Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5124 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBL5 124/0 1 IN NOME DEL | LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DECRETO TRIBUNALE FALL.RE SEZIONE PRIMA CIVILE RICORSO PER CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INAMMISSIBILITAI R.G.N. 12235/99Presidente Dott. Pellegrino SENOFONTE Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 10379 Rep.18.11 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 24/10, 00 Dott. Walter CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DIASSAZIONE 586 S ENT ENZA UFF O PIE Richieste cop a studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE... dal Sig. par diri 3000 ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL ITALIA 6 APR 2001 MERIDIONALE - ISVEIMER SpA in liquidazione, in persona IL CANCELLIERE dei liquidatori, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. REGOLO 12/D, presso l'avvocato CASTALDI I., CANCELLERIA rappresentato e difeso dall'avvocato GIANSANTE MAURO giusta procura speciale per Notaio Francesco Salvo di Napoli rep. n. 48355 del 3.6.1999; ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO SIPE SpA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DEL2000 RIZZACASA, 1931 FANTE 2, presso l'avvocato GIUSEPPE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DI UFFICIO COPIE BIASE, giusta procura a margine del controricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. Rizzo CASA - controricorrente per diritti SET. 2001 25 avverso il provvedimento del Tribunale di PESCARA, IL CANCELLIERE depositato il 24/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2000 dal Consigliere Dott. Donato NCE. PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 16.2.1998 il Tribunale di Pescara, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla ISVEIMER s.p.a., avverso il provvedimento del giu- dice delegato del fallimento della società S.I.P.E. s.p.a., di approvazione del piano di ripartizione finale dell'attivo, stabilì che fosse accantonata la ulteriore somma di £. 131.939.925 in favore dell'ISVEIMER, oltre a quella di £. 569.460.815 per 138.610.874 per interessi e £.capitale, £. 47.690.000 per spese processuali, che il giudice delegato aveva disposto con decreto 6.9.1997 fosse accantonata, in relazione ad un giudizio pendente tra il fallimento e l'Istituto predetto dinanzi alla Corte di appello di L'Aquila, avverso la decisione del Tribunale di Pescara del 7.2.1997, che aveva, in sede di giudizio di revocazione ex art. 102 L.F., ridotto il credito dell'ISVEIMER da £.
2.557.254.569 a £.
1.987.793.757. L'Istituto, in liquidazione, chiese il 3.11.1998 al giudice delegato del fallimento che fossero impartite disposizioni al curatore per la esecuzione del citato decreto, e, sul rigetto in data 24.11.1998 di quella istanza, adì il tribu- nale, che il 19.3.1999 respinse il reclamo, assu- 3 mendo che le ipotesi di accantonamento in sede di riparto dell'attivo sono tassativamente previste dalla legge, tanto da rendere illegittimi accan- tonamenti di diversa natura;
che, in caso di revocazione dei crediti ammessi, l'accantonamento può essere disposto solo dal giudice della cogni- zione, che la decide, e che nella specie, non esercitato tale facoltà, a avendo quel giudice poteva farsi luogo, né a nessun accantonamento quello a suo tempo disposto, nell'approvazione del piano di riparto finale, dal giudice delegato, né al successivo del tribunale, non corrispondendo entrambi alle previsione normative della legge fallimentare, per cui il provvedimento 24.11.1998 reclamato, che aveva negato la esecuzione del- l'accantonamento disposto dal tribunale, finiva per costituire la revoca dello stesso, tenuto conto del fatto che il piano di riparto era stato eseguito in al decreto di approvazione del ottemperanza 12.11.1997, precedentemente al deposito in cancelleria del decreto 16.2.1998 del Tribunale di Pescara e dunque prima che fosse stato comunicato l'intendimento dell'ISVEIMER di proporre il reclamo poi accolto. Ha proposto ricorso per cassazione l'ISVEIMER, 4 con un unico motivo, resistito dal curatore del fallimento, che ne ha eccepito la inammissibilità per tardività e per la natura non decisoria del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente, denunziando nella parte conclusiva del ricorso la "violazione dei principi generali del codice di rito, come integrati dalla legge fallimentare, che regolano il rapporto tra giudicato e giudice delegato alla sua esecuzione" che il tribunale, con il provvedimento impugnato, senza una adeguata motivazione, si sia rifiutato di dare esecuzione alla pronuncia emessa in sede cognitiva del tribunale medesimo, "sostenendo addi- rittura che non avrebbe avuto titolo per emet- terla". È infondata la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente che, assu- mendo che il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 325 cpv. c.p.c. coincida con la pubblica- zione del provvedimento impugnato, ha rilevato la tardività del mezzo di gravame, in quanto proposto il 10.6.1999, a fronte del deposito del decreto del Tribunale di Pescara, avvenuto il 30.3.1999. Con le sentenze 27.11.1998 n. 12062 e 10.6.1998 n. 5761 5 delle Sezioni Unite, questa Corte ha composto un contrasto di giurisprudenza in ordine alla