Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 3592
CASS
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale manifestamente illogica, affermando che l'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica costituisce impossessamento della res e che, al di là dell'autore materiale dell'allaccio, rileva l'utilizzo continuativo e consapevole dell'energia sottratta.

  • Accolto
    Erronea applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, implicitamente accogliendo le argomentazioni relative al concorso di persone nel reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 3592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3592
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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