Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 894
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ritiene che la notifica della cartella prodromica sia stata regolarmente effettuata e che l'atto di intimazione sia stato validamente notificato. Inoltre, le attestazioni di conformità delle produzioni documentali sono state ritenute legittime.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale della pretesa tributaria

    La Corte rileva che il termine prescrizionale decennale per l'imposta principale è stato interrotto dalla notifica della cartella esattoriale del 10.6.2019 e dall'atto di intimazione del 30.8.2024.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi

    La Corte accoglie la domanda, ritenendo che la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi si sia compiuta il 31.12.2017, in epoca anteriore alla notifica della cartella prodromica e all'introduzione della normativa d'eccezione per la pandemia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 894
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 894
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo