Sentenza 4 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4926 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
1 4 926 /0 1 IN NOME EL POR LO TALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRETTI M SEZIONE PRIMA CIVILE SWAP Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NULLITA' - Presidente R.G.N. 13435/99Dott. Giovanni OLLA Cron.10621 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rep. 1732 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 09/10/00 Dott. Donato ConsigliereGIULIANI Dott. Paolo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio_ dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENT ENZA per diritti L. $2000 #14 APR 2007 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE EDILFINANZIARIA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASIAGO 8 presso l'avvocato STANISLAO LIRE 3000 CANCELLERIA AURELI, che la rappresenta e difende unitamente giusta procura in CALTABIANO, all'avvocato ALBERTO calce al ricorso;
CG508802 ricorrente 8803
contro
CG508777 FALLIMENTO GESTIVAL SpA, in persona del Curatore, CG508778 elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FRIGGERI 106, presso l'avvocato MICHELE TAMPONI, che lo rappresenta 2000 PAOLO MANETTI, 1760 e difende unitamente all'avvocato -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICI CCNE giusta delega a margine del controricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. Aut
- controricorrente -
froce per diritti L. avverso la sentenza n. 577/99 della Corte d'Appello di il IL1. CANC LIERE FIRENZE, depositata il 13/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 udienza del 09/10/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Caltabiano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Manetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. JAMPONÍ per diritti 1200C. il IL CANCELLIERE V183173 CL 1000 CANCELLERIA CANCELLERIA LIRE 1000 LIRE 2000 CANCELLERI CANCELLERIA V/837735 CANCELLERIA AU085203 CANCELLERIA 1931940 BE148308 DE339031 כשאל 118311 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 27.2.1996 ai sensi dell'art. 98 L.F. la soc. Edilfinanziaria S.p.a. propose dinanzi al Tribunale di Firenze opposizione allo stato passivo del fallimento della soc. Gestival s.p.a., dal quale era stato escluso il credito di £. 4.809.460.315, essendosi ritenuti nulli i contratti di domestic indexed lira swap, da cui era scatu- rito, per essere stati conclusi con soggetto diverso da una società di intermediazione finan- ziaria (SIM). Il Tribunale di Firenze con sentenza 26.11/23.12.1997 respinse la opposizione. Dopo aver premesso che è contratto di swap quello in cui le parti convengono di scambiarsi, in una o più date prefissate, somme di danaro applicando due diversi in termini di tassi di interesse o diparametri - cambio ad un identico ammontare di riferimento, con il pagamento alla scadenza concordata di un eimporto di base netta, in forza di compensazione, rilevato che la Gestival aveva garantito alla SOC. Edilfinanziaria il rischio del cambio relativo alla restituzione di un finanziamento, regolando alla scadenza il differenziale determinato dalla varia- zione di cambio, nel senso che in caso di deprez- zamento della lire la Gestival avrebbe pagato la 3 differenza necessaria per acquistare la valuta estera da restituire e in caso di apprezzamento avrebbe riscosso la differenza attiva;
nonché considerato che quei contratti non potevano essere conclusi se non da una società Sim, cui erano riservati ai sensi dell'art. 2 L.
