CASS
Sentenza 3 aprile 2026
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 12611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12611 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AT CC nato a [...] il [...] ON IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile, limitatamente alla statuizione sul danno morale;
rigetto del ricorso nel resto. uditi i difensori: l'avvocato Giuseppe PESCE, che deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta. l'avvocato Giacomo MERLO, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12611 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 19/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, datata 18.03.2025, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado con cui CC LL e NI ON sono stati condannati per il delitto di cui all'art. 2634 cod. civ. in relazione al reato di infedeltà patrimoniale commessa ai danni delle società SE s.r.l. e SE SE s.r.l. ed assolti per altre condotte di infedeltà patrimoniale (capi b, c, d, e). Si è ritenuto sussistente il reato di infedeltà patrimoniale - commesso effettuando lavori di posa pavimenti avvalendosi di posatori dipendenti da tale ultima società, addebitandole i costi e accreditando alla diversa società SE s.r.I., riconducibile a LL, i corrispettivi - a carico di entrambi gli imputati. Il primo quale ideatore dei fatti e amministratore, anche formale per un consistente periodo di tempo, della SE SE s.r.l. e, di fatto, della società beneficiaria SE s.r.I.; la seconda, quale contabile della SE SE s.r.I., individuata come colei che ha attuato di volta in volta le condotte, dando indicazioni ai posatori circa quanto doveva essere riportato nelle diverse fatture, che redigeva direttamente a nome della società SE s.r.l. piuttosto che della SE SE s.r.I., modificando il sistema informatico di tale ultima società in modo da poter fare figurare agevolmente l'addebito di costi senza corrispondenza di committente e cantiere. 2. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, tramite l'avv. Giacomo Merlo, difensore di fiducia, con distinti atti di impugnazione. 3. Il ricorso di CC LL si snoda attraverso cinque motivi. 3.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2634 cod.civ., solo superficialmente ipotizzata. Mancherebbe la prova del presupposto del reato costituito dall'effettiva esistenza di un conflitto di interessi, non essendo sufficiente la sola probabilità di esso fra il disponente del patrimonio della società e la società stessa al momento del compimento della condotta tipica. Inoltre, non basterebbe la costituzione, da parte del ricorrente, di una società con oggetto sociale analogo a quello della società danneggiata, né costituiscono una prova sufficiente le dichiarazioni della teste RI, in posizione di conflittualità con l'imputato, al quale aveva intentato una causa civile risarcitoria. 3.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso eccepiscono violazione in legge in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., per la mancata assunzione di un testimone 2 decisivo e la mancata valorizzazione dei testi de relato: la teste principale, PI RI, si era limitata a riferire dichiarazioni altrui, precisamente dei posatori nel corso di indagini interne alla società, non confortate dall'esame dei testimoni di riferimento. L'argomento utilizzato dalla Corte territoriale per rigettare l'eccezione proposta in appello con riguardo alla mancata assunzione testimoniale del legale rappresentante della SE s.r.I., AS GU, teste decisivo e già ammesso ex art. 507 cod. proc, pen., è inesatto: non rileva, infatti, che avrebbe dovuto essere la difesa a indicare i testimoni diretti sulle medesime circostanze per le quali l'accusa aveva citato la teste de relato, poiché si sarebbe invece dovuto disporre l'accompagnamento coattivo, da parte del Tribunale, del teste di riferimento già ritenuto indispensabile. 3.3. Il quarto motivo di censura denuncia illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dei presupposti di legge del reato di infedeltà patrimoniale e del ritenuto danno all'immagine della società di cui l'autore della condotta abbia la disponibilità del patrimonio - elemento tipico espressamente previsto dalla norma incriminatrice - con corrispondente ingiusto profitto del quale questi si sia avvantaggiato. 3.4. Il quinto argomento di critica si duole del vizio di motivazione carente in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del ricorrente, pur se incensurato. 4. Il ricorso di NI ON si compone di quattro eccezioni difensive. 4.1. Il primo motivo di censura denuncia violazione di legge in relazione alla posizione di extranea al reato di cui all'art. 2634 cod. civ. della ricorrente, nei confronti della quale mancherebbe la prova dell'intesa con il concorrente qualificato (intraneo), al fine di commettere il reato proprio. Elemento distonico rispetto all'affermazione di responsabilità dell'imputata per tale delitto sarebbe rappresentato, poi, dall'assoluzione, con formula perché il fatto non sussiste, dalla contestazione di cui alla lettera F dell'unico capo di imputazione, rappresentativa del profitto che ella avrebbe tratto dalla complicità con LL, vale a dire un aumento di stipendio da 2.342 a 3.170 euro. 4.2. La seconda ragione difensiva denuncia violazione di legge con riguardo alla valorizzazione dei testimoni de relato e al ruolo di concorrente dell'imputata: ella non avrebbe compiuto atti di disposizione di beni sociali, limitandosi ad un'attività burocratica che non può inserirsi nel cono d'ombra della norma incriminatrice. 4.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce omessa assunzione di prova decisiva quanto alla testimonianza di AS GU, invocata anche dal coimputato nel 3 est suo ricorso;
