P-NA/L/Q/2023/114495, P-NA/L/Q/2023/115449, P-NA/L/Q/2023/119321, P-NA/L/Q/2023/114333, P-NA/L/Q/2023/119582, P-NA/L/Q/2023/119207, del 15.08.2025, notificati in pari data al datore di lavoro odierno ricorrente, con i quali la Prefettura di Napoli -Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la decadenza della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata ai sensi del d.lgs. 286/98 dal ricorrente in favore di lavoratori stranieri, per decorrenza del termine di validità di sei mesi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. IO FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1.- La società ricorrente, operante nel settore agricolo, ha presentato diverse istanze per il rilascio di nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato in favore di lavoratori stranieri, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) della Prefettura di Napoli ha regolarmente concesso i predetti nulla osta, consentendo l'avvio della successiva fase per l'ottenimento del visto d'ingresso.
Nelle more della procedura, è entrato in vigore il Decreto-Legge 11 ottobre 2024, n. 145, il quale, all'art. 3, ha introdotto una disciplina speciale per i lavoratori provenienti da Paesi considerati a elevato rischio di frode documentale, tra cui il Bangladesh, Paese di provenienza dei lavoratori interessati.
In particolare, il comma 2 del citato articolo ha disposto la sospensione ex lege dell'efficacia dei nulla osta già rilasciati, fino alla conclusione di specifiche verifiche da parte dello Sportello Unico, prevedendo altresì la contestuale sospensione dei procedimenti per il rilascio del visto d'ingresso presso le competenti sedi consolari.
La ricorrente, nel sollecitare il rilascio dei visti, riceveva comunicazione dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka in data 9 agosto 2025, con cui la sede diplomatica confermava espressamente che i nulla osta erano sospesi per le verifiche previste dall'art. 3 del D.L. n. 145/2024 e che, pertanto, non era possibile procedere con la trattazione delle domande di visto, invitando a rivolgersi al SUI di Napoli per sollecitare lo sblocco delle pratiche.
Nonostante tale inequivocabile quadro normativo e fattuale, in data 15 agosto 2025, la Prefettura di Napoli adottava i provvedimenti impugnati, con i quali dichiarava la decadenza dei nulla osta per mero decorso del termine di validità di sei mesi dal loro rilascio, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 394/1999, senza che fosse seguito l'ingresso dei lavoratori in Italia.
Avverso tali provvedimenti, la società ha proposto il presente ricorso, deducendo le seguenti censure:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2024 e dell'art. 31 del D.P.R. n. 394/1999. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, contraddittorietà manifesta, illogicità e carente istruttoria. La ricorrente lamenta che l'Amministrazione abbia dichiarato la decadenza per decorrenza del termine semestrale, ignorando completamente la sospensione ex lege dell'efficacia dei nulla osta e dei relativi termini, imposta da una norma primaria sopravvenuta. L'agire della Prefettura sarebbe pertanto in palese contrasto con la legge, basato su un presupposto giuridico (la decorrenza del termine) reso inoperante dalla sospensione.
2. Violazione degli artt. 3 e 10-bis della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Si contesta la totale assenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della normativa sulla sospensione, nonché la violazione delle garanzie partecipative, non avendo l'Amministrazione comunicato alcun preavviso di rigetto che avrebbe consentito alla ricorrente di interloquire sul punto. La motivazione addotta sarebbe meramente apparente e standardizzata, tradendo un vizio istruttorio e la mancata ponderazione degli interessi coinvolti.
Con ordinanza n. 2725/2025, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati e rilevando l'incompatibilità tra la sospensione ex lege disposta dal D.L. n. 145/2024 e l'adozione di provvedimenti di decadenza per decorrenza dei termini.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.
All'udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le conclusioni raggiunte in sede di delibazione cautelare, con l'ordinanza n. 2725/2025, devono essere integralmente confermate in questa sede di merito, all'esito di una più approfondita disamina degli atti di causa e dei motivi di gravame.
