Art. 5.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il bilancio di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno approvate le opportune modifiche dello Statuto, deliberate dal Consiglio generale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco) in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il bilancio di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno approvate le opportune modifiche dello Statuto, deliberate dal Consiglio generale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco) in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge.