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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12479 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato, dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 3 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 43651/2024 promossa da:
RC IA, elettivamente domiciliato in Roma, via Graziano 35, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Maria Fargione che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1
d'Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Onofrio
ON PI, domiciliata presso la propria sede in Roma, Via Flaminia n.
160;
RESITENTE
OGGETTO: decorrenza della maggiorazione della pensione;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 novembre 2024 RC IA, notaio titolare dal 30 maggio 2013 di trattamento di quiescenza erogato dalla CP_1
convenuta, esponeva che il 3 maggio 2024 aveva presentato alla CP_1
domanda di maggiorazione della pensione per la vivenza a carico della figlia minore nata il [...]; che l'Ente Persona_1
previdenziale, con delibera del Comitato Esecutivo del 6 giugno 2024, gli aveva riconosciuto la maggiorazione, con effetto non già dalla data di nascita della figlia, come da lui richiesto bensì solo dal 1° giugno 2024, primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza, e ciò sul presupposto che l'istante era incorso nella decadenza prevista dall'art.21, comma 2, del
Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà della (che, in CP_1
caso di domanda di pensione presentata oltre un anno dalla maturazione del diritto, prevede che l'emolumento venga erogato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza); che aveva inutilmente impugnato la delibera del Comitato Esecutivo innanzi al Consiglio di Amministrazione della che la aveva errato nell'applicare estensivamente alla CP_1 CP_1
domanda di maggiorazione della pensione il termine di decadenza annuale previsto per la presentazione della domanda di pensione, non essendo invece la domanda di maggiorazione assoggettata ad alcun termine decadenziale;
tutto ciò premesso conveniva in giudizio la Controparte_1
chiedendo al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro di dichiarare:
“l'obbligo della , per i motivi di cui al ricorso, CP_1 Controparte_1
di corrispondere l'integrazione pensionistica in favore della figlia minore con decorrenza dalla nascita, condannandola altresì a Persona_1
corrispondere gli arretrati come richiesti in ricorso.”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, eccependo l'infondatezza della domanda e concludendo, pertanto, per il suo rigetto. All'odierna udienza, autorizzato il deposito di note scritte, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto.
Invero, costituisce circostanza pacifica tra le parti quella relativa al fatto che l'odierna parte attrice abbia presentato nel mese di maggio del 2024 all'istituto previdenziale di appartenenza la domanda di maggiorazione della pensione percepita sin dal 2013 per la nascita della figlia Persona_1
avvenuta il 3 settembre 2018. Del pari, risulta incontroverso il fatto
[...]
che la convenuta abbia riconosciuto al titolare della pensione la CP_1
prescritta maggiorazione dal mese successivo a quello della domanda e, pertanto, dal mese di giugno 2024.
Oggetto di controversia è l'aspetto relativo alla decorrenza del diritto alla maggiorazione e, conseguentemente, il diritto del notaio a percepire la predetta maggiorazione, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti dalla nascita della figlia e non già dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, come avvenuto nella fattispecie.
Ritiene il tribunale che la domanda sia infondata e, pertanto, non possa essere accolta.
Invero, il ricorrente fonda il proprio diritto sulla base del fatto che il regolamento della cassa convenuta non contempli alcun termine di decadenza per la presentazione della domanda di maggiorazione della pensione, contrariamente a quanto previsto, invece, per la presentazione della domanda di pensione. In particolare, ha sottolineato che l'art. 17 dello stesso
Regolamento, nel riconoscere una quota aggiuntiva del trattamento pensionistico per i figli a carico, costituisce attuazione degli obblighi genitoriali posti dall'art.147 c.c., a sua volta espressione dell'art.30 Cost.
(che, come noto, prevede il diritto/dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli). Sulla base di tali premesse ha concluso nei termini sopra trascritti.
Tale tesi non appare condivisibile.
