Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/2002, n. 10027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10027 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Sale REPUBBLICA ITALIANA per diritti € 1,55 #110 LUG 2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto compravendita di cate farzrtments alkei SEZIONE SECONDA CIVILÉ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente R.G.N. 1196/00 Dott. Mario RIGGIO Consigliere Cron. 27296 Dott. Ugo Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. 1993 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 09/04/02 Consigliere- Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che lo difende unitamente all'avvocato DIEGO TOSI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AS CO, TI LA, LA TA, TI SI, elettivamente domiciliati in ROMA presso lo studio dell'avvocatoVIA BARBERINI 86, 2002 CO SALVUCCI, che li difende unitamente 546 all'avvocato ROBERTO PAPAGALLI, giusta delega in atti;
-1
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 985/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 30/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Paolo PACIFICI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato FR SALVUCCI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13 e 18 febbraio 1987, FR SS, PA IR, TA NO e SI IR convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Chiavari, ST SC, IA UI LI e IAcarlo PE, chiedendo la riduzione del prezzo della compravendita immobilia- a rogito notaio Givri del 21 luglio 1981, ed ilre, risarcimento del danno subito. 40.000.000, avevanoAssumevano che, per lire acquistato da ST SC, nel contratto di compravendita rappresentato dai procuratori specia- li IA UI LI e IAcarlo PE, un immobile sito in comune di Nè, località Graveglia, composto da due corpi di fabbrica e circostante terreno, parzialmente occupato senza titolo da TA SC e dalla di lui famiglia;
che il LI ed il PE avevano prestato garanzia per l'ipotesi di evizione totale о parziale dell'immobile; che, nella causa per rilascio, promossa nei confronti dei supposti occupanti senza titolo, TA SC era risultato essere proprietario di parte dell'immobile compravenduto, laddove insisteva sul mappale 144, così palesandosi in danno di essi attori la vendita di cosa parzial- 3 ... mente altrui. I convenuti ST SC, IA UI LI e IAcarlo PE si costituivano e resistevano alla domanda. Sopravvenuta la morte di ST SC, succe- devano nel processo i di lui eredi, TA SC, ER SC e AR SA AZ. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 28 gennaio 1995, il Tribunale di Chiavari, estromessi dal giudizio (per aver rinunciato all'eredità) i sopraindicati eredi t di ST SC, condannava in solido IA UI LI e IAcarlo PE a pagare agli attori la somma di lire 4.200.000, a titolo di riduzione del prezzo della compravendita, e la somma di lire 6.900.000, a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori. IA UI LI e IAcarlo PE interpone- vano gravame, cui resistevano CA SS, PA IR, TA NO e SI IR. Con sentenza del 22 dicembre/30 dicembre 1998, la Corte d'appello di Genova rigettava il gravame. Osservava la Corte che la contestata vendita di cosa parzialmente altrui trovava riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, 4 peraltro solo genericamente criticate col gravame, tanto da non giustificare neppure la sollecitata rinnovazione di quel mezzo istruttorio. Argomenta- va, poi, come non fosse meritevole di accoglimento la censura sollevata in ordine alla appartenenza a TA e ER SC, quali proprietari del terreno su cui insisteva, di una parte del fabbri- cato venduto da ST SC. Per la cassazione di tale sentenza, IAcarlo PE ha proposto ricorso in forza di due motivi. CA SS, PA IR, TA NO e SI IR hanno resistito con controricor- SO. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziata l'irrilevanza ex artt. 331 e 332 c.p.c. della omessa notificazione del ricorso a IA UI LI, parte (anch'egli) del giudizio di merito, posto che la sentenza impugnata è stata pronunciata in cause scindibili (avendo ad oggetto obbligazione solidale tra il predetto ed il ricorrente, V. ex plurimis Cass. n. 7517/99, n. 7119/96, n. 10958/95 e S.U. n. 12988/92) e che l'impugnazione della sentenza è 5 ormai preclusa al predetto, per decorrenza termini. Il ricorso espone due motivi. Con il primo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1480, 934 e 938 C.C., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.C., il ricor- rente sostiene che "gli atti pubblici prodotti con la memoria di parte LI e PE del 6.3.96, ripetutamente oggetto di ampio commento, anche in comparsa conclusionale del 28.10.98, hanno dimo- strato -al di là di qualsiasi dubbio- che né il sig. SC ST, e tantomeno i suoi procura- tori speciali LI e PE, hanno venduto alle controparti una porzione di immobile edificato (parzialmente) su terreno altrui." Espone, quindi, la realtà (a suo dire) emergente dai citati atti pubblici, realtà mal percepita (invece) dal consulente tecnico d'ufficio, che non avrebbe esaminato con la dovuta attenzione le mappe catastali, così pervenendo all'erroneo rilievo che ST SC aveva venduto un fabbricato, edificato in parte su terreno altrui. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricor- rente espone critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, sottolineandone omissioni e contraddi- zioni, che, a suo dire, avrebbero determinato l'errore di ritenere venduta da ST SC una entità immobiliare, diversa da quella in precedenza acquistata dal suocero Antonio IV, a suo tempo proprietario anche del mappale 144. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Ed invero, i due motivi, che lo sorreggono, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessio- ne, non esprimono alcuna critica specifica delle ragioni di decisione, esposte nella sentenza impugnata, né indicano 0 spiegano gli errori di attività о di giudizio, in cui sarebbe incorso il giudice del merito, per i quali è appunto consen- tito il ricorso per cassazione. indicazione о spiegazioneNessuna apprezzabile, infatti, in correlazione con le ragioni della riassunte, insentenza impugnata, come innanzi narrativa, viene data sulle denunciate violazioni e false applicazioni di legge, e le critiche svolte sono tutte segnatamente incentrate sulla consulenza tecnica d'ufficio, che, condivisa nelle conclusioni dal giudice del merito, si vuole sostanzialmente errata perché rappresentativa di una ricostruzione dei fatti, diversa da quella che viene raffigurata F in ricorso, attraverso una nuova valutazione dei : materiali probatori, così da involgere inammissi- bilmente (in sede di legittimità) il merito della controversia. L'esposta irriducibilità dei motivi al paradigma di alcuno di quelli per cui è ammesso il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., è ancor più evidenziata dal rilievo che, in violazione dello stesso principio di autosufficienza di tal mezzo di impugnazione, il ricorrente non dà che parziali indicazioni sul contenuto dei materiali probatori esaminati. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate 109T 129, 11 secondo principio di soccombenza. 456T 20,16
P.Q.M.
TOT. 149,77 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- TOT. te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore dei resistenti, liquidate in euro 93,00 oltre euro 1.000,00 per onorari. Così deciso il 9 aprile 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cons es Il presidente Jarreteral The правоту DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 8 IL CANCELLIERECH,10/0 IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico lazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 LUG. 2002 Roma IL CANCEL AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date 5 MAG 2003 Serle .
4. OLD 1.8831 149,77 (euro CENTOGUARANTANOVE 177 versale € p. Dirigente A (Dott.ssa Maris Responschille 0 3 0 TE 2 DI SA