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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/10/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE di GENOVA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico dott. IZ SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2814/2022 RG promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. entrambi residenti in Genova Parte_2 C.F._2 ed ivi elettivamente domiciliati in Via I. D'Aste, 3/3 presso lo studio dell'Avv. Fausto Mutti (c.f. che li rappresenta e difende come da mandato posto in calce all'atto di citazione. C.F._3
ATTORI
contro
(c.f. ), nuova denominazione di in persona n Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore dott. e dott. Controparte_3 Controparte_4 con sede in LI TO (TV), ed elettivamente domiciliata in Genova Galleria Mazzini, 3/7 presso e nello studio dell'Avv. Marcello Bianchi (C.F. ) del Foro di Genova, che la rappresenta e C.F._4 difende per procura alle liti a rogito notaio allegata alla comparsa di costituzione Persona_1
e risposta.
CONVENUTO
* * * *
Conclusioni
Per parte attrice e : Parte_1 Parte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, così provvedere: dichiarare tenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali in atti, al Controparte_1 pagamento di tutte le indennità per invalidità permanente, diaria per ricovero, incrementi per degenza prolungata, conseguenti alle lesioni subite dalla signora in seguito all'infortunio del 28 Parte_3 maggio 2018 e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore degli attori, della somma Controparte_1 che, ai fini della competenza per valore, si è contenuta in euro 26,000,00, accertata a mezzo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi e rivalutazione, come dovuti per legge. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Per parte convenuta rifiutando il contraddittorio su eventuali domande nuove degli Controparte_1 attori:
“Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta,
- respingere le domande tutte proposte dagli attori ed contro la società Parte_2 Parte_1 convenuta perché inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili, considerata la Controparte_1 tardività ed irritualità di alcune di esse, e/o perché infondate sia in fatto che in diritto e/o non provate;
- con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
* * * *
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29/03/2022 i IG.ri ed citavano in giudizio Parte_1 Parte_2 per sentirla dichiarare tenuta al pagamento della indennità per invalidità permanente Controparte_1 conseguente alle lesioni subite dalla IG.ra in seguito all'infortunio del 28.05.2018 e quindi Parte_3 condannarla al pagamento di quanto dovuto in forza della polizza infortuni n. 361037902.
In particolare, gli attori precisavano che la di loro madre IG. , decedeva in Genova il Parte_3
02.02.2019 e che in vita aveva stipulato in data 13.06.2016 con la polizza sopra indicata Controparte_1 con scadenza il 13.06.2020 la quale prevedeva un indennizzo in caso di invalidità permanente, indennità giornaliera da ricovero e rendita vitalizia.
Pt_ Il 28.05.2018, a seguito di caduta accidentale in casa, la IG.ra veniva ricoverata all'Ospedale San Martino di Genova per “frattura condilo femorale destra” con ricovero sino al 20.06.2018.
A seguito di complicazioni per detto infortunio seguivano ulteriori ricoveri:
• Dal 18.10.2018 al 06.11.2018 reparto malattie infettiva San Martino;
• Dal 12.11.2018 al 05.12.2018 reparto malattie infettiva San Martino;
• Dal 29.01.2019 alla data del decesso 02.02.2019 reparto area medica critica San Martino.
Nelle more, in data 31.05.2018, in forza di detta polizza, veniva aperto il sinistro n. 0055242018000100012 e Pt_ la IG. veniva sottoposta a visita medico legale da fiduciario della compagnia odierna convenuta, Dott.sa
, in data 16.11.2018, ma nonostante questo e le diverse richieste successive anche al decesso Persona_2 alcun indennizzo contrattualmente previsto veniva corrisposto.
era tenuta infatti alla liquidazione ai sensi dell'art.
2.1 lettera f) del contratto di polizza, Controparte_1 in ogni caso detta condizione negoziale deve essere considerata nulla ex art. 1469bis cpc. Pt_ I danni subiti dalla IG.ra , secondo il medico fiduciario degli odierni attori, sono pari al 14% e così €
23.800,00 (1.700,00 x 14) diaria da ricovero pari a € 6.200,00 (100,00 x 62 giorni, esclusi i giorni della dimissione).
Costituendosi in giudizio contestava in fatto ed in diritto l'atto di citazione rilevando, in Controparte_1 via preliminare e nel merito, l'inoperatività, nel caso di specie, della polizza infortuni “ Controparte_5
” n. 361037902 e/o la non debenza dell'indennizzo in ragione delle dichiarazioni inesatte e/o
[...] reticenze che il contraente avrebbe reso all'assicuratore al momento della stipulazione della polizza, con conseguente applicazione dell'art. 1892, c. 3 cc. Rilevava, più in particolare, che il contraente avesse subito - pochi mesi prima del sinistro - una frattura che non avrebbe dichiarato al momento della stipula della polizza così come avesse omesso di essere affetta da insufficienza renale cronica oltre che da anemia mielodisplastica, da ipotiroidismo e infezioni urinarie ricorrenti.
