Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/10/2003, n. 15556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15556 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZI NI1 55 5 6 /0 Composta dagli Ill.mi Siggiri GIUSTINIANI- Primo Presidente f.f. R.G.N. 6108/02 Dott. Vito Cron. 31716 Dott. Massimo GENGHINI Presidente di sezione Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere - Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Ud. 10/07/03 Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. Ugo VITRONE -Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI IDRICI INTEGRATI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 144,elettivamente presso lo studio dell'avvocato ALBERTO SEGANTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO FELEPPA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2003 673
contro
-1- VE ANNA, CODACONS COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER I DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI SEZIONE DI SALERNO, REGIONE CAMPANIA;
intimati avverso la sentenza n. 1185/01 del Giudice di pace di CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il 30/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ------ udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, giurisdizione delle Commissioni Tributarie, assorbiti gli altri motivi. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 7 novembre 2000 la sig.ra ES, NN VE, quale erede di Giovanni convenne davanti al giudice di pace di Castellammare di Stabia l'AS (Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati) e la Regione Campania, esponendo: 1996 la giunta -che con delibera del 24 ottobre municipale, in applicazione della legge 549/95 aveva istituito il pagamento di un canone per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue attraverso l'impianto depurativo Foce del Sarno, delegando 1'AS alla fatturazione e alla riscossione del canone, previa quantificazione in rapporto ai consumi idrici, ed a versare i canoni riscossi direttamente alla Regione, ente gestore di dell'impianto; -che l'VE, proprietaria di un immobile sito in Castellamare di Stabia, era stata iscritta nei ruoli dell'AS per detto canone, relativamente agli anni 1996-1998 per la somma di lire 295.800; -che il consiglio comunale di Castellammare di Stabia, con delibera del 27 febbraio 1997, aveva dato atto che i lavori di completamento del depuratore erano rimasti incompiuti e che il SU Corte di Cassazione (r.n.6108 02) est. V.Proto -1- : depuratore non era in esercizio. Ciò premesso, chiese la restituzione della somma versata con gli accessori. Nel giudizio si costituì il Co.Da.Con., quale interveniente volontario. Si costituirono anche i convenuti. L'AS propose, inoltre, nei confronti della Regione domanda di manleva (delle spese giudiziali) per il caso di soccombenza. Con sentenza depositata il 30 giugno 2001 il Giudice di pace condannò (in solido) la Regione, quale ente impositore, e l'AS, quale ente percettore, a restituire all'VE la somma di lire 295.800, quale canone versato per la Ө depurazione delle acque reflue, con gli interessi, ed al pagamento delle spese processuali in favore t dell'VE e del In parziale Co.Da. Con. dall'AS,accoglimento della domanda proposta condannò, inoltre, la Regione a manlevare la prima dei pagamenti disposti nel relativo giudizio. Il Giudice di pace - autorizzato l'intervento del Co.Da.Con. e disattese le richieste pregiudiziali di sospensione del giudizio, di incompetenza e di carenza di legittimazione della Regione - osservò: A -che dalla normativa riguardante il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue non 2. SU Corte di Cassazione (r.n.6108 02) est. V.Proto -2- : + emergeva la natura tributaria dei relativi canoni;
-che, quindi, la controversia doveva essere decisa in sede di giudizio ordinario e secondo equità, ex $ art.113, comma secondo, c.p.c., essendo di valore inferiore ai duemilioni di lire, con la conseguente restituzione della somma versata dall'attore; -che 1'AS aveva il diritto di ripetere dall'effettivo creditore le spese sopportate per la soccombenza nel giudizio. Avverso questa sentenza l'AS ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, e deducendo col primo motivo il difetto di giurisdizione del Я giudice ordinario. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Col primo motivo del ricorso si denunciano la violazione dell'art.360 cpv n. 1 c.p.c. e dell'art.80, comma secondo, d.lgs.546/1992, in relazione all'art.1 d.
1.26 settembre 1995, n.403, conv. nella 1.20 novembre 1995, n.95; l'omessa applicazione della legge n.36 del 1994; nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 62, v° e VI° comma, del d.lgs.152 del 1999. La ricorrente sostiene che l'oggetto del decisum concerne un'imposta comunale, e che la controversia #L SU Corte di Cassazione (r.n.6108 02) est. V.Proto -3- apparterebbe, pertanto, alla cognizione delle commissioni tributarie. La questione di giurisdizione prospettata col primo motivo del ricorso è fondata. Secondo l'orientamento ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite (ex plurimis, sent.300/99; 11631/02; 371/99; 2001/9883; 14266/01/8444/02; 1087/03), il canone per il servizio di depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale, e, pertanto, le controversie ad esso relative appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Questo indirizzo si fonda sull'art. 17-ter della legge 17 maggio 1976, n.319 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 28 febbraio 1981, n.38, conv. nella 1.23 aprile 1981, n.153), abrogato dall'art.32 della legge 5 gennaio 1994, n.36. Analoga disposizione fu, poi, introdotta dal d.
1.17 maggio 1975, n.172, che con l'art.2 aggiunse un ultimo comma all'art. 17 della legge n.319/76, efficace fino all'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato (prevista dalla 1.36/94, che aveva abrogato il precedente art. 17-ter 1.319/76, cit.). Come ha precisato, da ultimo, la sentenza 1087 del 2003, già richiamata, la permanenza temporanea SU Corte di Cassazione (r.n.6108 02) est. V.Proto - 4- della normativa che disciplinava il canone per il servizio di depurazione delle acque come un tributo 42, della comunale, ribadita dall'art. 3, comma legge 28 dicembre 1995, n.549, non è venuta meno comma 28, della legge 23 dicembre con l'art. 31, 1998, n. 448, abrogato l'ultimo comma che ha perché dell'art.17 della legge 319/76, al momento 1' abrogazione è stata differita dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato (art. 62, commi 5 e 6, d.lgs.152/99). Il differimento dell'abrogazione della disciplina che considerava il canone di fognatura come un tributo comunale è venuto meno soltanto con l'art.24 del e Ө d.lgs. 18 agosto 2000, n.258, che ha prodotto (cfr.Cass.8444/2002effetto dal 3 ottobre 2000 11631/2002). Considerato che nella fattispecie il periodo al quale si riferiscono gli importi richiesti in compreso tra il 1996 e il 1998,ripetizione è dunque, la giurisdizione delle sussiste, commissioni tributarie a pronunciare sulla debenza del tributo fatta valere. Né essa è esclusa dal fatto che il giudizio è stato dopo il 3 ottobre 2000, essendo promosso irrilevanti le richiamate modifiche normative, SU Corte di Cassazione (r.n.6108 02) est. V.Proto -5- - aventi effetto per i soli canoni relativi al periodo che inizia dal 3 ottobre 2000. In conclusione, in accoglimento del ricorso, deve la giurisdizione delleessere dichiarata commissioni tributarie. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata senza rinvio. Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso. dellaSussistono giusti motivi (tenuto conto complessità della normativa che regola la materia de qua) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese relative all'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi accoglie il primo motivo del ricorso. Dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie e cassa senza rinvio la F sentenza impugnata. Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili il 10 luglio 2003. Il cons est. Il Presidente р итичний IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 17 OTT. 2003 ALIERE C1 Екраны SU Corte di Cassazione (r.n.6108 02) est. V.Proto -6-