Correttamente, infatti, la nazionale del notariato ha sottolineato che CP_1
l'art. 17 (“Pensione mensile Quota aggiuntiva per figli a carico”) del
Regolamento per l'attività di Previdenza e solidarietà della (all. n.1 alla CP_1
memoria) accorda un incremento della pensione nella misura del cinque per cento per ogni figlio a carico del pensionato, fino a ventisei anni di età. L'art. 17 richiama espressamente il successivo art. 18, relativo alla misura della pensione indiretta e di reversibilità in favore del coniuge superstite e dei figli inabili di notai, ma per intuibili ragioni di parità di trattamento esso trova applicazione anche in ipotesi di trattamento pensionistico (diretto) erogato al notaio. La questione sottesa al presente giudizio riguarda la decorrenza del diritto alla maggiorazione della pensione prevista dall'art.17. Si tratta infatti di stabilire se l'incremento della pensione debba essere operato da parte della automaticamente, al semplice verificarsi della nascita del figlio CP_1
dell'iscritto (tesi sostenuta dal ricorrente) oppure se sia sempre necessaria la presentazione, da parte dell'interessato, entro il termine annuale, di apposita domanda amministrativa. Al riguardo giova premettere che per ottenere qualsiasi prestazione (previdenziale o assistenziale) l'interessato deve inoltrare apposita domanda alla È rimessa perciò al soggetto titolare CP_1
del relativo diritto la scelta del momento dal quale il diritto medesimo deve trovare soddisfazione. Invero, va osservato che la Corte di cassazione, con sentenza del 18 gennaio 2021 n. 693, ha avuto modo di affermare quanto segue: “il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, ha posto alle Casse
“privatizzate” l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto D.Lgs., ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria, costituita dal D.Lgs., autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) CP_1
ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di
“sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”; tale assetto è stato richiamato anche dalla più recente giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 67 del 2018) che, sintetizzando gli esiti della privatizzazione delle Casse professionali, ha precisato: “(…)
Con il citato D.Lgs. n. 509 del 1994, il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti
(L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 23, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”), ha arretrato la linea d'intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico”; nel caso di specie, va osservato, non vi è stato esercizio del potere regolamentare a fini derogatori delle previsioni di legge, posto che il testo dell'art. 24 del vigente Regolamento dell'
[...]
è del tutto corrispondente a quello del Parte_1
previgente D.P.R. n. 317 del 1990, a sua volta riproduttivo nella sostanza dell'art. del 18 del testo unico approvato con D.M. 26 aprile 1948; la CP_1
ha, dunque, recepito tale contenuto trasfondendolo in un proprio regolamento che, provenendo da una persona giuridica di diritto privato, non può essere considerato come un regolamento ai sensi dell'art. 1 preleggi, n. 2 e, quindi, come norma di diritto invocabile dal ricorrente per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si è infatti in presenza di un organismo espressamente definito come persona giuridica di diritto privato dal D.Lgs. n.
509 del 1994, art. 1, comma 2, senza che tale natura privatistica sia contraddetta dall'obbligo di iscrizione di cui del medesimo art. 1, comma 3 e dalla prevista necessità che gli atti statutari e regolamentari, a mente del successivo art. 3, comma 2, siano approvati del Ministero vigilante
(cfr., Cass. 26 settembre 2012, n. 16381; Cass., n. 11792/2005, in motivazione;
nonchè, con riferimento agli statuti e regolamenti degli enti pubblici, Cass., nn. 5038/1998; 21/1986); alla stregua di tale peculiare natura, la validità del regolamento va verificata dal giudice nel rispetto degli ambiti attribuiti dalla legge alla potestà regolamentare degli enti previdenziali ed in coerenza ai parametri costituzionali ed alle disposizioni imperative di legge ovvero inderogabili;
il testo da sottoporre a verifica è il seguente: “La domanda di pensione deve essere presentata, con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui l'avente diritto avrebbe potuto goderne.
