Sentenza 1 giugno 2017
Massime • 1
L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, e non può consistere nella censura di omissione, da parte della Cassazione, della trattazione di un motivo di ricorso dovuta alla mancata trasmissione di atti rilevanti ai fini della decisione, qualora tale mancata trasmissione non sia stata già espressamente dedotta nel ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui il ricorrente sosteneva che la S.C. aveva omesso di considerare che nel verbale dell'udienza di merito la richiesta di applicazione della pena era stata subordinata alla sospensione condizionale con il consenso del pubblico ministero, laddove, in realtà, tale verbale non risultava allegato al ricorso per cassazione).
Commentari • 2
- 1. La fragilità del “giudicato” e l’incertezza della penaStefano Tocci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Stefano Tocci Alla luce dei percorsi interpretativi della Corte europea e della Corte costituzionale l'autore osserva come sia stato eroso il principio del cd. mito del giudicato, che resiste per l'accertamento del fatto ma è sgretolato in punto di pena. Se pertanto per l'accertamento del fatto il “giudicato” costituisce un mito, in relazione alla pena è ormai diventato leggenda. Sommario: 1. Il “mito” del giudicato. - 2. Superamento del giudicato in sede processuale: revisione e ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. - 2.2. Dilatazione dell'operatività dell' art. 625 bis c.p.p.; 3.- La “flessibilità” del giudicato in punto di pena. 4. - Casi di “illegalità della pena” 1. Il …
Leggi di più… - 2. La fragilità del “giudicato” e l’incertezza della penaStefano Tocci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Stefano Tocci Alla luce dei percorsi interpretativi della Corte europea e della Corte costituzionale l'autore osserva come sia stato eroso il principio del cd. mito del giudicato, che resiste per l'accertamento del fatto ma è sgretolato in punto di pena. Se pertanto per l'accertamento del fatto il “giudicato” costituisce un mito, in relazione alla pena è ormai diventato leggenda. Sommario: 1. Il “mito” del giudicato. - 2. Superamento del giudicato in sede processuale: revisione e ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. - 2.2. Dilatazione dell'operatività dell' art. 625 bis c.p.p.; 3.- La “flessibilità” del giudicato in punto di pena. 4. - Casi di “illegalità della pena” 1. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2017, n. 47316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47316 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2017 |
Testo completo
47316 -17 AND REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.775 Silvio Amoresano - Presidente - cc 1 giugno 2017 Donatella Galterio Andrea Gentili R.G. n. 5299/2017 Antonella Ciriello Alessandro M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CI UD, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di cassazione del 22 giugno 2016, n. 30562 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio. M² RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 giugno 2016, n. 30562, la Corte di Cassazione, sez. 4, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di CI UD avverso la sentenza del Tribunale di Marsala del 23 giugno 2014, con la quale gli erano state applicate, su sua richiesta, la pena di quattro mesi di arresto ed euro 2000,00 di ammenda, nonché la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per due anni, con sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lettera c), e 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992. 2. - Avverso la sentenza della Corte di cassazione l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo, con unico motivo di doglianza, la mancata considerazione del fatto che, nel verbale dell'udienza davanti al Tribunale di Marsala, si era espressamente subordinata la richiesta di applicazione della pena alla concessione del beneficio della sospensione condizionale e il pubblico ministero aveva prestato il consenso a tale richiesta. Sostiene la difesa di avere allegato tale richiesta al ricorso per cassazione depositato nella cancelleria del Tribunale di Monza. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. L'impugnazione è inammissibile, in quanto non proposta ai fini della correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nella sentenza e, dunque, al di fuori dei limiti previsti dall' art. 625 bis cod. proc. pen. Deve ricordarsi che come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280) - l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio. Sono, perciò, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Né il rimedio in parola può essere utilizzato per contestare ex post la mancata 2² An trasmissione alla Corte di cassazione di atti rilevanti ai fini della decisione, qualora tale mancata trasmissione non fosse stata oggetto di esplicita censura nel corso del giudizio di cassazione, essendo l'ambito di tale giudizio limitato a quanto espressamente dedotto in ricorso e all'esame degli atti espressamente richiamati e rinvenibili nel fascicolo. Dalla semplice lettura del ricorso si evince che il ricorrente non lamenta la mancata considerazione da parte della Corte di cassazione di atti contenuti nel fascicolo a questa trasmesso, perché non deduce che la Corte di cassazione avesse a sua disposizione, al momento della decisione gli allegati al ricorso depositati presso il Tribunale, da cui sarebbe emerso che la richiesta di applicazione della pena era subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale. Del resto, come osservato dalla Corte di cassazione nella sentenza impugnata, nel frontespizio della sentenza di patteggiamento non è riportata la richiesta di applicazione della sospensione condizionale. E, dall'esame degli atti, risulta che il verbale di patteggiamento allegato al ricorso per cassazione non era stato trasmesso alla Corte di cassazione perché la relativa trasmissione è avvenuta solo in data 24 marzo 2017, su richiesta di questa sezione, ai fini dell'esame del presente procedimento ex art. 625 bis cod. proc. pen.; con la conseguenza che nessun errore percettivo può essere ritenuto sussistente.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 giugno 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Silvio Ambresano DEPOSITATA IN CANCELLERA 13 OTT 2017 IL CANCELLIERE 3 Luana Marant