si tratta di un teste inascoltato in dibattimento, nonostante fosse stata disposta la sua audizione ex art. 507 cod. proc. pen.; un teste importante, che avrebbe dovuto riferire dell'eventuale, effettiva esistenza di incassi in favore della società SE s.r.I., beneficiaria degli atti distrattivi secondo l'ipotesi di accusa. 4.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia mancanza di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza tenere in conto l'incensuratezza della ricorrente ma solo l'assenza di elementi positivi. 5. In udienza dinanzi al Collegio è intervenuta la parte civile che ha depositato conclusioni anche scritte e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Prima di esaminare le censure proposte dai ricorrenti, e fatto salvo l'approfondimento successivo di specifici, ulteriori aspetti della fattispecie, va richiamata la linea interpretativa generale della giurisprudenza di legittimità per la sussistenza del reato di cui all'art. 2634 cod. civ., proprio degli amministratori, direttori generali e liquidatori. Al fine di renderlo configurabile occorrono: a) la ricorrenza, in capo all'autore del fatto, di un interesse in conflitto con quello della società; b) la "deliberazione" di un "atto di disposizione" di beni sociali;
c) un evento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla società amministrata;
d) il fine specifico - in capo all'agente - di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio (Sez. 5, n. 40446 del 04/06/2019, Polverino, Rv. 277430 - 01; Sez. 5, n. 37932 del 12/05/2017, Cuch, Rv. 270613 - 01; vedi anche Sez. 5, n. 28133 del 10/06/2025, Attivissimo, Rv. 288703 - 02 che ha ribadito come l'interesse in conflitto con quello della società, allo stesso modo del profitto ingiusto, può riguardare anche solo un terzo, sempre che l'autore della condotta sia a conoscenza di tale contrapposizione di interessi e, ciò nonostante, abbia la volontà precisa di favorire il terzo, in danno dell'ente per conto del quale opera). Si ritiene necessario un antagonismo di interessi effettivo, attuale e oggettivamente valutabile tra chi agisce e la società, a causa del quale il primo, nell'operazione economica che deve essere deliberata, si trova in una posizione antitetica rispetto a quella dell'ente (Sez. 2, n. 55412 del 30/10/2018, Rossi, Rv. 274253 - 01). Tale conflitto deve esistere prima del compimento dell'atto e non deve concretizzarsi solo con quest'ultimo (Sez. 5, Polverino, cit., in motivazione;
4 uto Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013 Anemone, Rv. 254312 - 01; Sez. 2, n. 40921 del 26/10/2005, Francis, Rv. 232525 - 01). L'oggetto della tutela consiste nell'integrità patrimoniale dell'ente amministrato, che può essere lesa dal soggetto attivo del reato nel momento in cui agisce perseguendo scopi incompatibili con l'interesse alla salvaguardia ed all'incremento del patrimonio sociale. Importante è anche ricordare come l'art. 2639 cod. civ. si combini con l'art. 2614 cod. civ. nell'individuare i soggetti autori del reato proprio e preveda che, per i reati previsti dal titolo del codice in cui è inserita anche la fattispecie in esame, «al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione»: in tal modo anche l'amministratore di fatto è inglobato nel novero degli agenti. 2. Nel caso di specie, gli imputati, con doppia pronuncia conforme di merito, sono stati condannati per il delitto (di cui alla lettera A dell'unico capo di imputazione) di cui all'art. 2634 cod. civ. in relazione al reato di infedeltà patrimoniale commessa ai danni delle società SE s.r.l. (che produce pavimenti autobloccanti, cordoli e blocchi di muratura) e SE SE s.r.l. (che si occupa della posa in opera di tali materiali), mediante esecuzione di lavori di posa di pavimenti, realizzati avvalendosi di posatori dipendenti di tale ultima società e di materiali non provenienti dalla produzione "SE", addebitandone i costi relativi alla citata società SE SE s.r.I., ma accreditando alla diversa società SE s.r.I., riconducibile anch'essa al ricorrente LL, i corrispettivi e, dunque, i guadagni. Con la medesima sentenza di primo grado i ricorrenti erano stati assolti per altre condotte di infedeltà patrimoniale (capi B, C, D, E, F). LL è stato individuato quale ideatore delle condotte di reato, commesse nelle sue qualità di amministratore formale per un consistente periodo di tempo e, successivamente, di presidente del Consiglio di amministrazione della SE s.r.l. e della SE SE s.r.I., nonché, contemporaneamente, di amministratore di fatto e titolare della società beneficiaria SE s.r.l. Dunque, l'imputato riveste il ruolo di "intraneo" del reato proprio, secondo quanto dettato dagli artt. 2634 e 2639 cod. civ. ON era stata responsabile amministrativa, con funzioni anche contabili, della SE SE s.r.l. ed è risultata concorrente "estranea" nel reato, poiché ha materialmente collaborato alla realizzazione delle condotte: ella ha dato indicazioni ai posatori su quanto doveva essere riportato nelle diverse fatture;
le ha redatte direttamente a nome della società SE s.r.l. piuttosto che della SE SE s.r.I., 5 modificando il sistema informatico di tale ultima azienda, cui aveva accesso, in modo da poter fare figurare agevolmente l'addebito di costi senza corrispondenza di committente e cantiere. I mancati incassi accertati per la società danneggiata sono stati valutati pari a 120.000 euro e gli addebiti di costi a circa 43.000 euro, per acquisto di materiali e lavoro di posatori, impiegati in cantieri, i guadagni dei quali non sono stati versati nelle casse della società. Si è raggiunta la prova che SE s.r.I perseguiva interessi in conflitto con SE SE s.r.l. (svolgeva medesima attività imprenditoriale nel medesimo ambito territoriale): secondo la sentenza impugnata, vi è prova in atti che le risorse economiche della società SE SE s.r.l. sono state sviate in favore della citata SE s.r.I., riferibile al ricorrente LL, per fini economici antagonisti. Alla luce di tali emergenze processuali si è ritenuto sussistente il richiamato reato di infedeltà patrimoniale a carico di entrambi gli imputati. 3. Il ricorso di CC LL è inammissibile nel suo complesso, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 3.1. Il primo argomento di censura è manifestamente infondato, reiterativo di obiezioni già espresse nel giudizio di appello e risolte dalla sentenza impugnata;
il motivo a tratti è anche genericamente formulato, poiché non ne si comprendono appieno le ragioni che lo agitano. La prova del presupposto del reato di infedeltà patrimoniale è stata puntualmente ricostruita dai due provvedimenti di merito che, conformi tra loro, si integrano a vicenda e costituiscono un unico corpo decisionale, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). L'esistenza di un conflitto di interessi effettivo fra il disponente del patrimonio della società e la società stessa, al momento del compimento della condotta tipica, è stata tratta con logicità argomentativa dalla sentenza impugnata, che ha evidenziato quanto già riportato al precedente par. 2; in particolare: -la correlazione tra il ricorrente e la società SE s.r.I., "beneficiaria" dei corrispettivi per costi e lavori sostenuti, invece, dalla SE SE s.r.I., di cui egli era stato amministratore legale. La SE s.r.l. è risultata amministrata solo formalmente da un terzo soggetto, AS GU, poiché costituita in data 22.5.2017 dal ricorrente, tramite una società fiduciaria di cui il mandatario era proprio l'imputato LL, come risulta, tra l'altro, anche dalle testimonianze di LU AL (cfr. pag. 14 della sentenza di secondo grado); PI RI, consigliere di amministrazione dal 2015 della SE s.r.l. e incaricata delle indagini 6 interne, cominciate una volta scoperte casualmente le tracce dell'infedeltà da MO SE (il proprietario delle realtà aziendali intestate a suo nome); CA Lovato, legale rappresentante della fiduciaria. Tali testimonianze hanno reso, peraltro, inutile, secondo quanto condivibilmente affermato dalla Corte di appello, l'assunzione testimoniale del mero amministratore formale GU ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; - l'accertata fatturazione dei lavori svolti e in contestazione, dal 2017 al 2018, a vantaggio della società SE s.r.I., anziché della società SE SE s.r.l. che li aveva effettivamente svolti, cui ha fatto seguito anche il relativo pagamento da parte dei clienti alla beneficiaria "fraudolenta"; - l'identità di oggetto di attività imprenditoriale, all'interno della stessa dimensione territoriale e operativa, da parte della SE s.r.l. rispetto alle società SE, con palese conflitto di interessi, antagonismo, contrapposizione e concorrenza tra l'imputato e la società amministrata;
- l'effettività e attualità del conflitto, dato che SE s.r.l. ha utilizzato la medesima manodopera che lavorava in via quasi esclusiva per la società danneggiata e ha svolto lavori per clienti "storici" di SE SE s.r.l. (opportunamente indicati e contestualizzati dalla sentenza impugnata). Alla luce di quanto esposto, si rientra in un'ipotesi in cui deve ritenersi integrato il reato di infedeltà patrimoniale, poiché l'esercizio da parte dell'amministratore di fatto o legale (nel caso di specie, l'imputato era stato amministratore unico della società svantaggiata dal 11.4.2014 e presidente del consiglio di amministrazione da tale data fino al 27.2.2018) di un'attività aziendale antagonista rispetto a quella della società amministrata - realizzata sottraendo la possibilità di utilizzo di forza lavoro a quest'ultima collegata e di affidamento di lavori da parte di suoi clienti abituali - configura il reato di cui all'art. 2634 cod. civ. realizzando l'evento di danno costituito dal depauperamento del patrimonio della stessa. 3.2. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati e aspecifici in quanto non si confrontano con le ragioni della sentenza impugnata. La difesa eccepisce violazione in legge in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., per mancata assunzione del teste GU, asseritamente decisivo in quanto amministratore formale della SE s.r.I., della cui testimoninza tuttavia - come si è già evidenziato - non vi era alcuna indispensabilità, poiché la circostanza dell'effettiva titolarità in capo al ricorrente della società beneficiaria dell'infedeltà patrimoniale era stata già ritenuta ampiamente provata tramite diverse testimonianze, non tutte de relato (non lo è quella di Lovato, amministratore formale della citata società beneficiaria). 7 Al netto della genericità dei motivi di ricorso, va evidenziato che la Corte di appello ha evocato un orientamento certamente da ribadire in questa sede e che chiude definitivamente la porta alle censure del ricorrente: in tema di testimonianza "de relato", è onere della parte interessata a renderla inutilizzabile richiedere l'esame del teste diretto, ove questo non sia stato disposto d'ufficio dal giudice (anche quando risulti impossibile o estremamente difficoltosa la sua identificazione), posto che la citazione dello stesso è subordinata, ex art. 195, comma 1, cod. proc. pen., alla richiesta di parte, sicché il mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione (Sez. 3, n. 33100 del 07/06/2022, F., Rv. 283651 - 02; Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259 - 01). Nel caso del ricorrente, la sentenza impugnata dà atto di come il giudice di primo grado, sentite le parti, abbia revocato l'ordinanza ammissiva del teste GU, già chiamato attraverso il meccanismo processale d'ufficio di cui all'art. 507 cod. proc. pen., e ciò evidenzia l'assenza di opposizione da parte della difesa al riguardo. Inoltre, i motivi di ricorso difettano di specificità poiché non è sindacabile in sede di legittimità, per omessa assunzione di una prova decisiva, la revoca del provvedimento di ammissione di una prova disposta d'ufficio su sollecitazione di parte che sia congruamente motivata in riferimento alla raggiunta completezza del quadro istruttorio, come accaduto nel caso di specie (Sez. 6, n. 13571 del 12/11/2010, C., Rv. 249906 - 01). Senza contare che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01; Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270 - 01; Sez. 6, n. 33105 del 08/07/2003, Pacor, Rv. 226534 - 01). 3.3. Il quarto motivo di censura è inammisibile perché formulato in fatto, secondo direttrici di censura sottratte ai sindacato di legittimità e volte a sostenere una diversa ricostruzione della vicenda, quanto alla sussistenza dei presupposti di legge del reato e del ritenuto danno all'immagine rilevante della società SE SE s.r.I., con il corrispondente ingiusto profitto del quale si sia avvantaggiato il ricorrente. 