CASS
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentario • 1
- 1. Bancarotta e collegio sindacale: l’omesso controllo equivale a concorso nel reato (Cass. Pen. n. 32560/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 ottobre 2025
Indice: Il principio di diritto La spiegazione La sentenza integrale Il principio di diritto Concorso omissivo del sindaco – Posizione di garanzia – Doveri di controllo sostanziale In tema di bancarotta fraudolenta e impropria, la responsabilità penale dei componenti del collegio sindacale può configurarsi anche in forma meramente omissiva, quando l'omesso esercizio dei doveri di vigilanza e controllo — in presenza di segnali di allarme percepibili con l'ordinaria diligenza professionale — abbia concretamente agevolato la commissione, da parte degli amministratori, di condotte distrattive o di falsificazione dei bilanci. Il controllo sindacale non si esaurisce nella verifica formale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2025, n. 32560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32560 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LL EN Sent. n. sez. 988/2025 - Relatore - FR IA RE SA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 aprile 2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, riduceva la pena inflitta a PP RR ad anni tre e mesi sei di reclusione, sostituendo la stessa con la detenzione domiciliare. - al capo 4, di cagionare il fallimento della srl appostando nei bilanci, dal 2005 al 2007, crediti inesistenti per complessivi euro 3.500.000 (derivanti dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da società cubane, presunte clienti della fallita), così aggravando il dissesto;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32560 Anno 2025 Presidente: EN LL Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 19/09/2025 Sempre determinando un danno patrimoniale di rilevante gravità e con la recidiva specifica ed infraquinquennale.
1.1. La Corte distrettuale, in risposta ai due motivi di appello dedotti (il primo sull’elemento soggettivo dei delitti di bancarotta impropria e documentale, in particolare in relazione ai falsi in bilancio strumentali alle condotte distrattive consumate dopo le sue dimissioni dell’aprile 2008; il secondo sul trattamento sanzionatorio), aveva osservato quanto segue. La condanna dell’imputato, invece, quale presidente del collegio sindacale della fallita, era discesa dalla constatazione che le condotte degli amministratori, la cui illiceità sarebbe apparsa evidente a chiunque avesse esercitato un minimo controllo sui loro atti, erano state consentite, appunto, dalla condotta omissiva del medesimo, oltre che degli altri componenti il collegio sindacale. Crediti che avevano consentito agli amministratori di non evidenziare l’erosione del capitale sociale. Quanto alla bancarotta documentale, erano state inserite in contabilità voci palesemente false, posto che riguardavano beni non rientranti neppure nell’oggetto sociale. Ed erano state annotate, per ingenti importi, le ricordate fatture per operazioni inesistenti. Fornendo così, la loro condotta omissiva, un essenziale contributo causale ai reati commessi dagli amministratori (pur potendosi ascrivere al prevenuto i soli fatti consumati in data antecedente alle sue dimissioni, dell’aprile 2008). Tutto ciò premesso, confermata la declaratoria di responsabilità, la Corte di merito riduceva alla misura sopra indicata la pena irrogata all’imputato.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Alessandro Coco, articolando le proprie censure in cinque motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del consapevole concorso del prevenuto, sindaco della società, nelle condotte tenute dagli amministratori. Si era solo preso atto dei reati integrati e del fatto che i sindaci non fossero intervenuti. Del resto, l’imputato era stato indagato solo a sei anni di distanza dal fallimento, sulla mera scia del fatto che erano stati, negli anni precedenti, indagati gli amministratori ed il liquidatore. Doveva poi rilevarsi come i bilanci di fine esercizio 2005 e 2006, erano in attivo, così come i precedenti così che non vi era alcun campanello di allarme che potesse allertare i sindaci. Né vi erano stati interventi dell’Agenzia delle entrate o procedure esecutive. Così che il giudizio sui sindaci era stato formulato ex post e non, come si sarebbe dovuto fare, ex ante. L’amministrazione della stessa faceva poi capo a IO NN, direttamente o attraverso alcuni suoi familiari o persone di fiducia, nel cui novero l’imputato non rientrava. Né era emersa dal bilancio del 2006 una situazione critica, come la definisce la Corte d’appello.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei contestati delitti. Tema che la Corte d’appello aveva omesso di adeguatamente considerare. 2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione conseguente all’avere ritenuto, la Corte stessa, non attribuibili all’imputato le condotte consumate in epoca successiva alle sue dimissioni (a partire dal bilancio 2007, approvato a novembre 2008) e più precisamente dal 31 dicembre 2006, salvo poi ascrivergli condotte (pg. 12 della sentenza) “quantomeno a partire dal 2005 e sino all’anno 2007”.
