Sentenza 14 febbraio 2013
Massime • 1
Il presupposto per la revoca della patente in relazione al reato previsto dall'art. 186, comma settimo, cod. strada è che il trasgressore sia già stato condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e non già genericamente per una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2013, n. 13548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13548 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 14/02/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 190
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 41871/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN AN N. IL 02/12/1977;
avverso la sentenza n. 2370/2010 GIP TRIBUNALE di MODENA, del 22/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Eduardo Scardaccione che ha chiesto che la Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. TE EL ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 22.05.2012, con la quale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il G.i.p. presso il Tribunale di Modena ha applicato la pena concordata dalle parti, in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7. Il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, rilevando che il giudice ha applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. L'esponete osserva che, a mente dell'art. 186 C.d.S., comma 7, tale sanzione deve essere applicata qualora il trasgressore abbia riportato condanna nei due anni precedenti "per il medesimo reato"; e rileva che TE ha riportato precedenti condanne per violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, e non per ipotesi di "rifiuto" di sottoporsi all'accertamento. Il ricorrente ritiene, pertanto, che non ricorrano i presupposti di legge per l'applicazione della sanzione della revoca della patente di guida.
Sotto altro aspetto, la parte rileva che il giudicante ha omesso di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente, ex L. n. 689 del 1981, art. 53, sostituzione che era stata richiesta già con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna.
2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
3.1 La dedotta violazione di legge, in riferimento alla revoca della patente di guida applicata dal G.i.p. presso il Tribunale di Modena, è fondata.
La questione che viene in rilievo concerne l'ermeneusi del sintagma contenuto nell'art. 186 C.d.S., comma 7, laddove è previsto che, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti "per il medesimo reato", è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Come noto, con D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, la fattispecie del rifiuto di sottoporsi dall'accertamento relativo al tasso alcolemico era stata depenalizzata e sanzionata solo in via amministrativa. A seguito delle modifiche successivamente introdotte al codice della strada dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, la fattispecie che occupa è stata nuovamente criminalizzata, atteso che l'art. 186 C.d.S., comma 7, prevede espressamente l'applicazione "delle pene di cui al comma 2, lett. c)", dell'articolo ora citato, per il caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.
Si osserva, inoltre, che il testo dell'art. 186 C.d.S., comma 7, come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, prevede che la condanna comporti:
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni;
la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione;
e la revoca della patente di guida, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il "medesimo reato".
3.2 Orbene, le considerazioni ora svolte sulle recenti modifiche legislative che hanno interessato l'ipotesi del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, inducono ad apprezzare l'autonoma rilevanza della fattispecie del rifiuto di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, rispetto alle altre ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S., comma 2, riguardanti le diverse fattispecie di guida in stato di ebbrezza, per il caso in cui risultino accertati determinati valori alcolemici. Conseguentemente, deve ritenersi che il riferimento operato dal legislatore nel quarto periodo, dell'art. 186 C.d.S., comma 7, alla condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti per il "medesimo reato" - implicante la revoca della patente di guida - riguardi unicamente l'ipotesi di condotta recidivante rispetto alla specifica fattispecie del "rifiuto", compiutamente disciplinata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7.
Rafforza il convincimento, considerare che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che pure le diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza, previste dall'art. 186 C.d.S., comma 2, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni in L. 2 ottobre 2007, n. 160 - oggetto poi di ulteriori modifiche - integrano autonome fattispecie incriminatici e che non ricorre alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività (Cass. Sez. 4, sentenza n. 7305 del 29.01.2009, dep. 19.02.2009, Rv. 242869).
3.2.1 Deve, pertanto, ritenersi che la condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti, comportante la più grave sanzione della revoca della patente di guida, debba riguardare non già genericamente una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, bensì, specificamente, il "medesimo reato" disciplinato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, cioè a dire, il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.
3.3 Le considerazioni che precedono impongono, allora, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, statuizione che viene eliminata. Ed invero, il giudice procedente, erroneamente, ha ritenuto applicabile la sanzione della revoca della patente di guida, nei confronti dell'imputato TE, il quale ha riportato condanna nei due anni precedenti per guida in stato di ebbrezza, ex art. 186 C.d.S., comma 2, e non già per l'ipotesi del rifiuto di sottoporsi all'accertamento tecnico del valore alcolemico, sanzionata dall'art. 186 C.d.S., comma 7. Poiché l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo da sei mesi a due anni, che consegue all'accertamento del reato che occupa, comporta l'esercizio di poteri discrezionali demandati in via esclusiva al giudice del merito, si dispone il rinvio degli atti al Tribunale di Modena, per la determinazione della durata della predetta sanzione amministrativa.
3.4 Le ulteriori doglianze dedotte dalle parte sono infondate. Con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva ex L. n.689 del 1981, art. 53, non sfugge che questa Suprema Corte ha chiarito che al giudice investito di una richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., compete il controllo della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, della applicabilità e della comparazione delle circostanze del reato, della congruità della pena da applicare;
e che al giudice spetta anche il compito, ove la richiesta comprenda la sostituzione della pena detentiva, di controllare l'ammissibilità della disciplina dettata, per le sanzioni sostitutive, dalla L. n 689 del 1981, art. 53, "rigettando la richiesta ove ritenga non applicabile la detta sostituzione" (Cass. Sez. U. sentenza n. 295 del 12.10.1993, Rv. 195618). Le Sezioni Unite, nella sentenza ora richiamata, hanno altresì chiarito che la richiesta di applicazione di una pena detentiva da sostituirsi con una sanzione non da luogo ad una duplicità di richieste alternative tra loro. Detto orientamento è stato ribadito da successive pronunce, ove si è precisato che l'eventuale richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne la ammissibilità (Cass. Sezione 6, sentenza n. 17198, del 18.04.2007, dep. 4.05.2007, Rv. 236454).
3.4.1 Tanto premesso, deve considerarsi - con rilievo di ordine dirimente - che, nel caso di specie, la difesa dell'imputato, all'udienza del 22.05.2012, ebbe espressamente a rinunciare alla richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi della L. n.689 del 1981, art. 53, contenuta nella originaria richiesta di applicazione della pena;
ed invero, la parte ebbe a formulare una nuova richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non contenente l'istanza di sostituzione della pena detentiva, rispetto alla quale risulta acquisito il consenso del pubblico ministero e che è stata di poi ratificata dal giudice con la sentenza oggi impugnata. Pertanto, del tutto legittimamente, in relazione ai richiamati termini del patto concluso dalle parti, il giudicante non si è soffermato sulla questione relativa alla applicazione della sanzione sostitutiva della pena detentiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida;
revoca che elimina.
Rinvia al Tribunale di Modena per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013