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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1003/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Liguria
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Difensore_5 CF_Difensore_5 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 15211 XXX a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 Società_1 di sas impugnava l'invito al pagamento prot. n. 15211 del 15/05/2024 emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, relativo al recupero dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, oltre spese di notifica, meglio indicato in epigrafe, in relazione al giudizio di legittimità iscritto al n. RG 8481/2016 innanzi alla Corte di SS.
Evidenziava il ricorrente che:
• aveva proposto ricorso per SS avverso la sentenza della allora Commissione Tributaria Regionale della Liguria, dichiarando, ai fini del contributo unificato, un valore di causa pari a euro 75.000,00, con indicazione di contributo dovuto in euro 1.518,00 oltre euro 200,00;
• la Corte di SS, con ordinanza n. 9070 del 05/04/2024, aveva dichiarato inammissibile il ricorso e dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto;
• a seguito della nota di segnalazione della stessa Corte di SS, l'atto di invito al pagamento era stato emesso dalla Segreteria della CGT II grado e notificato a mezzo PEC al Difensore_1difensore domiciliatario, Avv. , per complessivi euro 1.526,75 (euro 1.518,00 per ulteriore contributo unificato ed euro 8,75 per spese di notifica). Su tali presupposti, la ricorrente articolava i seguenti motivi di impugnazione: 1. Inesistenza o nullità della comunicazione per mancanza di valida sottoscrizione, di indicazione del sottoscrittore, di dichiarazione di conformità e di delega;
2. Incompetenza della Corte di Giustizia Tributaria e violazione dei principi di terzietà e giusto processo, assumendosi una indebita commistione tra “controparte” e “giudice”, in contrasto con gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU;
3. Illegittimità della notifica presso il difensore e presso PEC, in violazione delle regole generali sulla notifica degli atti impositivi e dei principi di cui alla L. 241/1990, alla L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e all'art. 24 Cost.;
4. Erroneo calcolo dell'importo del contributo unificato, sostenendosi che, avuto riguardo al valore effettivo della controversia (asseritamente pari a circa euro 41.000,00), il contributo unificato “tributario” avrebbe dovuto essere di euro 250,00, mentre sarebbe stato richiesto un importo quasi triplo;
5. Illegittimità del meccanismo sanzionatorio e della misura del 200%, reputata sproporzionata, priva di base motivazionale e in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche alla luce della giurisprudenza CEDU;
6. Difetto assoluto o grave insufficienza di motivazione dell'atto, nonché mancata indicazione analitica dei criteri di calcolo, degli imponibili e delle sanzioni, con lesione del diritto di difesa. L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria contestava in fatto e in diritto la domanda di controparte, affermando
• la competenza funzionale della Segreteria a procedere al recupero del contributo unificato, sulla base dell'art. 208 T.U.S.G. e della Direttiva DGT n. 3/2016;
• la corretta formazione digitale dell'atto e la sua sottoscrizione qualificata da parte del Direttore di Segreteria, Dott. Difensore_5;
• la legittimità della notifica presso il domicilio eletto e a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 248, comma 2, D.P.R. 115/2002, come confermato dalla Corte Costituzionale n. 67/2019;
• la corretta applicazione della disciplina del contributo unificato “civile” per i giudizi in SS (art. 261 T.U.S.G.), con richiamo alla stessa dichiarazione di valore resa dal ricorrente;
• la razionalità e proporzionalità del regime sanzionatorio, quale risulta dagli artt. 16, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 e 71 D.P.R. 131/1986, dalla circolare MEF n. 1/DF del 21/09/2011 e dalla costante giurisprudenza delle Corti di Giustizia Tributaria;
• l'adeguatezza motivazionale dell'invito al pagamento.