2. Decorso tale termine, la pensione viene erogata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.
3. I ratei di pensione non richiesti entro due anni dalla scadenza si prescrivono a favore della;
come è evidente, l'art. 24 in esame si CP_1
riferisce in generale alle pensioni erogate dalla e non solo a quella di CP_1
reversibilità, in particolare la disposizione, al fine di consentire che l'erogazione del trattamento sia correlata alla data in cui si verifica l'evento che la legittima (raggiungimento dell'età prevista, stato di inabilità o decesso), richiede che la domanda di pensione sia avanzata entro un anno dal predetto accadimento;
in caso contrario, la pensione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda e la necessaria documentazione sarà ricevuta dalla con consequenziale impossibilità CP_1
di ottenere i ratei astrattamente maturati nel periodo precedente giacchè non può logicamente immaginarsi la maturazione di ratei rispetto ad un trattamento non ancora costituito;
il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza per i ratei di pensione non riscossi, dunque, non può che riguardare ratei successivi alla costituzione della pensione, già liquidati dalla ma CP_1
non riscossi dal titolare della prestazione pensionistica;
il dato testuale, come riconosciuto anche dalla non consente di ritenere che la disciplina CP_1
regolamentare abbia implicitamente introdotto una decadenza integrale dal diritto alla pensione che violerebbe senz'altro il diritto riconosciuto dall'art. 38 Cost.; piuttosto, si profila un meccanismo, per così dire, di tipo mobile che, nella sostanza, vale a neutralizzare un periodo di due anni da contare a ritroso rispetto alla data (successiva all'evento legittimante) in cui si presenti la domanda di pensione;
l'adozione di una forma di decadenza al di fuori delle espresse previsioni di legge è prevista dall'art. 2965 c.c. (si veda per una applicazione in materia di interesse previdenziale Cass. n. 23373 del 2018), per cui non può, solo per tale ragione, ipotizzarsi una violazione di norma imperativa, occorrendo anche che la previsione renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto, nel senso voluto dall'art. 2965 c.c.; inoltre, tale meccanismo non incorre in alcun contrasto con principi costituzionali, da ritenere come norme imperative;
quanto, infatti, alla legittimità costituzionale della previsione che impone di presentare domanda per ottenere il trattamento pensionistico, Corte
Costituzionale n. 345 del 22/07/1999, resa in ragione del dubbio di violazione degli artt. 3,36 e 38 Cost., della L. n. 1646 del 1962, art. 13, commi 1 e 3
(disciplinante gli istituti di previdenza dipendenti dal Ministero del Tesoro) che prevedevano l'onere della domanda da parte dell'interessato entro un termine, decorrente dalla data dell'acquisizione del diritto, ai fini del conferimento della pensione con la stessa decorrenza, ha affermato che non comporta violazione dell'art. 3 Cost., il solo fatto che, nel sistema previdenziale di talune categorie, a differenze di altre, sia previsto l'onere della domanda per conseguire il trattamento di quiescenza, in quanto i diversi sistemi pensionistici hanno una loro specificità, e la circostanza che le discipline in essi previste non siano uniformi non lede di per sè il principio di eguaglianza, salvo il caso, nella specie non sussistente, di una evidente irragionevolezza della differenza di disciplina (cfr. sentenze n. 26 del 1980, n.
