Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2003, n. 15409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15409 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 5 A 9 . R 1 / N T 4 S / BLICA ITALIANA . I D 6 L POPOLO ITALIANO E B 2 G E . 154 09703 . E L R R . T L P . U A A B D D B L TE SUPREMA A E E T D T A I 1 N I S 3 E N 1 SEZIO R E S S E . E I T N A omposta dagli Ill.mi Si Magistrati: A M S R.G. n. 10913/99 Dott. Ugo Riggio Presidente Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 31350 Dott. Nino Fico Consigliere Rep. Dott. Ettore Ferrara Consigliere Ud. 8 aprile 2003 Dott. Giacinto Bisogni Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Infrazioni valutarie / SENTENZA ignorantia legis / e- sul ricorso proposto il 25 maggio 1999 da: lemento psicologico / Ministero del Tesoro - in persona del Ministro pro tempore - rappre- (in)sussistenza. sentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, pres- so cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ON ricorrente
contro
NZ AN elettivamente domiciliato in Pisa, alla via Romiti, $ n. 1, presso gli avv.ti Antonio N. Calmia e Laura Donatiello intimato avverso la sentenza del Pretore di Pisa n. 65 del 4 marzo/15 aprile 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 a- # prile 2003 dal consigliere dott. Massimo Oddo;
1013 proc. n. 10913/99 R.G. udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. An- tonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN NZ si opponeva il 3 marzo 1995 all'ordinanza, con la quale il Ministero del Tesoro, in applicazione degli artt. 3 e 5, d.l. 28 giugno 1990, n. 167, gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di L. 75.042.729, avendo omesso di dichiarare il 30 aprile 1994 alla dogana di Pisa il possesso n. 14 assegni (post-datati) di valuta complessivamente superiore a L. 20.000.000 (U.S. $ 179.759,21), ricevuti per conto della Simonelli S.p.A., di cui era di- pendente. L'opposizione era accolta il 4 marzo/15 aprile 1998 dal Pretore di Pi- sa, che annullava l'ingiunzione sul rilievo della carenza dell'ele- ом mento soggettivo dell'infrazione, atteso che in tema di illeciti ammi- nistrativi doveva trovare analogicamente applicazione la disposizione contenuta nell'art. 5, c.p., quale risultante dalla declaratoria della sua incostituzionalità nella parte in cui non escludeva dall'inescusabilità l'ignoranza inevitabile della legge, e che doveva ritenersi scusabile l'errore commesso dal NZ nell'omettere di dichiarare alla doga- na l'importazione dei titoli di credito, giacché non poteva ragione- volmente pretendersi che egli si informasse minuziosamente sul re- gime normativo di un'attività da lui svolta occasionalmente, accesso- riamente e per conto di altri. Il Ministero del tesoro ricorreva con un motivo per la cassazione del- la sentenza e l'intimato non resisteva in giudizio. proc. n. 10913/99 R.G. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, denunciando con l'unico motivo la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., lamenta la violazione dell'art. 3, d.l. 28 giugno 1990, n. 167, e dell'art. 5, c.p., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364/88, e la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia. Premesso che il pretore ha dato atto che "capitava talvolta che l'uf- ficio amministrativo della società, approfittando dei frequenti viaggi di lavoro" del dipendente "gli delegasse la riscossione dei crediti nei confronti di debitori stranieri”, deduce l'amministrazione finanziaria che erroneamente e contraddittoriamente la decisione ha affermato la scusabilità dell'ignoranza delle norme che disciplinavano la rileva- бел zione ai fini fiscali il trasferimento di valuta, poiché era specifico ob- bligo professionale del trasgressore, in ragione della riconosciuta rei- terazione del conferimento delle deleghe, attivarsi per acquisire la conoscenza delle leggi regolanti l'attività professionalmente, anche se occasionalmente, svolta e solo in caso di diligente adempimento atale obbligo avrebbe potuto essere riconosciuta l'inevitabilità del- l'errore nel quale egli fose incorso. Il motivo è infondato. L'esclusione dell'elemento soggettivo della violazione contestata è affermata nella sentenza con l'esposizione che: a) la G.d.F. aveva accertato che l'operazione commerciale alla quale si riferivano gli assegni non dichiarati alla dogana si era svolta nel proc. n. 10913/99 R.G. 3 pieno rispetto della normativa fiscale allora vigente;
b) gli assegni rinvenuti non erano stati occultati, ma riposti ben visi- bili in una tasca interna del bagaglio del viaggiatore;
c) l'ignoranza della disciplina valutaria era stata determinata dalla notorietà di un generale principio di libera circolazione dei capitali in ambito europeo;
d) non era esigibile che il trasgressore si informasse minuziosamente sul regime giuridico di un'attività eventuale non riconducibile alle sue specifiche competenze professionali. Il giudice di merito, nel rilevare sulla base di tali elementi la sussi- stenza della prova della non conoscenza da parte dell'ingiunto del precetto violato e la possibilità per quest'ultimo di invocare utilmen- te, a fondamento della non punibilità della condotta, l'ignoranza dell'obbligo di dichiarazione doganale, non è incorso, dunque, nel lamentato vizio di motivazione, in quanto ha indicato le ragioni non soltanto del convincimento raggiunto sulla buona fede dell'agente, bensì anche di quello sull'incolpevolezza dell'ignoranza stessa, che ha discrezionalmente, ma coerentemente desunto da un insindacabile apprezzamento di fatto in ordine all'oggetto dell'attività da lui nor- malmente svolta ed alla non ricollegabilità all'espletamento delle de- leghe a lui occasionalmente conferite di un obbligo di specifica in- formazione sugli adempimenti valutari prescritti in materia tributaria. Non ha violato, inoltre, il principio posto dall'art. 3, 1. n. 689/91 (e conseguentemente, quello del successivo art. 23, 12° co.) e la regola dell'ignoranza inevitabile del precetto quale sola esimente in materia proc. n. 10913/99 R.G. 4 sanzionatoria, stabilita dal testo dell'art. 5, c.p., come modificato dal- la Corte cost. con sentenza n. 364/88, avendo ritenuto il giudice di merito, sulla base di una valutazione priva di vizi logici e giuridici, compiuta della particolare opera di collaborazione normalmente e concretamente svolta dall'ingiunto in favore del datore di lavoro, che il diffuso convincimento sull'assenza di restrizioni alla circolazione di capitali nell'area comunitaria giustificasse una generale inconsa- pevolezza della formalità della dichiarazione d'importazione di valu- ta e che un particolare dovere di conoscenza non potesse gravare sul trasgressore, non essendo lo stesso strumentale all'attività da lui abi- tualmente svolta e non esigibile i relazione allo specifico episodio, da essa esulante e riferentesi ad una prestazione accessoria a lui solo eccezionalmente e saltuariamente richiesta. All'infondatezza dell'unico motivo segue il rigetto il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma 1'8 aprile 2003. Il consigliere est. Il presidente dott. Massimo Qddo dott. Ugo Riggio Lige Miggi OM E N O I Z A DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il cancelliere CANCELLIERE dott. Luigi Riitano 15 OTT.2003 IL CANCELLIERE C1 oggi, dott. Luigi Riitano proc. n. 10913/99 R.G. 5