decor- renza del termine predetto, in riferimento ai provvedimento di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro le decisioni del giudice delegato, decidendo che il termine non decorre dalla data di deposito in cancelleria ma da quella della comunicazione о notificazione agli interessati. Da tali statuizioni il Collegio non ha motivo di discostarsi, apparendo esse coerenti con la esigenza di effettiva tutela del diritto di difesa, dal momento che la comunicazione o la notificazione assicura la reale conoscenza del provvedimento rispetto al semplice suo deposito in cancelleria. Il ricorso è comunque inammissibile. I fatti processuali alla base del presente procedimento, vanno dalla decisione 7.2.1997 del Tribunale di Pescara, che nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 102 L.F. ridusse di £. 569.460.815 il credito dell'ISVEIMER, ammesso al passivo del fallimento della società Sipe, sentenza poi appellata dall'Istituto predetto;
al provvedimento del giudice delegato 12.11.1997, che, nel dichia- rare esecutivo il progetto di ripartizione, dispose 6 l'accantonamento della somma suindicata, oltrechè di £. 138.610.874 per interessi e £. 47.690.000 per spese processuali;
alla esecuzione del piano di riparto da parte del curatore, avvenuta il 3.12.1997, con l'accantonamento di quelle somme;
al reclamo dell'ISVEIMER del 9 successivo, avverso il decreto di approvazione del piano di riparto, sotto il profilo che l'accantonamento doveva essere maggiore;
infine al decreto 16.2.1998 del tribu- nale, che elevò l'accantonamento, contro il quale fu proposto ricorso per cassazione dal curatore, ancora pendente. A tal fatti seguirono quelli per cui è causa: provvedimento del giudice delegato reiettivo della istanza dell'ISVEIMER di recuperare dalle somme ripartite quelle corrispondenti all'accantonamento aggiuntivo e decreto 19.3.1999 del tribunale, oggetto della presente impugnazione, che ha respin- to il reclamo dell'Istituto. A fronte di tale consecuzione dei fatti, il ricorrente, lamentando la violazione di principi generali processuali in ordine al rapporto "tra giudicato e giudice delegato alla sua esecuzione", ma omettendo di indicare le norme di legge violate, utili a concretizzare la generica deduzione - e già 7 incorrendo nella inammissibilità per tale verso sostanzialmente si duole che non della censura - sia stata rispettata in sede di esecuzione del riparto dell'attivo la statuizione del 16.2.1998 in sede di reclamo, conassunta dal tribunale dell'accantonamento, e, invocando, il elevazione giudicato, prospetta tra quella statuizione e i successivi provvedimenti di segno contrario del - quest'ultimo giudice delegato e del tribunale gravato dall'attuale mezzo un rapporto di contraddittorietà che li avrebbe resi illegittimi. In siffatti termini il ricorso trova ragione ulteriore di inammissibilità, avendo ad oggetto un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività. Al di là della infondatezza dell'affermazione che la decisione del 16.2.1998 abbia il valore del giudicato in quanto risulta gravata da ricorso per cassazione e sia comunque- idonea ad assumerlo;
e prescindendo dalla circo- stanza che il provvedimento - emesso in sede di reclamo ex art. 26 L.F., e non in quella cognitiva propria dell'art. 102 pen. comma L.F., che attri- buisce al giudice della controversia la competenza ad accantonare fu reso quando il piano di riparto era stato già eseguito, come ammesso dalla stessa 8 ricorrente, esecuzione che precedette reclamo, il decreto del giudice delegato prima e quella del tribunale che lo ha confermato, pren- dendo atto di quelle vicende processuali ed analiz- zandole alla luce delle disposizioni procedimentali che disciplinano accantonamenti e ripartizioni dell'attivo, hanno concluso che non può disporsi il recupero delle somme riscosse dai creditori, per mancanza del titolo che avesse imposto di pagare in favore dell'ISVEIMER la somma di £. 131.939.925, che era stata accantonata nella forma controversa e contestata, che si è indicato. Lungi, pertanto, dal decidere in ordine al diritto a conseguire quella somma, escluso che permanesse quello ll'accantonamento per la indi- sponibilità delle risorse corrispondenti, il tribu- nale ha semplicemente verificato la temporanea inapplicabilità dell'art. 114 L.F. che stabilisce che nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le somme riscosse con gli interessi sena incidere minimamente sul diritto a legali - ricevere gli importi corrispondenti all'accan- tonamento integrativo, la cui esazione suppone un titolo giudiziale non ancora formato, per essere il 9 decreto 16.2.1998 sub iudice. Se, invece, si considerasse che la censura investe sostanzialmente la esecuzione del piano di ripartizione, che ha reso impossibile qualunque ulteriore accantonamento, il ricorso risulterebbe egualmente inammissibile, avendo avuto ad oggetto non un provvedimento giurisdizionale, ma l'attività del curatore che, ove risultasse illegittima, giustificherebbe semmai le azioni risarcitorie pre- viste dall'ordinamento. 310000 Le spese processuali, ricorrendo giusti motivi, vanno compensate tra le parti. (
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e La Corte compensa le spese processuali. Roma 24 ottobre 2000 Il Presidente Il Relatore CORNE Bilu 10