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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 252. Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale 1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.
2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato.
3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso.
4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato.
3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso.
4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Commentario • 1
- 1. Cittadino Pakistano Con Debiti In Italia E Cartelle Esattoriali: Cosa Fare E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 13 novembre 2025 · 1
Se sei un cittadino pakistano che ha vissuto o lavorato in Italia e oggi hai debiti fiscali o cartelle esattoriali con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, probabilmente ti stai chiedendo se questi debiti possono essere riscossi in Pakistan, se rischi pignoramenti o se puoi chiudere la tua posizione fiscale senza tornare in Italia. La buona notizia è che i debiti italiani non possono essere riscossi in Pakistan, perché non esiste alcun accordo bilaterale tra Italia e Pakistan che consenta la cooperazione per la riscossione internazionale delle imposte o delle sanzioni fiscali. Tuttavia, le somme dovute restano registrate in Italia, e se torni o possiedi beni nel Paese, la riscossione può …
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