8 Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La tesi del ricorrente è che non vi sia stato danno rilevante per la società persona offesa, mancandone la prova, frutto solo di una presunzione, tratta dalla mera circostanza che, nelle fatture di pagamento, la SE s.r.l. è stata inserita quale beneficiaria dei corrispettivi di lavori eseguiti da posatori della SE SE s.r.l. e, dunque, con impiego di risorse di forza lavoro e materiali di quest'ultima società. L'ipotesi difensiva è smentita dalle argomentazioni della Corte di appello, già richiamate, e dalla constatazione che l'addebito di costi di manodopera e lavori di commesse eseguiti da una società senza che questa ne riceva i corrispettivi, che invece vanno a vantaggio di altra società, è attività riconducibile al suo depauperamento patrimoniale e "distrattiva", che rientra nel disposto di cui all'art. 2634 cod. civ. poiché le risorse economiche della società operante vengono sviate in favore di un ente che, inattivo, ne ricava solo profitti, peraltro per fini economici antagonisti. Nel caso di specie, si è accertata l'esistenza dei cantieri e dei lavori indicati nell'imputazione, nonché, parallelamente, si sono calcolati i mancati guadagni (cfr. pagg. 16-18 della sentenza impugnata), traendoli dalla somma delle fatture pagate da SE SE s.r.l. in assenza di giustificazione e sulla base di un calcolo medio di costi e metri quadri di posatura. 3.4. Il quinto argomento di critica, dedicato al diniego delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del ricorrente, è manifestamente infondato e generico. Si richiama, in questa sede, il pacifico orientamento di legittimità secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01).) La sentenza impugnata ha dato atto dell'assenza di elementi positivi da valorizzare in favore dell'imputato, che non ha mai neppure parzialmente provato a risarcire il danno provocato. 9 tdà 4. Il ricorso di NI ON è anch'esso complessivamente inammissibile. 4.1. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato. La ricorrente oppone argomenti di fatto al suo coinvolgimento quale concorrente extranea al reato di cui all'art. 2634 cod. civ., che non possono essere accolti in sede di legittimità, come già evidenziato, a fronte di una sentenza di merito che ha spiegato con dovizia di particolari le ragioni per le quali ha ritenuto provata la sua responsabilità. Ne è stato tracciato il ruolo subordinato al concorrente nel reato e, d'altra parte, la sua piena consapevolezza del meccanismo delittuoso: l'imputata - come risulta accertato dalla documentazione contabile e da alcune importanti testimonianze dirette di posatori, che l'avevano vista compilare anche fatture con beneficiario la SE s.r.l. piuttosto che, come dovuto, la SE SE s.r.l. - aveva il compito di intrattenere rapporti con i collaboratori-posatori e di dare loro indicazioni su cosa inserire nelle diverse fatture per far figurare che i corrispettivi fossero destinati (e distratti) alla SE s.r.l. Inoltre, si è accertato che il software interno alla società SE SE s.r.l. aveva subito una modifica dall'utenza riferibile all'imputata e corrispondente alle sue credenziali, attraverso la quale era diventata possibile la registrazione di fatture senza la compilazione della riga corrispondente al verbale di fine lavori;
e ciò consentiva la registrazione di costi nella contabilità societaria non recanti corrispondenza tra committente e cantiere, agevolando in tal modo il meccanismo fraudolento. La volontà di aiutare il complice a portare a termine i suoi piani fraudolenti è stata desunta anche dalla capacità di occultare le tracce del reato, vale a dire le mail all'interno dei computer suo e di LL, non recuperabili dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini, a causa dell'attivazione di un meccanismo di non memorizzazione sul server centrale che non ha permesso di estrarne copia, data la cancellazione, anch'essa autoevidente come indizio, di tutta la posta elettronica relativa alle operazioni ritenute illecite dal computer a lei in uso (anche nel pc del coimputato era stato attivato il medesimo sistema). Non incide sull'affermazione di responsabilità dell'imputata l'assoluzione, con formula perché il fatto non sussiste, dalla contestazione di cui alla lettera F) dell'unico capo di imputazione, relativa al profitto che ella avrebbe tratto dall'infedeltà patrimoniale e dalla complicità con LL, vale a dire un aumento di stipendio da 2.342 ero a 3.170 euro. Invero, tale aumento di stipendio al più avrebbe potuto rappresentare, nel contesto argomentativo, un movente per l'agire della ricorrente, una spinta al concorso nel reato di infedeltà patrimoniale commesso dall'intraneo, ma non ha 10 effettiva incidenza logica sull'affermazione di responsabilità dell'imputata l'avere escluso il suo vantaggio economico diretto, inizialmente ipotizzato. La prova dell'agevolazione criminosa da parte sua resiste, dunque, a quella che è solo un'apparente e secondaria contraddizione relativa ad una delle possibili leve dell'agire in concorso. 4.2. La seconda ragione difensiva costituisce un motivo in fatto, inammissibile nel giudizio di cassazione, come più volte rammentato. La ricorrente tenta, anche piuttosto genericamente, di accreditare la tesi, completamente scollegata dal significato degli elementi di prova, secondo cui ella si sarebbe resa autrice soltanto di attività burocratiche, prive di rilievo penale. Tesi smentita, come si è già sottolineato, dalle testimonianze dei posatori che hanno riferito di quanto ella, invece, abbia collaborato attivamente a formare fatture con indicazioni fraudolente del beneficiario, indicato nella SE s.r.l. anziché, come avrebbe dovuto essere, nella SE SE s.r.l. 4.3. Il terzo motivo di ricorso propone argomenti analoghi a quelli spesi ai motivi secondo e terzo dell'atto di impugnazione di LL. Per la loro inammissibilità si rimanda, dunque, a quanto già esposto al par. 3.2. circa la denunciata, mancata assunzione testimoniale di AS GU. 4.4. La quarta denuncia difensiva è manifestamente infondata. Come si è evidenziato già per il ricorso del coimputato, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. Nel caso della ricorrente si è, da un lato, argomentato il mancato riconoscimento del beneficio attraverso la sottolineatura dell'assenza di gesti risarcitori del danno;
dall'altro, si è valorizzata la mitezza sanzionatoria riconosciuta in raffronto con la pena più severa inflitta al coimputato intraneo. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. 6. In ragione della presenza e dell'intervento in udienza del difensore di parte civile e vista la nota spese depositata, il Collegio condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge. 11 wg Il Presidente SA ZU DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 APR 2026 ICUi\NCELLIERE CSPERTO SA NT
