Art. 2.
Il funzionamento del Comitato, di cui all' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , modificato dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610 , e' prorogato al 30 giugno 1952.
Il funzionamento del Comitato, di cui all' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , modificato dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610 , e' prorogato al 30 giugno 1952.