Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 1
Sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, anche ai fini dell'adozione delle misure cautelari, e per il rinvio a giudizio dell'imputato, le dichiarazioni informalmente rese alla P.G. da persone che possono riferire circostanze utili per le investigazioni ed annotate nella notizia di reato, qualora sia comunque possibile l'individuazione della fonte dichiarativa, in quanto l'obbligo di verbalizzazione degli atti indicati nell'art. 357, comma secondo, cod. proc. pen. non è prescritto a pena di nullità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili ai fini dell'adozione di un provvedimento di convalida di sequestro probatorio dichiarazioni rese telefonicamente alla P.G.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2014, n. 5777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5777 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 133
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 46252/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA;
nei confronti di:
PE CO N. IL 02/03/1970;
avverso l'ordinanza n. 52/2013 TRIB. LIBERTÀ di PESCARA, del 15/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, il rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 15.10.2013 ha annullato il decreto di convalida, emesso dal Pubblico Ministero il 17.9.2013, del sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza il 15.9.2013 e concernente un autobotte contenente 5.000 litri di gasolio agricolo nella disponibilità di PE RC, il quale veniva indagato per i reati di cui al D.Lgs. n. 505 del 1995, art. 49, comma 1, art. 40, comma 1, lett. b).
Avverso tale pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara propone ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che i giudici del riesame, non limitandosi alla verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, come loro richiesto in materia di sequestro probatorio, avrebbero erroneamente considerato inidonea alla dimostrazione della sussistenza del fumus del reato l'attività di accertamento svolta dalla polizia giudiziaria, in quanto consistita in un mero contatto telefonico con persone informate sui fatti, mentre tale attività, ancorché non formalmente verbalizzata, avrebbe potuto essere utilizzata ai fini della verifica della regolarità della documentazione richiesta dalla normativa in materia di accise, regolarità che il Tribunale avrebbe altrettanto erroneamente riconosciuto, ritenendo che la emissione di una fattura vera, sebbene contraddetta dagli esiti di una attività di polizia giudiziaria atipica ed informale, non rientri tra le ipotesi contemplate dalle norme che si assumono violate. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. In data 10.1.2014 la difesa dell'imputato ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. Per una migliore comprensione della vicenda, è opportuno premettere che il Pubblico Ministero ricorrente riferisce come l'indagine abbia avuto inizio dalla occasionale osservazione, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, dell'attività dell'indagato, il quale venne visto all'interno del deposito carburanti del Consorzio Agrario d'Abruzzo e Molise, del quale è legale rappresentante, mentre, in giorno festivo, procedeva al carico di prodotto petrolifero su un'autobotte di sua proprietà.
Allertato il comando di appartenenza, veniva predisposta un'attività di appostamento, che consentiva di verificare come l'autobotte si recasse a Città Sant'Angelo, accedendo all'interno di un'azienda agricola ove era presente una donna alla quale il conducente del mezzo chiedeva dove doveva effettuare lo scarico.
Il personale di polizia giudiziaria a quel punto interveniva, chiedendo giustificazioni su quanto avvenuto e l'esibizione dei documenti relativi al carico.
L'indagato riferiva che il gasolio era destinato all'azienda agricola di un suo abituale cliente, consegnando due fatture emesse quel giorno a questi intestate, affermando che si trovava invece sul posto soltanto per controllare capacità ed ubicazione del serbatoio ivi presente.
Ad una successiva verifica, effettuata contattando telefonicamente l'intestatario delle fatture ed un suo dipendente addetto al rifornimento di prodotti petroliferi, il personale di polizia giudiziaria accertava che presso l'azienda indicata dall'indagato non era previsto, quel giorno, alcun rifornimento di gasolio agricolo e che una delle due fatture non era stata neppure inserita nel registro di carico e scarico.
4. Ciò premesso, deve rilevarsi che il Pubblico Ministero ricorrente ha correttamente inquadrato l'ambito di operatività entro il quale il Tribunale del riesame deve svolgere il suo ruolo di garanzia in materia di sequestro probatorio.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (v., ad es., Sez. 5 n. 24589, 20 giugno 2011; Sez. 3 n. 33873, 9 ottobre 2006; Sez. 2 n. 44399, 12 novembre 2004; Sez. 6 n. 12118, 12 maggio 2004; Sez. 3 n. 19766, 29 aprile 2003; Sez. 1 n. 4496, 27 luglio 1999; Sez. 6 n. 731, 9 aprile 1998) e la valutazione della legittimità del sequestro non deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (così Sez. 3 n. 15177, 14 aprile 2011). Si è poi ulteriormente specificato che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l'emanazione di sequestro probatorio deve esser valutato tenendo conto della disciplina fissata dagli artt. 352 e 355 cod. proc. pen. e considerando che, versandosi in tema di "assicurazione delle fonti di prova", spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo (così Sez. 3 n. 28151, 27 giugno 2013).
