Sentenza 28 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2003, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
RE01 224 / 0 3 BB ICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Possesso- SEZIONE SECONDA CIVILE -EFFETTL USUCAPIONE - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROVA - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 9222/00 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron..2685 - Consigliere Rep. 388 Dott. Olindo SCHETTINO Dott. IO SETTIMJ - Consigliere Ud. 25/09/02 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS SA, AS ZI, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEL CORSO 42/12, presso lo studio dell'avvocato DESIDERIO BALDASSARINI, che le unitamente all'avvocato LUIGI FANTE, giustadifende delega in atti;
ricorrenti -
contro
AR AR, AG SA, IA RA, IA RI NN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che li difende, giusta 2002 delega in atti;
1240 E -1- controricorrenti nonchè
contro
ON TR DOMENICO;
- intimato avverso la sentenza n. 145/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 04/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato ALBINI Carlo con delega dell'Avv. Andrea MANZI difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per inammissibilità in subordine rigetto. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 27 febbraio 1979 al Pretore di Genova, ai sensi dell'art. 1171 c.c., IO LI e TT De CE comproprietari dal 1957, in comunione pro indiviso con NO CO, di un immobile con circostante terreno, sito in Genova-Nervi, via del Commercio 128, chiesero la sospensione dei lavori di costruzione di un ponte carrozzabile sul torrente Nervi intrapresi da LÒ AS, proprietario di un fondo limitrofo, perché nell'eseguire detti lavori egli aveva parzialmente abbattuto il muro di cinta comune e utilizzato terreno di essi istanti. Il pretore denegò la misura cautelare e rimise le parti davanti al competente Tribunale di Genova ove il processo venne riassunto su iniziativa di IO LI e TT De CE che domandarono l'accertamento del loro diritto di proprietà sull'area circostante il fabbricato di via del Commercio 128 - area occupata dalla costruzione del ponte - e la condanna del AS al ripristino del muro di cinta e al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio. Il CO aderì alla domanda chiedendo a sua volta l'accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva o quanto meno di un diritto reale limitato su parte della striscia di terreno summenzionata. Il AS contestò il fondamento delle pretese azionate in giudizio assumendo che, alla stregua dell'atto di divisione del 31 marzo 1951, apparteneva agli attori solo la striscia di terreno a sud del loro fabbricato;
che l'usucapione della zona controversa era stata accampata dal LI, dalla De CE e dal CO sulla base di una serie di opere abusivamente effettuate nella proprietà di esso convenuto, che ne aveva 2 chiesto la eliminazione in altro giudizio;
e, inoltre, che il ponte insisteva interamente, con le prescritte autorizzazioni, su area demaniale. Riunite le due cause e assunta una prova per testi, l'adito tribunale, con sentenza non definitiva del 14 luglio 1986, dichiarò che il terreno circostante, dai lati ovest, nord ed est, il fabbricato di via del Commercio, ora civici nn. 124, 126 e 128, apparteneva in comproprietà indivisa per intervenuta usucapione ventennale a IO LI, TT De CE e NO CO;
respinse la domanda avanzata da quest'ultimo nei confronti degli attori: rigettò tutte le domande proposte da RO AS e da AB AS, eredi di LÒ AS;
rimise la causa in istruttoria relativamente alle domande ripristinatorie e risarcitorie avanzate dal LI e dalla De CE. RO AS AS e AB AS, proposero impugnazione che, resistita soltanto da MA AC, erede di IO LI, nelle more deceduto, venne respinta dalla Corte di appello di Genova sulla base delle seguenti argomentazioni. Dalla disamina dei vari titoli di provenienza non era dato assolutamente pervenire a una statuizione sul regime di appartenenza dell'area della quale ciascuna parte rivendicava la proprietà esclusiva. La usucapione della predetta area a opera degli attori era stata provata dalle deposizioni per nulla contraddittorie dei testi assunti, in massima parte attendibili. Non costituirono atti interruttivi della prescrizione acquisitiva né le diffide inviate con lettere raccomandate al LI, alla De CE e al CO - valendo a interrompere la prescrizione solo gli atti giudiziali di cognizione o esecuzione - né la citazione per la convalida della licenza per finita locazione inviata a quest'ultimo da ER CO, 3 dante causa del AS, non esistendo la certezza, opponibile ai consorti in lite De CE e erede del LI, circa la corrispondenza del bene locato con la striscia di terreno in controversia. La De CE, il LI e il CO avevano altresì usucapito il diritto di mantenere i manufatti esistenti sul sedime della area in questione avendoli eretti negli anni 1956-1957. La cassazione della sopra riassunta sentenza, depositata il 4 marzo 1999, è stata chiesta RO AS vedova AS e da AB AS con ricorso affidato a tre motivi, in seguito illustrati con memoria. Resistono con controricorso