Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 256.
Societa' con soci a responsabilita' illimitata
1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una societa' appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non puo' essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilita' illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalita' per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale e' possibile solo se l'insolvenza della societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilita' illimitata.
3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.
4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della societa' risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura e' gia' stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza puo' essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una societa', risulta che l'impresa e' riferibile ad una societa' di cui l'imprenditore o la societa' e' socio illimitatamente responsabile.
6. Contro la sentenza del tribunale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonche' il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante puo' proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.
Note all'art. 256:
- Per i capi III, IV e VI del libro V del codice civile vedi note all'articolo 2.
Societa' con soci a responsabilita' illimitata
1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una societa' appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non puo' essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilita' illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalita' per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale e' possibile solo se l'insolvenza della societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilita' illimitata.
3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.
4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della societa' risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura e' gia' stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza puo' essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una societa', risulta che l'impresa e' riferibile ad una societa' di cui l'imprenditore o la societa' e' socio illimitatamente responsabile.
6. Contro la sentenza del tribunale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonche' il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante puo' proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.
Note all'art. 256:
- Per i capi III, IV e VI del libro V del codice civile vedi note all'articolo 2.
Commentari • 12
- 1. Moglie Collaboratrice Nell'impresa Del Marito: Rischia Per I Debiti?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 26 settembre 2026 · 4.156273
[…] Esistono davvero casi in cui la procedura concorsuale aperta contro l'imprenditore individuale viene estesa ai familiari, e la cronaca giudiziaria li riporta con evidenza. L'art. 256 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha raccolto l'eredità dell'art. 147 della vecchia legge fallimentare, prevede che se dopo l'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale emerge che l'impresa era in realtà riferibile a una società di cui egli era socio illimitatamente responsabile, la procedura si estende alla società e agli altri soci. […]
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