2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione ai motivi di appello in cui si era contestata la corresponsabilità del prevenuto in ordine ai delitti di bancarotta impropria (contestato al capo 4) e di bancarotta documentale (di cui al capo 6) sui quali era stata omessa ogni motivazione. Non era stato formulato il giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee in termini di prevalenza delle attenuanti senza sostanzialmente motivare. - la responsabilità per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nei confronti dei componenti del collegio sindacale di società a responsabilità limitata che abbiano omesso i dovuti controlli sull'operato degli amministratori, sussistendo anche in tale ipotesi il potere di segnalazione previsto dall'art. 2409 cod. civ., norma che disciplina in linea generale i poteri del collegio sindacale, ove esistente (Sez. 5, n. 44107 del 11/05/2018, M. Rv. 274014 – 01); - i componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall'amministratore della società anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo - in tema di bancarotta semplice, i sindaci di una società dichiarata fallita rispondono del reato di cui agli artt. 217, comma primo, n. 4, e 224 legge fall., per aver omesso di attivarsi per rimediare all'inerzia dell'amministratore che non abbia chiesto il fallimento in proprio della società, così aggravandone il dissesto, solo quando la situazione di insolvenza sia rilevabile dagli atti posti a loro disposizione, dovendo il giudice di merito verificare, mediante un giudizio controfattuale, se, qualora fossero state poste in essere le attività di impulso e controllo omesse, si sarebbe comunque realizzato l'aggravamento del dissesto (Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020, D’Alessandro, Rv. 279599 – 02); - in tema di responsabilità per bancarotta documentale, l'obbligo di vigilanza dei sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione, considerato che la previsione di cui all'art. 2403, comma primo, prima parte, cod. civ. deve essere correlata con i commi terzo e quarto della stessa norma, che conferiscono ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni (Sez. 5, n. 17393 del 13/12/2006, dep. 08/05/2007, Martone, Rv. 236630 – 01). Deve, tuttavia, qui aggiungersi che, quando la condotta attribuita al sindaco di una società sia di mera omissione dei dovuti controlli (come nell’odierno caso concreto), deve potersi affermare, per dichiararne la responsabilità, che nella contabilità della società poi fallita, o nel rapporto fra questa e la sottostante operatività concreta, fossero, all’epoca, già presenti dei “segnali di allarme” o degli “indici rivelatori” delle condotte illecite che gli amministratori stavano consumando, così, per un verso, da poter ritenere colpevole l’omissione del controllo e, per l’altro, da potersi affermare che l’omesso controllo dei sindaci aveva concretamente agevolato le medesime condotte illecite. 1.1. Ora, nell’odierno caso concreto, i “segnali d’allarme” e gli “indici rivelatori” erano stati plurimi e tutti già congruamente considerati dalla Corte di merito. Gli attivi dei bilanci 2005 e 2006 (quando pertanto l’imputato rivestiva ancora la carica di presidente del collegio sindacale) erano viziati dalla appostazione di crediti, ingenti, nei confronti di alcune società cubane, la cui veridicità era palesemente dubbia. E che erano anche privi di un sottostante titolo contrattuale. La cui contabilizzazione (in assenza anche di ogni tentativo di recupero) aveva poi consentito agli amministratori (in particolare al NN) di proseguire l’attività, così da poter prelevare somme (versandole a se stesso o a società al NN riconducibili), anch’esse ingenti, dalla casse sociali, una volta ancora senza alcun titolo giustificativo. Ne consegue la infondatezza dei motivi di ricorso dal primo al quarto, spesi tutti sul concorso del ricorrente (avuto riguardo sia alla sua materialità, sia all’elemento soggettivo) nei reati addebitategli. La totale omissione di goni controllo, il ruolo di presidente del collegio, la già avvenuta riduzione della pena in appello, sono tutti elementi che escludo ogni arbitrarietà nella commisurazione della pena, anche in relazione al giudizio di bilanciamento fissato in termini di equivalenza.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore Il Presidente
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 aprile 2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, riduceva la pena inflitta a PP RR ad anni tre e mesi sei di reclusione, sostituendo la stessa con la detenzione domiciliare. - al capo 4, di cagionare il fallimento della srl appostando nei bilanci, dal 2005 al 2007, crediti inesistenti per complessivi euro 3.500.000 (derivanti dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da società cubane, presunte clienti della fallita), così aggravando il dissesto;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32560 Anno 2025 Presidente: EN LL Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 19/09/2025 Sempre determinando un danno patrimoniale di rilevante gravità e con la recidiva specifica ed infraquinquennale.
