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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 362. Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione 1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.
2. L'assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.
2. L'assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.
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- 1. Capo III - Del ricorso per cassazioneWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
Sezione I – Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi Sentenze impugnabili e motivi di ricorso Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado [Codice di procedura civile 339], possono essere impugnate con ricorso per cassazione [Costituzione 111; Codice di procedura civile 47, 161, 323, 324, 325, 353]: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione [Codice di procedura civile 37, 41, 362]; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza [Codice di procedura civile 42, 382, 385]; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o …
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