1. Sul primo motivo – pretesa inesistenza o nullità della comunicazione per difetto di sottoscrizione Il ricorrente deduce che l'atto di invito al pagamento non recherebbe valida sottoscrizione, in quanto mancherebbe l'indicazione dell'autorità emanante, non vi sarebbe alcuna dichiarazione di conformità all'originale, né prova di delega in favore del firmatario;
muovendo da ciò, assimila l'invito al pagamento ad un avviso di accertamento privo di firma, richiamando Cass. n. 21538/2022 e Cass. n. 22880/2015 in tema di nullità degli avvisi di accertamento non sottoscritti. L'assunto non può essere condiviso. Dalla documentazione in atti emerge che l'invito al pagamento è stato formato come documento informatico originale, mediante apposito software, sottoscritto digitalmente (formato PAdES) dal Direttore dell'Ufficio di Segreteria, Dott. Difensore_5, nominato con specifico provvedimento della Direzione della Giustizia Tributaria. L'atto impugnato, trasmesso via PEC, non è copia, ma costituisce l'originale informatico, la cui validità è regolata dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), in particolare dagli artt. 40 e 71, nonché dal D.P.C.M. 13.11.2014, art. 3, che individua nelle operazioni di firma digitale, validazione temporale, trasmissione tramite PEC e conservazione, gli elementi che assicurano integrità e immodificabilità del documento. In tale contesto:
• non è richiesta alcuna attestazione di conformità, trattandosi non di copia analogica ma di originale informatico;
• la sottoscrizione digitale soddisfa il requisito della firma dell'organo competente, sostituendo integralmente la firma autografa ai sensi della normativa speciale in materia;
• il richiamo alla giurisprudenza sulla nullità dell'avviso di accertamento privo di firma si riferisce ad atti analogici, non sovrapponibili a un documento informatico validamente sottoscritto con firma elettronica qualificata. Ne consegue che l'atto non è inesistente né nullo sotto il profilo della sottoscrizione: il primo motivo è, dunque, infondato.
2. Sul secondo motivo – pretesa incompetenza del giudice e violazione di terzietà / giusto processo La ricorrente ritiene che si realizzi una indebita identificazione tra “controparte” (Ufficio di Segreteria della CGT II grado) e “giudice” (CGT I grado), con violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e dei principi di indipendenza e imparzialità del giudice tributario, stante la riconducibilità organizzativa degli uffici al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Anche tale motivo non può trovare accoglimento. In primo luogo, gli atti di recupero del contributo unificato rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, in forza della natura tributaria del prelievo riconosciuta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di SS (Cass. SS.UU. n. 9840/2011; n. 5994/2012; n. 4315/2020; n. 24191/2023), che ha espressamente devoluto al giudice tributario le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di tali atti. In secondo luogo, le medesime pronunce, richiamate dall'Amministrazione resistente, hanno escluso che il collegamento finanziario tra contributo unificato e funzionamento dell'apparato giustizia tributaria possa incidere sull'imparzialità dei giudici (v., tra le altre, Cass. n. 18552/2022, Cass. SS.UU. n. 24191/2023). Nel caso concreto, poi, la parte resistente è l'Ufficio di Segreteria della CGT II grado della Liguria, mentre l'organo giudicante è la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, organo giurisdizionale distinto, soggetto ad un Consiglio di Presidenza quale organo di autogoverno, e del tutto estraneo alle determinazioni amministrative in tema di recupero del contributo unificato. Ne deriva che non sussiste alcuna coincidenza tra parte e giudice e che le censure di incostituzionalità si appalesano manifestamente infondate, alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte. Il secondo motivo va, pertanto, rigettato.
3. Sul terzo motivo – notifica presso il difensore / pretesa violazione del contraddittorio e dello Statuto del contribuente La ricorrente deduce l'illegittimità della notifica dell'invito al pagamento presso il difensore domiciliatario via PEC, assumendo la violazione delle norme generali in tema di notificazioni degli atti tributari (art. 60 D.P.R. 600/1973), dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), della L. 241/1990 e dell'art. 24 Cost.; lamenta la mancata elezione di domicilio e contesta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 248 D.P.R. 115/2002. Dagli atti emerge, però, che:
• nel ricorso per SS la società aveva espressamente eletto domicilio presso la PEC dell'Avv. Difensore_1, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo risultante in ricorso;
• l'invito al pagamento è stato notificato a mezzo PEC a tale indirizzo, in conformità al disposto dell'art. 248, comma 2, D.P.R. 115/2002, secondo cui “l'invito è notificato, a cura dell'Ufficio e anche tramite PEC, nel domicilio eletto e, nel caso di mancata elezione, è depositato presso l'Ufficio”. La disposizione da ultimo richiamata costituisce norma speciale in materia di spese di giustizia, la cui legittimità costituzionale è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 67/2019, la quale ha escluso qualsiasi contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., chiarendo che:
• la notifica nel domicilio eletto concretizza un ragionevole bilanciamento tra esigenze di efficienza amministrativa e tutela del contribuente;
• l'eventuale omissione di comunicazione da parte del difensore al cliente integra un mero
“inconveniente di fatto”, irrilevante ai fini della validità dell'atto. Deve inoltre rilevarsi che:
• il difensore domiciliatario è tenuto, anche deontologicamente, ad informare la parte assistita delle comunicazioni e incombenze connesse al giudizio;
• nel caso concreto l'atto è stato tempestivamente impugnato, segno evidente che la notifica ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.), escludendo in radice qualsiasi effettiva lesione del diritto di difesa. Va poi esclusa l'applicabilità immediata della disciplina generale delle notificazioni degli atti impositivi (art. 60 D.P.R. 600/1973) e delle norme in tema di avvio del procedimento ex L. 241/1990, trattandosi qui di procedimento di recupero di spese di giustizia, governato da speciali previsioni del T.U.S.G. Ne consegue che il regime notificatorio seguito dall'Ufficio è pienamente conforme alla legge e alle pronunce della Corte Costituzionale e della giurisprudenza tributaria di merito (ex multis CGT I Firenze n. 309/2021, CGT I Bari n. 1974/2021), sicché il motivo va integralmente respinto.
4. Sul quarto motivo – preteso errato calcolo dell'importo del contributo unificato La ricorrente sostiene che, essendo il valore effettivo della lite pari a circa euro 41.000,00, il contributo unificato “tributario” dovuto sarebbe stato di soli euro 250,00, mentre l'importo richiesto (euro 1.518,00) sarebbe quasi triplo e dunque erroneo. La tesi è infondata. In base all'art. 261 D.P.R. 115/2002, per i giudizi tributari innanzi alla Corte di SS «al ricorso per SS e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile». Ne deriva che:
• non trova applicazione la tabella del contributo unificato “tributario” di cui all'art. 13, comma 6-quater, T.U.S.G., riferita ai giudizi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria;
• si applicano, invece, gli scaglioni del contributo unificato civile di cui all'art. 13, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 115/2002, con raddoppio per i giudizi in SS, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000, è dovuto un contributo unificato di euro 759,00, che, per i giudizi di SS, è raddoppiato a euro 1.518,00. Esattamente tale importo è stato indicato dalla stessa società ricorrente, nel ricorso per SS, nella dichiarazione di valore in calce all'atto («ai fini del contributo unificato, si comunica che il valore della presente causa è pari ad euro 75.000,00, per un contributo complessivo di valore pari ad euro 1.518,00 oltre ad euro 200,00»). L'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1-quater, è normativamente pari al contributo dovuto per l'iscrizione a ruolo della medesima impugnazione, così che, una volta fissato il contributo originario in euro 1.518,00, l'ulteriore importo non può che essere identico. Risulta, dunque, che:
• il criterio di calcolo seguito dall'Ufficio è conforme alla legge;
• la censura sul valore di euro 41.000,00 è irrilevante, a fronte della dichiarazione di valore resa dal ricorrente in SS e dell'applicazione della disciplina civilistica del contributo unificato. Il quarto motivo deve, pertanto, essere rigettato.
5. Sul quinto motivo – censura al meccanismo sanzionatorio e alla misura del 200% Il ricorrente contesta, in via generale, la disciplina sanzionatoria legata all'omesso o tardivo versamento del contributo unificato, reputando la misura del 200% sproporzionata, non sufficientemente motivata, in contrasto con il principio di proporzionalità e con la normativa di cui al D.Lgs. 472/1997. In senso contrario va evidenziato che
• l'art. 16, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 rinvia espressamente all'art. 71 D.P.R. 131/1986, prevedendo una forbice sanzionatoria dal 100 al 200% della maggiore imposta dovuta;
• la circolare MEF n. 1/DF del 21/09/2011 e la prassi del Ministero della Giustizia (nota 3.4.2008) hanno gradualmente modulato la sanzione in funzione dei giorni di ritardo, fino al massimo del 200% in caso di omesso versamento oltre gli 80 giorni. Tale sistema
• garantisce una progressività della reazione sanzionatoria, correlata alla durata dell'inadempimento; • introduce un favor per il contribuente che adempia in tempi brevi;
• è stato ritenuto ragionevole e proporzionato da numerose pronunce di merito (CGT I Bari n. 1974/2021; CGT I Firenze n. 309/2021; CGT I Genova n. 852/2021, richiamate in atti), che evidenziano come la misura massima si giustifichi in caso di persistente mancata regolarizzazione nonostante l'invito bonario. Peraltro, nel caso di specie, l'atto impugnato è un invito al pagamento dell'ulteriore contributo unificato e delle spese di notifica: l'eventuale iscrizione a ruolo con applicazione della sanzione nella misura percentuale massima costituisce atto successivo, non oggetto dell'odierno giudizio. Le censure sulla misura del 200% risultano, quindi, anche anticipatorie e ipotetiche, estranee all'oggetto immediato dell'impugnazione. In ogni caso, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, non emergono profili di manifesta sproporzione o irragionevolezza tali da determinare l'illegittimità dell'istituto. Il quinto motivo va, quindi, respinto.
6. Sul sesto motivo – dedotto difetto di motivazione dell'atto La ricorrente lamenta un difetto (o totale mancanza) di motivazione, assumendo che l'invito non consentirebbe di verificare il calcolo delle somme, né l'indicazione delle basi imponibili e degli interessi e sanzioni;
richiama in proposito l'art. 7 L. 212/2000, l'art. 3 L. 241/1990 e la giurisprudenza di legittimità sull'obbligo di motivazione degli atti impositivi. Dall'esame degli atti emerge, invece, che l'invito al pagamento:
• indica espressamente la base normativa (artt. 13, 16 e 248 D.P.R. 115/2002);
• specifica che si richiede il pagamento di euro 1.518,00 quale “ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione a ruolo, a norma dell'art. 13, comma 1-quater”, con puntuale indicazione dell'ordinanza della Corte di SS (RG 8481/16, ord. n. 9070 del 05/04/2024);
• individua separatamente euro 8,75 per “spese di notifica”, con indicazione del relativo codice tributo e delle modalità di versamento a mezzo modelli F23;
• richiama la nota di segnalazione della Corte di SS e allega la relativa documentazione. Si tratta, dunque, di una motivazione chiara e sufficiente, adeguata alla natura dell'atto, che è atto liquidatorio-invitatorio in esecuzione di un presupposto processuale (l'ordinanza della SS che dispone il raddoppio del contributo unificato). La giurisprudenza di legittimità riconosce, peraltro, la piena legittimità della motivazione per relationem, quando l'atto richiami provvedimenti e documenti pregressi conosciuti o conoscibili dal contribuente, come nel caso de quo: la società stessa ha determinato e dichiarato il valore della causa e l'importo del contributo unificato originario, sicché l'indicazione del raddoppio “pari a quello dovuto per l'iscrizione a ruolo” è intrinsecamente comprensibile. Neppure può dirsi leso il diritto di difesa, come dimostra la stessa articolata impugnazione proposta;
i richiami allo Statuto del contribuente e alla L. 241/1990 non colgono nel segno, sia in ragione della specialità della disciplina delle spese di giustizia, sia per la sufficienza motivazionale effettiva dell'atto. Il sesto motivo deve, dunque, essere rigettato.