1.1. La Corte distrettuale, in risposta ai due motivi di appello dedotti (il primo sull’elemento soggettivo dei delitti di bancarotta impropria e documentale, in particolare in relazione ai falsi in bilancio strumentali alle condotte distrattive consumate dopo le sue dimissioni dell’aprile 2008; il secondo sul trattamento sanzionatorio), aveva osservato quanto segue. La condanna dell’imputato, invece, quale presidente del collegio sindacale della fallita, era discesa dalla constatazione che le condotte degli amministratori, la cui illiceità sarebbe apparsa evidente a chiunque avesse esercitato un minimo controllo sui loro atti, erano state consentite, appunto, dalla condotta omissiva del medesimo, oltre che degli altri componenti il collegio sindacale. Crediti che avevano consentito agli amministratori di non evidenziare l’erosione del capitale sociale. Quanto alla bancarotta documentale, erano state inserite in contabilità voci palesemente false, posto che riguardavano beni non rientranti neppure nell’oggetto sociale. Ed erano state annotate, per ingenti importi, le ricordate fatture per operazioni inesistenti. Fornendo così, la loro condotta omissiva, un essenziale contributo causale ai reati commessi dagli amministratori (pur potendosi ascrivere al prevenuto i soli fatti consumati in data antecedente alle sue dimissioni, dell’aprile 2008). Tutto ciò premesso, confermata la declaratoria di responsabilità, la Corte di merito riduceva alla misura sopra indicata la pena irrogata all’imputato.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Alessandro Coco, articolando le proprie censure in cinque motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del consapevole concorso del prevenuto, sindaco della società, nelle condotte tenute dagli amministratori. Si era solo preso atto dei reati integrati e del fatto che i sindaci non fossero intervenuti. Del resto, l’imputato era stato indagato solo a sei anni di distanza dal fallimento, sulla mera scia del fatto che erano stati, negli anni precedenti, indagati gli amministratori ed il liquidatore. Doveva poi rilevarsi come i bilanci di fine esercizio 2005 e 2006, erano in attivo, così come i precedenti così che non vi era alcun campanello di allarme che potesse allertare i sindaci. Né vi erano stati interventi dell’Agenzia delle entrate o procedure esecutive. Così che il giudizio sui sindaci era stato formulato ex post e non, come si sarebbe dovuto fare, ex ante. L’amministrazione della stessa faceva poi capo a IO NN, direttamente o attraverso alcuni suoi familiari o persone di fiducia, nel cui novero l’imputato non rientrava. Né era emersa dal bilancio del 2006 una situazione critica, come la definisce la Corte d’appello.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei contestati delitti. Tema che la Corte d’appello aveva omesso di adeguatamente considerare. 2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione conseguente all’avere ritenuto, la Corte stessa, non attribuibili all’imputato le condotte consumate in epoca successiva alle sue dimissioni (a partire dal bilancio 2007, approvato a novembre 2008) e più precisamente dal 31 dicembre 2006, salvo poi ascrivergli condotte (pg. 12 della sentenza) “quantomeno a partire dal 2005 e sino all’anno 2007”.
