Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2012, n. 1752
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Sentenza 23 novembre 2012

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Il termine entro il quale vanno rilasciate le copie delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche deve essere sufficiente per consentire il solo ascolto delle registrazioni e non la trascrizione delle stesse a mezzo di proprio consulente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto congruo, a fronte di un non rilevante numero di intercettazioni, il termine di due giorni liberi tra il rilascio di copie delle registrazioni e l'udienza di riesame)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2012, n. 1752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1752
    Data del deposito : 23 novembre 2012

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