2.1.1991 n. 1, e che la Gestival, non essendo iscritta nell'apposito albo, aveva violato la riserva, penalmente sanzionata dall'art. 14 della legge, rilevò il tribunale che i contratti in questione erano nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c.. Contro la sentenza la SOC. Edilfinanziaria propose impugnazione che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 2.3.1999 respinse, conside- rando che il contratto de quo è compreso tra quelli riservati in via esclusiva alle società di intermediazione finanziaria, attesa la esigenza della legge 2.1.1991 n. 1 di disciplinare i comportamenti degli intermediari che operano nel mercato;
per cui la loro stipula era nulla, essendo avvenuta in violazione di tale riserva. Ha proposto ricorso per cassazione la Edilfinanziaria con un motivo, cui ha resistito il fallimento della SOC. Gestival;
entrambi hanno depositato memorie. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Denunzia la ricorrente la violazione falsa applicazione dell'art. 1418 C.C.. Rileva la erro- neità dell'assunto della sentenza impugnata, che ha ricavato dalla premessa della riserva in favore delle S.I.M. della legge 1/1991 la conseguenza della nullità dei contratti conclusi dalla Gestival, omettendo di considerare che la illiceità dell'attività non si traduce nella illiceità e nullità dei singoli atti compiuti. Peraltro, pur ammettendo che di nullità si tratti, essa sarebbe relativa e potrebbe essere invocata dal solo risparmiatore, non dai terzi interessati, né hy rilevata di ufficio. Il ricorso è infondato e va respinto. हु Non nega la ricorrente che i contratti di cui trattasi siano regolati dalla legge 2.1.1991 n. 1, che reca la "disciplina dell'attività di interme- diazione finanziaria e disposizioni sull'organiz- zazione del mercato mobiliare", la quale riserva la attività diretta alla loro conclusione alle società di intermediazione mobiliare - Sim e cioè a soggetti iscritti in appositi albi, muniti di autorizzazione e sottoposti a vigilanza;
ma conte- sta le conclusioni della sentenza impugnata, che dalla illiceità dell'attività, compiuta abusiva- mente e per la quale l'art. 14 della legge prevede la sanzione della reclusione e della multa a carico dei responsabili, ha desunto la nullità dei singoli atti о contratti nei quali essa è consistita, assumendo che l'autorizzazione nella specie mancata, al pari della iscrizione sia finalizzata a consentire l'esercizio dell'attività а certe condizioni, non già ad escluderlo in assoluta. Argomenta, a tososter o di tale tesi, dalla disci- plina delle attività bancarie ed assicurative, all'uopo invocando, rispettivamente, dottrina e giurisprudenza di questa Corte ed assume che, in difetto di previsione normativa, la nullità non possa essere ritenuta né ricavata dalla esistenza della sanzione penale, che colpisce l'esercizio dell'attività e non il negozio che essa produce, il quale, pur а fronte della sanzione predetta, può essere civilisticamente valido ed efficace, tanto più quando ad essere punt non è il comportamento negoziale di entrambe le parti, ma quello di una sola. La tesi non può essere condivisa, né quando contesta che la riserva in favore delle SIM della attività sia parametro utile per giudicare della 6 validità dei contratti;
né quando trae argomento da istituti diversi, ovvero considera - in termini generali 1 non decisiva la comminatoria penale dell'attività ai fini della validità del negozio;
né, infine, laddove nega la invalidità assoluta di esso, per il fatto che la illiceità del compor- tamento sia stata di una sola delle parti. Per una corretta soluzione del problema indispensabile muovere dalla formula dell'art. 1418 c.c. che, dopo avere al primo comma stabilito che è nullo il contratto contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente, al terzo comma aggiunge "il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge". Tuttavia, se è necessario richiamarsi alla legge per decidere - o annullabilità tale richiamo non della nullità offre sempre sicure soluzioni per l'ambiguità o la insufficienza delle espressioni usate dal legisla- tore, per cui diventa indispensabile valutare, ogni qualvolta