454 del 1993) ed occorrerebbe dimostrare la manifesta arbitrarietà di tale differenza e ciò può fondarsi solo ove si dimostri che si tratti di un onere tale da incidere sostanzialmente sulla garanzia costituzionale di effettività della tutela previdenziale;
che poi all'onere della domanda si colleghi un termine di decadenza, decorso il quale si perde non già il diritto alla pensione, ma solo quello a percepire le quote del trattamento relative al periodo di tempo anteriore alla domanda stessa, è frutto – ad avviso della Corte Costituzionale
– a sua volta di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento: una scelta che non dà luogo, per le stesse ragioni già dette, ad una illegittima disparità di trattamento;
neppure si è ravvisata violazione degli artt. 36 e 38 Cost., giacchè non contraddice i caratteri del diritto alla pensione, come “situazione finale” sottratta “a conseguenze negative astrattamente collegabili all'inerzia del titolare in ragione delle esigenze di certezza e di stabilità connesse alla sua funzione, attinente alla sopravvivenza della persona”, il fatto “che le vicende volte a determinare i presupposti di consistenza quantitativa o addirittura di esistenza del diritto alla pensione si svolgano entro limiti temporali”, nè in particolare “che l'azionamento di tali vicende sia rimesso dalla legge all'iniziativa dell'interessato, atteggiata come esercizio di un distinto diritto strumentale, e che questo sia sottoposto a decadenza in caso di mancato esercizio entro un termine” (sentenza n. 203 del 1985); la Corte delle leggi ha quindi esplicitato che non vi è dubbio che il diritto a pensione sia un diritto fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile, ma ciò non significa che il suo concreto esercizio non possa dalla legge essere subordinato ad adempimenti, non gravosi, dell'interessato, come è la presentazione di una domanda;
pertanto, qualora si collegasse al decorso del termine per la presentazione della domanda la decadenza anche per il futuro dal diritto sostanziale, la relativa disciplina potrebbe essere ritenuta incompatibile con i caratteri di tale diritto costituzionalmente tutelato, finalizzato ad assicurare le esigenze primarie di vita della persona, ma non altrettanto può dirsi ove ci si limiti – come nel caso di specie – a far discendere dalla mancata osservanza del termine la decadenza dal diritto alla corresponsione dei ratei di pensione relativi ai periodi di tempo anteriori alla domanda stessa;
Corte Costituzionale n. 345 del 1999 ha pure osservato che la mancata presentazione della domanda, secondo una ragionevole presunzione, va ricondotta ad una consapevole scelta dell'interessato, per cui deve riaffermarsi che “l'esercizio di ogni diritto, anche quello costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e così sottoposto a limite, sempre che questo sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta (…) e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilità dell'esercizio in parola” (sentenza n. 203 del 1985; e cfr. anche, tra le altre, sentenze n. 10 del 1970, n. 33 del 1974, n. 33 del 1977, n. 71 del
1993); non vengono, infine, lesi nè il principio di proporzionalità della pensione al lavoro prestato (nei limiti in cui esso possa essere riconosciuto nell'ambito del concreto sistema previdenziale), nè quello di adeguatezza della stessa alle esigenze di vita del lavoratore, poichè l'effetto sospensivo nell'erogazione della pensione prima della domanda, opera sul piano procedurale e non su quello sostanziale, nulla opponendosi a che l'interessato, fin dal momento in cui matura il suo diritto, ottenga, attraverso un adempimento certo non gravoso come la presentazione della domanda, il trattamento che gli spetta;
a tali considerazioni, pienamente valorizzabili anche al fine di vagliare l'eventuale contrasto con i contenuti imperativi delle disposizioni costituzionali di atti a contenuto normativo diversi da quelli passibili di sindacato da parte del giudice costituzionale, va aggiunta la considerazione che la parte ricorrente non ha in alcun modo espresso in che termini la previsione della decadenza in esame abbia reso eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di richiedere la pensione, ai sensi dell'art. 2965
c.c.;”.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, ritenuti dal giudicante pienamente condivisibili e in questa sede richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. appare pienamente legittimo il provvedimento assunto dall'ente , consistito nel riconoscimento della maggiorazione CP_2
del trattamento pensionistico per la nascita della figlia del notaio in quiescenza a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, in applicazione delle disposizioni del regolamento della CP_1
resistente, con conseguente erogazione dei relativi ratei dal mese di giugno
2024.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente, al pagamento in favore della parte resistente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge.