5. In tale ambito il Tribunale ha però escluso la validità dell'attività di polizia giudiziaria in precedenza descritta, definendola "atipica ed informale", sostenendo che l'accertamento telefonico poteva rappresentare soltanto uno spunto investigativo al quale avrebbero dovuto fare seguito l'accesso presso l'azienda indicata come destinataria del prodotto petrolifero ed il diretto espletamento degli accertamenti imposti dal codice di procedura penale. Tale assunto, come rilevato dal Pubblico Ministero ricorrente, è, però, del tutto errato, in quanto pone in dubbio la legittimità di una notizia di reato che risulta, al contrario, correttamente acquisita e pienamente utilizzabile ai fini del sequestro probatorio perché idonea alla verifica del fumus del reato nei termini in precedenza specificati.
Si è infatti rilevato (Sez. 3 n. 28151, 27 giugno 2013, cit.) che il sequestro probatorio, diversamente da quello preventivo, trova giustificazione nella sola corrispondenza tra ciò che risulta dalla segnalazione di reato e il contenuto della ipotesi legale, essendo funzionale alla ricerca e assicurazione delle fonti di prova, con la conseguenza che le attività di perquisizione e sequestro probatorio eseguiti d'iniziativa dalla polizia giudiziaria e convalidati dal Pubblico Ministero oppure da questi disposti possono dirsi illegittimi solo nel caso che non trovino giustificazione in una notizia di reato legittimamente acquisita, oppure nel caso che siano attivati in assenza di elementi di fatto riconducibili ad una specifica ipotesi di reato.
6. Nella fattispecie la notizia di reato risultava legittimamente acquisita con le modalità in precedenza descritte ed opportunamente documentata nella comunicazione della notizia di reato diretta al Pubblico Ministero, non essendo affatto necessaria, ai fini del sequestro ed in quella fase delle indagini preliminari, la diretta escussione dei soggetti interpellati per verificare i contenuti della documentazione esibita all'atto del controllo.
Nella comunicazione prodotta la polizia giudiziaria aveva, evidentemente, dato atto di quanto direttamente accertato e documentato nell'annotazione di servizio, atto che può validamente essere utilizzato anche ai fini della autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni e dell'adozione di misure cautelari (cfr. Sez. 5 n. 33042, 21 agosto 2007; Sez. 1 n. 26414, 11 luglio 2002). Con specifico riferimento alle dichiarazioni annotate ma non verbalizzate dalla polizia giudiziaria, si è chiarito (Sez. 1 15563, 10 aprile 2009, con richiami a precedenti conf. V. anche Sez. 1 n. 15437, 22 aprile 2010) che l'obbligo di verbalizzazione degli atti indicati nell'art. 357 cod. proc. pen., comma 2, non è prescritto a pena di nullità, con la conseguenza che, nel caso in cui la loro documentazione sia avvenuta in altro modo che ne consenta comunque la individuazione della relativa fonte, essa può fare parte del fascicolo del pubblico ministero e se ne può tenere conto ai fini della adozione delle misure cautelari e del rinvio a giudizio dell'imputato, pur non potendo confluire nel fascicolo per il dibattimento, ove gli atti irripetibili possono essere inseriti solo se risultanti da verbali. Per tali ragioni sono state ritenute utilizzabili le sommarie informazioni non verbalizzate ma solo riportate nella informativa di reato e, pertanto, documentate in forme diverse da quelle previste dall'art. 351 cod. proc. pen., anche in considerazione della atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria e della assenza di qualsiasi previsione di nullità o di inutilizzabilità generale di cui all'art. 191 cod. proc. pen., ovvero di inutilizzabilità specifica (diversamente dal caso di cui all'art. 350 c.p.p., commi 6 e 7, che riguarda la violazione di diritti difensivi imprescindibili ed insanabili).
7. Considerata dunque la piena validità dell'attività di polizia giudiziaria ai fini del sequestro probatorio eseguito, resta da rilevare che l'ordinanza impugnata risulta meritevole di censura anche nella parte in cui esclude comunque la sussistenza del fumus del reato ipotizzato.
Invero, il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 49, comma 1 stabilisce che i prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza.
In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta, che sono quelle indicate dall'art. 40, comma 1 del medesimo D.Lgs..
Nella fattispecie risultava accertato in fatto, dalla polizia giudiziaria, che le fatture esibite erano state intestate ad una ditta che, dalle verifiche espletate, non risultava aver effettuato alcun acquisto e non era, pertanto, destinatala del prodotto trasportato.
Dette fatture, dunque, contenevano indicazioni non veritiere ed in ogni caso, anche se autentiche, non avrebbero comunque consentito di individuare i soggetti effettivamente interessati all'operazione di trasporto come previsto dalle disposizioni appena richiamate, atteso che la polizia giudiziaria intervenuta aveva accertato la presenza del mezzo all'interno di altra azienda ove, secondo quanto riportato dal Pubblico Ministero ricorrente nella ricostruzione dei fatti, la persona presente era stata interpellata in merito al luogo dove scaricare il combustibile.
Tale evenienza consentiva pertanto il sequestro e avrebbe dovuto essere diversamente valutata dai giudici del riesame.
8. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Pescara.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2014