Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 12611
CASS
Sentenza 3 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2634 cod.civ.

    La prova del presupposto del reato è stata puntualmente ricostruita dai due provvedimenti di merito. L'esistenza di un conflitto di interessi effettivo è stata tratta con logicità argomentativa, evidenziando la correlazione tra il ricorrente e la società beneficiaria, l'accertata fatturazione dei lavori a vantaggio della società beneficiaria anziché di quella che li aveva eseguiti, l'identità di oggetto di attività imprenditoriale con palese conflitto di interessi, e l'effettività e attualità del conflitto.

  • Rigettato
    Violazione in legge in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., per la mancata assunzione di un testimone decisivo e la mancata valorizzazione dei testi de relato

    La difesa non ha richiesto l'esame del teste diretto, il cui mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione. La revoca del provvedimento di ammissione di una prova disposta d'ufficio è sindacabile in sede di legittimità solo se non congruamente motivata. La mancata assunzione di una prova decisiva non può essere dedotta se il mezzo di prova è stato sollecitato tramite l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria e da questi sia stato ritenuto non necessario.

  • Rigettato
    Illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dei presupposti di legge del reato di infedeltà patrimoniale e del ritenuto danno all'immagine della società

    La rilettura degli elementi di fatto è preclusa al giudice di legittimità. L'ipotesi difensiva è smentita dalle argomentazioni della Corte di appello e dalla constatazione che l'addebito di costi di manodopera e lavori di commesse eseguiti da una società senza che questa ne riceva i corrispettivi, che vanno a vantaggio di altra società, è attività riconducibile al suo depauperamento patrimoniale e distrattiva.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione carente in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche

    L'applicazione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego. La sentenza ha dato atto dell'assenza di elementi positivi da valorizzare in favore dell'imputato, che non ha mai parzialmente provato a risarcire il danno.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione alla posizione di extranea al reato di cui all'art. 2634 cod. civ.

    La ricorrente oppone argomenti di fatto al suo coinvolgimento, non accoglibili in sede di legittimità. La sua responsabilità è stata provata dalla documentazione contabile e testimonianze dirette. La volontà di aiutare il complice è desunta dalla capacità di occultare le tracce del reato. L'assoluzione per l'aumento di stipendio non incide sull'affermazione di responsabilità, rappresentando solo un apparente e secondaria contraddizione.

  • Rigettato
    Violazione di legge con riguardo alla valorizzazione dei testimoni de relato e al ruolo di concorrente dell'imputata

    Motivo in fatto, inammissibile nel giudizio di cassazione. Tesi smentita dalle testimonianze dei posatori che hanno riferito della sua collaborazione attiva nella formazione di fatture con indicazioni fraudolente.

  • Rigettato
    Omessa assunzione di prova decisiva quanto alla testimonianza di AS GU

    Per le medesime ragioni esposte nel ricorso di CC, il motivo è inammissibile. Si rimanda a quanto già esposto circa la denunciata mancata assunzione testimoniale di AS GU.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche

    L'applicazione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo. Nel caso della ricorrente si è argomentato il mancato riconoscimento del beneficio attraverso la sottolineatura dell'assenza di gesti risarcitori e la mitezza sanzionatoria riconosciuta in raffronto con la pena più severa inflitta al coimputato intraneo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 12611
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12611
    Data del deposito : 3 aprile 2026

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