Sentenza 13 gennaio 2004
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- 1. La condotta di un medico ospedaliero che, nottetempo ed approfittando del rapporto di fiducia che lo lega all'azienda da cui dipende, si impossessi, al fine di…Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 20 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
E ee 66731 6 N 8 9 O I 1 5 / R0.0278/04 Z . 4 A / N R 6 A - 2 I T . S B R I R . . G A P L . E T L BBL D R A U L . E B A B I D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D A R I T S T A E N 1 I T E 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R S N 1 E E I Oggetto . A T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIGGIO - Presidente R.G.N. 20526/99 Dott. Ugo Cron. 464 ODDO Consigliere Dott. Massimo MONACI Consigliere Rep. Dott. Stefano EBNER Rel. Consigliere Ud.25/06/03 Dott. Vittorio Glauco ConsigliereDott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTE NZA N. 66734 sul ricorso proposto da: FINEDIL NORD SRL, in persona del legale rappresentante ee 6001/2 CASAGRANDE ITALO, elettivamente domiciliato in ROMA CA VIA SAVOIA 72, presso lo studio legale CASO-CIAGLIA, difeso dagli avvocati LEONARDO MANGIONE, VALERIA MAZZARELLI, che la difendono, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, lo rappresenta e difende ope legis;
2003 - controricorrente 1715 -1- avverso la sentenza n. 394/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 28/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso, previa manifesta infondatezza, per il dichiarazione di riegtto nel merito. -2- Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo emesso su ricorso della FI NO srl, il Presidente del Tribunale di Trieste ingiungeva al Ministero delle Finanze di pagare alla predetta società la somma di £.6.000.000,oltre interessi legali dalla data del pagamento,a titolo di restituzione della tassa di concessione governativa sulle società versate negli anni 1991 e 1992. A seguito dell'opposizione a tale decreto proposta dalla ingiunta Amministrazione, l'adito Tribunale di Trieste, con sentenza n.1105/1997, revocato il decreto,condannava l'opponente al pagamento della minor somma di £.5.500.000:con gli interessi semestrali del 3% ex artt.1 e 5 L.29/1961,decorrenti dalla data della domanda interruttiva al saldo. La sentenza veniva appellata dalla società, la quale chiedeva in via principale la condanna della A.F. al pagamento degli interessi,nella misura legale,con decorrenza dalla data del pagamento o quantomeno dalla data delle singole istanze di rimborso in via amministrativa;
in subordine,la condanna al pagamento degli interessi di cui alla L.29/1961 e successive modificazioni. Con sentenza n.394/1999, depositata il 28.6.1999, la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della impugnata decisione, dichiarava che "gli interessi sulla somma ammessa a rimborso sono dovuti secondo decorrenza e misura di cui all'art. 11 L.448/1998” : ius superveniens,questo, ritenuto applicabile. Ricorre per cassazione la FI NO srl. Si è costituita e resiste con controricorso l'Amministrazione delle Finanze dello Stato. Motivi della decisione La ricorrente società deduce difetto di motivazione e falsa applicazione dell'art.11 L.448/1998, in relazione sia all'art.360 nn. 3 e 5 cpc che al diritto comunitario. In via subordinata, la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art.11 L.448/1998,per contrasto con gli artt.3,24,53,97,101,102,104 e 113 della Costituzione e chiede la remissione degli atti alla Corte Costituzionale,previa sospensione del presente giudizio. Va premesso che il decisum della sentenza impugnata - quale si desume in modo in equivoco dal coordinamento del dispositivo 1 : con la pur stringata parte motiva della sentenza stessa - investe sia il quantum che la decorrenza degli interessi,punti in ordine ai quali è stato ritenuto applicabile il menzionato ius superveniens,e non tocca invece in alcun modo il quantum ammesso a rimborso,che, in difetto di appello sul punto, rimane fissato nella misura stabilita dal Tribunale. Tanto premesso,va altresì osservato che circa la