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 19/12/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile, limitatamente alla statuizione sul danno morale;
rigetto del ricorso nel resto. uditi i difensori: l'avvocato Giuseppe PESCE, che deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta. l'avvocato Giacomo MERLO, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12611 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 19/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, datata 18.03.2025, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado con cui CC LL e NI ON sono stati condannati per il delitto di cui all'art. 2634 cod. civ. in relazione al reato di infedeltà patrimoniale commessa ai danni delle società SE s.r.l. e SE SE s.r.l. ed assolti per altre condotte di infedeltà patrimoniale (capi b, c, d, e). Si è ritenuto sussistente il reato di infedeltà patrimoniale - commesso effettuando lavori di posa pavimenti avvalendosi di posatori dipendenti da tale ultima società, addebitandole i costi e accreditando alla diversa società SE s.r.I., riconducibile a LL, i corrispettivi - a carico di entrambi gli imputati. Il primo quale ideatore dei fatti e amministratore, anche formale per un consistente periodo di tempo, della SE SE s.r.l. e, di fatto, della società beneficiaria SE s.r.I.; la seconda, quale contabile della SE SE s.r.I., individuata come colei che ha attuato di volta in volta le condotte, dando indicazioni ai posatori circa quanto doveva essere riportato nelle diverse fatture, che redigeva direttamente a nome della società SE s.r.l. piuttosto che della SE SE s.r.I., modificando il sistema informatico di tale ultima società in modo da poter fare figurare agevolmente l'addebito di costi senza corrispondenza di committente e cantiere. 2. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, tramite l'avv. Giacomo Merlo, difensore di fiducia, con distinti atti di impugnazione. 3. Il ricorso di CC LL si snoda attraverso cinque motivi. 3.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2634 cod.civ., solo superficialmente ipotizzata. Mancherebbe la prova del presupposto del reato costituito dall'effettiva esistenza di un conflitto di interessi, non essendo sufficiente la sola probabilità di esso fra il disponente del patrimonio della società e la società stessa al momento del compimento della condotta tipica. Inoltre, non basterebbe la costituzione, da parte del ricorrente, di una società con oggetto sociale analogo a quello della società danneggiata, né costituiscono una prova sufficiente le dichiarazioni della teste RI, in posizione di conflittualità con l'imputato, al quale aveva intentato una causa civile risarcitoria. 3.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso eccepiscono violazione in legge in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., per la mancata assunzione di un testimone 2 decisivo e la mancata valorizzazione dei testi de relato: la teste principale, PI RI, si era limitata a riferire dichiarazioni altrui, precisamente dei posatori nel corso di indagini interne alla società, non confortate dall'esame dei testimoni di riferimento. L'argomento utilizzato dalla Corte territoriale per rigettare l'eccezione proposta in appello con riguardo alla mancata assunzione testimoniale del legale rappresentante della SE s.r.I., AS GU, teste decisivo e già ammesso ex art. 507 cod. proc, pen., è inesatto: non rileva, infatti, che avrebbe dovuto essere la difesa a indicare i testimoni diretti sulle medesime circostanze per le quali l'accusa aveva citato la teste de relato, poiché si sarebbe invece dovuto disporre l'accompagnamento coattivo, da parte del Tribunale, del teste di riferimento già ritenuto indispensabile. 3.3. Il quarto motivo di censura denuncia illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dei presupposti di legge del reato di infedeltà patrimoniale e del ritenuto danno all'immagine della società di cui l'autore della condotta abbia la disponibilità del patrimonio - elemento tipico espressamente previsto dalla norma incriminatrice - con corrispondente ingiusto profitto del quale questi si sia avvantaggiato. 3.4. Il quinto argomento di critica si duole del vizio di motivazione carente in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del ricorrente, pur se incensurato. 4. Il ricorso di NI ON si compone di quattro eccezioni difensive. 4.1. Il primo motivo di censura denuncia violazione di legge in relazione alla posizione di extranea al reato di cui all'art. 2634 cod. civ. della ricorrente, nei confronti della quale mancherebbe la prova dell'intesa con il concorrente qualificato (intraneo), al fine di commettere il reato proprio. Elemento distonico rispetto all'affermazione di responsabilità dell'imputata per tale delitto sarebbe rappresentato, poi, dall'assoluzione, con formula perché il fatto non sussiste, dalla contestazione di cui alla lettera F dell'unico capo di imputazione, rappresentativa del profitto che ella avrebbe tratto dalla complicità con LL, vale a dire un aumento di stipendio da 2.342 a 3.170 euro. 4.2. La seconda ragione difensiva denuncia violazione di legge con riguardo alla valorizzazione dei testimoni de relato e al ruolo di concorrente dell'imputata: ella non avrebbe compiuto atti di disposizione di beni sociali, limitandosi ad un'attività burocratica che non può inserirsi nel cono d'ombra della norma incriminatrice. 4.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce omessa assunzione di prova decisiva quanto alla testimonianza di AS GU, invocata anche dal coimputato nel 3 est suo ricorso;
si tratta di un teste inascoltato in dibattimento, nonostante fosse stata disposta la sua audizione ex art. 507 cod. proc. pen.; un teste importante, che avrebbe dovuto riferire dell'eventuale, effettiva esistenza di incassi in favore della società SE s.r.I., beneficiaria degli atti distrattivi secondo l'ipotesi di accusa. 4.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia mancanza di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza tenere in conto l'incensuratezza della ricorrente ma solo l'assenza di elementi positivi. 5. In udienza dinanzi al Collegio è intervenuta la parte civile che ha depositato conclusioni anche scritte e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Prima di esaminare le censure proposte dai ricorrenti, e fatto salvo l'approfondimento successivo di specifici, ulteriori aspetti della fattispecie, va richiamata la linea interpretativa generale della giurisprudenza di legittimità per la sussistenza del reato di cui all'art. 2634 cod. civ., proprio degli amministratori, direttori generali e liquidatori. Al fine di renderlo configurabile occorrono: a) la ricorrenza, in capo all'autore del fatto, di un interesse in conflitto con quello della società; b) la "deliberazione" di un "atto di disposizione" di beni sociali;
