Sentenza 23 novembre 2012
Massime • 1
Il termine entro il quale vanno rilasciate le copie delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche deve essere sufficiente per consentire il solo ascolto delle registrazioni e non la trascrizione delle stesse a mezzo di proprio consulente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto congruo, a fronte di un non rilevante numero di intercettazioni, il termine di due giorni liberi tra il rilascio di copie delle registrazioni e l'udienza di riesame)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2012, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2012 |
Testo completo
17 52 /13 52 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dai Sigg.ri Magistrati: diUdienza Camera Consiglio del 23/11/2012 Dott. FRANCESCO SERPICO MPresidente - SENTENZA Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 1630 Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO N. 39416/2012 Consigliere - - Rel. Dott. PIERLUIGI DI STEFANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) OK IT AT IL 29/7/1977 avverso L'ORDINANZA n. 288/2012 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI TRIESTE, del 9/8/2012 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Il Tribunale del Riesame di Trieste, con ordinanza del 9/8/2012,confermava nei confronti di GJ AN l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 23/7/2012 dal gip presso il Tribunale di Pordenone a carico di 11 indagati per plurimi reati di cui all'art. 73 dpr 309.90 per acquisti e cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commessi da cittadini albanesi residenti in area di Pordenone. Le attività di indagine erano state svolte mediante acquisizione di informazioni da parte dei soggetti individuati quali acquirenti della droga per uso personale, intercettazioni ed interventi sul territorio. L'odierno ricorrente era ritenuto persona di fiducia di uno dei gestori del traffico di droga, Orest, il quale, effettuando vendite anche a credito, necessitava anche di soggetti disponibili ad esercitare per suo conto l'attività di "recupero crediti". In base al contenuto di specifiche intercettazioni si apprendeva che il GJ AN aveva in custodia il denaro dell'Orest, che effettuava consegne di stupefacente ai clienti e che curava i solleciti, anche con minaccia, nei confronti dei debitori per fornitura di droga al fine di ottenere i pagamenti. Il Tribunale, oltre a richiamare il contenuto della ordinanza di custodia, faceva specifico riferimento a svariate ulteriori conversazioni intercettate nell'autunno 2011, nel corso delle quali si ascoltavano riferimenti sia alle attività di custodia del denaro che a minacce esplicite nei confronti dei debitori. Il Tribunale valutava anche le specifiche doglianze della difesa del ricorrente, confermando, innanzitutto, la utilizzabilità degli atti di indagine in quanto la maggior parte di quelli utili erano stati compiuti entro il termine, nonché la utilizzabilità delle intercettazioni, essendo state poste a disposizione della difesa le registrazioni audio delle stesse. Quanto ai rilievi sostanziali, confermava la utilità delle dichiarazioni di AN e LE, il cui valore probatorio era essenzialmente legato alla chiave di lettura che offrivano per le attività di intercettazione. Il tribunale valutava anche gli altri elementi di conferma del contenuto delle conversazioni intercettate, soprattutto i servizi di osservazione e pedinamento che confermavano lo scambio di droga dopo le conversazioni. Infine, sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale valorizzava gli elementi indicativi di atteggiamenti di minaccia e violenza nell'ambito di un'attività professionale di spaccio di droga, in collegamento ad alcuni precedenti penali, per giungere a ritenere necessaria la custodia in carcere. Avverso tale ordinanza la difesa ha proposto ricorso per cassazione. con il primo motivo deduce l' illegittimità dell'ordinanza per la violazione di legge in relazione alle norme di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. La difesa reitera l'eccezione già rigettata dal Tribunale del Riesame in ordine alla tardività nella consegna alla difesa delle copie delle registrazioni audio delle intercettazioni, tempestivamente richieste dalla difesa al Pubblico Ministero. Osserva la difesa che la richiesta al Pubblico Ministero era stata presentata il 2 agosto 2012 subito dopo che, a seguito del rilascio delle copie degli atti processuali in data 30 luglio 2012, aveva potuto apprendere della esistenza di rilevanti intercettazioni. Dopo vari solleciti, soltanto il 6 agosto 2012 alle 14:05 ву la Procura comunicava via fax la disponibilità delle copie, consegnate il successivo giorno 7 agosto a fronte della udienza di riesame fissata per il 9 agosto 2012. Rileva il ricorrente che una adeguata difesa poteva essere disposta soltanto laddove il rilascio di copia fosse avvenuto con maggiore tempestività rispetto alla data della richiesta e che, comunque, il pubblico ministero aveva avuto modo di predisporre per tempo le