Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
Ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente dichiarazione o elezione, senza possibilità di elezione plurima, che sarebbe in contrasto con lo spirito, la lettera e le finalità della norma. L'istituto della elezione di domicilio è stato, infatti, introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo del destinatario degli atti giudiziari,ed a quest'ultimo di assicurarsi una sicura e tempestiva ricezione di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/1998, n. 11775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11775 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 2 ottobre 1998
Dott. RAFFAELE RAIMONDI Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N.2891
Dott. ANTONIO MORGIGNI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N.12881/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
EL NN, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 18 Novembre '97;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. V. Geraci, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza del 18/XI/'97 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma del a deciso della Pretura Circondariale di Napoli - sez. dist. di Barra- in data 27/XI/'95, che nei resto confermava, dichiarava non doversi procedere a carico di AN CI in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) L. 28/02/'85, n. 47, perché estinta per prescrizione;
determinava la pena per il residuo delitto di violazione dei sigilli, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, in quattro mesi di reclusione e quattrocentomila lire di multa e revocava l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo, del quale disponeva il dissequestro.
Avverso tale decisione l'imputata ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, la ricorrente:
a) la nullità del giudizio di appello, e della decisione conclusiva di esso, per essergli stato notificato, il relativo decreto di citazione a giudizio, non nel domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore Avv. A. Varano, sito in Via Morgantini n. 3 di Napoli, bensì nel domicilio reale e non a mani proprie;
b) la carenza di motivazione in ordine alla richiesta assoluzione dal delitto di violazione dei sigilli perché il fatto non costituirebbe reato.
Motivi della decisione
La prima delle censure mosse alla sentenza impugnata è fondata. Dagli atti -che, essendo dedotto un vizio "in procedendo", questa Corte ha la potestà di esaminare- risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato alla CI a mani della figlia convivente, il 24/XII/'96, presso il domicilio dichiarato il 29/02/'92 -data del sequestro preventivo del manufatto- in via A. De Meis, Rione De Gasperi, n. 19.
Senonché la CI con l'atto di appello avverso la decisione di primo grado aveva eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore Avv. A. Varano, in via Morgantini n. 3 di Napoli ed a tale domicilio il decreto di citazione a giudizio avrebbe dovuto esserle notificato in quanto la ultima, in ordine di tempo, elezione di domicilio aveva comportato revoca della precedente dichiarazione. L'istituto della elezione di domicilio, infatti, è stato introdotto nell'ordinamento per consentire all'A. G. di individuare un recapito certo del destinatario degli atti giudiziari ed a quest'ultimo di assicurarsi una sicura e tempestiva ricezione di essi.
Ne consegue che l'imputato può avere un solo domicilio eletto e che ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'Autorità procedente, comporta revoca delle precedente dichiarazione o elezione, senza possibilità di elezione plurima che sarebbe in contrasto con lo spirito, la lettera e le finalità della norma (v. conf Cass. sez. VI, 5/V/'94, Cengarle).
In conseguenza il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado deve ritenersi viziato, a norma dell'art. 178 lett. c) c.p.p., da nullità assoluta ed insanabile che, a norma dello art.185 co. 1 c.p.p., si estende agli atti "consecutivi" fra cui la sentenza impugnata che, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente dell'altro che, dunque, non deve essere esaminato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 18/XI/'97 e rinvia ad altra sezione della stessa Corte di Appello per nuovo giudizio nei confronti di AN CI.
Così deciso in Roma, il 2 Ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 1998