CASS
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
Massime • 1
L'individuazione della più grave tra le pene concorrenti, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., deve aver riguardo alla pena base comprensiva degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, dovendosi, invece, scorporare la quota di pena riferibile ad eventuali reati-satellite, in ossequio ad esigenze di garanzia che, quando ciò sia utile al condannato, impongono di scindere il reato continuato nelle singole fattispecie che lo compongono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2024, n. 22611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22611 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ND MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2023 del TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consi g liere RAFFAELLO GI;
lette/s2atite le conclusioni del PG Tocc;
tuo_ cA„ttc,Cv (3.0-e (.t)LGe4 L 0-1 Ytl(—.1)11)0 )c)C Penale Sent. Sez. 1 Num. 22611 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 07/03/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 9 ottobre 2023 il Tribunale di Taranto - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza in tema di modalità applicativa del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pen., introdotta da AN Damiano. 1.1 In particolare, essendo stata applicata la disposizione limitativa in rapporto « al quintuplo della più grave tra le pene concorrenti» , il Tribunale evidenzia che la pena più grave (su cui operare la moltiplicazione) deve essere quella inflitta - in concreto - in uno dei giudizi, comprensiva degli aumenti per le circostanze aggravanti (ivi compresa la recidiva o quella del nesso teleologico). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - AN Damiano. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. 2.1 Secondo il ricorrente la conclusione cui perviene il Tribunale è errata. La circostanza aggravante del nesso teleologico, in particolare, andrebbe scorporata dal calcolo della pena utile al computo del quintuplo, similmente a ciò che avviene nella ipotesi di continuazione (lì dove si esclude dal computo la frazione di pena imputabile al reato-satellite). In caso contrario vi sarebbe disparità di trattamento e violazione del principio del finalismo rieducativo della pena. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Per costante orientamento interpretativo di questa Corte la individuazione della più grave tra le pene concorrenti, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., deve aver riguardo alla pena base comprensiva degli aumenti o diminuzioni per circostanze, ivi compresa la recidiva (così Sez. I n. 8706 del 8.2.2012, rv 252216). Da tale orientamento, che non autorizza distinzione alcuna tra le diverse tipologìe di circostanze aggravanti (posto che tutte concorrono a determinare, nei modi stabiliti dal giudice della cognizione, la entità della pena per il singolo reato cui si riferiscono), non vi è motivo di discostarsi. In particolare non è utile né persuasivo l'argomento di comparazione (istituto della continuazione) introdotto dalla difesa. 2 Ciò perché nel caso della continuazione la necessità di «scorporare» la quota di pena riferibile al reato-satellite (ai fini del computo del quintuplo) è imposta da una esigenza di garanzia che vede possibile - lì dove utile al condannato - la scissione del reato continuato nelle singole fattispecie che lo compongono. Questa è la ragione per cui si utilizza come base di calcolo la cd. pena-base del reato continuato (quella inflitta in concreto per la violazione più grave). Ma lì dove si debba individuare la pena più grave per un singolo, specifico, reato è evidente che il reato - se circostanziato - importa la pena inflitta in cognizione, comprensiva dell'aumento ( o della diminuzione) per la circostanza ritenuta sussistente, atteso che la circostanza inerisce alla condotta tipica e ne aggrava o ne alleggerisce la portata sanzionatoria. Il giudicato, pertanto, ricomprende la circostanza allo stesso modo della previsione incriminatrice principale. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 marzo 2024
lette/s2atite le conclusioni del PG Tocc;
tuo_ cA„ttc,Cv (3.0-e (.t)LGe4 L 0-1 Ytl(—.1)11)0 )c)C Penale Sent. Sez. 1 Num. 22611 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 07/03/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 9 ottobre 2023 il Tribunale di Taranto - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza in tema di modalità applicativa del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pen., introdotta da AN Damiano. 1.1 In particolare, essendo stata applicata la disposizione limitativa in rapporto « al quintuplo della più grave tra le pene concorrenti» , il Tribunale evidenzia che la pena più grave (su cui operare la moltiplicazione) deve essere quella inflitta - in concreto - in uno dei giudizi, comprensiva degli aumenti per le circostanze aggravanti (ivi compresa la recidiva o quella del nesso teleologico). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - AN Damiano. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. 2.1 Secondo il ricorrente la conclusione cui perviene il Tribunale è errata. La circostanza aggravante del nesso teleologico, in particolare, andrebbe scorporata dal calcolo della pena utile al computo del quintuplo, similmente a ciò che avviene nella ipotesi di continuazione (lì dove si esclude dal computo la frazione di pena imputabile al reato-satellite). In caso contrario vi sarebbe disparità di trattamento e violazione del principio del finalismo rieducativo della pena. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Per costante orientamento interpretativo di questa Corte la individuazione della più grave tra le pene concorrenti, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., deve aver riguardo alla pena base comprensiva degli aumenti o diminuzioni per circostanze, ivi compresa la recidiva (così Sez. I n. 8706 del 8.2.2012, rv 252216). Da tale orientamento, che non autorizza distinzione alcuna tra le diverse tipologìe di circostanze aggravanti (posto che tutte concorrono a determinare, nei modi stabiliti dal giudice della cognizione, la entità della pena per il singolo reato cui si riferiscono), non vi è motivo di discostarsi. In particolare non è utile né persuasivo l'argomento di comparazione (istituto della continuazione) introdotto dalla difesa. 2 Ciò perché nel caso della continuazione la necessità di «scorporare» la quota di pena riferibile al reato-satellite (ai fini del computo del quintuplo) è imposta da una esigenza di garanzia che vede possibile - lì dove utile al condannato - la scissione del reato continuato nelle singole fattispecie che lo compongono. Questa è la ragione per cui si utilizza come base di calcolo la cd. pena-base del reato continuato (quella inflitta in concreto per la violazione più grave). Ma lì dove si debba individuare la pena più grave per un singolo, specifico, reato è evidente che il reato - se circostanziato - importa la pena inflitta in cognizione, comprensiva dell'aumento ( o della diminuzione) per la circostanza ritenuta sussistente, atteso che la circostanza inerisce alla condotta tipica e ne aggrava o ne alleggerisce la portata sanzionatoria. Il giudicato, pertanto, ricomprende la circostanza allo stesso modo della previsione incriminatrice principale. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 marzo 2024