Roma 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato, dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 3 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 43651/2024 promossa da:
RC IA, elettivamente domiciliato in Roma, via Graziano 35, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Maria Fargione che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1
d'Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Onofrio
ON PI, domiciliata presso la propria sede in Roma, Via Flaminia n.
160;
RESITENTE
OGGETTO: decorrenza della maggiorazione della pensione;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 novembre 2024 RC IA, notaio titolare dal 30 maggio 2013 di trattamento di quiescenza erogato dalla CP_1
convenuta, esponeva che il 3 maggio 2024 aveva presentato alla CP_1
domanda di maggiorazione della pensione per la vivenza a carico della figlia minore nata il [...]; che l'Ente Persona_1
previdenziale, con delibera del Comitato Esecutivo del 6 giugno 2024, gli aveva riconosciuto la maggiorazione, con effetto non già dalla data di nascita della figlia, come da lui richiesto bensì solo dal 1° giugno 2024, primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza, e ciò sul presupposto che l'istante era incorso nella decadenza prevista dall'art.21, comma 2, del
Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà della (che, in CP_1
caso di domanda di pensione presentata oltre un anno dalla maturazione del diritto, prevede che l'emolumento venga erogato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza); che aveva inutilmente impugnato la delibera del Comitato Esecutivo innanzi al Consiglio di Amministrazione della che la aveva errato nell'applicare estensivamente alla CP_1 CP_1
domanda di maggiorazione della pensione il termine di decadenza annuale previsto per la presentazione della domanda di pensione, non essendo invece la domanda di maggiorazione assoggettata ad alcun termine decadenziale;
tutto ciò premesso conveniva in giudizio la Controparte_1
chiedendo al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro di dichiarare:
“l'obbligo della , per i motivi di cui al ricorso, CP_1 Controparte_1
di corrispondere l'integrazione pensionistica in favore della figlia minore con decorrenza dalla nascita, condannandola altresì a Persona_1
corrispondere gli arretrati come richiesti in ricorso.”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, eccependo l'infondatezza della domanda e concludendo, pertanto, per il suo rigetto. All'odierna udienza, autorizzato il deposito di note scritte, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto.
Invero, costituisce circostanza pacifica tra le parti quella relativa al fatto che l'odierna parte attrice abbia presentato nel mese di maggio del 2024 all'istituto previdenziale di appartenenza la domanda di maggiorazione della pensione percepita sin dal 2013 per la nascita della figlia Persona_1
avvenuta il 3 settembre 2018. Del pari, risulta incontroverso il fatto
[...]
che la convenuta abbia riconosciuto al titolare della pensione la CP_1
prescritta maggiorazione dal mese successivo a quello della domanda e, pertanto, dal mese di giugno 2024.
Oggetto di controversia è l'aspetto relativo alla decorrenza del diritto alla maggiorazione e, conseguentemente, il diritto del notaio a percepire la predetta maggiorazione, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti dalla nascita della figlia e non già dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, come avvenuto nella fattispecie.
Ritiene il tribunale che la domanda sia infondata e, pertanto, non possa essere accolta.
Invero, il ricorrente fonda il proprio diritto sulla base del fatto che il regolamento della cassa convenuta non contempli alcun termine di decadenza per la presentazione della domanda di maggiorazione della pensione, contrariamente a quanto previsto, invece, per la presentazione della domanda di pensione. In particolare, ha sottolineato che l'art. 17 dello stesso
Regolamento, nel riconoscere una quota aggiuntiva del trattamento pensionistico per i figli a carico, costituisce attuazione degli obblighi genitoriali posti dall'art.147 c.c., a sua volta espressione dell'art.30 Cost.
(che, come noto, prevede il diritto/dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli). Sulla base di tali premesse ha concluso nei termini sopra trascritti.
Tale tesi non appare condivisibile.