Inoltre, dal momento che gli attori invocano l'indennizzo da invalidità permanente, e non per evento morte, rilevava come per l'infortunata non vi sarebbe stata la stabilizzazione dei postumi, necessaria al fine di Per_ addivenire all'indennizzo assicurativo. La Dott.sa , fiduciaria della compagnia concludeva, infatti, per la mancata stabilizzazione dei postumi in ragione di un quadro clinico di stato settico da infezione per
Staphylococcus Aureus multiresistente con paziente allettato, con arto edematoso in terapia antibiotica endovenosa.
Alla prima udienza di trattazione del 12 luglio 2022 il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c. VI cpc rinviando all'udienza del 13 dicembre 2022 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Gli attori nelle proprie memorie contestavano le eccezioni e difese avversarie precisando che per l'operatività dell'ipotesi di cui all'art. 1892 c.c. invocata dalla convenuta fossero necessarie cumulativamente tre condizioni: a) dichiarazione inesatta o reticente;
b) dichiarazione resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore e che l'onere della prova di tali elementi sarebbe posto in capo all'assicuratore ex art 2697 c.c. ribadendo come avesse avuto, CP_1 comunque, completa contezza del rischio che andava ad assumere in garanzia nonchè della preesistenza dell'altro infortunio relativo alla “frattura della branca ischio-pubica destra” in quanto già da loro precedentemente liquidato senza contestazione alcuna nella costanza di un rapporto assicurativo di durata decennale. Aggiungeva ancora come, al momento della visita da parte del fiduciario della compagnia Dott.sa Per_
, era ben possibile verificare il grado di invalidità e la sua entità e, così, procedere alla quantificazione e liquidazione del danno. I IGnori insistevano, anche, sulla inoperatività delle clausole contenute Pt_1 nell'art.
3.3 delle Condizioni di assicurazione in quanto vessatorie ex art. 1341 e 1342 c.c.
La convenuta, dal canto suo, insisteva nelle proprie argomentazioni ed eccezioni, sulla tardività della domanda circa il riconoscimento della diaria di ricovero, per l'inammissibilità di tale domanda, insistendo in tutte le difese di cui alla comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza istruttoria il Giudice licenziava CTU medico legale nominando la Dott.sa Per_3
la quale depositava l'elaborato peritale in data 09 maggio 2023.
[...]
All'esito di ciò parte convenuta, con note ex art. 127 ter cpc, muoveva osservazioni alla perizia depositata così che il Giudice rinviava all'udienza del 15.09.2023 affinché il CTU rispondesse ai rilievi mossi da CP_1
La CTU Dott.sa provvedeva con deposito di proprie note in data 20.06.2023. Per_3
All'udienza sopra indicata, tenutasi con modalità cartolare, il Giudice sollecitava le parti a valutare una definizione stragiudiziale della controversia e rinviava alla udienza del 14 novembre 2023.
Stante il mancato raggiungimento dell'accordo, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 24 gennaio 2024 per la formulazione della proposta ex art. 185 bis cpc che tuttavia non veniva accettata da parte attrice. Stante l'esito dell'istruttoria e l'infruttuoso esito della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., il Giudice rinviava, pertanto, all'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
* * * * *
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L'istruttoria - prevalentemente documentale - integrata dalla CTU a firma Dott.sa , consente Per_3
l'accoglimento delle domande degli attori nei termini di seguito meglio precisati.
La CTU ha accertato in maniera inequivocabile che (in risposta al quesito 2): “Trattandosi di un caso da valutare in ambito di polizza infortuni si precisa che tali precedenti lesioni intervenivano in un distretto anatomico differente seppur riguardante il medesimo arto inferiore e pertanto la frattura riportata dalla pz il
28.05.2018 a seguito di caduta accidentale è da porsi in nesso causale diretto con il trauma subito e pertanto sia da ritenersi indennizzabile ai sensi di polizza.” (pag. 7).
In risposta al quesito 4: “In merito agli esisti di carattere permanente si ritiene che gli stessi fossero valutabili in epoca antecedente il decesso della paziente avvenuto il 02.02.2019.” (pag. 7)
In punto quantum: “I postumi relativi alla frattura scomposta spiroide del III inferiore della diafisi del femore si ritiene fossero riconducibili a un'invalidità permanente complessiva del 12% (dodici per cento) della totale”
(pag. 7).
Il CTU, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice, con note del 20.06.2023, così precisava:
“A tal proposito si precisa che la valutazione richiesta è in ambito polizza infortuni. In tale ambito la valutazione dei postumi prevede che la stessa avvenga considerando l'individuo integro e sano oltre che esente da preesistenze o sopravvenienze.
Nel caso in esame, l'infezione sopraggiunta è da considerarsi concausa sopravvenuta legata al periodo di allettamento. La frattura del femore destro, invece, come lesione a sé stante risultava consolidata.
Si precisa che la frattura del femore destro risulta l'unica lesione diretta ed esclusiva dell'evento infortunio verificatosi il 28.05.2018.”
Il CTU precisava, ancora, in risposta al quesito 3 (pag. 7 CTU): “Si precisa tuttavia che a seguito di tale lesione si rendeva necessario un ricovero presso l' San Martino per un totale di 23 giorni per il trattamento CP_6 chirurgico della frattura.”
Alcun dubbio circa l'operatività della polizza in quanto il sinistro è avvenuto in data 28.05.2018 laddove la polizza risulta essere attiva dal 13.06.2016 al 13.06.2020.
Pt_ La IG.ra aveva previsto anche l'attivazione delle clausole “CODICE I057 Invalidità permanente speciale” ove è indicato “Si conviene che sul primo scaglione di somma assicurata non si applica la relativa franchigia prevista in polizza fino a: Euro 51.000,00” e “CODICE I101 – Adozione della tabella di legge per invalidità permanente” ove si dichiara: “si conviene che l'accertamento del grado di invalidità permanente avverrà in base alle percentuali previste dalla “tabella INAIL” di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000.”
Nel caso che ci occupa, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo contrattualmente pattuito, costituisce fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. (cfr Cass Civ . sez. III n. 1558/2018). L'onere della prova gravante sul soggetto assicurato di polizza infortuni fa riferimento alla stessa definizione di infortunio che è descritto come l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna tale da produrre all'assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano quale conseguenza una invalidità permanente od una inabilità temporanea.
L'assicurato deve quindi dare anzitutto la prova dell'esistenza di un infortunio;
e quindi di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna;
se manca la prova anche solo di una di dette cause viene, di conseguenza, esclusa la stessa esistenza dell'infortunio.
Deve altresì provare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi, cioè nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa. Ed ancora ha l'onere di dimostrare che tale evento ha prodotto una lesione obiettivamente constatabile, provando ovviamente anche la presenza del nesso causale tra l'evento e la lesione stessa, nonché l'esistenza della menomazione conseguente alla lesione stessa.
L'assicuratore, a sua volta, per esimersi dal pagamento dell'indennizzo ha l'onere dimostrare l'assenza, nell'evento, di uno dei requisiti, o l'assenza della lesione o la mancanza del nesso eziologico tra questa e l'evento o tra essa e le conseguenze che le si vogliono addebitare;
o ancora che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" nell' oggetto del contratto, quale fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato.
Riepilogando l'assicurato che agisca per ottenere l'adempimento del contratto e, quindi, la corresponsione dell'indennizzo ha l'onere di dimostrare:
• la verificazione del fatto avverso previsto nella polizza;
• che lo stesso derivi dalle cause previste dalla polizza;
- che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
Tutte circostanze dimostrate documentalmente dagli attori e non disconosciute dalla compagnia assicuratrice.
A nulla valgono, a questo punto, le eccezioni di parte convenuta dal momento che è possibile ritenere accertato che fosse a conoscenza delle condizioni cliniche dell'assicurata avendo la Controparte_1
Compagnia già provveduto a liquidare un precedente sinistro in favore della stessa nel corso del rapporto contrattuale di durata decennale. A ciò si aggiunga, come già innanzi rilevato, che il CTU, Dott.sa , Per_3 ha accertato che la frattura del femore destro risulta l'unica lesione diretta ed esclusiva dell'evento infortunio verificatosi il 28.05.2018.
Così come il periodo di giorni di ricovero, quantificato in giorni 23.
***
L'indennizzo spettante agli attori può, dunque, essere quantificato secondo le indicazioni della CTU Dott.sa in Euro 22.700,00 [(12x1700,00 quanto alla IP) + (23x100,00 quanto alla IT)], con esclusione della Per_3 franchigia, giusta la clausola “CODICE I057 Invalidità permanente speciale” ove è specificato “Si conviene che sul primo scaglione di somma assicurata non si applica la relativa franchigia prevista in polizza fino a: Euro
51.000,00.
Integrando il debito da indennizzo un debito di valore, secondo il prevalente orientamento della Corte
Suprema, condiviso dalla scrivente, e non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta (cfr. Cass. N. 10488/09; Cass. N. 395 del 11/1/2007; Cass. n.
17950/02; Cass. n. 4752/01), la somma in questione è suscettibile di maggiorazione di interessi e rivalutazione (i primi sulla somma annualmente rivalutata) dalla domanda fino alla presente sentenza, ed oltre interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite del giudizio dell'attrice seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
“in accoglimento della domanda proposta delle parti attrici ed nei Parte_1 Parte_2 confronti di per l'effetto: Controparte_1
condanna parte convenuta a pagare alle parti attrici l'importo di 22.700,00 oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione come in parte motiva;
Per quanto attiene alle spese di lite esse devono essere poste a carico della convenuta in Euro 5.077,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15% oltre CPA ed IVA se dovute, in base al DM 147/2022.
Pone integralmente a carico di le spese di CTU così come già liquidate nel corso del Controparte_1 giudizio con apposito decreto, oltre che gli esborsi per contributo unificato e marca da bollo.
Spese del CTP attoreo a carico di parte convenuta qualora ne sia documentato l'esborso effettivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Genova, 27 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.sa IZ SI