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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 894/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUBERTO CARMELO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1467/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239008666768 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239008666768 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190004945638000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190004945638000 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, tributarista, ricorreva avanti questa Corte di Giustizia Tributaria contro l'Agenzia delle Entrate SI
e
contro
Agenzia delle Entrate di Messina per l'annullamento dell'atto di intimazione di pagamento n.
29520239008666768/000, notificato in data 6.12.2024, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 1.954,37 a titolo di IRPEF 2012.
Il ricorrente, a sostegno del ricorso, eccepiva l'annullabilità dell'intimazione per mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento e, comunque, per la mancanza della loro allegazione all'atto impugnato, richiamando la normativa e la giurisprudenza a tutela della correttezza del procedimento tributario.
Inoltre, affermava che, in assenza di atti interruttivi, la prescrizione decennale della pretesa tributaria succitata era maturata già in data 31.12.2022, mentre quella quinquennale per le sanzione e gli interessi si era compiuta il 31.12.2017.
Con memoria di replica depositata in data 23.1.2016 il Difensore del ricorrente contestava l'utilizzabilità delle produzioni documentali per violazione dell'art. 25 bis.5 bis d.lgs 546/92 poiché privi dell'attestazione di conformità degli allegati da parte dell'Agenzia delle Entrate che, unica parte costituita in giudizio, allega copie di documenti cartacei dei quali non è in possesso: difatti l'attestazione di conformità degli originali è sottoscritta dal procuratore dell'Agenzia della SI, oggi contumace, rilasciata giusta procura speciale del 25.7.2024 del notaio Nominativo_1, che non viene prodotta.
Infine osserva che non vi è agli atti valida prova della notifica della cartella prodromica poiché la riproduzione estratta dal portale web dell'allegata cartolina Società_1 di data 10.6.2019 è priva di valore probatorio trattandosi di un atto a mero uso interno (v. le allegate sentenze di questa Corte del 2025).
***
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Messina che rilevava, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/92, sostenendo poi che la cartella sottostante (n.
29520190004945638000) era stata regolarmente notificata al contribuente il 10.6.2019 tramite raccomandata a/r n. 61461739884-6 del 14.5.2019, da egli personalmente ricevuta, e che un'ulteriore intimazione di pagamento (n. 29520249012540407000) gli era stata notificata il 30.8.2024 con raccomandata n. 67404666936-6 del 26.8.2024, così interrompendo i termini di prescrizione.
Richiamava infine la normativa d'eccezione a fronte della pandemia da Covid-19 sulla sospensione dei termini di accertamento ed esecuzione degli atti tributari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato in riferimento all'imposta principale, mentre va accolto in riferimento alla compiuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi, per le seguenti ragioni:
innanzitutto perché l'Agenzia delle Entrate di Messina si è costituita in giudizio anche nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate SI, ai sensi del protocollo di intesa tra esse stipulato in data
14.2.2022, di talché le attestazioni di conformità delle produzioni documentali sottoscritte in data 24.4.2025 dal procuratore delegato di quest'ultima, dott. Nominativo_2, sono perfettamente legittime, e poi perché nessuna prescrizione della pretesa tributaria si è compiuta in relazione all'omesso pagamento dell'IRPEF dell'anno d'imposta 2012.
Sul punto giova preliminarmente chiarire che la relata di notifica della cartella prodromica del 10.6.2019 (raccomandata a/r eseguita da Società_1, allegata agli atti insieme all'estratto di ruolo) è probatoriamente legittima e rilevante perché firmata personalmente dal contribuente Ricorrente_1 e perché reca a stampa il numero della cartella medesima, 295201190004945638000, al pari del successivo atto di intimazione regolarmente notificato in data 30.8.2024 con raccomandata a/r sottoscritta dalla madre del contribuente.
Il termine prescrizionale del tributo erariale è decennale ed esso è stato interrotto una prima volta con la notifica della cartella esattoriale del 10.6.2019 ed una seconda volta con l'atto di intimazione del
30.8.2024, e ciò a prescindere dalla lunga sospensione dei termini di accertamento ed esecuzione degli atti tributari di cui agli artt. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto 'Cura Italia') e 12 d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 547.
Non altrettanto può dirsi della prescrizione delle sanzioni e degli interessi, che essendo quinquennale si è compiuta il 31.12.2017, cioè in epoca anteriore alla notifica della cartella prodromica e dell'introduzione nell'ordinamento della succitata normativa d'eccezione, posto che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza di data 9.3.2025, n. 6211/2025, ha ulteriormente statuito la differente natura della prescrizione dei crediti tributari, dovendosi applicare il termine ordinario di dieci anni per l'imposta principale (IRPEF) e il termine breve di cinque anni per le componenti accessorie (interessi e sanzioni).