Il ricorso merita, pertanto, integrale rigetto. La ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 di Società_1 sas contro l'invito al pagamento prot. n. 15211 del 15/05/2024 emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria – Ufficio di Segreteria della CGT II grado Liguria le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Genova, 11.2.2026 Il Giudice dott. Pasquale Grasso
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1003/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Liguria
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Difensore_5 CF_Difensore_5 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 15211 XXX a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 Società_1 di sas impugnava l'invito al pagamento prot. n. 15211 del 15/05/2024 emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, relativo al recupero dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, oltre spese di notifica, meglio indicato in epigrafe, in relazione al giudizio di legittimità iscritto al n. RG 8481/2016 innanzi alla Corte di SS.
Evidenziava il ricorrente che:
• aveva proposto ricorso per SS avverso la sentenza della allora Commissione Tributaria Regionale della Liguria, dichiarando, ai fini del contributo unificato, un valore di causa pari a euro 75.000,00, con indicazione di contributo dovuto in euro 1.518,00 oltre euro 200,00;
• la Corte di SS, con ordinanza n. 9070 del 05/04/2024, aveva dichiarato inammissibile il ricorso e dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto;
• a seguito della nota di segnalazione della stessa Corte di SS, l'atto di invito al pagamento era stato emesso dalla Segreteria della CGT II grado e notificato a mezzo PEC al Difensore_1difensore domiciliatario, Avv. , per complessivi euro 1.526,75 (euro 1.518,00 per ulteriore contributo unificato ed euro 8,75 per spese di notifica). Su tali presupposti, la ricorrente articolava i seguenti motivi di impugnazione: 1. Inesistenza o nullità della comunicazione per mancanza di valida sottoscrizione, di indicazione del sottoscrittore, di dichiarazione di conformità e di delega;
2. Incompetenza della Corte di Giustizia Tributaria e violazione dei principi di terzietà e giusto processo, assumendosi una indebita commistione tra “controparte” e “giudice”, in contrasto con gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU;
3. Illegittimità della notifica presso il difensore e presso PEC, in violazione delle regole generali sulla notifica degli atti impositivi e dei principi di cui alla L. 241/1990, alla L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e all'art. 24 Cost.;
4. Erroneo calcolo dell'importo del contributo unificato, sostenendosi che, avuto riguardo al valore effettivo della controversia (asseritamente pari a circa euro 41.000,00), il contributo unificato “tributario” avrebbe dovuto essere di euro 250,00, mentre sarebbe stato richiesto un importo quasi triplo;
5. Illegittimità del meccanismo sanzionatorio e della misura del 200%, reputata sproporzionata, priva di base motivazionale e in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche alla luce della giurisprudenza CEDU;
6. Difetto assoluto o grave insufficienza di motivazione dell'atto, nonché mancata indicazione analitica dei criteri di calcolo, degli imponibili e delle sanzioni, con lesione del diritto di difesa. L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria contestava in fatto e in diritto la domanda di controparte, affermando
• la competenza funzionale della Segreteria a procedere al recupero del contributo unificato, sulla base dell'art. 208 T.U.S.G. e della Direttiva DGT n. 3/2016;
• la corretta formazione digitale dell'atto e la sua sottoscrizione qualificata da parte del Direttore di Segreteria, Dott. Difensore_5;
• la legittimità della notifica presso il domicilio eletto e a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 248, comma 2, D.P.R. 115/2002, come confermato dalla Corte Costituzionale n. 67/2019;
• la corretta applicazione della disciplina del contributo unificato “civile” per i giudizi in SS (art. 261 T.U.S.G.), con richiamo alla stessa dichiarazione di valore resa dal ricorrente;
• la razionalità e proporzionalità del regime sanzionatorio, quale risulta dagli artt. 16, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 e 71 D.P.R. 131/1986, dalla circolare MEF n. 1/DF del 21/09/2011 e dalla costante giurisprudenza delle Corti di Giustizia Tributaria;
• l'adeguatezza motivazionale dell'invito al pagamento.