vi sia difformità tra fattispecie e schema normativo, se invalidità sussista e quale ne sia la portata, utilizzando come criterio di individuazione la natura degli interessi tutelati quadro dei valori dell'ordinamento, progres- nel sivamente ampliato dai nuovi interessi che tendono 7 a realizzarsi secondo diritto e che meritano di essere protetti in modo maggiore minore, a seconda che corrispondano meno agli interessi generali della collettività. La nullità, pertanto, diventa come osservato - uno strumento di controllo normativo in dottrina insieme ad altri, a non ammettere alla utile, tutela giuridica interessi in contrasto con i valori fondamentali del sistema e si differenzia dalla annullabilità, non solo perché l'atto è difforme dallo schema legale e pregiudica gli interessi del suo autore, ma perché mette a rischio il cui i valori preminenti della comunità, contrasto costituisce la ragione dell'impedimento che l'ordinamento oppone alla efficacia giuridica tipica degli atti. Superata la concezione individualistica, fonda- ta esclusivamente sul valore della autonomia pri- vata, la valutazione della nullità del negozio si è così giovata del criterio del riscontro della influenzato da scelte sociopo-utilità sociale, litiche, che è divenuto indice del giudizio di meritevolezza degli interessi delle parti, rispetto ai valori perseguiti dalla comunità, al punto che l'ordinamento, ove quel riscontro sia negativo, non 8 assegna ad essi alcuna tutela ed anzi assoggetta alla sanzione della nullità l'atto compiuto per realizzarli. In sostanza elemento qualificante della validità non è più la tutela dell'interesse del contraente, ma quella degli interessi generali, che vengono preservati anche dalle iniziative individuali, prescindere dalle l punto da a posizioni che in riferimento all'atto assume la - che pure la norma intende proteggere in parte nome della equità, correttezza e stabilità dei rapporti sociali. E la circostanza che spano sempre maggiori le sollecitazioni in tal senso della collettività finisce per accrescere le ipotesi della nullità dei negozi, progressivamente ridu- cendo lo spazio della autonomia privata. Tale impostazione dogmatica è in linea con il E diritto positivo e -con le norme citate artt. 1418 commi 1 e 3 - posto che è pur sempre il C.C. diritto oggettivo a stabilire, anche in situazioni di contrasto con norme imperative, se assegnare tutela ed efficacia a fattispecie difformi dallo schema legale, sebbene in tal caso la sanzione della nullità, derivando automaticamente dalla previsione normativa, necessiti di una disposizione contraria perché resti inattuata. 9 A tale stregua il compimento dell'atto contro il divieto legale genera ipotesi di nullità, c.d. virtuali, proprio perché non necessitano di comminatorie di legge (Cass. 2493/1972; espresse 2545/1970) - a fronte di quelle testuali dei commi II e III dell'art. 1418 C.C. semprechè il controllo della natura della disposizione violata porti а verificare che l'interesse sotteso sia pubblico e non privato (Cass. 3266/1986; 6721/1985; 3642/1985), da un lato ciò corrispondendo al prin- cipio che la violazione di una norma positiva, penalmente, non dà luogo anche se sanzionata a nullità del contratto compiuto, necessariamente per via dell'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", il quale lascia margine a meccanismi इ positivamente introdotti, per realizzare egualmente gli effetti del negozio, in considerazione degli apprezzamenti, discrezionalmente compiuti dal legi- slatore, dei valori giuridici tutelabili Khita;
