Sentenza 22 aprile 2002
Massime • 1
In sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un'amministrazione dello Stato - nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, con iscrizione in un registro di cancelleria delle somme dovute dall'amministrazione a tale titolo -, riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al versamento delle somme iscritte nel predetto registro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5859 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OP GG B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27, presso l'avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUIGI MASNATA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO IMMOBILIARE TECNO PROGETTI ITP SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 994/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 23/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MASNATA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel dicembre 1988 il Sig. ER OP - premesso che con atto per notaio Stame di Bologna in data 24 aprile 1981 aveva venduto alla Immobiliare Tecno-Progetti s.p.a. per il prezzo di lire 94.000.0000 un appezzamento di terreno sito in Monteporzio di Pesaro dell'estensione di mq. 32.667; che l'Amministrazione finanziaria aveva accertato il maggior valore di lire 260.000.000 ed aveva richiesto il dovuto per tasse di registro, invim ed altro;
che la vendita stessa non "aveva mai potuto dare luogo al trasferimento in proprietà del bene alla acquirente immobiliare Tecno I", dal momento che IG AR allorquando aveva venduto il 29 dicembre 1975 il terreno a IO NO (dante causa del OP), non era più proprietario per averlo ceduto a GI NI il 18 febbraio 1975 con atto notarle trascritto il 1^ marzo 1975 - convenne in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la società acquirente, l'Ufficio del registro di Bologna e il Ministero delle Finanze, chiedendo "dichiarare che l'atto di compravendita a rogito notaio Stame del 24 aprile 1981 (...) configurava una vendita di cosa altrui, con effetto meramente obbligatorio;
dichiarare conseguentemente che l'atto non aveva prodotto effetto tra le parti".
Radicato il contraddittorio con la costituzione della società acquirente e dell'Amministrazione finanziaria, con sentenza 24 ottobre 1995 il Tribunale di Bologna dichiarò il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione e rigettò la domanda del OP.
Avverso questa pronuncia questi propose impugnazione. Riassunta la causa nei confronti del curatore del fallimento della società Immobiliare Tecno-Progetti (dichiarata fallita nelle more), con sentenza 22 novembre 1999 la Corte territoriale rigettò l'appello e condannò l'appellante al rimborso a favore dell'Amministrazione finanziaria delle spese di quel giudizio. La Corte osservò, da un lato, che l'Amministrazione finanziaria era estranea al giudizio, e, dall'altro, che al mancato trasferimento della disponibilità materiale del bene compravenduto dal OP alla società immobiliare acquirente non conseguiva in via automatica la richiesta dichiarazione di inefficacia del negozio stipulato. Avverso questa pronuncia ER B. OP ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi. Ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, il Ministero delle finanze. Motivi della decisione
1. Col primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., omesso esame dei fatti dedotti, omessa individuazione della domanda e omessa pronuncia. Il ricorrente sostiene che nessuna domanda attinente al regime impositivo dell'atto de quo sia mai stata formulata con l'atto introduttivo del giudizio e che la sentenza impugnata sia incorsa in un travisamento della domanda.
2. Col secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 102 e 103 c.p.c., in relazione all'art. 38 t.u. n. 131/1986, 2^ comma e degli artt. 2 e 39 d.lgd. 31 dicembre 1992, n. 546. La ricorrente deduce che anche l'Amministrazione finanziaria sarebbe stata interessata alla domanda introduttiva del giudizio, ponendosi la questione proposta, relativa ad "atti risalenti tutti con efficacia obbligatoria" ed ai "suoi effetti sull'atto de quo", come questione pregiudiziale alle controversie tributarie propriamente dette, e giustificandosi perciò la chiamata in causa dell'Amministrazione.
2. I due motivi sono infondati.
2.1. Come risulta dal diretto esame degli atti processuali, con l'atto di citazione il OP, rilevando che il terreno oggetto della compravendita non era mai pervenuto nella disponibilità dell'acquirente, ha chiesto (ed ha poi ribadito con l'atto di appello) "dichiarare che l'atto di compravendita tra il sig. ER OP e la I.T.P. s.p.a. (...) configura ipotesi di vendita di cosa altrui, con efficacia meramente obbligatoria: dichiarare conseguentemente che l'atto (...) non ha prodotto effetto alcuno tra le parti stipulanti". La domanda è stata poi estesa all'Amministrazione finanziaria, in base alla considerazione che la insussistenza di ogni effetto traslativo dell'atto si poneva come questione pregiudiziale rispetto alla tassazione dell'atto stesso.