copie delle registrazioni per la difesa. In conseguenza affermava che erroneamente il Tribunale del riesame aveva tenuto 2 conto anche di tali intercettazioni dovendo valutare solo l'altro materiale di indagine. Con secondo motivo deduce la illegittimità della ordinanza per carenza o illogicità della motivazione in ragione della mancata valutazione di riscontri oggettivi rispetto alle dichiarazioni dei chiamanti in correità AN e LE. Rileva che, a fronte di specifiche doglianze ed osservazioni in sede di memoria difensiva per quanto riguarda la assenza di elementi di conferma delle dichiarazioni dei due citati collaboratori, Tribunale del riesame si era limitato a richiamare la decisione del gip, omettendo di rispondere alle specifiche deduzioni difensive ed omettendo le valutazioni sia in ordine alla attendibilità intrinseca dei collaboratori che alla sussistenza di riscontri individualizzanti rispetto al GJ. Quindi, previa allegazione della memoria difensiva presentata al tribunale e di atti del procedimento, il ricorrente rileva come su tutto il materiale , espressamente richiamato, non vi sia stata motivazione specifica e, tal fine, riporta dettagliate osservazioni su singoli capi di imputazione e singoli elementi per le quali non vi è stata adeguata motivazione. Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione perché l'ordinanza aveva ritenuto le esigenze cautelari senza valutare la risalenza dei fatti e la condizione di persona regolarmente residente in Italia con attività lavorativa, alloggio e famiglia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Per la decisione sul primo motivo, si premettono brevemente i principi rilevanti. A seguito degli interventi della Corte Costituzionale (sentenza dell'8-10 ottobre 2008, n. 336) e delle Sezioni Unite di questa Corte (sent, n. 20300 del 22/04/2010 - dep. 27/05/2010, Lasala), ai fini del pieno esercizio del diritto di difesa, al difensore che ne faccia tempestiva richiesta per l'udienza di riesame deve essere rilasciata copia delle registrazioni delle intercettazioni. Il diritto alla acquisizione della copia può concernere solo le intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della richiesta della emissione del provvedimento cautelare;
non altri, né tampoco diversi esiti captativi che concernono persone diverse dall'indagato e che non rilevano al fine di valutare la posizione indiziaria di quest'ultimo. Non vi è una previsione espressa di termine entro il quale proporre tale richiesta, ma è evidente che la stessa dovrà essere proposta in un termine che consenta il rilascio di copia in tempo utile, dovendosi tenere inevitabilmente conto delle normali problematiche tecniche del caso concreto (in relazione anche alla quantità e modalità delle registrazioni). m Né vi è un termine espresso per il rilascio delle copie, essendo comunque necessario che, tenuto anche conto della data di richiesta, tale rilascio risulti "tempestivo" con riferimento alla situazione concreta, per una efficace attività difensiva. Vertendosi in una materia in cui i termini sono assai ristretti, in particolare non potendovi mai essere una dilazione del termine di decisione sulla richiesta di riesame, la determinazione del termine congruo potrà ben variare secondo le varie situazioni concrete. Nel caso di specie vi è stata la effettiva consegna delle registrazioni per cui non importa considerare cosa avvenga nel caso in cui venga ritenuta la impossibilità del rilascio tempestivo di tali copie. Rammentate tali regole, con riferimento alla specifica doglianza della difesa di GJ, si rileva che, rispetto ad una richiesta di copie del giorno 2 agosto, la disponibilità delle registrazioni venne comunicata il quarto giorno successivo, (pur se si assume che la comunicazione da parte della Procura venne effettuata alle ore 14:05, non risulta attestata la impossibilità di ritirare la copia nel medesimo pomeriggio) e l' udienza del tribunale del riesame era fissata per il settimo giorno successivo alla predetta richiesta del 2 agosto. A prescindere dalla questione dei tempi di rilascio (da considerare al netto dei giorni non lavorativi), si deve tener conto che le intercettazioni effettivamente utilizzate, rispetto alle quali, quindi, era configurabile il diritto alla copia, erano, come deduce la stessa parte in sede di ricorso, circa 20; si tratta, quindi, di un numero limitato, a prescindere dalla affermazione della difesa della relativa "complessità" delle conversazioni. È allora evidente che non si è in presenza di una situazione in cui l'entità del materiale intercettivo rendeva necessario un particolare lasso di tempo per la valutazione, e quindi necessaria una maggiore prontezza del rilascio delle copie. Del resto la difesa, in sede di ricorso,non deduce la insufficienza del lasso temporale per l'ascolto delle conversazioni bensì la insufficienza dello stesso termine per poter procedere a trascrizione. Ma, sia che si tratti di audizione diretta delle intercettazioni per una migliore interpretazione in base al tono di voce