Sentenza 9 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
N E 5 L O 6 B . E e N l E a t N s o O 4 I p 6 T 1 a A - 1 R m REPUB0344 8 /0 1 T e 1 1 S t - I s i 4 G s 2 E l P . a L A e D 3 h 2 c E i T f . i IN OLO BALIANO N T d E o R S E m A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.08957/98 Dott. Pasquale REALE Presidente Cron.7185 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep. DottDott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 19/12/00 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzioni amministrative SENTENZA sanitarie sul ricorso proposto da: TR CO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 67, presso l'avv. Raffaele Condemi, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Michele Cimadomo giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE di POTENZA, in persona del Sindaco p.t. intimato avverso la sentenza del Pretore di Potenza n.90 del 24.2/16.3.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 6/2468 udienza del 19/12/00 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Rocco Michele Cimadomo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 24.2/16.3.98 il Pretore di Potenza rigettava l'opposizione proposta da TR OM avverso la ordinanza ingiunzione del Sindaco di Potenza, che irrogava la sanzione di lire 5.000.000 per violazione del dpr 322/82 consistente nella fornitura, da parte della società Icas s.r.l., di cui il OM era legale rappresentante, di prodotti caseari non recanti, nella etichetta, le prescritte indicazioni. Rilevava la sentenza che la ingiunzione era stata emessa nei confronti del OM non come persona fisica, ma come legale rappresentante della società e che il fallimento della società, pronunciato con sentenza 1840/93 del tribunale di Roma, non estendeva i suoi effetti nei confronti del OM. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione TR OM avanzando, con atto notificato al Sindaco -nel domicilio eletto presso l'ufficio legale del comune- il 29.4.98, un motivo di censura. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Caf Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in violazione degli artt. 18 e 22 della 1.s. 689/81 nonché in carenza e contradditorietà di motivazione. Anzitutto, la ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti del OM in proprio e non quale rappresentante della società, ed è perciò errata l'affermazione della sentenza che l'ingiunzione è stata emessa nei confronti del OM quale legale rappresentante della società; in secondo luogo, se l'ordinanza fosse stata emessa nei confronti del OM quale legale rappresentante della società, il Pretore avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della ordinanza a seguito del fallimento della società. Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 6.3 1.s. 689/81 la responsabilità dell'infrazione ricade sull'autore della stessa, mentre la società può essere chiamata a rispondere, ma solo in via solidale (S.U. 5357/94). La qualità di legale rappresentante o di dipendente della società è elemento costitutivo della responsabilità diretta della persona fisica ed è in tal senso che va letta l'affermazione (che potrebbe essere, altrimenti, fraintesa) della sentenza, che l'ingiunzione è stata emessa nei confronti del OM "non quale persona fisica, ma quale legale rappresentante della società ICAS". Infatti -dovendo il provvedimento essere interpretato nel suo contesto e non per frasi estrapolate- la sentenza nega la rilevanza del fallimento della società, perché "l'ingiunzione è stata emessa nei confronti di OM TR, che è soggetto diverso dalla società di cui ricopriva la carica di legale 3 rappresentante e nei cui confronti, pertanto, non si estendono gli effetti del fallimento della società", in tal modo chiarendo la portata della affermazione in precedenza richiamata. In sintesi, l'infrazione è addebitata al OM in quanto rappresentante dell'ente ed è superfluo richiamare i compiti di costante vigilanza che, a chi assume tale veste, incombono- mentre all'ente non è stato ingiunto il pagamento che, nella sua veste di responsabile solidale, poteva essergli chiesto. E' chiaro, perciò, che l'ingiunzione è stata emessa nei confronti del OM, quale persona fisica titolare dell'organo di rappresentanza legale della società e non nei confronti della società di cui il OM ha la rappresentanza: ed in tal senso si è espressa la sentenza impugnata. Non luogo a provvedere sulle spese, perché il Comune non si è costituito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 19 dicembre 2000 везли Тен Il Presidente Cons.est. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 139 Prime Sezione Civils Depositate in Cancelleria IL CANCELLIERE 59 MAR. 2001 Andrea Bianchi IL CANCELLIERE I L L 9 O 8 B 6 E . le E N a N n , IO e 1 p 8 Z 9 A a 1 R m - T te 1 IS 1 is G - E s 4 R 2 l a . A L D e h E ific 3 T 2 N . d E S T o E R m A Caf