1. Sul primo motivo – pretesa inesistenza o nullità della comunicazione per difetto di sottoscrizione Il ricorrente deduce che l'atto di invito al pagamento non recherebbe valida sottoscrizione, in quanto mancherebbe l'indicazione dell'autorità emanante, non vi sarebbe alcuna dichiarazione di conformità all'originale, né prova di delega in favore del firmatario;
muovendo da ciò, assimila l'invito al pagamento ad un avviso di accertamento privo di firma, richiamando Cass. n. 21538/2022 e Cass. n. 22880/2015 in tema di nullità degli avvisi di accertamento non sottoscritti. L'assunto non può essere condiviso. Dalla documentazione in atti emerge che l'invito al pagamento è stato formato come documento informatico originale, mediante apposito software, sottoscritto digitalmente (formato PAdES) dal Direttore dell'Ufficio di Segreteria, Dott. Difensore_5, nominato con specifico provvedimento della Direzione della Giustizia Tributaria. L'atto impugnato, trasmesso via PEC, non è copia, ma costituisce l'originale informatico, la cui validità è regolata dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), in particolare dagli artt. 40 e 71, nonché dal D.P.C.M. 13.11.2014, art. 3, che individua nelle operazioni di firma digitale, validazione temporale, trasmissione tramite PEC e conservazione, gli elementi che assicurano integrità e immodificabilità del documento. In tale contesto:
• non è richiesta alcuna attestazione di conformità, trattandosi non di copia analogica ma di originale informatico;
• la sottoscrizione digitale soddisfa il requisito della firma dell'organo competente, sostituendo integralmente la firma autografa ai sensi della normativa speciale in materia;
• il richiamo alla giurisprudenza sulla nullità dell'avviso di accertamento privo di firma si riferisce ad atti analogici, non sovrapponibili a un documento informatico validamente sottoscritto con firma elettronica qualificata. Ne consegue che l'atto non è inesistente né nullo sotto il profilo della sottoscrizione: il primo motivo è, dunque, infondato.
2. Sul secondo motivo – pretesa incompetenza del giudice e violazione di terzietà / giusto processo La ricorrente ritiene che si realizzi una indebita identificazione tra “controparte” (Ufficio di Segreteria della CGT II grado) e “giudice” (CGT I grado), con violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e dei principi di indipendenza e imparzialità del giudice tributario, stante la riconducibilità organizzativa degli uffici al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Anche tale motivo non può trovare accoglimento. In primo luogo, gli atti di recupero del contributo unificato rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, in forza della natura tributaria del prelievo riconosciuta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di SS (Cass. SS.UU. n. 9840/2011; n. 5994/2012; n. 4315/2020; n. 24191/2023), che ha espressamente devoluto al giudice tributario le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di tali atti. In secondo luogo, le medesime pronunce, richiamate dall'Amministrazione resistente, hanno escluso che il collegamento finanziario tra contributo unificato e funzionamento dell'apparato giustizia tributaria possa incidere sull'imparzialità dei giudici (v., tra le altre, Cass. n. 18552/2022, Cass. SS.UU. n. 24191/2023). Nel caso concreto, poi, la parte resistente è l'Ufficio di Segreteria della CGT II grado della Liguria, mentre l'organo giudicante è la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, organo giurisdizionale distinto, soggetto ad un Consiglio di Presidenza quale organo di autogoverno, e del tutto estraneo alle determinazioni amministrative in tema di recupero del contributo unificato. Ne deriva che non sussiste alcuna coincidenza tra parte e giudice e che le censure di incostituzionalità si appalesano manifestamente infondate, alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte. Il secondo motivo va, pertanto, rigettato.