2.1. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2024
Il vizio centrale e dirimente che inficia la legittimità dei provvedimenti impugnati risiede nella palese violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145.
Tale disposizione, intervenuta nelle more del procedimento, ha introdotto una causa di sospensione automatica (ex lege) dell'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi considerati a rischio, tra cui il Bangladesh. Il comma 2 della norma citata stabilisce in modo inequivocabile che: "l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more [...] i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia [...] sono sospesi".
La sospensione legale di un procedimento o dell'efficacia di un atto amministrativo comporta, quale effetto connaturato, la sospensione del decorso di tutti i termini ad esso collegati, incluso il termine di validità del nulla osta di sei mesi previsto dall'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. Durante il periodo di sospensione, il tempo non decorre, in applicazione del principio generale “contra non valentem agere non currit praescriptio”.
Nel caso di specie, la Prefettura di Napoli ha dichiarato la decadenza dei nulla osta per decorrenza del termine semestrale, ignorando completamente che tale termine era legalmente sospeso per effetto di una norma primaria sopravvenuta. L'Amministrazione ha agito come se il D.L. n. 145/2024 non fosse mai stato emanato, applicando una norma (quella sulla decadenza per decorso del tempo) la cui operatività era stata neutralizzata dalla legge stessa.
Come già correttamente rilevato da questo Tribunale in sede cautelare, "detta sospensione ex lege sia incompatibile con la adozione di provvedimenti di decadenza del nulla osta motivati per il mancato ingresso dei cittadini stranieri nel territorio nazionale nel termine di sei mesi".
L'operato dell'Amministrazione si pone, pertanto, in frontale contrasto con la legge, rendendo i provvedimenti impugnati illegittimi per violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento. Tale conclusione è peraltro conforme all'orientamento giurisprudenziale formatosi su fattispecie analoghe (cfr. TAR Ancona num. 15/ 2026).
2.2. Sull'eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e violazione dei principi di buon andamento e leale cooperazione.
L'illegittimità dei provvedimenti impugnati emerge anche sotto il profilo dell'eccesso di potere.
L'agire dell'Amministrazione è palesemente contraddittorio e illogico. La mancata finalizzazione della procedura di ingresso dei lavoratori non è dipesa da un'inerzia della parte ricorrente, bensì da un impedimento legale (la sospensione ex lege) e dalla conseguente inerzia della stessa Amministrazione, che non ha completato le verifiche imposte dal D.L. n. 145/2024, unico adempimento che avrebbe potuto rimuovere la causa di sospensione.
In sostanza, la Prefettura ha imputato alla società ricorrente le conseguenze negative di un ritardo causato dalla propria stessa inazione.
Tale comportamento denota un palese difetto di istruttoria, poiché l'Amministrazione ha omesso di considerare la normativa sopravvenuta e la sua diretta e cogente incidenza sulla procedura in corso, come peraltro confermato dalla comunicazione dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka.
La motivazione dei provvedimenti impugnati è, di conseguenza, meramente apparente, in quanto fondata su un presupposto fattuale (il decorso del tempo) giuridicamente irrilevante nel contesto normativo applicabile.
Infine, l'operato della Prefettura viola i principi di buon andamento e di leale cooperazione che devono informare l'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Anziché adoperarsi per adempiere al dovere di verifica imposto dalla legge e consentire la naturale prosecuzione dell'iter, l'Amministrazione ha optato per la soluzione formalistica, ma giuridicamente errata, di dichiarare la decadenza delle pratiche, frustrando le legittime aspettative della ricorrente e contravvenendo alla finalità stessa della normativa sui flussi migratori.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, i provvedimenti di decadenza impugnati devono essere annullati. L'Amministrazione dovrà, pertanto, riprendere il procedimento dal momento in cui è stato illegittimamente interrotto, procedendo alle verifiche imposte dall'art. 3 del D.L. n. 145/2024 e, all'esito, adottare le conseguenti determinazioni.
3.- Le spese di lite, in ragione della complessità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA OR, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
IO FF, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IO FF | DA OR |
IL SEGRETARIO