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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/11/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De UC Presidente Relatore
GI TO IC
Valeria Monti IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 891/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. VAPPINA FABRIZIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … premesso - che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di presentazione del ricorso e da allora non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che con atto notarile i coniugi hanno già provveduto a regolare gli accordi inerenti alla casa coniugale in conformità alle condizioni di separazione nn. 1), 2), 3), e 4) oggetto di omologa alle quali è stata data attuazione mediante l'atto notarile di cessione della quota di proprietà dell'immobile;
... (omissis) ... 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi ciascuno di scegliersi la propria residenza;
2) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e rinunciano a qualsiasi contributo al mantenimento. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ACI CASTELLO (CT) in data 14/05/2007 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 6, Parte I, Anno 2007) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ACI CASTELLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 20/11/2025.
Il Presidente
SS De UC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De UC Presidente Relatore
GI TO IC
Valeria Monti IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 891/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. VAPPINA FABRIZIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … premesso - che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di presentazione del ricorso e da allora non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che con atto notarile i coniugi hanno già provveduto a regolare gli accordi inerenti alla casa coniugale in conformità alle condizioni di separazione nn. 1), 2), 3), e 4) oggetto di omologa alle quali è stata data attuazione mediante l'atto notarile di cessione della quota di proprietà dell'immobile;
... (omissis) ... 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi ciascuno di scegliersi la propria residenza;
2) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e rinunciano a qualsiasi contributo al mantenimento. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ACI CASTELLO (CT) in data 14/05/2007 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 6, Parte I, Anno 2007) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ACI CASTELLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 20/11/2025.
Il Presidente
SS De UC