e dall'altro al dato positivo espresso dal combinato disposto del primo e del terzo comma dell'art. 1418 c.c., secondo cui la mancanza di una espressa sanzione di nullità dell'atto negoziale, in conflitto con il divieto, non è rilevante ai fini della nullità, sopperendovi la norma predetta, 10 che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi assoluti non si accompagna una previsione di nullità (Cass. 6691/1987; 6601/1982; 5311/1979; 1901/1977). Ne consegue che, love le norme imperative siano in linea generale inderogabili dalla volontà dei privati, in relazione a tali valori, tutto ciò che sia programmato o compiuto in contrasto con essi è interamente nullo, necessariamente estendendosi la illiceità della condotta all'atto compiuto, per il rilievo che la sanzione di invalidità ha in relazione all'interesse perseguito dalla norma, che risulterebbe frustrato, ove si accedesse alla tesi proposta dalla ricorrente della distinzione tra attività illecita ed atto valido, non potendo l'ordinamento tutelare l'autonomia provata 建工 momento in cui persegue interessi che contrastano con valori socialmente rilevanti e per i quali ha posto il divieto di operare, а causa della danno- sità sociale di quella attività, che vano sarebbe sottoporre a sanzione penale, se poi raggiungesse il fine di conservare gli effetti degli atti compiuti, che l'ordinamento ha manifestato di rifiutare. 11 Ciò posto, con riguardo alla fattispecie in esame non par dubbio che la normativa introdotta dalla legge 2.1.1991 n. 1 considerti interessi di carattere generale, che vanno dalla tutela dei risparmiatori uti singuli, a quella del risparmio pubblico, come elemento di valore della economia nazionale, а quella della stabilità del sistema finanziario, come considerata dalla direttiva 93/22 CEE del 10.5.1993; alla esigenza di preservare il mercato da inquinamenti derivanti dall'impiego di risorse provenienti da circuiti illegali, a quella di rendere efficiente il mercato dei valori mobiliari con vantaggi per le imprese e per la economia pubblica, interessi tutti chiaramente prevalenti su quelli del privato, che pure di riflesso ne rimane tutelato, e che attribuiscono alla iscrizione nell'albo, alla autorizzazione, ai successivi controlli una valenza che trascende la formale e ordinata gestione dell'attività ed investe l'atto in cui essa si sostanzia, essendo interesse dell'ordinamento rimuoverlo, per le turbative che crea sul sistema finanziario generale. Né può condividersi l'assunto che i contratti di swap richiedano solo che esista il soggetto 12 impresa, cui l'autorizzazione gioverebbe sempli- cemente a rimuovere gli ostacoli giuridici allo esercizio dell'attività, che di per sé l'impresa è bene in grado di svolgere. Tale affermazione infatti contraddetta proprio dalla natura degli interessi protetti, che la legge dimostra di voler tutelare, stabilendo la riserva in favore delle Sim (art. 21° comma L. 1/1991); prevedendo per esse la iscrizione in un albo apposito, istituito presso la OB (art. 3), ed una espressa autorizzazione con la specificazione delle attività - tra quelle menzionate nell'art.
1 - per le quali essa rilasciata, in base all'accertamento di una serie di requisiti che attengono alla struttura dell'ente autorizzato;
al suo capitale;
e, in termini di professionalità ed onorabilità (art. 1 lett. C L. 23.3.1983 n. 77, richiamato dall'art. 3 citato), agli organi di gestione e persino ai soggetti che in virtù della partecipazione al capitale, in via diretta o per interposta persona, o per il tramite di società fiduciaria di società controllata, ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società; stabilendo che l'esercizio dell'attività sia "soggetto alle disposizioni della presente legge", al punto da 13 identificare l'attività di intermediazione esclu- sivamente con quella che si svolge in conformità alla normativa;
imponendo controlli e limitazioni (artt. 2 e ss.), oltre all'obbligo per le società di intermediazione di avvalersi esclusivamente della opera di promotori finanziari iscritti nello albo unico nazionali dei promotori, anch'esso istituito presso la OB (art. 5 commi I e V), previa verifica, anche in tal caso, di specifici requisiti di onorabilità e professionalità, con la previsione, anche per essi, della riserva di attività e delle sanzioni penali di cui all'art. 14 (art. 5 comma X); prevedendo che la attività di gestione dei patrimoni e di negoziazione dei valori mobiliari (artt. 8 e 11) sia svolta nel rispetto di regole, considerate imperative al punto che i patti in deroga sono espressamente sanzionati da nullità (art. 8 comma IV e art. 11 comma 11). E la circo- stanza che la vigilanza della OB e della Banca d'TA (art. 9) sia finalizzata al rispetto di regole di comportamento, volte a garantire, tra