Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01413/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2026, proposto da CO SC, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Ghirlanda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 10922/2011, emessa il 24 settembre 2011, nell’ambito del giudizio R.G. n. 12831/2010, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 il dott. LE AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
TT
Con il presente mezzo di gravame, il Sig. CO SC ha adito questo Tribunale per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 10922/2011, emessa in data 24 settembre 2011 e passata in giudicato.
Espone il ricorrente che, con la predetta pronuncia, il Comune di Messina è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di €. 1.300,00, oltre interessi legali dal 9 settembre 2010, nonché di €. 590,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi legali; deduce che la sentenza, munita di attestazione di passaggio in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva in data 13 dicembre 2012 e che, pertanto, è ampiamente decorso il termine di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996; lamenta, infine, che una formale diffida ad adempiere, recentemente notificata, è rimasta priva di riscontro.
Chiede, pertanto, che il Tribunale adito voglia prendere atto dell’inadempimento dell’Amministrazione e adottare le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta , con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con memoria depositata in data 26 febbraio 2026, si è costituito in giudizio il Comune di Messina, eccependo in via preliminare l’infondatezza del ricorso stante l’intervenuta prescrizione del credito azionato. L’Amministrazione resistente evidenzia come, a seguito di una richiesta di pagamento del 9 giugno 2025 (prot. n. 175012), avesse già comunicato al difensore del ricorrente, con nota prot. n. 0183828/2025 del 17 giugno 2025, che “all’esito di un’accurata disamina dei fascicoli, con estensione della ricerca anche al protocollo informatico, il debito sorto in virtù della sentenza risulterebbe, agli atti, prescritto” , invitando la controparte a trasmettere eventuali atti idonei a dimostrare l’interruzione del termine prescrizionale, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Sostiene, quindi, l’intervenuta prescrizione decennale dell’ actio iudicati , ai sensi degli artt. 114 c.p.a. e 2953 c.c., essendo decorso un lasso temporale superiore a dieci anni tra il passaggio in giudicato della sentenza (avvenuto nel 2012) e la notifica della diffida (avvenuta nel 2025), in assenza di prova di validi atti interruttivi. Conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
In data 30 marzo 2026, in vista della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha contestato l’eccezione di prescrizione, asserendone l’infondatezza. A sostegno della propria tesi, ha prodotto documentazione dalla quale emergerebbe che il Comune di Messina, con comunicazione del 5 luglio 2019, nell’ambito del procedimento di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, avrebbe riconosciuto il proprio debito, comunicando la possibilità di procedere al pagamento in due rate (40% e 60%). Sostiene che tale “ricognizione di debito” costituisca un atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione, la quale avrebbe quindi ricominciato a decorrere dalla ricezione di tale comunicazione.
Con memoria depositata il 31 marzo 2026, il Comune di Messina ha insistito per il rigetto del ricorso, sollevando plurime eccezioni. In via pregiudiziale, ha eccepito la tardività e l’inammissibilità della produzione documentale avversaria, avvenuta in data 30 marzo 2026 in violazione del termine perentorio di 20 giorni liberi prima della camera di consiglio del 16 aprile 2026, sottolineando come l’eccezione di prescrizione fosse già stata sollevata in sede stragiudiziale e ribadita con la memoria di costituzione del 26 febbraio 2026. Nel merito, ha contestato la valenza probatoria e l’idoneità della documentazione prodotta a superare l’eccezione di prescrizione; ha disconosciuto l’imputabilità della nota del 7 maggio 2019 agli uffici comunali, rilevandone la carenza del numero di protocollo in uscita e della firma del dirigente, nonché l’assenza di prova della sua effettiva spedizione e ricezione entro il termine decennale. Ha richiamato, a tal proposito, la nota del 17 giugno 2025 con cui si attestava l’esito negativo delle ricerche di atti interruttivi nel protocollo informatico dell’Ente. Ha argomentato sull’inidoneità di tale nota a costituire un atto di riconoscimento del debito. Ha evidenziato che la comunicazione si inseriva nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL e aveva come unica finalità la “ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194” . Tale formulazione, a dire della difesa comunale, escluderebbe il valore di riconoscimento del debito, che presuppone una specifica intenzione ricognitiva e una dichiarazione univoca (citando Cass. N. 5549/2021). Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte dei Conti (Sez. Controllo Sicilia, del. n. 177/2015 e n. 80/2015), la quale distingue nettamente tra la “ricognizione” dei debiti ai fini del piano di riequilibrio e il formale “riconoscimento” ex art. 194 TUEL, atto successivo e di competenza esclusiva del Consiglio Comunale. Ne deriverebbe che la nota, proveniente da un dirigente, sarebbe inidonea a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, non essendo mai intervenuta una delibera di riconoscimento del debito da parte dell’organo consiliare competente.