MA AC nonché RO GG, vedova CO, ZI CO e DR IO CO, eredi di NO CO. Non ha svolto attività difensiva in questa sede OR PI NI erede di TT De CE. Motivi della decisione Nell'ordine logico giuridico precede l'esame del secondo motivo (concernente la affermata usucapione dell'area contestata) poiché la eventuale sua infondatezza renderebbe inutile lo scrutinio del primo (riguardante l'accertamento della proprietà di detta area vantata dalle ricorrenti), che, quand'anche fondato, nessun effetto indurrebbe sulla decisione finale, stante la irrilevanza causale dell'errore in cui sarebbe incorsa la corte del merito. Con la seconda doglianza, dunque, le ricorrenti lamentano che, in violazione degli articoli 1164 e 1165 c.c. e con motivazione viziata, la corte d'appello, come già il tribunale, ha apoditticamente ritenuto avvenuta la 4 usucapione, da parte degli appellati, del diritto di proprietà del terreno de quo sulla base di una prova per testi che avrebbe dimostrato l'esercizio in concreto di poteri di signoria sulla cosa e, in particolare, di un passaggio costituente esplicazione di una facoltà inerente al diritto di proprietà. Al contrario, le circostanze rappresentate nei capitoli di prova erano generiche nulla dimostrando circa le concrete modalità di esercizio del dedotto possesso mentre il passaggio costituì l'esercizio di una servitù, risultante dai titoli, sicché gli attori avrebbero dovuto dimostrare atti di interversione del titolo del possesso. Erroneamente la corte ha inoltre considerato atti di disposizione in via esclusiva del terreno de quo: la costruzione di una passerella aerea, che, al più, aveva posto in essere un aggravamento di Be servitù a carico del sottostante terreno;
l'erezione di un corpo di fabbrica annesso alla casa e contenente servizi igienici, la quale avrebbe potuto spossessare il proprietario soltanto della corrispondente parte di terreno;
il deposito di strumenti di lavoro e altro materiale, costituenti operazioni saltuarie, limitate a parti di area e di certo inidonee a spogliare il proprietario di tutto il terreno. I giudici del merito non hanno poi svolto alcuna seria verifica dell'attendibilità e del contenuto delle deposizioni dei testi, limitandosi ad affermare che solo alcuni di essi erano parenti o affini degli attori e che tutti avrebbero confermato il protrarsi per oltre venti anni delle circostanze capitolate. Ha infine errato la corte negando valenza di atto interruttivo della prescrizione alla citazione notificata il 12 giugno 1967 con la quale il CO, dante causa del Dessori, aveva chiesto la convalida di licenza per finita locazione nei confronti di NO CO relativamente al terreno sito in Genova-Nervi, località Briscolina, trattandosi, per come 5 reso evidente dalla lettura del relativo atto di acquisto, proprio del terreno, contrassegnato dai numeri di mappale 66 e 68, di cui alla divisione del marzo 1951. Il motivo esprime censure sotto più profili inammissibili in questa sede. Va al riguardo premesso che l'accertamento relativo al possesso ad usucapionem, alla rilevanza delle prove e alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. nn. 3630/1981, 9106/2000). Be Da tempo poi questa Corte va ripetendo che la valutazione delle risultanze di causa e, in particolare, delle prove testimoniali, nonché il giudizio sull'attendibilità dei vari testi e sulla rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronto o a preferenza di altre, sono rimessi all'apprezzamento del giudice di merito, il quale, essendo di mero fatto, è incensurabile in cassazione se, come nella fattispecie, risulta adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori di diritto. Pertanto, non può formare motivo di ricorso per cassazione l'interpretazione delle prove eseguita in senso difforme, o soltanto diverso, da quello sostenuto dal ricorrente (cfr., e plurimis, sentt. nn. 4314/1974, 4499/1976, 1241/1977, 181/1981, 766/1982, 4759/1987, 13567/1999). Nella specie, la corte ligure ha anzitutto osservato come non vi fossero ragioni evidenti per ritenere inattendibili i dodici testi escussi, che, al contrario, dovevano considerarsi fededegni in quanto tutti in diretto rapporto con i fatti da dimostrare per avere risieduto nella zona e non parenti degli attori ad eccezione di uno, fratello del LI. Ha osservato come i testi avessero asseverato le circostanze rappresentate nei capitoli di prova, concernenti l'esercizio in concreto di un potere di signoria degli attori sul terreno in contestazione protrattosi per oltre venti anni e manifestatosi, tra l'altro, mediante l'indisturbato transito, il deposito di materiali e la costruzione di manufatti, tra i quali una passerella aerea. Ha chiarito come non potesse ritenersi atto interruttivo della prescrizione acquisitiva la citazione notificata al CO dal dante causa del AS in quanto l'atto diretto alla convalida di una licenza per finita locazione riguardava un terreno dato in affitto all'attore sito in località Briscolina epperciò non identificabile con assoluta certezza con quello per cui era insorta controversia. Trattasi all'evidenza di valutazione delle deposizioni testimoniali e delle