***
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato in relazione alle sanzioni ed agli interessi per intervenuta prescrizione. Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Messina, 9 febbraio 2026.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUBERTO CARMELO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1467/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239008666768 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239008666768 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190004945638000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190004945638000 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, tributarista, ricorreva avanti questa Corte di Giustizia Tributaria contro l'Agenzia delle Entrate SI
e
contro
Agenzia delle Entrate di Messina per l'annullamento dell'atto di intimazione di pagamento n.
29520239008666768/000, notificato in data 6.12.2024, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 1.954,37 a titolo di IRPEF 2012.
Il ricorrente, a sostegno del ricorso, eccepiva l'annullabilità dell'intimazione per mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento e, comunque, per la mancanza della loro allegazione all'atto impugnato, richiamando la normativa e la giurisprudenza a tutela della correttezza del procedimento tributario.
Inoltre, affermava che, in assenza di atti interruttivi, la prescrizione decennale della pretesa tributaria succitata era maturata già in data 31.12.2022, mentre quella quinquennale per le sanzione e gli interessi si era compiuta il 31.12.2017.
Con memoria di replica depositata in data 23.1.2016 il Difensore del ricorrente contestava l'utilizzabilità delle produzioni documentali per violazione dell'art. 25 bis.5 bis d.lgs 546/92 poiché privi dell'attestazione di conformità degli allegati da parte dell'Agenzia delle Entrate che, unica parte costituita in giudizio, allega copie di documenti cartacei dei quali non è in possesso: difatti l'attestazione di conformità degli originali è sottoscritta dal procuratore dell'Agenzia della SI, oggi contumace, rilasciata giusta procura speciale del 25.7.2024 del notaio Nominativo_1, che non viene prodotta.
Infine osserva che non vi è agli atti valida prova della notifica della cartella prodromica poiché la riproduzione estratta dal portale web dell'allegata cartolina Società_1 di data 10.6.2019 è priva di valore probatorio trattandosi di un atto a mero uso interno (v. le allegate sentenze di questa Corte del 2025).
***
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Messina che rilevava, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/92, sostenendo poi che la cartella sottostante (n.
29520190004945638000) era stata regolarmente notificata al contribuente il 10.6.2019 tramite raccomandata a/r n. 61461739884-6 del 14.5.2019, da egli personalmente ricevuta, e che un'ulteriore intimazione di pagamento (n. 29520249012540407000) gli era stata notificata il 30.8.2024 con raccomandata n. 67404666936-6 del 26.8.2024, così interrompendo i termini di prescrizione.
Richiamava infine la normativa d'eccezione a fronte della pandemia da Covid-19 sulla sospensione dei termini di accertamento ed esecuzione degli atti tributari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato in riferimento all'imposta principale, mentre va accolto in riferimento alla compiuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi, per le seguenti ragioni:
innanzitutto perché l'Agenzia delle Entrate di Messina si è costituita in giudizio anche nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate SI, ai sensi del protocollo di intesa tra esse stipulato in data
14.2.2022, di talché le attestazioni di conformità delle produzioni documentali sottoscritte in data 24.4.2025 dal procuratore delegato di quest'ultima, dott. Nominativo_2, sono perfettamente legittime, e poi perché nessuna prescrizione della pretesa tributaria si è compiuta in relazione all'omesso pagamento dell'IRPEF dell'anno d'imposta 2012.
Sul punto giova preliminarmente chiarire che la relata di notifica della cartella prodromica del 10.6.2019 (raccomandata a/r eseguita da Società_1, allegata agli atti insieme all'estratto di ruolo) è probatoriamente legittima e rilevante perché firmata personalmente dal contribuente Ricorrente_1 e perché reca a stampa il numero della cartella medesima, 295201190004945638000, al pari del successivo atto di intimazione regolarmente notificato in data 30.8.2024 con raccomandata a/r sottoscritta dalla madre del contribuente.
Il termine prescrizionale del tributo erariale è decennale ed esso è stato interrotto una prima volta con la notifica della cartella esattoriale del 10.6.2019 ed una seconda volta con l'atto di intimazione del
30.8.2024, e ciò a prescindere dalla lunga sospensione dei termini di accertamento ed esecuzione degli atti tributari di cui agli artt. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto 'Cura Italia') e 12 d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 547.
Non altrettanto può dirsi della prescrizione delle sanzioni e degli interessi, che essendo quinquennale si è compiuta il 31.12.2017, cioè in epoca anteriore alla notifica della cartella prodromica e dell'introduzione nell'ordinamento della succitata normativa d'eccezione, posto che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza di data 9.3.2025, n. 6211/2025, ha ulteriormente statuito la differente natura della prescrizione dei crediti tributari, dovendosi applicare il termine ordinario di dieci anni per l'imposta principale (IRPEF) e il termine breve di cinque anni per le componenti accessorie (interessi e sanzioni).
***
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato in relazione alle sanzioni ed agli interessi per intervenuta prescrizione. Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Messina, 9 febbraio 2026.