3. Sul terzo motivo – notifica presso il difensore / pretesa violazione del contraddittorio e dello Statuto del contribuente La ricorrente deduce l'illegittimità della notifica dell'invito al pagamento presso il difensore domiciliatario via PEC, assumendo la violazione delle norme generali in tema di notificazioni degli atti tributari (art. 60 D.P.R. 600/1973), dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), della L. 241/1990 e dell'art. 24 Cost.; lamenta la mancata elezione di domicilio e contesta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 248 D.P.R. 115/2002. Dagli atti emerge, però, che:
• nel ricorso per SS la società aveva espressamente eletto domicilio presso la PEC dell'Avv. Difensore_1, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo risultante in ricorso;
• l'invito al pagamento è stato notificato a mezzo PEC a tale indirizzo, in conformità al disposto dell'art. 248, comma 2, D.P.R. 115/2002, secondo cui “l'invito è notificato, a cura dell'Ufficio e anche tramite PEC, nel domicilio eletto e, nel caso di mancata elezione, è depositato presso l'Ufficio”. La disposizione da ultimo richiamata costituisce norma speciale in materia di spese di giustizia, la cui legittimità costituzionale è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 67/2019, la quale ha escluso qualsiasi contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., chiarendo che:
• la notifica nel domicilio eletto concretizza un ragionevole bilanciamento tra esigenze di efficienza amministrativa e tutela del contribuente;
• l'eventuale omissione di comunicazione da parte del difensore al cliente integra un mero
“inconveniente di fatto”, irrilevante ai fini della validità dell'atto. Deve inoltre rilevarsi che:
• il difensore domiciliatario è tenuto, anche deontologicamente, ad informare la parte assistita delle comunicazioni e incombenze connesse al giudizio;
• nel caso concreto l'atto è stato tempestivamente impugnato, segno evidente che la notifica ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.), escludendo in radice qualsiasi effettiva lesione del diritto di difesa. Va poi esclusa l'applicabilità immediata della disciplina generale delle notificazioni degli atti impositivi (art. 60 D.P.R. 600/1973) e delle norme in tema di avvio del procedimento ex L. 241/1990, trattandosi qui di procedimento di recupero di spese di giustizia, governato da speciali previsioni del T.U.S.G. Ne consegue che il regime notificatorio seguito dall'Ufficio è pienamente conforme alla legge e alle pronunce della Corte Costituzionale e della giurisprudenza tributaria di merito (ex multis CGT I Firenze n. 309/2021, CGT I Bari n. 1974/2021), sicché il motivo va integralmente respinto.
4. Sul quarto motivo – preteso errato calcolo dell'importo del contributo unificato La ricorrente sostiene che, essendo il valore effettivo della lite pari a circa euro 41.000,00, il contributo unificato “tributario” dovuto sarebbe stato di soli euro 250,00, mentre l'importo richiesto (euro 1.518,00) sarebbe quasi triplo e dunque erroneo. La tesi è infondata. In base all'art. 261 D.P.R. 115/2002, per i giudizi tributari innanzi alla Corte di SS «al ricorso per SS e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile». Ne deriva che:
• non trova applicazione la tabella del contributo unificato “tributario” di cui all'art. 13, comma 6-quater, T.U.S.G., riferita ai giudizi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria;
• si applicano, invece, gli scaglioni del contributo unificato civile di cui all'art. 13, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 115/2002, con raddoppio per i giudizi in SS, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000, è dovuto un contributo unificato di euro 759,00, che, per i giudizi di SS, è raddoppiato a euro 1.518,00. Esattamente tale importo è stato indicato dalla stessa società ricorrente, nel ricorso per SS, nella dichiarazione di valore in calce all'atto («ai fini del contributo unificato, si comunica che il valore della presente causa è pari ad euro 75.000,00, per un contributo complessivo di valore pari ad euro 1.518,00 oltre ad euro 200,00»). L'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1-quater, è normativamente pari al contributo dovuto per l'iscrizione a ruolo della medesima impugnazione, così che, una volta fissato il contributo originario in euro 1.518,00, l'ulteriore importo non può che essere identico. Risulta, dunque, che:
• il criterio di calcolo seguito dall'Ufficio è conforme alla legge;
• la censura sul valore di euro 41.000,00 è irrilevante, a fronte della dichiarazione di valore resa dal ricorrente in SS e dell'applicazione della disciplina civilistica del contributo unificato. Il quarto motivo deve, pertanto, essere rigettato.
