Sentenza 22 settembre 2009
Massime • 1
La trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276, comma primo ter, cod. proc. pen., la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2009, n. 42017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42017 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE AN - Presidente - del 22/09/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1069
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 18706/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DELLA OC UMBERTO, N. IL 19/09/1988;
avverso l'ordinanza n. 1496/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, pronunciata il 06/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI:
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. GALASSO AURELIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione DE CC Umberto avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 6 marzo 2009 con la quale è stata confermata quella del locale Gip che, in relazione alle contestazioni di reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, gli aveva applicato dapprima la misura degli arresti domiciliari e, successivamente, per la violazione degli obblighi, come previsto dall'art. 276 c.p.p., la più grave misura della custodia in carcere.
Il Tribunale del riesame aveva ritenuto esistenti tanto i gravi indizi di colpevolezza quanto le esigenze cautelari con riferimento sia alla prima che alla seconda ordinanza.
Deduce:
1) la nullità assoluta della udienza camerale fissata per l'interrogatorio di garanzia e la "invalidazione dell'intero procedimento de libertate" dal momento che l'avviso per la udienza destinata al detto interrogatorio - al quale egli non si era presentato - non recava alcuna autorizzazione a spostarsi con mezzi propri ne' ordine di traduzione;
inoltre il detto interrogatorio era stato disposto il settimo giorno dopo la notifica del provvedimento cautelare e quindi oltre il termine di legge;
2) la violazione dell'art. 309 c.p.p. per avere, i giudici del tribunale del riesame, pronunciato il provvedimento di loro competenza il 6 marzo 2009, e cioè oltre i quindici giorni dalla notifica del provvedimento cautelare (18 febbraio 2009);
3) la violazione dell'art. 276 c.p.p., comma 1 ter e il vizio di motivazione. Gli elementi indizianti che dovrebbero riguardare il ricorrente non erano stati analizzati separatamente da quelli concernenti il fratello AN;
deduceva anche la assenza di valutazione riguardo all'aggravamento della misura cautelare disposto dal Gip in base alla norma citata.
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo si osserva in primo luogo che, secondo quanto osservato anche dalle Sezioni unite di questa Corte, le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, secondo le previsioni contenute nel titolo primo del libro quarto del codice di procedura penale, non intaccando l'intrinseca legittimità
del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura coercitiva, devono essere fatte valere avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, attraverso la richiesta di revoca contemplata dall'art. 306 c.p.p.; tuttavia, allorché la questione di inefficacia sia stata proposta, insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, con il ricorso per Cassazione, deve ritenersi attratta da questo e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità affinché non sia ritardata la decisione "de libertate" che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede (Rv. 205255). Avendo il ricorrente posto, nel terzo motivo, anche questioni riguardanti al originaria legittimità della misura, la questione sulla inefficacia sopravvenuta va dunque, sotto tale profilo, ritenuta ammissibile. Essa è tuttavia infondata perché nel verbale di udienza camerale del 25 febbraio 2009 il Gip ha dato atto della assenza dell'imputato e del fatto che era stato avvisato della autorizzazione concessagli ad ivi recarsi senza scorta. Trattandosi di attestazione formulata in un verbale che ha connotati di atto pubblico ed è destinato a provare la verità di quanto in esso il pubblico ufficiale afferma, non vi è ragione per disattenderne il contenuto soprattutto in ragione del carattere del tutto generico della affermazione del ricorrente.
In ordine al secondo profilo dello stesso motivo deve rilevarsi che la questione posta dal ricorrente poggia sulla premessa che l'interrogatorio di garanzia avrebbe dovuto essere disposto prima del 23 febbraio 2009 poiché in quella data scadeva il termine di cinque giorni che il codice fissa con decorrenza dalla esecuzione della misura cautelare.
Senonché deve osservare che tale doglianza è assolutamente priva di fondamento. Infatti il termine di cinque giorni per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia è fissato, dall'art. 294 c.p.p., comma 1, soltanto con riferimento alla adozione della misura cautelare della custodia in carcere.