2.2. La Corte d'appello, interpretando la domanda, ha stabilito che nella fattispecie non si poneva un problema di inefficacia (e di validità) del contratto de quo, in quanto "la richiesta dichiarazione di inefficacia" non conseguiva automaticamente al mancato trasferimento della disponibilità materiale del bene dal OP alla Tecno-Progetti, costituendo la vendita di cosa altrui allegata dall'attore, un contratto perfetto e pienamente valido tra le parti. E in tale contesto ha correttamente stabilito la estraneità dell'Amministrazione finanziaria al giudizio de quo, avente per oggetto l'efficacia (e la validità) della vendita intervenuta tra il OP e la società Immobiliare Tecno-Progetti. Ad abuntantiam, ha, poi, aggiunto che la materia fiscale relativa al negozio stipulato era devoluta alla esclusiva cognizione del giudice tributario avente efficacia piena in ordine al fatto impositivo.
2.3. In questo quadro le argomentazioni del ricorrente si rivelano del tutto inconsistenti. Per un verso, infatti, esse non considerano che, come ha puntualmente stabilito la sentenza impugnata, il petitum fatto valere tendeva alla (sola) dichiarazione di inefficacia della vendita stipulata per notar Stame il 24 aprile 1981. Per altro verso, che il riferimento della Corte d'appello alla giurisdizione del giudice tributario non costitutiva la (effettiva) ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia di rigetto.
3. Col terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per essere stato condannato a pagare lire 350.000 a titolo di spese borsuali a favore dell'Amministrazione finanziaria, deduce la erroneità di tale statuizione, in quanto la Corte d'appello, nel liquidare dette spese, non avrebbe tenuto conto che l'Amministrazione dello Stato deposita gli atti in esenzione dall'imposta di bollo e non sopporta direttamente (come la parte privata) i costi del processo. La censura è fondata.
La sentenza impugnata ha, infatti, provveduto a liquidare le spese vive in favore del Ministero, anziché limitarsi (per tale voce) a condannare il soccombente al rimborso delle spese prenotate a debito, secondo il sistema disegnato dall'art. 17 del d.p.r. 26 settembre 1972, n. 642 (relativo alla disciplina dell'imposta sul bollo). Sistema in base al quale le amministrazioni dello Stato usufruiscono della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario (per un riferimento a tale sistema v. l'art. 6 1.21 febbraio 1989, n. 99); e le somme dovute dall'amministrazione per imposte e diritti sono iscritte in un registro di cancelleria, e la controparte eventualmente soccombente è tenuta a versare le somme iscritte nel registro (cfr. Cass. 18 aprile 2000, n. 5028). L'impugnata sentenza va, dunque, cassata nella parte in cui ha condannato il OP a pagare all'Amministrazione delle finanze lire 350.000 a titolo di spese vive relative al giudizio di appello. Poiché il vizio denunciato consiste nella violazione di norme di diritto, la parte cassata della sentenza stessa va sostituita con la corretta decisione di condanna dell'appellante al pagamento, in favore della predetta Amministrazione, delle spese prenotate a debito.
4. In conclusione, il primo ed il secondo motivo devono essere rigettati, mentre va accolto il terzo motivo del ricorso. Conseguentemente, la pronuncia impugnata deve essere cassata nella parte relativa alla liquidazione delle spese vive nel giudizio di appello, ed essa va sostituita con la pronuncia di merito di questa Corte.
Valutato l'esito globale del giudizio, il Collegio ritiene opportuno confermare (per la parte restante) la liquidazione delle spese processuali già determinata dalla sentenza impugnata, e compensare le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso ed accoglie il terzo motivo. Pronunciando nel merito, condanna il OP al pagamento delle spese del giudizio di appello prenotate a debito. Cassa in parte qua la sentenza impugnata. Conferma per il resto la liquidazione delle spese processuali della Corte d'appello e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 14 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002