5. Sul quinto motivo – censura al meccanismo sanzionatorio e alla misura del 200% Il ricorrente contesta, in via generale, la disciplina sanzionatoria legata all'omesso o tardivo versamento del contributo unificato, reputando la misura del 200% sproporzionata, non sufficientemente motivata, in contrasto con il principio di proporzionalità e con la normativa di cui al D.Lgs. 472/1997. In senso contrario va evidenziato che
• l'art. 16, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 rinvia espressamente all'art. 71 D.P.R. 131/1986, prevedendo una forbice sanzionatoria dal 100 al 200% della maggiore imposta dovuta;
• la circolare MEF n. 1/DF del 21/09/2011 e la prassi del Ministero della Giustizia (nota 3.4.2008) hanno gradualmente modulato la sanzione in funzione dei giorni di ritardo, fino al massimo del 200% in caso di omesso versamento oltre gli 80 giorni. Tale sistema
• garantisce una progressività della reazione sanzionatoria, correlata alla durata dell'inadempimento; • introduce un favor per il contribuente che adempia in tempi brevi;
• è stato ritenuto ragionevole e proporzionato da numerose pronunce di merito (CGT I Bari n. 1974/2021; CGT I Firenze n. 309/2021; CGT I Genova n. 852/2021, richiamate in atti), che evidenziano come la misura massima si giustifichi in caso di persistente mancata regolarizzazione nonostante l'invito bonario. Peraltro, nel caso di specie, l'atto impugnato è un invito al pagamento dell'ulteriore contributo unificato e delle spese di notifica: l'eventuale iscrizione a ruolo con applicazione della sanzione nella misura percentuale massima costituisce atto successivo, non oggetto dell'odierno giudizio. Le censure sulla misura del 200% risultano, quindi, anche anticipatorie e ipotetiche, estranee all'oggetto immediato dell'impugnazione. In ogni caso, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, non emergono profili di manifesta sproporzione o irragionevolezza tali da determinare l'illegittimità dell'istituto. Il quinto motivo va, quindi, respinto.
6. Sul sesto motivo – dedotto difetto di motivazione dell'atto La ricorrente lamenta un difetto (o totale mancanza) di motivazione, assumendo che l'invito non consentirebbe di verificare il calcolo delle somme, né l'indicazione delle basi imponibili e degli interessi e sanzioni;
richiama in proposito l'art. 7 L. 212/2000, l'art. 3 L. 241/1990 e la giurisprudenza di legittimità sull'obbligo di motivazione degli atti impositivi. Dall'esame degli atti emerge, invece, che l'invito al pagamento:
• indica espressamente la base normativa (artt. 13, 16 e 248 D.P.R. 115/2002);
• specifica che si richiede il pagamento di euro 1.518,00 quale “ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione a ruolo, a norma dell'art. 13, comma 1-quater”, con puntuale indicazione dell'ordinanza della Corte di SS (RG 8481/16, ord. n. 9070 del 05/04/2024);
• individua separatamente euro 8,75 per “spese di notifica”, con indicazione del relativo codice tributo e delle modalità di versamento a mezzo modelli F23;
• richiama la nota di segnalazione della Corte di SS e allega la relativa documentazione. Si tratta, dunque, di una motivazione chiara e sufficiente, adeguata alla natura dell'atto, che è atto liquidatorio-invitatorio in esecuzione di un presupposto processuale (l'ordinanza della SS che dispone il raddoppio del contributo unificato). La giurisprudenza di legittimità riconosce, peraltro, la piena legittimità della motivazione per relationem, quando l'atto richiami provvedimenti e documenti pregressi conosciuti o conoscibili dal contribuente, come nel caso de quo: la società stessa ha determinato e dichiarato il valore della causa e l'importo del contributo unificato originario, sicché l'indicazione del raddoppio “pari a quello dovuto per l'iscrizione a ruolo” è intrinsecamente comprensibile. Neppure può dirsi leso il diritto di difesa, come dimostra la stessa articolata impugnazione proposta;
i richiami allo Statuto del contribuente e alla L. 241/1990 non colgono nel segno, sia in ragione della specialità della disciplina delle spese di giustizia, sia per la sufficienza motivazionale effettiva dell'atto. Il sesto motivo deve, dunque, essere rigettato.
Il ricorso merita, pertanto, integrale rigetto. La ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 di Società_1 sas contro l'invito al pagamento prot. n. 15211 del 15/05/2024 emesso dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria – Ufficio di Segreteria della CGT II grado Liguria le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Genova, 11.2.2026 Il Giudice dott. Pasquale Grasso