Correttamente, infatti, la nazionale del notariato ha sottolineato che CP_1
l'art. 17 (“Pensione mensile Quota aggiuntiva per figli a carico”) del
Regolamento per l'attività di Previdenza e solidarietà della (all. n.1 alla CP_1
memoria) accorda un incremento della pensione nella misura del cinque per cento per ogni figlio a carico del pensionato, fino a ventisei anni di età. L'art. 17 richiama espressamente il successivo art. 18, relativo alla misura della pensione indiretta e di reversibilità in favore del coniuge superstite e dei figli inabili di notai, ma per intuibili ragioni di parità di trattamento esso trova applicazione anche in ipotesi di trattamento pensionistico (diretto) erogato al notaio. La questione sottesa al presente giudizio riguarda la decorrenza del diritto alla maggiorazione della pensione prevista dall'art.17. Si tratta infatti di stabilire se l'incremento della pensione debba essere operato da parte della automaticamente, al semplice verificarsi della nascita del figlio CP_1
dell'iscritto (tesi sostenuta dal ricorrente) oppure se sia sempre necessaria la presentazione, da parte dell'interessato, entro il termine annuale, di apposita domanda amministrativa. Al riguardo giova premettere che per ottenere qualsiasi prestazione (previdenziale o assistenziale) l'interessato deve inoltrare apposita domanda alla È rimessa perciò al soggetto titolare CP_1
del relativo diritto la scelta del momento dal quale il diritto medesimo deve trovare soddisfazione. Invero, va osservato che la Corte di cassazione, con sentenza del 18 gennaio 2021 n. 693, ha avuto modo di affermare quanto segue: “il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, ha posto alle Casse
“privatizzate” l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto D.Lgs., ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria, costituita dal D.Lgs., autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) CP_1
ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di
“sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”; tale assetto è stato richiamato anche dalla più recente giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 67 del 2018) che, sintetizzando gli esiti della privatizzazione delle Casse professionali, ha precisato: “(…)
Con il citato D.Lgs. n. 509 del 1994, il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti
(L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 23, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”), ha arretrato la linea d'intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico”; nel caso di specie, va osservato, non vi è stato esercizio del potere regolamentare a fini derogatori delle previsioni di legge, posto che il testo dell'art. 24 del vigente Regolamento dell'
[...]
è del tutto corrispondente a quello del Parte_1
previgente D.P.R. n. 317 del 1990, a sua volta riproduttivo nella sostanza dell'art. del 18 del testo unico approvato con D.M. 26 aprile 1948; la CP_1
ha, dunque, recepito tale contenuto trasfondendolo in un proprio regolamento che, provenendo da una persona giuridica di diritto privato, non può essere considerato come un regolamento ai sensi dell'art. 1 preleggi, n. 2 e, quindi, come norma di diritto invocabile dal ricorrente per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si è infatti in presenza di un organismo espressamente definito come persona giuridica di diritto privato dal D.Lgs. n.
509 del 1994, art. 1, comma 2, senza che tale natura privatistica sia contraddetta dall'obbligo di iscrizione di cui del medesimo art. 1, comma 3 e dalla prevista necessità che gli atti statutari e regolamentari, a mente del successivo art. 3, comma 2, siano approvati del Ministero vigilante
(cfr., Cass. 26 settembre 2012, n. 16381; Cass., n. 11792/2005, in motivazione;
nonchè, con riferimento agli statuti e regolamenti degli enti pubblici, Cass., nn. 5038/1998; 21/1986); alla stregua di tale peculiare natura, la validità del regolamento va verificata dal giudice nel rispetto degli ambiti attribuiti dalla legge alla potestà regolamentare degli enti previdenziali ed in coerenza ai parametri costituzionali ed alle disposizioni imperative di legge ovvero inderogabili;
il testo da sottoporre a verifica è il seguente: “La domanda di pensione deve essere presentata, con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui l'avente diritto avrebbe potuto goderne.