2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione ai motivi di appello in cui si era contestata la corresponsabilità del prevenuto in ordine ai delitti di bancarotta impropria (contestato al capo 4) e di bancarotta documentale (di cui al capo 6) sui quali era stata omessa ogni motivazione. Non era stato formulato il giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee in termini di prevalenza delle attenuanti senza sostanzialmente motivare. - la responsabilità per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nei confronti dei componenti del collegio sindacale di società a responsabilità limitata che abbiano omesso i dovuti controlli sull'operato degli amministratori, sussistendo anche in tale ipotesi il potere di segnalazione previsto dall'art. 2409 cod. civ., norma che disciplina in linea generale i poteri del collegio sindacale, ove esistente (Sez. 5, n. 44107 del 11/05/2018, M. Rv. 274014 – 01); - i componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall'amministratore della società anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo - in tema di bancarotta semplice, i sindaci di una società dichiarata fallita rispondono del reato di cui agli artt. 217, comma primo, n. 4, e 224 legge fall., per aver omesso di attivarsi per rimediare all'inerzia dell'amministratore che non abbia chiesto il fallimento in proprio della società, così aggravandone il dissesto, solo quando la situazione di insolvenza sia rilevabile dagli atti posti a loro disposizione, dovendo il giudice di merito verificare, mediante un giudizio controfattuale, se, qualora fossero state poste in essere le attività di impulso e controllo omesse, si sarebbe comunque realizzato l'aggravamento del dissesto (Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020, D’Alessandro, Rv. 279599 – 02); - in tema di responsabilità per bancarotta documentale, l'obbligo di vigilanza dei sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione, considerato che la previsione di cui all'art. 2403, comma primo, prima parte, cod. civ. deve essere correlata con i commi terzo e quarto della stessa norma, che conferiscono ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni (Sez. 5, n. 17393 del 13/12/2006, dep. 08/05/2007, Martone, Rv. 236630 – 01). Deve, tuttavia, qui aggiungersi che, quando la condotta attribuita al sindaco di una società sia di mera omissione dei dovuti controlli (come nell’odierno caso concreto), deve potersi affermare, per dichiararne la responsabilità, che nella contabilità della società poi fallita, o nel rapporto fra questa e la sottostante operatività concreta, fossero, all’epoca, già presenti dei “segnali di allarme” o degli “indici rivelatori” delle condotte illecite che gli amministratori stavano consumando, così, per un verso, da poter ritenere colpevole l’omissione del controllo e, per l’altro, da potersi affermare che l’omesso controllo dei sindaci aveva concretamente agevolato le medesime condotte illecite. 1.1. Ora, nell’odierno caso concreto, i “segnali d’allarme” e gli “indici rivelatori” erano stati plurimi e tutti già congruamente considerati dalla Corte di merito. Gli attivi dei bilanci 2005 e 2006 (quando pertanto l’imputato rivestiva ancora la carica di presidente del collegio sindacale) erano viziati dalla appostazione di crediti, ingenti, nei confronti di alcune società cubane, la cui veridicità era palesemente dubbia. E che erano anche privi di un sottostante titolo contrattuale. La cui contabilizzazione (in assenza anche di ogni tentativo di recupero) aveva poi consentito agli amministratori (in particolare al NN) di proseguire l’attività, così da poter prelevare somme (versandole a se stesso o a società al NN riconducibili), anch’esse ingenti, dalla casse sociali, una volta ancora senza alcun titolo giustificativo. Ne consegue la infondatezza dei motivi di ricorso dal primo al quarto, spesi tutti sul concorso del ricorrente (avuto riguardo sia alla sua materialità, sia all’elemento soggettivo) nei reati addebitategli. La totale omissione di goni controllo, il ruolo di presidente del collegio, la già avvenuta riduzione della pena in appello, sono tutti elementi che escludo ogni arbitrarietà nella commisurazione della pena, anche in relazione al giudizio di bilanciamento fissato in termini di equivalenza.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore Il Presidente