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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 66. Procedure familiari (( 1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non e' un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata puo' essere proposta anche se uno o piu' debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. )) 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 .
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entita' ((dell'attivo)) di ciascuno.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entita' ((dell'attivo)) di ciascuno.
Commentari • 132
- 1. Sovraindebitamento Delle Coppie Di Fatto: Si Può Fare Una Procedura Unica?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 25 settembre 2026 · 3.595501
La risposta è sì: i conviventi di fatto possono chiedere insieme l'accesso a una procedura di sovraindebitamento, ma la maggior parte delle domande congiunte che si inceppano non cade per mancanza di diritto, bensì per errori di impostazione commessi prima ancora di arrivare davanti al giudice. L'art. 66 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) consente ai “membri della stessa famiglia” di presentare un'unica domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento quando sono conviventi oppure quando i loro debiti hanno un'origine comune. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 21/10/2024, n. 214Provvedimento: […] I ricorrenti sono pacificamente qualificabili come “consumatore” ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera e) CCII, agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, e versano senza dubbio in situazione di sovraindebitamento. Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 66 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza secondo cui possono accedere alla procedura familiare non solo coloro i quali siano conviventi o membri dello stesso nucleo familiare, ma anche quando il sovraindebitamento ha una origine comune nella contrazione dei debiti familiari.Leggi di più...
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