2. Decorso tale termine, la pensione viene erogata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.
3. I ratei di pensione non richiesti entro due anni dalla scadenza si prescrivono a favore della;
come è evidente, l'art. 24 in esame si CP_1
riferisce in generale alle pensioni erogate dalla e non solo a quella di CP_1
reversibilità, in particolare la disposizione, al fine di consentire che l'erogazione del trattamento sia correlata alla data in cui si verifica l'evento che la legittima (raggiungimento dell'età prevista, stato di inabilità o decesso), richiede che la domanda di pensione sia avanzata entro un anno dal predetto accadimento;
in caso contrario, la pensione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda e la necessaria documentazione sarà ricevuta dalla con consequenziale impossibilità CP_1
di ottenere i ratei astrattamente maturati nel periodo precedente giacchè non può logicamente immaginarsi la maturazione di ratei rispetto ad un trattamento non ancora costituito;
il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza per i ratei di pensione non riscossi, dunque, non può che riguardare ratei successivi alla costituzione della pensione, già liquidati dalla ma CP_1
non riscossi dal titolare della prestazione pensionistica;
il dato testuale, come riconosciuto anche dalla non consente di ritenere che la disciplina CP_1
regolamentare abbia implicitamente introdotto una decadenza integrale dal diritto alla pensione che violerebbe senz'altro il diritto riconosciuto dall'art. 38 Cost.; piuttosto, si profila un meccanismo, per così dire, di tipo mobile che, nella sostanza, vale a neutralizzare un periodo di due anni da contare a ritroso rispetto alla data (successiva all'evento legittimante) in cui si presenti la domanda di pensione;
l'adozione di una forma di decadenza al di fuori delle espresse previsioni di legge è prevista dall'art. 2965 c.c. (si veda per una applicazione in materia di interesse previdenziale Cass. n. 23373 del 2018), per cui non può, solo per tale ragione, ipotizzarsi una violazione di norma imperativa, occorrendo anche che la previsione renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto, nel senso voluto dall'art. 2965 c.c.; inoltre, tale meccanismo non incorre in alcun contrasto con principi costituzionali, da ritenere come norme imperative;
quanto, infatti, alla legittimità costituzionale della previsione che impone di presentare domanda per ottenere il trattamento pensionistico, Corte
Costituzionale n. 345 del 22/07/1999, resa in ragione del dubbio di violazione degli artt. 3,36 e 38 Cost., della L. n. 1646 del 1962, art. 13, commi 1 e 3
(disciplinante gli istituti di previdenza dipendenti dal Ministero del Tesoro) che prevedevano l'onere della domanda da parte dell'interessato entro un termine, decorrente dalla data dell'acquisizione del diritto, ai fini del conferimento della pensione con la stessa decorrenza, ha affermato che non comporta violazione dell'art. 3 Cost., il solo fatto che, nel sistema previdenziale di talune categorie, a differenze di altre, sia previsto l'onere della domanda per conseguire il trattamento di quiescenza, in quanto i diversi sistemi pensionistici hanno una loro specificità, e la circostanza che le discipline in essi previste non siano uniformi non lede di per sè il principio di eguaglianza, salvo il caso, nella specie non sussistente, di una evidente irragionevolezza della differenza di disciplina (cfr. sentenze n. 26 del 1980, n.
