CASS
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Salerno nel procedimento a carico di: TO NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2025 del TRIBUNALE di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LA WA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3592 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 14/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ricorre avverso la sentenza emessa il 4 aprile 2025 dal Tribunale di Salerno che ha assolto NA TO dal reato di furto di energia elettrica ritenendo insufficiente il compendio probatorio. 1.2. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, per essere il Giudice pervenuto al proscioglimento dell'imputata sulla base di una sequenza motivazionale illogica. Pur dando atto, in particolare, della sussistenza di un allaccio abusivo alla rete NE al servizio dell'abitazione dell'imputata, peraltro già intestataria della fornitura, il Giudice ne ha tratto l'incoerente seguente conclusione secondo cui non era emerso dalle risultanze disponibili che l'allaccio abusivo alla rete elettrica sia stato realizzato dall'imputata. In sostanza, si sostiene, la TO continua a fruire dell'energia elettrica nell'abitazione da lei condivisa con il marito, grazie ad un allaccio abusivo alla rete NE e senza pagarne il corrispettivo. L'accertata e affermata utilizzazione illecita dell'energia sottratta all’NE è stata illogicamente svalutata sino alla irrilevanza rispetto al tema della condotta di allaccio e al dubbio su chi ne sia l'autore materiale. Con il secondo motivo, si deduce l’erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen. e della disciplina del concorso di persone nel reato. È agevole desumere gli elementi di responsabilità dell'imputata quantomeno a titolo di concorso certamente nella sottrazione dell'energia ma ancor prima nella stessa condotta di allaccio abusivo, essendone comunque, se non l'autrice materiale, l’istigatrice. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. É opportuno premettere che la sentenza impugnata, avendo ad oggetto un reato a citazione diretta, è unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile. Invero, la l. n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto del 2024, ha previsto una modifica dell'articolo 593, comma 2, sostituendo il primo periodo e prevedendo espressamente che: “Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2”. Poiché la pronuncia del giudice monocratico di Salerno è stata emessa successivamente alla 3 entrata in vigore della riforma, al momento di proposizione dell’impugnazione, il Procuratore generale poteva unicamente proporre ricorso per cassazione. La novella citata, inoltre, nulla ha previsto in tema di ricorso per cassazione esperibile dal pubblico ministero, con la conseguenza che l’impugnazione dell’organo della pubblica accusa non incontra alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025 Rv. 288029). Tanto premesso, il ricorso è fondato. L'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della res, attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore. Di conseguenza, al di là dell’individuazione dell’autore materiale dell’accertata realizzazione di un allaccio abusivo alla rete elettrica, ciò che rileva ai fini dell’affermazione della penale responsabilità per il reato contestato è l’utilizzo continuativo dell’energia elettrica illecitamente sottratta, in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene (in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore Mario Gaspare, Rv. 281440: “Risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi”). Nel caso in esame, accertati l’allaccio abusivo alla rete elettrica realizzato nell’abitazione dei coniugi Gallo-TO e l’intestazione della fornitura all’odierna imputata, la motivazione del Tribunale di Salerno, che ha assolto la TO «non essendo emerso dalle risultanze disponibili che l’allaccio abusivo alla rete elettrica sia stato realizzato dall’imputata», appare manifestamente illogica e non rispettosa del principio sopra richiamato. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno. Così deciso il 14 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA WA LL ER
udita la relazione svolta dal Consigliere LA WA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3592 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 14/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ricorre avverso la sentenza emessa il 4 aprile 2025 dal Tribunale di Salerno che ha assolto NA TO dal reato di furto di energia elettrica ritenendo insufficiente il compendio probatorio. 1.2. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, per essere il Giudice pervenuto al proscioglimento dell'imputata sulla base di una sequenza motivazionale illogica. Pur dando atto, in particolare, della sussistenza di un allaccio abusivo alla rete NE al servizio dell'abitazione dell'imputata, peraltro già intestataria della fornitura, il Giudice ne ha tratto l'incoerente seguente conclusione secondo cui non era emerso dalle risultanze disponibili che l'allaccio abusivo alla rete elettrica sia stato realizzato dall'imputata. In sostanza, si sostiene, la TO continua a fruire dell'energia elettrica nell'abitazione da lei condivisa con il marito, grazie ad un allaccio abusivo alla rete NE e senza pagarne il corrispettivo. L'accertata e affermata utilizzazione illecita dell'energia sottratta all’NE è stata illogicamente svalutata sino alla irrilevanza rispetto al tema della condotta di allaccio e al dubbio su chi ne sia l'autore materiale. Con il secondo motivo, si deduce l’erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen. e della disciplina del concorso di persone nel reato. È agevole desumere gli elementi di responsabilità dell'imputata quantomeno a titolo di concorso certamente nella sottrazione dell'energia ma ancor prima nella stessa condotta di allaccio abusivo, essendone comunque, se non l'autrice materiale, l’istigatrice. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. É opportuno premettere che la sentenza impugnata, avendo ad oggetto un reato a citazione diretta, è unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile. Invero, la l. n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto del 2024, ha previsto una modifica dell'articolo 593, comma 2, sostituendo il primo periodo e prevedendo espressamente che: “Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2”. Poiché la pronuncia del giudice monocratico di Salerno è stata emessa successivamente alla 3 entrata in vigore della riforma, al momento di proposizione dell’impugnazione, il Procuratore generale poteva unicamente proporre ricorso per cassazione. La novella citata, inoltre, nulla ha previsto in tema di ricorso per cassazione esperibile dal pubblico ministero, con la conseguenza che l’impugnazione dell’organo della pubblica accusa non incontra alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025 Rv. 288029). Tanto premesso, il ricorso è fondato. L'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della res, attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore. Di conseguenza, al di là dell’individuazione dell’autore materiale dell’accertata realizzazione di un allaccio abusivo alla rete elettrica, ciò che rileva ai fini dell’affermazione della penale responsabilità per il reato contestato è l’utilizzo continuativo dell’energia elettrica illecitamente sottratta, in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene (in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore Mario Gaspare, Rv. 281440: “Risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi”). Nel caso in esame, accertati l’allaccio abusivo alla rete elettrica realizzato nell’abitazione dei coniugi Gallo-TO e l’intestazione della fornitura all’odierna imputata, la motivazione del Tribunale di Salerno, che ha assolto la TO «non essendo emerso dalle risultanze disponibili che l’allaccio abusivo alla rete elettrica sia stato realizzato dall’imputata», appare manifestamente illogica e non rispettosa del principio sopra richiamato. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno. Così deciso il 14 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA WA LL ER