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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 23/09/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 197/2025 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1 [...]
) , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1 per procura come da separato atto allegato dall'avv. Sergio Piccione (cod. fisc.
[...]
) e dall'avv. Nunzio Ferrante (cod. fisc. C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Messina Viale
[...]
Europa n. 83/M.
. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Antonello Monoriti (c.f. , dell'Avvocatura C.F._4 dell'Istituto, per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. Persona_1 di Roma, del 22.03.2024, n. Repertorio 37875, raccolta 7313, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Messina- Via Armeria 1.
RESISTENTE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n.
4094/2024 RG del 24.07.2024 , la ricorrente esponeva che in data 30.04.2024, presentava domanda , presso l' territorialmente competente, per essere CP_1 sottoposta ad accertamento sanitario ai sensi dell'art. 11 della legge 24/12/1993
n.537 e del relativo regolamento per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento, nonché per ottenere il riconoscimento dello status di persona handicappata con grave riduzione dell'autonomia personale, ai fini del conseguimento dei benefici previsti dalla legge in relazioni alle minorazioni riconosciute;
che, la ricorrente, in data 14.06.2024, veniva sottoposta a visita medica dalla
Commissione Medica territorialmente competente per gli accertamenti sanitari, ai sensi della normativa vigente, ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile di cui in domanda;
che, con provvedimento del 14.06.2024 , la competente Commissione Medica dell' rigettava l'istanza della ricorrente riconoscendola “invalido CP_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ( L. 509/88 12/98) 100%”; Per_2 che, con provvedimento del 14.06.2024, la suddetta Commissione, inoltre, dichiarava la ricorrente, affetta da minorazioni riducenti la sua autonomia personale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92;
Chiedeva che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la natura e l'entità delle malattie denunciate, nonché al fine di accertare se, alla luce della patologie accertate, parte ricorrente fosse persona totalmente inabile, nonché persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o da altra data eventualmente successiva;
chiedeva, inoltre, se in conseguenza delle infermità denunciate potesse riconoscersi, ai sensi dei commi 1 e 3 della Legge
2 104/92, lo status di persona handicappata al fine di poter accedere ai benefici previsti dalla citata legge;
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi ex atr.93 c.p.c.; che, nel corso del giudizio veniva disposta consulenza medica dal Dott. Per_3
, al fine di accertare lo stato invalidante della ricorrente;
[...]
che il CT, nel progetto di relazione , riconosceva la sig.ra Parte_1 affetta da “Obesità di II grado con artrosi polidistrettuale ad alta incidenza funzionale, Diabete mellito NID. Ipertensione arteriosa. Sindrome ansiosa depressiva” concludendo che alla stessa dovesse essere riconosciuta una invalidità del 100% (cento per cento) senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Riteneva, invece, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di persona di Handicappata, di cui commi 1 e 3 della Legge 104/92 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (30.04.2024); che, in data 15.01.2025, la ricorrente provvedeva al deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso dalle conclusioni medico-legali a cui era pervenuta il
Dott. essendo le stesse frutto di una indagine, superficiale, Persona_3 contraddittoria ed avulsa dalla realtà.
Con ricorso di merito depositato in data 15.01.2025 la ricorrente eccepiva che il nominato CT nella precedente fase di ATP, Dott. , non ha Persona_3 adeguatamente valutato le condizioni di salute della sig.ra e le Parte_1 malattie dalle quali è affetta che, sebbene in parte riconosciute dal consulente, sono state dallo stesso minimizzate.
Non si condividevano, infatti, le conclusioni a cui è pervenuto il CT nella consulenza d'ufficio, ribadite nella risposta ai rilievi inviati, in quanto tutte le patologie riscontrate in capo all'odierna ricorrente, sulla base della documentazione sanitaria in atti , comportavano uno stato invalidante assoluto tale da impedirle di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e da ostacolare la deambulazione in modo autonomo, sin dalla data di presentazione della domanda.
Concludeva, previo rinnovo della Ctu, chiedendo di ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetta da un complesso quadro patologico tale da renderla totalmente inabile e da conferire persistenti difficoltà nello svolgimento dei compiti e delle
3 funzioni proprie dell'età, nonché persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ai fini del conseguimento della indennità di accompagnamento a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.,;
Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra al Parte_1 conseguimento della indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (30.04.2024) o, in subordine, dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.,
Ritenere e dichiarare che, in conseguenza delle infermità denunciate o accertate, la ricorrente è, ai sensi dei commi 1 e 3 legge 104/92, persona handicappata con una forte riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o in subordine dalla data che risulterà in corso di causa ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.;
Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio iscritto al R.G. 4094/2024 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, oltre
C.P.A., I.V.A. e 15% sugli onorari come per legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10.03.2025, chiedendo in via preliminare di dichiarare la nullità, inammissibilità della domanda per carenza di motivi ovvero per carenza del requisito sanitario e dichiarare che il ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per avere diritto alla pretesa dedotta in giudizio..
Veniva disposta la rinnovazione della CT .
In data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
4 La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito, non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1 e 3, della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(30.04.2024).
Ed invero, il c.t.u. nominato nel presente giudizio Dott. , con Persona_4 indagine accurata e completa, ha affermato che la ricorrente è affetta da: ” poliartropatia, discoartrosi c4-c5, c5-c6 e l4-l5 ed l5-s1 con alterazione posturale complessa, gonartrosi e coxartrosi a grave incidenza disfunzionale - miocardiopatia ipertensiva 3a classe nyha - diabete mellito complicato - vasculopatia cerebrale in 76enne con bmd 39 in mediocri condizioni generali”.
Affermando ,altresì che : “il gruppo principale delle infermità è costituito dalla patologia a livello osteoarticolare, miocardico, dismetabolico glicemico, vascolare
e neurologico con allo stato attualmente diagnosticato di non prevedibile benefico effetto con cicli di cure mediche e tale in associazione alle altre patologie rilevate da si giustificare la concessione della indennità di accompagnamento, procurando un'invalidità del 100%, già a far data dalla domanda, 30 aprile 2024 e della stessa epoca la concessione dei benefici della legge 104, art.3 comma 1 e comma 3.”.
Tali conclusioni, rimaste indenni da censure specifiche, risultano sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la Sig. possiede il requisito sanitario utile al conseguimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1 e 3, della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(30.04.2024).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e D.M. n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate
5 e la durata del giudizio, di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art.93
c.p.c. in favore dei difensori antistatari Avv.ti Sergio Piccione e Nunzio Ferrante, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via CP_ definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 15.01.2025 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato CP_ in data 24.07.2024, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, vista le note scritte depositate dalla parte ricorrente, e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: in accoglimento delle domande, dichiara che la Sig. Parte_1 possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1 e 3, della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa (30.04.2024).; CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali, che liquida in euro
1.168,50 per compensi professionali relativi alla fase sommaria oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali;
ed in euro 2.695,50 per compensi professionali relativi al presente giudizio di merito, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, tutte da distrarre ex art.93 c.p.c. agli Avv.ti anticipatari Sergio Piccione e Nunzio Ferrante;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, 24/09 / 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott Domenico Condello
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