454 del 1993) ed occorrerebbe dimostrare la manifesta arbitrarietà di tale differenza e ciò può fondarsi solo ove si dimostri che si tratti di un onere tale da incidere sostanzialmente sulla garanzia costituzionale di effettività della tutela previdenziale;
che poi all'onere della domanda si colleghi un termine di decadenza, decorso il quale si perde non già il diritto alla pensione, ma solo quello a percepire le quote del trattamento relative al periodo di tempo anteriore alla domanda stessa, è frutto – ad avviso della Corte Costituzionale
– a sua volta di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento: una scelta che non dà luogo, per le stesse ragioni già dette, ad una illegittima disparità di trattamento;
neppure si è ravvisata violazione degli artt. 36 e 38 Cost., giacchè non contraddice i caratteri del diritto alla pensione, come “situazione finale” sottratta “a conseguenze negative astrattamente collegabili all'inerzia del titolare in ragione delle esigenze di certezza e di stabilità connesse alla sua funzione, attinente alla sopravvivenza della persona”, il fatto “che le vicende volte a determinare i presupposti di consistenza quantitativa o addirittura di esistenza del diritto alla pensione si svolgano entro limiti temporali”, nè in particolare “che l'azionamento di tali vicende sia rimesso dalla legge all'iniziativa dell'interessato, atteggiata come esercizio di un distinto diritto strumentale, e che questo sia sottoposto a decadenza in caso di mancato esercizio entro un termine” (sentenza n. 203 del 1985); la Corte delle leggi ha quindi esplicitato che non vi è dubbio che il diritto a pensione sia un diritto fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile, ma ciò non significa che il suo concreto esercizio non possa dalla legge essere subordinato ad adempimenti, non gravosi, dell'interessato, come è la presentazione di una domanda;
pertanto, qualora si collegasse al decorso del termine per la presentazione della domanda la decadenza anche per il futuro dal diritto sostanziale, la relativa disciplina potrebbe essere ritenuta incompatibile con i caratteri di tale diritto costituzionalmente tutelato, finalizzato ad assicurare le esigenze primarie di vita della persona, ma non altrettanto può dirsi ove ci si limiti – come nel caso di specie – a far discendere dalla mancata osservanza del termine la decadenza dal diritto alla corresponsione dei ratei di pensione relativi ai periodi di tempo anteriori alla domanda stessa;
Corte Costituzionale n. 345 del 1999 ha pure osservato che la mancata presentazione della domanda, secondo una ragionevole presunzione, va ricondotta ad una consapevole scelta dell'interessato, per cui deve riaffermarsi che “l'esercizio di ogni diritto, anche quello costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e così sottoposto a limite, sempre che questo sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta (…) e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilità dell'esercizio in parola” (sentenza n. 203 del 1985; e cfr. anche, tra le altre, sentenze n. 10 del 1970, n. 33 del 1974, n. 33 del 1977, n. 71 del
1993); non vengono, infine, lesi nè il principio di proporzionalità della pensione al lavoro prestato (nei limiti in cui esso possa essere riconosciuto nell'ambito del concreto sistema previdenziale), nè quello di adeguatezza della stessa alle esigenze di vita del lavoratore, poichè l'effetto sospensivo nell'erogazione della pensione prima della domanda, opera sul piano procedurale e non su quello sostanziale, nulla opponendosi a che l'interessato, fin dal momento in cui matura il suo diritto, ottenga, attraverso un adempimento certo non gravoso come la presentazione della domanda, il trattamento che gli spetta;
a tali considerazioni, pienamente valorizzabili anche al fine di vagliare l'eventuale contrasto con i contenuti imperativi delle disposizioni costituzionali di atti a contenuto normativo diversi da quelli passibili di sindacato da parte del giudice costituzionale, va aggiunta la considerazione che la parte ricorrente non ha in alcun modo espresso in che termini la previsione della decadenza in esame abbia reso eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di richiedere la pensione, ai sensi dell'art. 2965
c.c.;”.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, ritenuti dal giudicante pienamente condivisibili e in questa sede richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. appare pienamente legittimo il provvedimento assunto dall'ente , consistito nel riconoscimento della maggiorazione CP_2
del trattamento pensionistico per la nascita della figlia del notaio in quiescenza a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, in applicazione delle disposizioni del regolamento della CP_1
resistente, con conseguente erogazione dei relativi ratei dal mese di giugno
2024.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente, al pagamento in favore della parte resistente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge.
Roma 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti