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13 ottobre 2011
13 ottobre 2011
Art. 115. Modifiche all'articolo 23-bis
della legge 13 settembre 1982, n. 646 1. All' articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646 , le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».
Note all'art. 115:
- Si riporta l' art.23-bis della legge 13 settembre 1982, n.646 come modificato dal presente decreto:
"Art. 23-bis. 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all' art. 416-bis del codice penale o del delitto di cui all' art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , il pubblico ministero ne da' senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona per il promuovimento, qualora non sia gia' in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 .
2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.
3. (abrogato).
4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 ."
della legge 13 settembre 1982, n. 646 1. All' articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646 , le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».
Note all'art. 115:
- Si riporta l' art.23-bis della legge 13 settembre 1982, n.646 come modificato dal presente decreto:
"Art. 23-bis. 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all' art. 416-bis del codice penale o del delitto di cui all' art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , il pubblico ministero ne da' senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona per il promuovimento, qualora non sia gia' in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 .
2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.
3. (abrogato).
4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 ."
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