Sentenza 24 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18325 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA F 1832 5 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVO ✓ Lavoro Composta dagli Ill SCIARELLI Presidente Dott. Guglielmo R.G.N. 7551/00 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 43106 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 10/10/02 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IE CI, NO SC vedova DE CE AR, IO DR, GU ES, EL AT, BI NI, IT PA, AL IR, VE ANTONINO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANNA MARIA LOJACONO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI 2002 FF.SS. SPA TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale 3968 -1- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 37/99 del Tribunale di PAOLA, depositata il 23/03/99 R.G.N. 331/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi al Pretore di LA IE CI e gli altri otto indicati in rubrica convenivano in giudizio Le Ferrovie dello Stato Spa, deducendo che erano stati collocati in quiescenza in data anteriore al 1996 e che la società aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto il premio di esercizio, che invece doveva ritenersi incluso nella voce "stipendio" di cui all'art. 14 della L. n. 829/73, avendo carattere retributivo come una 14° mensilità. Chiedevano l'emissione di decreti ingiuntivi. Il Pretore concedeva i chiesti decreti, ma poi, a seguito di opposizione delle Ferrovie, rigettava le originarie domande e revocava i provvedimenti monitori. Il Tribunale di LA, investito con appelli principali ad istanza degli originari ricorrenti ed incidentali delle Ferrovie sulle spese, riuniti i giudizi, con sentenza del 16 - 23/3/99, confermava le decisioni pretorili. Precisava il giudice del riesame che l'art. 14 della L. n. 829/73, vigente al momento della collocamento in pensione dei lavoratori, prevedeva che la base di calcolo dell'indennità era costituita dallo stipendio mensile, dall'assegno pensionabile e dall'assegno per ex combattenti. E la nozione di stipendio sicuramente 'non era comprensiva del premio d'esercizio, sia perché dalla stessa erano escluse altre voci della retribuzione, quali la tredicesima e l'indennità di contingenza aventi i medesimi caratteri della continuità ed obbligatorietà (e che sono state successivamente inserite nella base di calcolo con apposita legge), sia perché solo con il passaggio al sistema 1 di liquidazione del TFR di cui all'art. 2120 c.c. vi è stata l'espressa inclusione nella base di calcolo del premio di esercizio, con CCNL 1993/95. Al momento del pensionamento dei ricorrenti era ricompresa nella base di calcolo solo la retribuzione mensile in senso stretto e quindi la domanda doveva essere rigettata e la sentenza confermata. Anche la compensazione delle spese di lite doveva essere confermata, attesa l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito e mancando allo stato una decisione della Suprema Corte. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione i pensionati, fondato su un solo motivo. Resistono le Ferrovie con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 L. n. 829/73, deducono i ricorrenti che l'espressione "ultimo stipendio mensile" contenuta in questa norma deve essere intesa come comprensiva di tutti gli emolumenti percepiti dal dipendente con carattere retributivo, caratterizzati da continuità, determinatezza ed obbligatorietà; queste caratteristiche sicuramente sono state assunte, nel tempo, dal premio di esercizio, che è stato qualificato dalla Suprema Corte, con sentenza n.1426/96, come una quattordicesima mensilità. Il ricorso è infondato. Osserva in proposito il Collegio che ai sensi dell'art. 14 della L. n. 829 del 14/12/73 1'OPAFS era tenuto a corrispondere "ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma 2 risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti". Sulla base di questa disposizione non rientra quindi nella base di calcolo della indennità di buonuscita il premio di esercizio, come preteso dagli attuali ricorrenti. La successiva legge n. 210 del 17/5/85, di privatizzazione dell'Ente Ferrovie, non modifica il precedente assetto, come espressamente risulta dall'ultimo comma dell'art. 21, secondo cui “fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge"; questa disposizione, nella generica espressione di “trattamento in atto", cristallizza nell'ambito temporale ivi precisato, cioè fino al riordino generale della materia, la precedente disciplina, pensionistica e non, e quindi tutte le competenze a qualsiasi titolo dovute al lavoratore dipendente al momento della sua cessazione dal servizio, fra cui la indennità di buonuscita. L'art. 1, comma 43°, della L. n. 537 del 24/12/93 dispone la soppressione dell'OPAFS, a decorrere dal 1° giugno 1994 e stabilisce che "le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato spa, compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti”. Il successivo D. L. n. 98 del 1° aprile 1995, che detta interventi 3 urgenti un materia di trasporto, all'art. 13 stabilisce che ai fini dell'attuazione del citato art. 1, comma 43°, L. n. 537/93 “il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data 31/5/94 all'OPAFS, è regolato dalla L. n. - 829 del 14/12/73 ...". Ciò conferma l'interpretazione dell'art. 21 L. n. 210/85 sopra esposta e quindi la piena validità ed efficacia della disciplina legislativa dell'indennità di buonuscita anche dopo la privatizzazione delle Ferrovie, mentre la legge n. 204 del 30/5/95, di conversione del D. L. n. 98/95 aggiunge "fino al 31 dicembre 1995”. Fino a tale data, pertanto, ogni questione in merito è legislativamente risolta nel senso della esclusione dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa di ogni emolumento diverso da quelli indicati nell'art. 14 L. n. 829/73 (ultimo stipendio mensile, eventuale assegno personale pensionabile e compenso per ex combattenti). Ne consegue che fino al 31/12/95 la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformità della legge, come ha fatto se ndo l'art. 96 del CCNL 1990/92, ma non poteva dettare una disciplina autonoma e diversa da quella legale, a pena di nullità delle relative clausole. Per il periodo successivo la materia rientra nella disponibilità delle parti individuali o collettive, con la conseguenza che a partire dall'1/1/96 sono legittime le clausole diverse, da accertarsi da parte del giudice di merito, tenendo conto che nel nostro ordinamento non esiste un principio di onnicompresività della retribuzione e che è rimessa alle parti la decisione in merito alla computabilità o meno di un determinato 4 emolumento nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti. Questo stesso principio di diritto è stato già affermato dalla Corte con sentenza n. 6738 del 10/5/02 e quindi il ricorso va rigettato, Essendo pacifico in causa che gli originari ricorrenti sono stati tutti collocati in quiescenza anteriormente al 1996 sotto il vigore della precedente disciplina. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa interamente le spese di lite fra le parti. Roma 10 ottobre 2002 IL CONSIGLERE EST. Эпансеко Шалогано IL PRESIDENTEbanzlichenCu l IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 DIC 2002 IL CANCELLIERE 5