c) un evento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla società amministrata;
d) il fine specifico - in capo all'agente - di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio (Sez. 5, n. 40446 del 04/06/2019, Polverino, Rv. 277430 - 01; Sez. 5, n. 37932 del 12/05/2017, Cuch, Rv. 270613 - 01; vedi anche Sez. 5, n. 28133 del 10/06/2025, Attivissimo, Rv. 288703 - 02 che ha ribadito come l'interesse in conflitto con quello della società, allo stesso modo del profitto ingiusto, può riguardare anche solo un terzo, sempre che l'autore della condotta sia a conoscenza di tale contrapposizione di interessi e, ciò nonostante, abbia la volontà precisa di favorire il terzo, in danno dell'ente per conto del quale opera). Si ritiene necessario un antagonismo di interessi effettivo, attuale e oggettivamente valutabile tra chi agisce e la società, a causa del quale il primo, nell'operazione economica che deve essere deliberata, si trova in una posizione antitetica rispetto a quella dell'ente (Sez. 2, n. 55412 del 30/10/2018, Rossi, Rv. 274253 - 01). Tale conflitto deve esistere prima del compimento dell'atto e non deve concretizzarsi solo con quest'ultimo (Sez. 5, Polverino, cit., in motivazione;
4 uto Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013 Anemone, Rv. 254312 - 01; Sez. 2, n. 40921 del 26/10/2005, Francis, Rv. 232525 - 01). L'oggetto della tutela consiste nell'integrità patrimoniale dell'ente amministrato, che può essere lesa dal soggetto attivo del reato nel momento in cui agisce perseguendo scopi incompatibili con l'interesse alla salvaguardia ed all'incremento del patrimonio sociale. Importante è anche ricordare come l'art. 2639 cod. civ. si combini con l'art. 2614 cod. civ. nell'individuare i soggetti autori del reato proprio e preveda che, per i reati previsti dal titolo del codice in cui è inserita anche la fattispecie in esame, «al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione»: in tal modo anche l'amministratore di fatto è inglobato nel novero degli agenti. 2. Nel caso di specie, gli imputati, con doppia pronuncia conforme di merito, sono stati condannati per il delitto (di cui alla lettera A dell'unico capo di imputazione) di cui all'art. 2634 cod. civ. in relazione al reato di infedeltà patrimoniale commessa ai danni delle società SE s.r.l. (che produce pavimenti autobloccanti, cordoli e blocchi di muratura) e SE SE s.r.l. (che si occupa della posa in opera di tali materiali), mediante esecuzione di lavori di posa di pavimenti, realizzati avvalendosi di posatori dipendenti di tale ultima società e di materiali non provenienti dalla produzione "SE", addebitandone i costi relativi alla citata società SE SE s.r.I., ma accreditando alla diversa società SE s.r.I., riconducibile anch'essa al ricorrente LL, i corrispettivi e, dunque, i guadagni. Con la medesima sentenza di primo grado i ricorrenti erano stati assolti per altre condotte di infedeltà patrimoniale (capi B, C, D, E, F). LL è stato individuato quale ideatore delle condotte di reato, commesse nelle sue qualità di amministratore formale per un consistente periodo di tempo e, successivamente, di presidente del Consiglio di amministrazione della SE s.r.l. e della SE SE s.r.I., nonché, contemporaneamente, di amministratore di fatto e titolare della società beneficiaria SE s.r.l. Dunque, l'imputato riveste il ruolo di "intraneo" del reato proprio, secondo quanto dettato dagli artt. 2634 e 2639 cod. civ. ON era stata responsabile amministrativa, con funzioni anche contabili, della SE SE s.r.l. ed è risultata concorrente "estranea" nel reato, poiché ha materialmente collaborato alla realizzazione delle condotte: ella ha dato indicazioni ai posatori su quanto doveva essere riportato nelle diverse fatture;
le ha redatte direttamente a nome della società SE s.r.l. piuttosto che della SE SE s.r.I., 5 modificando il sistema informatico di tale ultima azienda, cui aveva accesso, in modo da poter fare figurare agevolmente l'addebito di costi senza corrispondenza di committente e cantiere. I mancati incassi accertati per la società danneggiata sono stati valutati pari a 120.000 euro e gli addebiti di costi a circa 43.000 euro, per acquisto di materiali e lavoro di posatori, impiegati in cantieri, i guadagni dei quali non sono stati versati nelle casse della società. Si è raggiunta la prova che SE s.r.I perseguiva interessi in conflitto con SE SE s.r.l. (svolgeva medesima attività imprenditoriale nel medesimo ambito territoriale): secondo la sentenza impugnata, vi è prova in atti che le risorse economiche della società SE SE s.r.l. sono state sviate in favore della citata SE s.r.I., riferibile al ricorrente LL, per fini economici antagonisti. Alla luce di tali emergenze processuali si è ritenuto sussistente il richiamato reato di infedeltà patrimoniale a carico di entrambi gli imputati. 3. Il ricorso di CC LL è inammissibile nel suo complesso, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 3.1. Il primo argomento di censura è manifestamente infondato, reiterativo di obiezioni già espresse nel giudizio di appello e risolte dalla sentenza impugnata;