utilizzato dagli interlocutori che di verificare che non vi siano errori di trascrizione od interpretazione nelle trascrizioni o brogliacci utilizzati ai fini della misura cautelare, il tempo che deve essere posto a disposizione della difesa per la valutazione cui fare riferimento è quello, si ripete, per l'ascolto e non per la trascrizione a mezzo di proprio consulente. Può quindi concludersi nel senso che un termine di due giorni liberi tra il rilascio di copia e l' udienza di riesame, a fronte di un limitato numero di 4 intercettazioni utilizzate per la misura cautelare, è rispettoso della regola di rilascio in tempo utile per l'udienza di riesame delle registrazioni delle conversazioni valutate ai fini della misura cautelare. Peraltro, in assenza di qualsiasi seria doglianza sul contenuto delle trascrizioni utilizzate (deducibili anche in questa sede di legittimità a fronte di effettivi travisamenti della prova) e ragionevole ipotizzare che in concreto non sia emersa alcuna anomalia per la quale non sia stato possibile il tempestivo rilievo in sede di riesame. Il secondo motivo ripropone i temi già posti in sede di udienza di riesame in ordine alla corretta ricostruzione dei fatti. In sede di ricorso la difesa procede ad una analitica rivisitazione del materiale indiziario, alla affermazione del diverso significato di singoli elementi e, infine, alla proposta di lettura alternativa dei complessivi risultati di indagine. A tale fine, nel contesto del ricorso, vi è ampia ripetizione di quelle che erano state le deduzioni difensive in sede di merito. Prima di individuare in concreto cosa, di quanto la difesa deduce, possa essere oggetto del giudizio di legittimità, va rammentato che la previsione del vizio di motivazione carente e/o illogica ai sensi dell'art. 606 lett. E) cod. proc. pen. non introduce un potere del giudice di legittimità di procedere ad una rivalutazione nel merito della vicenda offrendo una propria alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità come, invece, di fatto la difesa di GJ richiede. Il giudice di legittimità può sindacare, nell'ambito del testo del provvedimento impugnato, l'obiettiva carenza complessiva di motivazione sui punti fondamentali della res iudicanda, rilevando eventuali macroscopici errori logici o evidenti errore dell'apprezzamento del contenuto delle prove. Va quindi premesso che la motivazione dell'ordinanza non è certamente "omessa" od apparente in quanto la stessa richiama il contenuto della ordinanza impugnata, per poi individuare ulteriore materiale indiziario consistente in intercettazioni non valorizzate dalla prima ordinanza ed affronta, seppure succintamente, la portata delle dichiarazioni dei chiamanti in correità. Rispetto a tale motivazione la difesa contesta soprattutto la mancata adeguata valutazione della portata delle dichiarazioni dei chiamanti in correità в AN e LE, ma,nelnel fare ciò, procede ad una analisi parcellizzata delle loro dichiarazioni, soprattutto valutandole quali elementi centrali della accusa e separatamente dalle intercettazioni. La motivazione impugnata, invece, fonda la ricostruzione della responsabilità del ricorrente essenzialmente sulla base di conversazioni intercettate che ne quanto alle dimostrano il ruolo di persona di fiducia del trafficante Orest, attività miranti al recupero, anche violento e minaccioso, del crediti per droga e, infine, valuta le dichiarazioni dei predetti chiamanti in correità fondamentalmente quale riscontri ovvero chiave di lettura delle conversazioni intercettate.
5 - Pertanto si è in presenza di un motivo infondato laddove non affronta in modo specifico la motivazione del provvedimento del tribunale del riesame ma ne affronta solo alcuni profili. A fronte di tali parziali argomenti, va confermata la sufficienza e la logicità del provvedimento impugnato quanto alla motivazione sulla gravità indiziaria. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto, a fronte di una ampia argomentazione nella ordinanza impugnata in tema di sussistenza di esigenze cautelari, il ricorrente si limita a generiche contestazioni in merito, valorizzando una apparente distanza temporale del fatti contestati, laddove, invece, tali fatti sono recenti, soprattutto alla luce del trattarsi di attività "professionale" di spaccio di droga, osservata in un ampio arco di tempo, valorizzando altre circostanze di fatto - peraltro non valutabili in questa sede di legittimità quale la condizione di persona regolarmente residente in Italia con - attività lavorativa, alloggio e famiglia, prive manifestamente di effetti sulle esigenze cautelari come valutate dal Tribunale. Va richiesta le cancelleve per gli adempimenti di uni all' and 94 to 1 The Lost out.cpp. '
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1ter disp. att. Cod. proc. pen. Così deciso il 23-11-12. il Presidente Il Consignere estensore Piettaigi Di Stefano Francesco Serpico DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 GEN 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pier Esposito 606