Alla camera di consiglio del 16 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
A prescindere dalla fondatezza dell’eccezione sollevata dalla difesa del Comune di Messina in ordine alla tardività della produzione documentale effettuata da parte ricorrente, il ricorso è nel merito infondato e deve essere respinto.
L’oggetto del contendere è la sussistenza del diritto del ricorrente a ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 10922/2011, a fronte dell’eccezione di prescrizione decennale dell’ actio iudicati sollevata dal Comune debitore.
Come è noto, ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a., “l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza” . Tale disposizione ricalca il principio generale sancito dall’art. 2953 c.c., secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve si prescrivono con il decorso di dieci anni quando su di essi sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che la sentenza del Giudice di Pace sia passata in giudicato nel corso del 2012.
Il termine decennale di prescrizione ha quindi iniziato a decorrere da tale data, per poi spirare nel corso del 2022.
Il presente ricorso per l’ottemperanza, unitamente alla prodromica diffida, è stato notificato solo nel 2025-2026, e quindi ben oltre il decennio previsto dalla legge. L’azione esecutiva deve, pertanto, ritenersi prescritta, salvo che non sia intervenuto un valido atto interruttivo.
A tal fine, il ricorrente invoca una comunicazione, asseritamente proveniente da un dirigente del Comune di Messina in data 7 maggio 2019, che, a suo dire, costituirebbe un atto di riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c., idoneo a interrompere il corso della prescrizione.
La tesi non è condivisibile.
Nel caso di specie, la comunicazione invocata dal ricorrente è priva di requisiti sostanziali e formali.
Sotto il profilo sostanziale, l’atto in questione non contiene alcuna volontà univoca di riconoscere il debito. Al contrario, esso si inserisce in una specifica procedura amministrativa, quella del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), e si limita a una mera “ricognizione” dei “debiti fuori bilancio riconoscibili” .
La ricognizione ha natura meramente esplorativa e non equivale a un’ammissione del debito, tant’è che la norma si riferisce a debiti “riconoscibili” , lasciando impregiudicata la successiva valutazione discrezionale dell’organo competente in merito alla loro effettiva sussistenza, certezza, liquidità ed esigibilità.
Il debito prescritto, dunque, non può essere riconosciuto attraverso la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, in quanto tale procedura non può sanare rapporti giuridici invalidi o estinti, servendo solo a regolarizzare dal punto di vista contabile un'obbligazione che si sia giuridicamente perfezionata e che sia valida (Cassazione Civile, VI, n. 510/2021; Consiglio di Stato, n. 6647/2018).
Sotto il profilo formale e della competenza, l’atto di riconoscimento dei debiti fuori bilancio rientra nella competenza esclusiva e non delegabile del Consiglio Comunale (art. 194, comma 1, TUEL).
Deve osservarsi al riguardo che un atto di riconoscimento di un debito (a prescindere se prescritto o meno), posto in essere da un dirigente è radicalmente viziato da incompetenza assoluta, in quanto il dirigente non ha il potere di impegnare l'Ente verso l'esterno attraverso un atto che esuli dalle sue attribuzioni gestionali.
La volontà dell'ente, in materia di obbligazioni sorte al di fuori delle procedure ordinarie, si forma infatti unicamente attraverso la deliberazione consiliare e l’atto del dirigente è inefficace nei confronti del Comune e non può far sorgere alcuna obbligazione in capo all'ente [l’atto di riconoscimento del dirigente, oltre ad essere viziato da incompetenza assoluta, è anche nullo per violazione di norme imperative, poiché dispone di un effetto giuridico (l'estinzione del debito) che è sottratto alla disponibilità dell'Amministrazione].
In conclusione, un dirigente comunale, quale quello che avrebbe sottoscritto la nota in esame, è privo del potere di disporre del diritto e di impegnare la volontà dell’Ente in tal senso.
Il suo ruolo si limita alla segnalazione e all’istruttoria delle passività (art. 193 TUEL), ma non può in alcun modo surrogare la funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’organo consiliare.
Ne consegue che la comunicazione del 2019, essendo un atto endoprocedimentale proveniente da un organo incompetente e privo di una volontà univoca di riconoscimento del debito, è del tutto inidonea a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.
In conclusione, non essendo intervenuto alcun valido atto interruttivo, il diritto del ricorrente di agire in via esecutiva per l’adempimento della sentenza n. 10922/2011 deve ritenersi estinto per prescrizione decennale, maturata nel corso del 2022.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non emergendo dagli atti di causa un comportamento processuale connotato da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente, Sig. CO SC, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Messina, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE EL, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
LE AM, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LE AM | LE EL |
IL SEGRETARIO