l'altro, "che nello svolgimento delle suddette attività non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività"; il rispetto delle modalità di 14 negoziazione prescritte per i mercati regolamen- tati", "la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite, che devono essere conservate per i periodi prestabiliti" (lett. b, e f art. 9); e abiliti l'organo che la esercita alla sospensione sino a 60 gg. dell'attività, ove siano accertate irregolarità gravi o gravi violazioni di legge, di regolamenti o di disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza e comunque ogniqualvolta richieda "la tutela del pubblico risparmio" lo (art. 13 comma II), conferma che la natura degli interessi tutelati trascende quelli della clientela ed ha ad oggetto quelli generali della regolarità dei mercati e della stabilità del sistema finan- ziario, espressamente considerati fal disposto dello Why V ° comma, in cui i pericoli ad essi art. 13 relativi e connessi alle irregolarità e violazioni accertate giustificano l'intervento del Ministro del Tesoro per la cancellazione dell'albo della Sim e la nomina di un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti della società. Tale norma da un lato evidenzia la rilevanza pubblica di quei valori e dall'altro fornisce argomento testuale, seppure indiretto, alla tesi della nullità assoluta dei 15 contratti stipulati dall'intermediario abusivo, posto che, nel momento in cui prevede per quello iscritto, la cui condotta non si sia conformata ai precetti di legge e di regolamento, l'obbligo di restituzione dei patrimoni dei clienti della società, incide sui rapporti negoziali instaurati, sanzionandone la improseguibilità con la rescis- sione di quelli in corso, sì dà privare di valenza giuridica gli atti futuri che fossero compiuti nell'esercizio della attività non più consentita;
a riprova che nella fattispecie in esame l'attività non consentita genera contratti nulli. Per tale verso non sono utilizzabili gli arresti giurisprudenziali in merito alla attività Wy assicurativa (Cass.12910/1995; 586/1995; 3096/1992; 1150/1977; 3291/1973), dai quali la ricorrente trae argomento favorevole alla tesi della validità dei contratti. L'art. 75 T.U. 13.2.1959 n. 449, sullo esercizio delle assicurazioni private, stabilisce che "i contratti di assicurazione stipulati....... presso imprese che opera in violazione delle dispo- sizioni del presente testo unico sono risoluti, su semplice denuncia del contraente", così individuando, tra quelle previste dall'ordinamento, la reazione di minor rigore e con effetti ex nunc, 16 dal legislatore dell'epoca apprezzata come suffi- ciente reintegrare laa situazione creata dalla violazione della norma, lasciata alla determi- nazione dell'interessato e chiaramente predisposta alla sua esclusiva tutela. Quanto ai contratti conclusi dal banchiere di fatto, la invalidità per difetto del presupposto soggettivo, costituito dalla qualitàgiuridico formalmente riconosciuta alla banca dalla autoriz- non èzazione ad operare nel settore del credito, contraddetta, ma anzi confermata dalla circostanza che quei negozi siano validi in quanto ascrivibili alla categoria generale dei contratti di deposito o di mutuo una volta che resti ferma la esclusione di validità sub specie degli artt. 1834 - 1860 c.c.. Né giova alla tesi della ricorrente l'art. 18 D.L.gvo 23.7.1996 n. 415, entrato in vigore il 1.9.1996, che, nel recepire la direttiva 93/22/CEE del 10.5.1993, relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari, e quella 93/6/CEE del 15.3.1993, relativa alla adeguatezza patrimo- niale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, ha in larga parte sostituito la normativa sulle SIM. Prevede tale norma due ipotesi di nullità, in riferimento ai contratti stipulati 17 dai soggetti regolarmente abilitati, di cui agli artt. 2 e 23 del citato decreto e 106 ss. T.U. in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgvo 1.9.1993 n. 385, aventi ad oggetto i servizi previsti dal decreto 415: e cioè la mancanza della forma scritta e il rinvio ad usi per la determi- nazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico;