il motivo a tratti è anche genericamente formulato, poiché non ne si comprendono appieno le ragioni che lo agitano. La prova del presupposto del reato di infedeltà patrimoniale è stata puntualmente ricostruita dai due provvedimenti di merito che, conformi tra loro, si integrano a vicenda e costituiscono un unico corpo decisionale, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). L'esistenza di un conflitto di interessi effettivo fra il disponente del patrimonio della società e la società stessa, al momento del compimento della condotta tipica, è stata tratta con logicità argomentativa dalla sentenza impugnata, che ha evidenziato quanto già riportato al precedente par. 2; in particolare: -la correlazione tra il ricorrente e la società SE s.r.I., "beneficiaria" dei corrispettivi per costi e lavori sostenuti, invece, dalla SE SE s.r.I., di cui egli era stato amministratore legale. La SE s.r.l. è risultata amministrata solo formalmente da un terzo soggetto, AS GU, poiché costituita in data 22.5.2017 dal ricorrente, tramite una società fiduciaria di cui il mandatario era proprio l'imputato LL, come risulta, tra l'altro, anche dalle testimonianze di LU AL (cfr. pag. 14 della sentenza di secondo grado); PI RI, consigliere di amministrazione dal 2015 della SE s.r.l. e incaricata delle indagini 6 interne, cominciate una volta scoperte casualmente le tracce dell'infedeltà da MO SE (il proprietario delle realtà aziendali intestate a suo nome); CA Lovato, legale rappresentante della fiduciaria. Tali testimonianze hanno reso, peraltro, inutile, secondo quanto condivibilmente affermato dalla Corte di appello, l'assunzione testimoniale del mero amministratore formale GU ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; - l'accertata fatturazione dei lavori svolti e in contestazione, dal 2017 al 2018, a vantaggio della società SE s.r.I., anziché della società SE SE s.r.l. che li aveva effettivamente svolti, cui ha fatto seguito anche il relativo pagamento da parte dei clienti alla beneficiaria "fraudolenta"; - l'identità di oggetto di attività imprenditoriale, all'interno della stessa dimensione territoriale e operativa, da parte della SE s.r.l. rispetto alle società SE, con palese conflitto di interessi, antagonismo, contrapposizione e concorrenza tra l'imputato e la società amministrata;
- l'effettività e attualità del conflitto, dato che SE s.r.l. ha utilizzato la medesima manodopera che lavorava in via quasi esclusiva per la società danneggiata e ha svolto lavori per clienti "storici" di SE SE s.r.l. (opportunamente indicati e contestualizzati dalla sentenza impugnata). Alla luce di quanto esposto, si rientra in un'ipotesi in cui deve ritenersi integrato il reato di infedeltà patrimoniale, poiché l'esercizio da parte dell'amministratore di fatto o legale (nel caso di specie, l'imputato era stato amministratore unico della società svantaggiata dal 11.4.2014 e presidente del consiglio di amministrazione da tale data fino al 27.2.2018) di un'attività aziendale antagonista rispetto a quella della società amministrata - realizzata sottraendo la possibilità di utilizzo di forza lavoro a quest'ultima collegata e di affidamento di lavori da parte di suoi clienti abituali - configura il reato di cui all'art. 2634 cod. civ. realizzando l'evento di danno costituito dal depauperamento del patrimonio della stessa. 3.2. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati e aspecifici in quanto non si confrontano con le ragioni della sentenza impugnata. La difesa eccepisce violazione in legge in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., per mancata assunzione del teste GU, asseritamente decisivo in quanto amministratore formale della SE s.r.I., della cui testimoninza tuttavia - come si è già evidenziato - non vi era alcuna indispensabilità, poiché la circostanza dell'effettiva titolarità in capo al ricorrente della società beneficiaria dell'infedeltà patrimoniale era stata già ritenuta ampiamente provata tramite diverse testimonianze, non tutte de relato (non lo è quella di Lovato, amministratore formale della citata società beneficiaria). 7 Al netto della genericità dei motivi di ricorso, va evidenziato che la Corte di appello ha evocato un orientamento certamente da ribadire in questa sede e che chiude definitivamente la porta alle censure del ricorrente: in tema di testimonianza "de relato", è onere della parte interessata a renderla inutilizzabile richiedere l'esame del teste diretto, ove questo non sia stato disposto d'ufficio dal giudice (anche quando risulti impossibile o estremamente difficoltosa la sua identificazione), posto che la citazione dello stesso è subordinata, ex art. 195, comma 1, cod. proc. pen., alla richiesta di parte, sicché il mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione (Sez. 3, n. 33100 del 07/06/2022, F., Rv. 283651 - 02; Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259 - 01). Nel caso del ricorrente, la sentenza impugnata dà atto di come il giudice di primo grado, sentite le parti, abbia revocato l'ordinanza ammissiva del teste GU, già chiamato attraverso il meccanismo processale d'ufficio di cui all'art. 507 cod. proc. pen., e ciò evidenzia l'assenza di opposizione da parte della difesa al riguardo. Inoltre, i motivi di ricorso difettano di specificità poiché non è sindacabile in sede di legittimità, per omessa assunzione di una prova decisiva, la revoca del provvedimento di ammissione di una prova disposta d'ufficio su sollecitazione di parte che sia congruamente motivata in riferimento alla raggiunta completezza del quadro istruttorio, come accaduto nel caso di specie (Sez. 6, n. 13571 del 12/11/2010, C., Rv. 249906 - 01). Senza contare che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01; Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270 - 01; Sez. 6, n. 33105 del 08/07/2003, Pacor, Rv. 226534 - 01). 3.3. Il quarto motivo di censura è inammisibile perché formulato in fatto, secondo direttrici di censura sottratte ai sindacato di legittimità e volte a sostenere una diversa ricostruzione della vicenda, quanto alla sussistenza dei presupposti di legge del reato e del ritenuto danno all'immagine rilevante della società SE SE s.r.I., con il corrispondente ingiusto profitto del quale si sia avvantaggiato il ricorrente. 