altre emergenze processuali sorretta da motivazione congrua e logica, avversata dalle ricorrenti sotto l'unico profilo che non è conforme a quella da esse sostenuta. In buona sostanza le ricorrenti, facendo le mostre di ignorare i limiti del giudizio di legittimità, pretendono di ammannire una interpretazione delle singole testimonianze e degli altri elementi fattuali diversa da quella operata dal giudice del merito e come detto insindacabile da parte di questa Corte in quanto ampiamente e coerentemente motivata. Peraltro, in ispreto al principio di autosufficienza del ricorso, le ricorrenti non specificano perché le circostanze rappresentate negli articoli di prova orale non valessero a dimostrare l'esercizio di un possesso ad usucapionem concretatosi in attività tipiche del titolare del diritto di proprietà. Il ricorso per cassazione, nel caso in cui si censuri con esso l'erronea valutazione di prove testimoniali da parte del giudice di merito, deve contenere a pena di inammissibilità - in ossequio al ricordato principio- l'indicazione dei nomi dei testi e del capitolato di prova, giacché il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto impugnatorio, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Quanto all'asserita possibile lettura degli elementi di prova come diretti in realtà a dimostrare il pacifico e incontestato possesso di una servitù di passaggio, al più aggravata dai possessori, è sufficiente rilevare che l'argomentazione non può trovare ingresso in questa sede a causa della sua да novità, da presumere in quanto nulla è detto al riguardo in sentenza e nelle conclusioni ivi trascritte in epigrafe e le ricorrenti non hanno neanche accennato di averla fatta valere nell'atto di impugnazione contro la sentenza di primo grado. Come detto, l'infondatezza del motivo scrutinato rende inutile l'esame del primo perché, quand'anche la corte avesse errato nel non riconoscere il diritto di proprietà del terreno de quo in capo al dante causa delle ricorrenti, la statuizione si reggerebbe sulla affermata usucapione della predetta area costituente, come noto, modo di acquisto originario della proprietà. Con il terzo e ultimo motivo, le ricorrenti ascrivono alla corte del merito di avere, con motivazione insufficiente e contraddittoria, ritenuto avvenuta la usucapione da parte degli appellati del diritto di mantenere nel 8 terreno de quo le opere realizzate in violazione delle distanze legali e regolamentari rispetto ai terreni di proprietà di esse ricorrenti. In particolare, i giudici del merito, senza alcun serio vaglio critico degli elementi di prova, avrebbero considerato raggiunta la prova che le opere in questione furono erette negli anni 1956-1957 - contemporaneamente agli atti di acquisto dei tre appartamenti- obliterando che parecchi testi ne avevano collocato temporalmente l'edificazione negli anni successivi al 1960. Anche tale motivo contiene doglianze inammissibili. La corte ha infatti chiarito, con motivazione congrua e logica, che le circostanze confermate dai testi a riprova dell'esercizio ultraventennale del possesso del terreno hanno riguardato anche la costruzione, nel relativo sedime, intorno agli anni 1956-1957, dei manufatti in contestazione ж (passerella aerea e corpo in muratura annesso al fabbricato). Le ricorrenti contestano il convincimento tratto dalla prova testimoniale non perché implausibile ma in quanto "parecchi testi avevano riferito che le varie opere erano state erette negli anni successivi al 1960". Ancora una volta esse dimenticano, per un verso, che è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. prospettato sotto il profilo dell'omessa valutazione da parte del giudice di merito di deposizioni testimoniali allorquando il ricorrente, nel riferirsi a tali prove asseritamente pretermesse, non ne abbia indicato i testi, il contenuto e le ragioni del loro carattere decisivo in quanto la Corte di cassazione non può provvedere alla ricerca delle stesse negli incarti processuali (cfr., e plurimis, Cass. nn. 11386/1999, 9249/1997,1161/1995, 7938/2001); e, per altro verso, che i vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione del giudice di merito, legittimami il controllo in sede di legittimità ai sensi dell'articolo 360 numero 5 c.p.c., non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello invocato dalla parte. Al rigetto del ricorso consegue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna solidale delle ricorrenti alle spese in favore dei controricorrenti mentre nessuna statuizione va a riguardo emessa nei confronti del OR che non ha resistito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido alle spese 00 22 in favore dei controricorrenti liquidate in euro Voltre a euro 2,000,00 per onorari. Cosi deciso in Roma, il 25 settembre 2002 Presidente Il Consigliere estensore Dott. Franco Pentorieţi Dott. Sergio Del Core Augs All re France IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Rome 21125·3-2003 12363 € 1601 700 eerle 4 Al apposta in salée ails oopla autentice (en. 278 1.9. n°115 dal 30/5/2002) GEN. IL CANCELLIERECI 8 2 IL COLLABORATORE DI CANCELLE AGAis Roberto Ficer