decorrenza degli interessi non vi è alcuna ragione attuale del contendere. Invero,dalla impugnata sentenza risulta che l'appellante società aveva chiesto che gli stessi venissero fatti decorrere dalla data delle singole istanze e pertanto, poiché l'art. 11 comma terzo L.448/1998 cit.,applicato dalla Corte di merito, dispone proprio che gli interessi sono dovuti "a decorrere dalla data di presentazione della istanza", la statuizione di merito appare del tutto conforme alla richiesta avanzata in appello dalla società FI NO. Invece,con riguardo alla misura degli interessi ex L.448/1998 la doglianza appare fondata, essendo ravvisabile un contrasto fra la disciplina interna e quella comunitaria che come è pacifico:v. Corte Cost.168/1991;Cass.2992/1994 non può risolversi - altrimenti che con la prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale. In materia,e cioè con specifico riferimento alla disciplina ex art.11 cit.,la Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza in data 10 settembre 2002 in cause riunite C-216/99 e C-222/99 si è espressa infatti nel senso che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme,alla restituzione del tributo stesso. Al riguardo è da osservare anzitutto che l'art.11 in esame è norma diretta a regolare con effetti retroattivi la restituzione delle tasse di c.g. riscosse dallo Stato nel periodo 1985-1992:in un periodo cioè antecedente la entrata in vigore del DL 331/1993,conv.con modif.in L.427/1993. Tale provvedimento risulta emanato per regolare la materia in modo conforme alla disciplina comunitaria, stante la riconosciuta contrarietà da parte della Corte di Giustizia CE( sentenza 20.4.1993 cause riunite C71/91 e C-178/91:cd sentenza Ponente Carni, dalla denominazione di una delle società ricorrenti) della Z disciplina originaria della tassa stessa(DPR 641/1972, art.3 Tariffa allegata, e art.3 commi 18 e 19 DL 853/1984,conv. con modif.in L.17/1985 ) con l'art. 10 della Direttiva 69/335/CEE. Ciò posto, va altresì osservato che dal tenore letterale e logico dell'art.11 cit. si ricava che esso si applica specificamente al rimborso delle tasse di concessione governativa versate per la iscrizione di atti sociali nel registro delle imprese relativamente al periodo suindicato e che il tasso degli interessi dovuti dall'Erario sulle somme a rimborso all'indicato titolo ciò che direttamente rileva in questa sede) ammonta al 2,50% annuo. Senonchè,in tal modo viene ad essere incrinato il c.d. principio di equivalenza fissato dalla Corte di Giustizia CE,posto che il tasso d'interesse annuo - 2,50%,ex DM 10.12.1998 - applicabile alla restituzione delle tasse di concessione governativa per la iscrizione di atti sociali nel registro delle imprese in esame ex art.11 comma terzo L.448/1998 cit. appare inferiore,globalmente considerato per il periodo controverso, al tasso d'interesse(3% semestrale) applicabile ai sensi degli artt.1 e 5 L.29/1961 al rimborso delle altre tasse ed imposte indirette sugli affari,tra cui rientrano anche tasse di concessione governativa della stessa natura analoghe a quella ora in contestazione. A questa stregua,deve riconoscersi che è caduta in errore la Corte di merito nel ritenere automaticamente applicabile la disciplina di cui all'art.11 L.448/1998 anche per quanto concerne il tasso d'interesse applicabile sulla somma capitale di £.5.500.000(così determinata dalla sentenza di primo grado). L'accoglimento del motivo principale ovviamente rende priva di rilievo la questione di costituzionalità dell'art. 11 dedotta in via subordinata. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata: con rinvio, - apparendo necessari ai fini della decisione e in particolare della individuazione in concreto della somma dovuta a titolo di interessi, ulteriori accertamenti di fatto, non consentiti in questa sede ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste,che - provvederà anche sulle spese del presente giudizio. POM La Corte,accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.06.2003 Il Presidente Il Consigliete estensore Arch Depositato in cancelleria. 13 SEK 2004, Astetta