Ma quando, come nel caso di specie, la misura cautelare per la quale era stato disposto l'interrogatorio di garanzia è quella degli arresti domiciliari, il termine previsto dal legislatore è quello di dieci giorni (v. art. 294 c.p.p., comma 1 bis), nella specie rispettato.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Basterà osservare al riguardo che l'art. 309 c.p.p. - che secondo il ricorrente sarebbe stato violato quanto al rispetto dei termini previsti nei suoi commi 5 e 10 - dispone, ai commi 4 e 5, che il termine di cinque giorni per l'inoltro degli atti da parte della autorità procedente decorre dalla presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria del Tribunale e non dalla esecuzione o notificazione della ordinanza cautelare. Inoltre, dalla ricezione di tali atti decorre l'ulteriore termine di dieci giorni previsto dal comma 9 per la emissione della ordinanza conclusiva della procedura. Nella specie, la presentazione della richiesta di riesame risale al 23 febbraio 2009 e il dispositivo è stato depositato il 6 marzo successivo, nel rispetto dunque dei predetti termini di legge. Il terzo motivo è inammissibile per genericità.
Il Tribunale del riesame ha posto in evidenza una serie di elementi coinvolgenti, con pari responsabilità ed in pari ruolo, la posizione dei fratelli DE CC in ordine ai quali ha affermato di avere accertato la costante presenza nel domicilio dei vertici della organizzazione, TE LU e De CI NA, domicilio trasformato in una e propria centrale operativa per il confezionamento e lo spaccio dalla sostanza stupefacente. Una simile motivazione non è in sè illegittima ne' apparente poiché, come osservato da questa Corte, è vero, in primo luogo, che nel caso in cui il provvedimento cautelare riguardi una pluralità di indagati per concorso in uno o più fatti illeciti collegabili tra loro, l'onere posto a carico del giudice di merito, di dare logica e sufficiente spiegazione delle ragioni che lo hanno condotto a ritenere la sussistenza dei gravi indizi per ciascuno degli imputati non si può dire soddisfatto ne' attraverso l'indicazione degli elementi indizianti di carattere oggettivo, ne' a mezzo della indicazione di elementi che sono in particolare riferibili a una parte soltanto o alla maggior parte degli indagati stessi. Tale principio si specifica però con la ulteriore osservazione per cui occorre che la motivazione indichi, per ciascuno degli indagati, i particolari elementi che possono far desumere la sua specifica colpevolezza ovvero le ragioni per le quali gli elementi a carico di uno o più indagati sono capaci di rappresentare collegamenti anche a carico degli altri indagati non direttamente investiti da quei fatti e comportamenti (Rv. 195785).
Per contro, ove la motivazione adottata non ricalchi tale schema e appaia affetta da lacune o manifeste illogicità, è onere dell'interessato dedurre e far emergere una simile eventualità allegando circostanze in fatto e di diritto connotate da specificità, secondo le norme che dettano in generale i criteri di ammissibilità delle impugnazioni.
Nella specie ad un simile onere il ricorrente si è sottratto, essendosi limitato a sostenere in termini vaghi e senza tenere conto, invece, della motivazione, che non si sarebbe fatta distinzione fra le due posizioni.
Quanto infine alla valutazione sull'aggravamento della misura cautelare, questo Collegio condivide e ripropone l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, l'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, rende obbligatoria la revoca degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata l'avvenuta trasgressione, possa essere riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (Rv. 238734). Giova aggiungere - attesa la enunciazione anche di un principio apparentemente più elastico nella sentenza della 6, sez. n. 21487 del 2008 - che l'interpretazione che qui si accredita non presenta aspetti di dubbia costituzionalità come sostenuto dal ricorrente.
Invero la Corte costituzionale ha affermato, nella sentenza n. 40 del 2002, che l'art. 276 c.p.p., comma 1 ter integra, non irragionevolmente, un caso di presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, quando la misura si riveli insufficiente allo scopo, per la trasgressione al suo contenuto essenziale. Ha poi aggiunto che, una volta che alla nozione di allontanamento dalla propria abitazione si riconosca -come effettuato nella stessa sentenza n. 40 la valenza rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non è escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma impugnata assume a presupposto della sostituzione. Una simile affermazione, peraltro, non vale a contraddire la lettera della legge che impone ai giudice di disporre l'aggravamento quando abbia verificato una vera e propria "trasgressione", mentre vale, piuttosto, a sottolineare come sia onere del giudice verificare le caratteristiche strutturali della condotta dell'indagato e la sua idoneità ad essere qualificata come effettiva "trasgressione" nei termini di cui alla norma.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2009