aggiungendo al terzo comma che essa può essere fatta valere solo dal cliente. A fronte di tale disposizione, che commina la nullità a tali contratti, benchè stipulati da soggetti debitamente autorizzati, la tesi che restino esclusi dalla sanzione di nullità, in via generale, quelli stipulati da intermediari abusivi è doppiamente incongruente, perché suppone la indifferenza del sistema civilistico agli atti compiuti in violazione di norme penali di rilevanza maggiore rispetto a quella testè richiamata, civi- listicamente sanzionata, e perché conferisce vali- dità piena ai negozi, privi di forma scritta, e alle pattuizioni che rinviano agli usi con riguardo allo oggetto suindicato, una volta che risultino compiuti da coloro che abbiano operato contra legem. Né potrebbe sostenersi la irrilevanza della 18 in quanto entrata in norma esaminate, per essere vigore 1'1.9.1996 alla disciplina che estranea cui è causa, poiché nello regola gli atti per impianto del decreto 415/1996 il principio della nullità dei negozi posti in essere dai soggetti non abilitati è rimasto inespresso quanto nella legge 1/1991, pur operando, come il Collegio ritiene abbia operato, per i contratti stipulati sotto il precedente regime quanto sotto il successivo;
sicchè la citata disposizione, lungi dal contraddire quella nullità, la ribadisce, attra- verso la configurazione di ulteriori ipotesi di in quanto rivolte invalidità, di minore gravità, palesemente alla tutela di interessi inferiori rispetto a quelli più sopra analizzati, posto che è dato solo al cliente il potere di farla valere. Né è condivisibile l'argomento difensivo, secondo il quale, perché si ritenga vietato il contratto e risulti quindi nullo, Occorre che sia punito il comportamento negoziale di entrambe le parti, per cui nelle fattispecie negoziali pluri- soggettive l'antigiuridicità penale della condotta di una parte non si comunica all'altra e quindi non investe il negozio. Nella specie la nullità è stata, infatti, desunta dalla natura imperativa 19 -della norma, che fa divieto a chiunque siano i soggetti che intendono esercitare professional- mente, nei confronti del pubblico, le attività di intermediazione mobiliare, siano le controparti, -pur se esenti da sanzione penale di stipulare i contratti di swap e ogni altro previsto dall'art. 1 L. 1/1991, nonché dalla generalità degli interessi tutelati (Cass. 6601/82) e non solo dalla condotta criminosa di uno dei contraenti, la quale rileverebbe in senso contrario solo se la sanzione fosse concepita in funzione della tutela esclusiva dell'altro. Assume, tuttavia, la ricorrente che quand' anche ravvisasse una ipotesi di nullità, non si si tratterebbe di nullità assoluta, ma relativa, invocabile dal solo risparmiatore;
ma la tesi contraddetta proprio dalle considerazione che precedono. Al di là della configurabilità in astratto della categoria delle nullità relative si è osservato in dottrina che la nullità, essendo una qualificazione negativa del negozio, non può che essere unica di fronte a tutti, per cui, avendo carattere obiettivo non è concettualmente possibile parlare di nullità relativa - il problema si traduce in termini di legittimazione ad esperire 20 l'azione, alla stregua del disposto dell'art. 1421 C.C., e in ordine ad essa l'argomento che abilitat o sia solo il risparmiatore, in quanto unico interessato a far valere la nullità, costituisce una petizione di principio, giacchè suppone quanto invece avrebbe dovuto essere dimostrato e cioè che 120000 l'interesse alla rimozione dell'atto sia solo suo. 370000 Le considerazioni svolte più sopra, che hanno evidenziato l'ampiezza degli interessi protetti, giovano a disattendere il rilievo della ricorrente e al rigetto delle sue censure. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Roma 9 ottobre 2000 Il Relatore Il Presidente Buurter CANCELLERIA From- 4 APK 2001 IN DEPOSITATA IL CANCELLIERE Marie био Oggi, JE OY UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 7 MAG. 2001 Registrato ing E Serie Alvercates. 370 cus4 L L E al n.' 200 D (lire Trecento setto. Mangh p. Dirigento Area Servizi (D.ssa Maria pazia CHFILIPPO) 11 Responsabile Servizio Atti Giudiziari D A RACCICHINI)