8 Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La tesi del ricorrente è che non vi sia stato danno rilevante per la società persona offesa, mancandone la prova, frutto solo di una presunzione, tratta dalla mera circostanza che, nelle fatture di pagamento, la SE s.r.l. è stata inserita quale beneficiaria dei corrispettivi di lavori eseguiti da posatori della SE SE s.r.l. e, dunque, con impiego di risorse di forza lavoro e materiali di quest'ultima società. L'ipotesi difensiva è smentita dalle argomentazioni della Corte di appello, già richiamate, e dalla constatazione che l'addebito di costi di manodopera e lavori di commesse eseguiti da una società senza che questa ne riceva i corrispettivi, che invece vanno a vantaggio di altra società, è attività riconducibile al suo depauperamento patrimoniale e "distrattiva", che rientra nel disposto di cui all'art. 2634 cod. civ. poiché le risorse economiche della società operante vengono sviate in favore di un ente che, inattivo, ne ricava solo profitti, peraltro per fini economici antagonisti. Nel caso di specie, si è accertata l'esistenza dei cantieri e dei lavori indicati nell'imputazione, nonché, parallelamente, si sono calcolati i mancati guadagni (cfr. pagg. 16-18 della sentenza impugnata), traendoli dalla somma delle fatture pagate da SE SE s.r.l. in assenza di giustificazione e sulla base di un calcolo medio di costi e metri quadri di posatura. 3.4. Il quinto argomento di critica, dedicato al diniego delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del ricorrente, è manifestamente infondato e generico. Si richiama, in questa sede, il pacifico orientamento di legittimità secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01).) La sentenza impugnata ha dato atto dell'assenza di elementi positivi da valorizzare in favore dell'imputato, che non ha mai neppure parzialmente provato a risarcire il danno provocato. 9 tdà 4. Il ricorso di NI ON è anch'esso complessivamente inammissibile. 4.1. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato. La ricorrente oppone argomenti di fatto al suo coinvolgimento quale concorrente extranea al reato di cui all'art. 2634 cod. civ., che non possono essere accolti in sede di legittimità, come già evidenziato, a fronte di una sentenza di merito che ha spiegato con dovizia di particolari le ragioni per le quali ha ritenuto provata la sua responsabilità. Ne è stato tracciato il ruolo subordinato al concorrente nel reato e, d'altra parte, la sua piena consapevolezza del meccanismo delittuoso: l'imputata - come risulta accertato dalla documentazione contabile e da alcune importanti testimonianze dirette di posatori, che l'avevano vista compilare anche fatture con beneficiario la SE s.r.l. piuttosto che, come dovuto, la SE SE s.r.l. - aveva il compito di intrattenere rapporti con i collaboratori-posatori e di dare loro indicazioni su cosa inserire nelle diverse fatture per far figurare che i corrispettivi fossero destinati (e distratti) alla SE s.r.l. Inoltre, si è accertato che il software interno alla società SE SE s.r.l. aveva subito una modifica dall'utenza riferibile all'imputata e corrispondente alle sue credenziali, attraverso la quale era diventata possibile la registrazione di fatture senza la compilazione della riga corrispondente al verbale di fine lavori;
e ciò consentiva la registrazione di costi nella contabilità societaria non recanti corrispondenza tra committente e cantiere, agevolando in tal modo il meccanismo fraudolento. La volontà di aiutare il complice a portare a termine i suoi piani fraudolenti è stata desunta anche dalla capacità di occultare le tracce del reato, vale a dire le mail all'interno dei computer suo e di LL, non recuperabili dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini, a causa dell'attivazione di un meccanismo di non memorizzazione sul server centrale che non ha permesso di estrarne copia, data la cancellazione, anch'essa autoevidente come indizio, di tutta la posta elettronica relativa alle operazioni ritenute illecite dal computer a lei in uso (anche nel pc del coimputato era stato attivato il medesimo sistema). Non incide sull'affermazione di responsabilità dell'imputata l'assoluzione, con formula perché il fatto non sussiste, dalla contestazione di cui alla lettera F) dell'unico capo di imputazione, relativa al profitto che ella avrebbe tratto dall'infedeltà patrimoniale e dalla complicità con LL, vale a dire un aumento di stipendio da 2.342 ero a 3.170 euro. Invero, tale aumento di stipendio al più avrebbe potuto rappresentare, nel contesto argomentativo, un movente per l'agire della ricorrente, una spinta al concorso nel reato di infedeltà patrimoniale commesso dall'intraneo, ma non ha 10 effettiva incidenza logica sull'affermazione di responsabilità dell'imputata l'avere escluso il suo vantaggio economico diretto, inizialmente ipotizzato. La prova dell'agevolazione criminosa da parte sua resiste, dunque, a quella che è solo un'apparente e secondaria contraddizione relativa ad una delle possibili leve dell'agire in concorso. 4.2. La seconda ragione difensiva costituisce un motivo in fatto, inammissibile nel giudizio di cassazione, come più volte rammentato. La ricorrente tenta, anche piuttosto genericamente, di accreditare la tesi, completamente scollegata dal significato degli elementi di prova, secondo cui ella si sarebbe resa autrice soltanto di attività burocratiche, prive di rilievo penale. Tesi smentita, come si è già sottolineato, dalle testimonianze dei posatori che hanno riferito di quanto ella, invece, abbia collaborato attivamente a formare fatture con indicazioni fraudolente del beneficiario, indicato nella SE s.r.l. anziché, come avrebbe dovuto essere, nella SE SE s.r.l. 4.3. Il terzo motivo di ricorso propone argomenti analoghi a quelli spesi ai motivi secondo e terzo dell'atto di impugnazione di LL. Per la loro inammissibilità si rimanda, dunque, a quanto già esposto al par. 3.2. circa la denunciata, mancata assunzione testimoniale di AS GU. 4.4. La quarta denuncia difensiva è manifestamente infondata. Come si è evidenziato già per il ricorso del coimputato, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. Nel caso della ricorrente si è, da un lato, argomentato il mancato riconoscimento del beneficio attraverso la sottolineatura dell'assenza di gesti risarcitori del danno;
dall'altro, si è valorizzata la mitezza sanzionatoria riconosciuta in raffronto con la pena più severa inflitta al coimputato intraneo. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. 6. In ragione della presenza e dell'intervento in udienza del difensore di parte civile e vista la nota spese depositata, il Collegio condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge. 11 wg Il Presidente SA ZU DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 APR 2026 ICUi\NCELLIERE CSPERTO SA NT
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 19/12/2025.